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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6159/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. KOSA MARGARETA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI), il 5 settembre 1960, con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUIGI ALERAMO MARIA GIOVANNI del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: NEL MERITO:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, alle seguenti CONDIZIONI 1. La SI.ra liquiderà il marito, in relazione alla quota di proprietà dell'immobile di Via CP_1
Torquato Tasso, 17, Margherita di Savoia (BAT);
2. La SI.ra verserà al marito la metà delle somme incassare a seguito alla sentenza n. CP_1
1796/2019 (RG n. 9283/2016) del Tribunale di Monza;
3. La SI.ra verserà al marito la metà delle somme incassate da Controparte_2 pagina 1 di 5 4. La SI.ra verserà al marito la metà della somma prestata alla amica HI;
Persona_1
5. La SI.ra consegnerà l'orologio d'oro al marito, di proprietà di quest'ultimo;
6. Per il resto, le parti nulla devono pretendere uno dall'altra.
- Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che la figlia negli anni scorsi ha lavorato presso la Pasticceria posta vicino casa e che Per_2 detto lavoro, per i relativi periodi, l'ha resa economicamente autosufficiente;
2.Vero è che nel 2019 e/o 2020 ha incassato dai fratelli l'intera somma prevista dalla Per_3 sentenza n. 1796/2019 del Tribunale di Monza, per oltre € 200.000,00, sul proprio conto corrente e che avrebbe dovuto dividere a metà con il marito, che non è mai avvenuto;
3. Vero è che una parte di quel denaro è stato versato sul conto della figlia Per_2
4. Vero è che una parte del denaro che ha versato al marito, tra cui anche gli € 15.000,00 del 20.10.2020, è stata restituita dallo stesso;
5. Vero è che ha incassato, intorno agli anni 2015 - 2016, circa € 75.000,00 per polizza INA Ass.ni, che parimenti avrebbe dovuto dividere per metà con il marito, che non è mai avvenuto;
6. Vero è che ha prestato nel 2016, € 8.000,00 dal denaro comune, alla sua amica HI PE
, di cui metà avrebbe dovuto restituire al marito e non ha mai restituito;
[...] In caso di esito negativo dell'interrogatorio formale, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli e si indicano quali testi la figlia ed il datore di lavoro presso la Pasticceria di Cinisello Balsamo: Per_2
7. Vero è che negli anni scorsi ha lavorato presso la Pasticceria e che detto lavoro, Testimone_1 per i relativi periodi, l'ha resa economicamente autosufficiente;
Si indica quale teste sul seguente capitolo: Testimone_1
8. Vero è che la madre ha versato denaro sul proprio conto provenienti dalle somme liquidate nella sentenza del Tribunale di Monza del 2019;
Si indicano quali testi i fratelli di Lecco, nonché gli Avv.ti Salati e Di Domenico di Bollate, Per_3 sul seguente capitolo di prova:
9. Vero è che nel 2019 e/o 2020 i fratelli hanno emesso assegno e/o versato l'intera somma Per_3 prevista dalla sentenza n. 1796/2019 del Tribunale di Monza, per oltre € 200.000,00, esclusivamente alla SI.ra ; CP_1 Per_ Si indica quale teste la SI.ra di di Pescara, sul seguente capitolo di prova: PE
10. Vero è che la SI.ra , nel 2016, Le ha prestato € 8.000,00; CP_1
Si indicano quali testi gli Avv.ti Salati e Di Domenico di Bollate, sul seguente capitolo: 11. Vero è che la SI.ra e SI. durante le trattative per accordi di separazione, hanno CP_1 Tes_1 riferito di volere includere nell'accordo gli € 8.000,00 che la SI.ra aveva prestato nel 2016 alla CP_1 sua amica HI;
Persona_1 Si chiede, inoltre, all'ill.mo Tribunale di ordinare, ex art. 210 c.p.c.,
- all'Agenzia delle entrate di esibire e depositare i dati confluiti nell'anagrafe tributaria, dal 2013 ad oggi, della SI.ra , nonché dal 2019 ad oggi, della figlia;
CP_1 Testimone_1
- alla stessa convenuta di produrre i documenti che comprovano le somme tutte incassate a seguito della sentenza n. 1796/2019 del Tribunale di Monza, nonché dalla INA Ass.ni nel 2015 - 2016 o date vicine;
- alla INA Ass.ni di depositare documentazione in relazione agli importi tutti versati alla SI.ra CP_1
a seguito di polizza liquidata.
[...]
pagina 2 di 5 Per Controparte_1
A. Dichiarare inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande di restituzione/divisione ex adverso formulate;
B. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito CP_1 Tes_1 della stessa al signor Tes_1
C. Dato atto che la figlia maggiorenne, convive con la madre nella casa dalla stessa Per_2 condotta in locazione in Cinisello Balsamo;
D. Disporre un contributo al mantenimento della figlia a carico del signor Per_2 Tes_1 nella misura di € 450,00; E. Disporre che il signor contribuisca al pagamento delle spese extra assegno per la Tes_1 figlia nella misura del 50%; Per_2
F. Ordinare al signor la restituzione dei Rolex regalati alla signora . Tes_1 CP_1
G. Dare atto che nulla deve essere corrisposto al per tutte le domande di restituzione Tes_1
e/o divisione e/o pagamento somme formulate nei confronti della signora Pt_2
H. Disporre ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 (come previsto da vigente art. 473 bis n. 18 c.p.c.), stante la violazione dell'art. 473 bis n. 18 c.p.c. In via istruttoria: In caso di denegata ammissione degli avversi capitoli di prova (ma davvero non si vede come) si chiede ammissione di prova contraria con i testi ex adverso indicati. In merito alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio: G. Dichiarare inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande di restituzione/divisione ex adverso formulate;
H. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1
; Parte_1
I. Dato atto che la figlia maggiorenne, convive con la madre nella casa Per_2 dalla stessa condotta in locazione in Cinisello Balsamo;
J. Disporre un contributo al mantenimento della figlia a carico del signor Per_2 Tes_1 nella misura di € 450,00 e disporre che il signor contribuisca al pagamento delle Tes_1 spese extra assegno per la figlia nella misura del 50%; Per_2
K. Ordinare al signor la restituzione dei Rolex regalati alla signor . Tes_1 CP_1
L. Dare atto che nulla deve essere corrisposto al per tutte le domande di restituzione Tes_1
e/o divisione e/o pagamento somme formulate nei confronti della signora . CP_1
IN OGNI CASO: Si chiede la cancellazione delle frasi offensive o sconvenienti contenute nelle avverse difese. Con vittoria di spese come da allegata nota spese.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza in data 18 giugno 2024 che ha disatteso le richieste istruttorie del ricorrente, avendo le medesime ad oggetto circostanze in parte non contestate (capitoli 1
e 7) e per il resto riguardanti rapporti patrimoniali estranei al contenuto tipico del giudizio di separazione/divorzio. II. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda ed il perdurare della separazione di fatto sin da data anteriore all'udienza presidenziale con il trasferimento di moglie e figlia nell'attuale abitazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. III. Va disattesa la domanda di addebito formulata dalla resistente, fondata su allegazioni generiche in ordine ad un'asserita amministrazione finanziaria irresponsabile da parte del marito e ad impegni economici non onorati che avrebbero pregiudicato la famiglia. Oltre a non aver dedotto circostanze specifiche, la resistente non ha fornito alcuna prova né delle condotte del marito consapevolmente e volontariamente contrarie ai doveri del matrimonio né in ordine all'efficienza causale di dette condotte rispetto al fallimento del matrimonio.
La domanda va quindi rigettata
IV. Dal matrimonio delle parti è nata il [...] la figlia tuttora convivente con la madre. Per_2
ha chiesto un contributo al mantenimento per la figlia, atteso che Controparte_1 Per_2 pur avendo completato da anni il proprio percorso di studi conseguendo un attestato professionale di arredatrice d'interni, non avrebbe ancora reperito un'attività lavorativa stabile e conseguito l'indipendenza economica, anche a causa di fragilità psichiche legate al rapporto con la figura paterna. Dalle stesse allegazioni della parte istante e dalle dichiarazioni rese in udienza risulta però che Per_2 avendo mostrato interesse per il settore dolciario, ha svolto attività lavorativa nel 2022 presso una pasticceria per un anno e altri 4 mesi in un altro esercizio commerciale con contratti regolari. Finita questa esperienza ha coadiuvato il padre nella gestione della parte amministrativa della sua attività e ultimamente ha lavorato in un negozio come commessa, senza però superare il periodo di prova.
Non è stata invece fornita prova che il disagio psicologico sofferto da riduca la sua capacità Per_2 lavorativa. Anzi, il fatto che abbia svolto attività lavorativa in favore di terzi è indicativo del Per_2 possesso di una concreta capacità lavorativa da mettere a frutto per provvedere autonomamente al proprio mantenimento, anche in considerazione dell'età ormai raggiunta (quasi 28 anni). Per tali ragioni, all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. non è stato previsto alcun assegno di mantenimento.
Il tribunale, ritendo condivisibili le motivazioni già poste a base del provvedimento provvisorio, in assenza di elementi nuovi e/o ulteriori, rigetta la domanda della resistente.
V. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande di contenuto patrimoniale (restitutorie e di pagamento somme di denaro) svolte dalle parti non potendo nel giudizio di separazione, come in quello di divorzio, essere introdotte domande aventi contenuto patrimoniale diverso da quelle espressamente consentite e riguardanti reciproci rapporti di dare ed avere estranei al contenuto tipico del giudizio di separazione/divorzio. Invero, secondo l'orientamento costante della S.C., condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito, l'art.40 c.p.c. consente di concentrare nello stesso processo domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va pertanto esclusa la possibilità del simultaneus processus per la domanda di separazione/divorzio soggetta al rito speciale e per le domande di scioglimento della comunione dei beni, di restituzione di beni e di pagamento somme che sono invece soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non pagina 4 di 5 legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass.civ.
n.27386/14, Cass. civ. 10356/05, Cass. civ. 6660/01) e che introducono temi di indagine ulteriori. VI. Avendo il ricorrente chiesto di cumulare nel presente giudizio anche la domanda di divorzio, la causa va rimessa sul ruolo per verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
VII. Il regolamento delle spese di lite va riservato al giudizio definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo in data 26.06.1994 (Atto
[...] di Matrimonio N. 125 Parte 2 Serie A Anno 1994 del Comune di CINISELLO BALSAMO);
II. Dispone che copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata, a cura della Cancelleria, al Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge;
III. Rigetta la domanda della resistente di un assegno di mantenimento per la figlia Per_2
IV. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
V. Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6159/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. KOSA MARGARETA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI), il 5 settembre 1960, con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUIGI ALERAMO MARIA GIOVANNI del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: NEL MERITO:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, alle seguenti CONDIZIONI 1. La SI.ra liquiderà il marito, in relazione alla quota di proprietà dell'immobile di Via CP_1
Torquato Tasso, 17, Margherita di Savoia (BAT);
2. La SI.ra verserà al marito la metà delle somme incassare a seguito alla sentenza n. CP_1
1796/2019 (RG n. 9283/2016) del Tribunale di Monza;
3. La SI.ra verserà al marito la metà delle somme incassate da Controparte_2 pagina 1 di 5 4. La SI.ra verserà al marito la metà della somma prestata alla amica HI;
Persona_1
5. La SI.ra consegnerà l'orologio d'oro al marito, di proprietà di quest'ultimo;
6. Per il resto, le parti nulla devono pretendere uno dall'altra.
- Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che la figlia negli anni scorsi ha lavorato presso la Pasticceria posta vicino casa e che Per_2 detto lavoro, per i relativi periodi, l'ha resa economicamente autosufficiente;
2.Vero è che nel 2019 e/o 2020 ha incassato dai fratelli l'intera somma prevista dalla Per_3 sentenza n. 1796/2019 del Tribunale di Monza, per oltre € 200.000,00, sul proprio conto corrente e che avrebbe dovuto dividere a metà con il marito, che non è mai avvenuto;
3. Vero è che una parte di quel denaro è stato versato sul conto della figlia Per_2
4. Vero è che una parte del denaro che ha versato al marito, tra cui anche gli € 15.000,00 del 20.10.2020, è stata restituita dallo stesso;
5. Vero è che ha incassato, intorno agli anni 2015 - 2016, circa € 75.000,00 per polizza INA Ass.ni, che parimenti avrebbe dovuto dividere per metà con il marito, che non è mai avvenuto;
6. Vero è che ha prestato nel 2016, € 8.000,00 dal denaro comune, alla sua amica HI PE
, di cui metà avrebbe dovuto restituire al marito e non ha mai restituito;
[...] In caso di esito negativo dell'interrogatorio formale, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli e si indicano quali testi la figlia ed il datore di lavoro presso la Pasticceria di Cinisello Balsamo: Per_2
7. Vero è che negli anni scorsi ha lavorato presso la Pasticceria e che detto lavoro, Testimone_1 per i relativi periodi, l'ha resa economicamente autosufficiente;
Si indica quale teste sul seguente capitolo: Testimone_1
8. Vero è che la madre ha versato denaro sul proprio conto provenienti dalle somme liquidate nella sentenza del Tribunale di Monza del 2019;
Si indicano quali testi i fratelli di Lecco, nonché gli Avv.ti Salati e Di Domenico di Bollate, Per_3 sul seguente capitolo di prova:
9. Vero è che nel 2019 e/o 2020 i fratelli hanno emesso assegno e/o versato l'intera somma Per_3 prevista dalla sentenza n. 1796/2019 del Tribunale di Monza, per oltre € 200.000,00, esclusivamente alla SI.ra ; CP_1 Per_ Si indica quale teste la SI.ra di di Pescara, sul seguente capitolo di prova: PE
10. Vero è che la SI.ra , nel 2016, Le ha prestato € 8.000,00; CP_1
Si indicano quali testi gli Avv.ti Salati e Di Domenico di Bollate, sul seguente capitolo: 11. Vero è che la SI.ra e SI. durante le trattative per accordi di separazione, hanno CP_1 Tes_1 riferito di volere includere nell'accordo gli € 8.000,00 che la SI.ra aveva prestato nel 2016 alla CP_1 sua amica HI;
Persona_1 Si chiede, inoltre, all'ill.mo Tribunale di ordinare, ex art. 210 c.p.c.,
- all'Agenzia delle entrate di esibire e depositare i dati confluiti nell'anagrafe tributaria, dal 2013 ad oggi, della SI.ra , nonché dal 2019 ad oggi, della figlia;
CP_1 Testimone_1
- alla stessa convenuta di produrre i documenti che comprovano le somme tutte incassate a seguito della sentenza n. 1796/2019 del Tribunale di Monza, nonché dalla INA Ass.ni nel 2015 - 2016 o date vicine;
- alla INA Ass.ni di depositare documentazione in relazione agli importi tutti versati alla SI.ra CP_1
a seguito di polizza liquidata.
[...]
pagina 2 di 5 Per Controparte_1
A. Dichiarare inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande di restituzione/divisione ex adverso formulate;
B. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito CP_1 Tes_1 della stessa al signor Tes_1
C. Dato atto che la figlia maggiorenne, convive con la madre nella casa dalla stessa Per_2 condotta in locazione in Cinisello Balsamo;
D. Disporre un contributo al mantenimento della figlia a carico del signor Per_2 Tes_1 nella misura di € 450,00; E. Disporre che il signor contribuisca al pagamento delle spese extra assegno per la Tes_1 figlia nella misura del 50%; Per_2
F. Ordinare al signor la restituzione dei Rolex regalati alla signora . Tes_1 CP_1
G. Dare atto che nulla deve essere corrisposto al per tutte le domande di restituzione Tes_1
e/o divisione e/o pagamento somme formulate nei confronti della signora Pt_2
H. Disporre ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 (come previsto da vigente art. 473 bis n. 18 c.p.c.), stante la violazione dell'art. 473 bis n. 18 c.p.c. In via istruttoria: In caso di denegata ammissione degli avversi capitoli di prova (ma davvero non si vede come) si chiede ammissione di prova contraria con i testi ex adverso indicati. In merito alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio: G. Dichiarare inammissibili e/o comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande di restituzione/divisione ex adverso formulate;
H. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1
; Parte_1
I. Dato atto che la figlia maggiorenne, convive con la madre nella casa Per_2 dalla stessa condotta in locazione in Cinisello Balsamo;
J. Disporre un contributo al mantenimento della figlia a carico del signor Per_2 Tes_1 nella misura di € 450,00 e disporre che il signor contribuisca al pagamento delle Tes_1 spese extra assegno per la figlia nella misura del 50%; Per_2
K. Ordinare al signor la restituzione dei Rolex regalati alla signor . Tes_1 CP_1
L. Dare atto che nulla deve essere corrisposto al per tutte le domande di restituzione Tes_1
e/o divisione e/o pagamento somme formulate nei confronti della signora . CP_1
IN OGNI CASO: Si chiede la cancellazione delle frasi offensive o sconvenienti contenute nelle avverse difese. Con vittoria di spese come da allegata nota spese.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza in data 18 giugno 2024 che ha disatteso le richieste istruttorie del ricorrente, avendo le medesime ad oggetto circostanze in parte non contestate (capitoli 1
e 7) e per il resto riguardanti rapporti patrimoniali estranei al contenuto tipico del giudizio di separazione/divorzio. II. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda ed il perdurare della separazione di fatto sin da data anteriore all'udienza presidenziale con il trasferimento di moglie e figlia nell'attuale abitazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. III. Va disattesa la domanda di addebito formulata dalla resistente, fondata su allegazioni generiche in ordine ad un'asserita amministrazione finanziaria irresponsabile da parte del marito e ad impegni economici non onorati che avrebbero pregiudicato la famiglia. Oltre a non aver dedotto circostanze specifiche, la resistente non ha fornito alcuna prova né delle condotte del marito consapevolmente e volontariamente contrarie ai doveri del matrimonio né in ordine all'efficienza causale di dette condotte rispetto al fallimento del matrimonio.
La domanda va quindi rigettata
IV. Dal matrimonio delle parti è nata il [...] la figlia tuttora convivente con la madre. Per_2
ha chiesto un contributo al mantenimento per la figlia, atteso che Controparte_1 Per_2 pur avendo completato da anni il proprio percorso di studi conseguendo un attestato professionale di arredatrice d'interni, non avrebbe ancora reperito un'attività lavorativa stabile e conseguito l'indipendenza economica, anche a causa di fragilità psichiche legate al rapporto con la figura paterna. Dalle stesse allegazioni della parte istante e dalle dichiarazioni rese in udienza risulta però che Per_2 avendo mostrato interesse per il settore dolciario, ha svolto attività lavorativa nel 2022 presso una pasticceria per un anno e altri 4 mesi in un altro esercizio commerciale con contratti regolari. Finita questa esperienza ha coadiuvato il padre nella gestione della parte amministrativa della sua attività e ultimamente ha lavorato in un negozio come commessa, senza però superare il periodo di prova.
Non è stata invece fornita prova che il disagio psicologico sofferto da riduca la sua capacità Per_2 lavorativa. Anzi, il fatto che abbia svolto attività lavorativa in favore di terzi è indicativo del Per_2 possesso di una concreta capacità lavorativa da mettere a frutto per provvedere autonomamente al proprio mantenimento, anche in considerazione dell'età ormai raggiunta (quasi 28 anni). Per tali ragioni, all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. non è stato previsto alcun assegno di mantenimento.
Il tribunale, ritendo condivisibili le motivazioni già poste a base del provvedimento provvisorio, in assenza di elementi nuovi e/o ulteriori, rigetta la domanda della resistente.
V. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande di contenuto patrimoniale (restitutorie e di pagamento somme di denaro) svolte dalle parti non potendo nel giudizio di separazione, come in quello di divorzio, essere introdotte domande aventi contenuto patrimoniale diverso da quelle espressamente consentite e riguardanti reciproci rapporti di dare ed avere estranei al contenuto tipico del giudizio di separazione/divorzio. Invero, secondo l'orientamento costante della S.C., condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito, l'art.40 c.p.c. consente di concentrare nello stesso processo domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va pertanto esclusa la possibilità del simultaneus processus per la domanda di separazione/divorzio soggetta al rito speciale e per le domande di scioglimento della comunione dei beni, di restituzione di beni e di pagamento somme che sono invece soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non pagina 4 di 5 legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass.civ.
n.27386/14, Cass. civ. 10356/05, Cass. civ. 6660/01) e che introducono temi di indagine ulteriori. VI. Avendo il ricorrente chiesto di cumulare nel presente giudizio anche la domanda di divorzio, la causa va rimessa sul ruolo per verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
VII. Il regolamento delle spese di lite va riservato al giudizio definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo in data 26.06.1994 (Atto
[...] di Matrimonio N. 125 Parte 2 Serie A Anno 1994 del Comune di CINISELLO BALSAMO);
II. Dispone che copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata, a cura della Cancelleria, al Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge;
III. Rigetta la domanda della resistente di un assegno di mantenimento per la figlia Per_2
IV. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
V. Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Gaggiotti
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