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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/09/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N° 3148/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott. Danilo MAFFA Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3148 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Luzzena n° 5901, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura speciale C.F._1 in atti dall'avv. Valentina Zacchini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Cesena, via Madonna dello Schioppo n° 67, presso lo studio del suddetto difensore,
- ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]di Cesena Controparte_1
(FC), via Mulino di Borello n° 178 - int. 2, c.f. , rappresentata e difesa C.F._2 giusta procura alle liti in atti dall'avv. Cecile Comandini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Cesena, via Pescheria n° 49, presso lo studio del suddetto difensore,
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
31 gennaio 2025 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo Parte_1
a questo Tribunale di “1) disporre che i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti e comunque avendo i mezzi e/o le capacità per procurarsi il sostentamento, vivranno ciascuno delle proprie sostanze;
2) relativamente ai figli minori e , Per_1 Per_2 confermare il provvedimento già emesso dall'Ill.mo Tribunale in data 14/03/24, ovvero: - la 1 collocazione abitativa paritaria presso ciascun genitore con alternanza settimanale dei figli, congiuntamente affidatati ad entrambi i genitori, - la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, stabilendo il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore;
- la contribuzione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie, da regolamentarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di Forlì; 3) stabilire una calendarizzazione delle festività tale che: - siano alternati di anno in anno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il 31/12 e l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvi diverso accordo dei genitori;
- nel periodo estivo ciascun genitore possa trascorrere due settimane di vacanza anche consecutive con i figli, con impegno ad accordarsi entro il 31/05 al fine di non accavallare i rispettivi periodi di ferie;
4) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”, domandando altresì la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Con “note scritte di trattazione” ex art. 127-ter c.p.c. depositate anch'esse in data 31 gennaio 2025 la resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale Controparte_1 di Forlì di confermare le statuizioni già vigenti e, per il resto, di “- disporre che i figli minori
e durante le festività natalizie, resteranno con ciascun genitore per un periodo di Per_1 Per_2 sette giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
-durante le festività pasquali i bambini trascorreranno tre-quattro giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - i figli trascorreranno con entrambi i genitori le vacanze estive, i genitori si accorderanno tra loro entro la fine dell'anno scolastico circa i periodi di vancanza da trascorrere con i figli;
- ciascun genitore provvederà nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, tenendo conto del Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì; - dichiarare che e Controparte_1 Parte_1 sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'uno dall'altra. Con
[...] vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali di studio, IVA e CPA”. Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4 l. n° 898/1970 depositato in data 29 ottobre 2020 Parte_1 chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con CP_1
a DO (FC) in data 21 marzo 2009, trascritto nel Registro degli Atti di
[...] matrimonio di tale Comune al n° 3, Parte 2a, Serie A, Ufficio 1, anno 2009, e dal quale nelle date 2 luglio 2009 e 16 ottobre 2011 erano nati rispettivamente i figli e Per_1 Per_2 rappresentava che la separazione dei coniugi era stata omologata dal Tribunale di Forlì con decreto del 15 aprile 2019, in virtù del quale era stato previsto l'«affido condiviso dei figli minori con prevalente collocamento presso la madre, assegnataria dell'abitazione famigliare, in comproprietà ai coniugi, per il 77% alla moglie ed il 23% al marito, il quale si è impegnato
a trasferire la propria quota;
la contribuzione al mantenimento della prole nella misura di €.
200,00 mensili per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, che per specifico accordo dei coniugi devono essere preventivamente concordate salvo quelle necessarie ed indifferibili;
2 la frequentazione dei figli da parte del padre libera e senza vincoli di orario compatibilmente con gli orari di studio, gli impegni e lo stato di salute della prole. Nello specifico: un pomeriggio infrasettimanale (il giovedì) con pernotto, a weekend alterni dal sabato mattina fino al rientro alle rispettive scuole del lunedì mattina con possibilità di anticipare al venerdì pomeriggio, salvo che nulla osti in tal senso, il fine settimana da trascorrere con i figli;
nei week end di spettanza della madre i minori trascorreranno con il padre anche il pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando verranno riaccompagnati alle rispettive scuole;
sette/otto giorni durante le vacanze natalizie e tre/quattro giorni durante quelle pasquali, una settimana ogni mese durante le vacanze estive»; evidenziava come non fosse tuttavia mai stato rispettato il calendario previsto in sede di omologa della separazione consensuale, avendo i coniugi – di propria iniziativa ed in accordo tra loro – sempre elaborato un diverso calendario nell'esclusivo interesse dei figli, in modo tale da far mantenere loro un intenso rapporto con entrambi i genitori, con previsione dunque di una ben più ampia frequentazione del padre, di fatto ormai pressoché equipollente a quella della madre;
aggiungeva che anche le condizioni economiche di entrambi i coniugi erano mutate rispetto all'epoca della separazione e concludeva pertanto domandando le modifiche meglio esplicitate in ricorso.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11 febbraio 2021 Controparte_1 la quale, pur concordando in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia giudiziale di divorzio, contestava per il resto gli assunti di controparte e rassegnava le conclusioni ivi trascritte, domandando in particolare l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli da porre a carico del marito.
Sentiti i coniugi alle udienze del 18 febbraio e del 19 maggio 2021, con ordinanza ex art. 4 co. 8° l. n° 898/1970 resa in data 31 gennaio 2022 il Presidente del Tribunale disponeva nei seguenti termini: “conferma l'affidamento dei figli (02/07/2009) e (16/10/2011) Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) dispone che i minori trascorrano presso il padre le giornate di lunedì e martedì di tutte le settimane, oltre i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
3) dispone che il continui a Parte_1 corrispondere alla il contributo al mantenimento dei figli nell'importo, già CP_1 determinato in sede di separazione, di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT con prima rivalutazione nel mese di aprile
2020, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate nel Protocollo in materia di famiglia adottato da questo Tribunale il 27/07/2016”.
Rimesse le parti innanzi al designato Giudice Istruttore ed intervenuto in data 4 febbraio
2022 il Pubblico Ministero in sede, veniva dichiarato con sentenza parziale n° 841 del 7-12 dicembre 2023 lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi Parte_2
disattese le richieste istruttorie di parte resistente nonché l'istanza di modifica
[...] avanzata dal ai sensi dell'art. 4 co. 8° l. n° 898/1970, veniva disposto l'ascolto dei Parte_1 figli minori – ma ultra-dodicenni – della coppia, incombente espletato all'udienza del 14 marzo
3 2024; con ordinanza emessa in pari data il G.I., avuto riguardo agli esiti del suddetto ascolto e tenuto conto delle deduzioni di entrambe le parti, provvedeva a modificare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 14 marzo 2024 confermando l'affidamento dei figli e Per_1 ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, Per_2 disponendo la collocazione abitativa egualitaria dei figli presso ciascun genitore, con alternanza settimanale, revocando con effetto dalla mensilità di ottobre 2023 l'obbligo in capo al di corrispondere in favore della l'assegno di mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 della prole e confermando per il resto l'obbligo in capo a ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da regolamentare sulla scorta del Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Forlì il 27 luglio 2016; veniva contestualmente fissata per la data del 3 febbraio 2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale veniva quindi celebrata in forma “cartolare” e, in esito ad essa, la causa veniva infine assunta alla decisione del Collegio con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
In via preliminare devesi dare atto – per quanto occorrer possa – che entrambe le parti hanno concordemente rappresentato di essere economicamente indipendenti e pertanto di nulla avere a pretendere l'una dall'altra.
Ciò posto, a seguito delle modifiche disposte nel corso del presente giudizio di divorzio ambedue le parti hanno cessato ogni controversia in ordine al regime di collocazione della prole – oggi prevista in eguale misura presso ciascun genitore, a settimane alternate – ed al mantenimento della stessa, nei termini già sopra meglio esplicitati e conseguenti all'ordinanza da ultimo resa dal G.I. in data 14 marzo 2024, la quale viene invero condivisa ed integralmente confermata da questo Collegio.
Avuto riguardo alle restanti richieste formulate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, occorre allora semplicemente fornire una dettagliata disciplina relativa alla frequentazione dei genitori da parte dei figli minori in occasione delle festività natalizie e pasquali oltre che nel periodo estivo, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle conclusioni – sostanzialmente conformi – rassegnate dalle parti, oltre che delle rispettive condotte processuali e del rigetto dell'istanza di modifica inizialmente avanzata in data 29 novembre 2023 da , ritiene il Parte_1
Tribunale che sussistano giusti motivi per la declaratoria di integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio e promossa da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 29 ottobre 2020, disattesa ogni Controparte_1 contraria deduzione, eccezione ed istanza, così dispone:
4 conferma l'affidamento dei figli della coppia (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
16 ottobre 2011) ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso;
conferma la collocazione abitativa egualitaria dei figli presso ciascun genitore, con alternanza settimanale;
conferma la revoca – già disposta dal G.I. con ordinanza resa in data 14 marzo 2024 – con effetto dalla mensilità di ottobre 2023 dell'obbligo in capo al di corrispondere in Parte_1 favore della l'assegno di mantenimento ordinario della prole, confermando altresì CP_1
l'obbligo in capo a ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da regolamentare sulla scorta del Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Forlì il 27 luglio 2016; dispone che i figli trascorrano con ciascun genitore i seguenti periodi, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola (per il corrente anno 2025, in difetto di accordo, i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre); b) durante il periodo pasquale, dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola (per l'anno 2026, in difetto di accordo, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre); c) durante le vacanze estive, ferma restando l'alternanza settimanale prevista per il periodo ordinario, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi, previo accordo tra di essi possibilmente entro il 31 maggio e tenendo in ogni caso conto delle esigenze e dei desiderata dei minori anche in relazione ad attività extrascolastiche già programmate durante l'anno con il consenso di entrambi i genitori;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025
il Giudice rel. ed est. il Presidente dott. Danilo Maffa dott.ssa Alessandra Medi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott. Danilo MAFFA Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3148 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Luzzena n° 5901, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura speciale C.F._1 in atti dall'avv. Valentina Zacchini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Cesena, via Madonna dello Schioppo n° 67, presso lo studio del suddetto difensore,
- ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]di Cesena Controparte_1
(FC), via Mulino di Borello n° 178 - int. 2, c.f. , rappresentata e difesa C.F._2 giusta procura alle liti in atti dall'avv. Cecile Comandini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Cesena, via Pescheria n° 49, presso lo studio del suddetto difensore,
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
31 gennaio 2025 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo Parte_1
a questo Tribunale di “1) disporre che i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti e comunque avendo i mezzi e/o le capacità per procurarsi il sostentamento, vivranno ciascuno delle proprie sostanze;
2) relativamente ai figli minori e , Per_1 Per_2 confermare il provvedimento già emesso dall'Ill.mo Tribunale in data 14/03/24, ovvero: - la 1 collocazione abitativa paritaria presso ciascun genitore con alternanza settimanale dei figli, congiuntamente affidatati ad entrambi i genitori, - la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, stabilendo il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore;
- la contribuzione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie, da regolamentarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di Forlì; 3) stabilire una calendarizzazione delle festività tale che: - siano alternati di anno in anno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il 31/12 e l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvi diverso accordo dei genitori;
- nel periodo estivo ciascun genitore possa trascorrere due settimane di vacanza anche consecutive con i figli, con impegno ad accordarsi entro il 31/05 al fine di non accavallare i rispettivi periodi di ferie;
4) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”, domandando altresì la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Con “note scritte di trattazione” ex art. 127-ter c.p.c. depositate anch'esse in data 31 gennaio 2025 la resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale Controparte_1 di Forlì di confermare le statuizioni già vigenti e, per il resto, di “- disporre che i figli minori
e durante le festività natalizie, resteranno con ciascun genitore per un periodo di Per_1 Per_2 sette giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
-durante le festività pasquali i bambini trascorreranno tre-quattro giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - i figli trascorreranno con entrambi i genitori le vacanze estive, i genitori si accorderanno tra loro entro la fine dell'anno scolastico circa i periodi di vancanza da trascorrere con i figli;
- ciascun genitore provvederà nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, tenendo conto del Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì; - dichiarare che e Controparte_1 Parte_1 sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'uno dall'altra. Con
[...] vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali di studio, IVA e CPA”. Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4 l. n° 898/1970 depositato in data 29 ottobre 2020 Parte_1 chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con CP_1
a DO (FC) in data 21 marzo 2009, trascritto nel Registro degli Atti di
[...] matrimonio di tale Comune al n° 3, Parte 2a, Serie A, Ufficio 1, anno 2009, e dal quale nelle date 2 luglio 2009 e 16 ottobre 2011 erano nati rispettivamente i figli e Per_1 Per_2 rappresentava che la separazione dei coniugi era stata omologata dal Tribunale di Forlì con decreto del 15 aprile 2019, in virtù del quale era stato previsto l'«affido condiviso dei figli minori con prevalente collocamento presso la madre, assegnataria dell'abitazione famigliare, in comproprietà ai coniugi, per il 77% alla moglie ed il 23% al marito, il quale si è impegnato
a trasferire la propria quota;
la contribuzione al mantenimento della prole nella misura di €.
200,00 mensili per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, che per specifico accordo dei coniugi devono essere preventivamente concordate salvo quelle necessarie ed indifferibili;
2 la frequentazione dei figli da parte del padre libera e senza vincoli di orario compatibilmente con gli orari di studio, gli impegni e lo stato di salute della prole. Nello specifico: un pomeriggio infrasettimanale (il giovedì) con pernotto, a weekend alterni dal sabato mattina fino al rientro alle rispettive scuole del lunedì mattina con possibilità di anticipare al venerdì pomeriggio, salvo che nulla osti in tal senso, il fine settimana da trascorrere con i figli;
nei week end di spettanza della madre i minori trascorreranno con il padre anche il pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando verranno riaccompagnati alle rispettive scuole;
sette/otto giorni durante le vacanze natalizie e tre/quattro giorni durante quelle pasquali, una settimana ogni mese durante le vacanze estive»; evidenziava come non fosse tuttavia mai stato rispettato il calendario previsto in sede di omologa della separazione consensuale, avendo i coniugi – di propria iniziativa ed in accordo tra loro – sempre elaborato un diverso calendario nell'esclusivo interesse dei figli, in modo tale da far mantenere loro un intenso rapporto con entrambi i genitori, con previsione dunque di una ben più ampia frequentazione del padre, di fatto ormai pressoché equipollente a quella della madre;
aggiungeva che anche le condizioni economiche di entrambi i coniugi erano mutate rispetto all'epoca della separazione e concludeva pertanto domandando le modifiche meglio esplicitate in ricorso.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11 febbraio 2021 Controparte_1 la quale, pur concordando in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia giudiziale di divorzio, contestava per il resto gli assunti di controparte e rassegnava le conclusioni ivi trascritte, domandando in particolare l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli da porre a carico del marito.
Sentiti i coniugi alle udienze del 18 febbraio e del 19 maggio 2021, con ordinanza ex art. 4 co. 8° l. n° 898/1970 resa in data 31 gennaio 2022 il Presidente del Tribunale disponeva nei seguenti termini: “conferma l'affidamento dei figli (02/07/2009) e (16/10/2011) Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) dispone che i minori trascorrano presso il padre le giornate di lunedì e martedì di tutte le settimane, oltre i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
3) dispone che il continui a Parte_1 corrispondere alla il contributo al mantenimento dei figli nell'importo, già CP_1 determinato in sede di separazione, di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT con prima rivalutazione nel mese di aprile
2020, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate nel Protocollo in materia di famiglia adottato da questo Tribunale il 27/07/2016”.
Rimesse le parti innanzi al designato Giudice Istruttore ed intervenuto in data 4 febbraio
2022 il Pubblico Ministero in sede, veniva dichiarato con sentenza parziale n° 841 del 7-12 dicembre 2023 lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi Parte_2
disattese le richieste istruttorie di parte resistente nonché l'istanza di modifica
[...] avanzata dal ai sensi dell'art. 4 co. 8° l. n° 898/1970, veniva disposto l'ascolto dei Parte_1 figli minori – ma ultra-dodicenni – della coppia, incombente espletato all'udienza del 14 marzo
3 2024; con ordinanza emessa in pari data il G.I., avuto riguardo agli esiti del suddetto ascolto e tenuto conto delle deduzioni di entrambe le parti, provvedeva a modificare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 14 marzo 2024 confermando l'affidamento dei figli e Per_1 ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, Per_2 disponendo la collocazione abitativa egualitaria dei figli presso ciascun genitore, con alternanza settimanale, revocando con effetto dalla mensilità di ottobre 2023 l'obbligo in capo al di corrispondere in favore della l'assegno di mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 della prole e confermando per il resto l'obbligo in capo a ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da regolamentare sulla scorta del Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Forlì il 27 luglio 2016; veniva contestualmente fissata per la data del 3 febbraio 2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale veniva quindi celebrata in forma “cartolare” e, in esito ad essa, la causa veniva infine assunta alla decisione del Collegio con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
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In via preliminare devesi dare atto – per quanto occorrer possa – che entrambe le parti hanno concordemente rappresentato di essere economicamente indipendenti e pertanto di nulla avere a pretendere l'una dall'altra.
Ciò posto, a seguito delle modifiche disposte nel corso del presente giudizio di divorzio ambedue le parti hanno cessato ogni controversia in ordine al regime di collocazione della prole – oggi prevista in eguale misura presso ciascun genitore, a settimane alternate – ed al mantenimento della stessa, nei termini già sopra meglio esplicitati e conseguenti all'ordinanza da ultimo resa dal G.I. in data 14 marzo 2024, la quale viene invero condivisa ed integralmente confermata da questo Collegio.
Avuto riguardo alle restanti richieste formulate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, occorre allora semplicemente fornire una dettagliata disciplina relativa alla frequentazione dei genitori da parte dei figli minori in occasione delle festività natalizie e pasquali oltre che nel periodo estivo, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle conclusioni – sostanzialmente conformi – rassegnate dalle parti, oltre che delle rispettive condotte processuali e del rigetto dell'istanza di modifica inizialmente avanzata in data 29 novembre 2023 da , ritiene il Parte_1
Tribunale che sussistano giusti motivi per la declaratoria di integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio e promossa da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 29 ottobre 2020, disattesa ogni Controparte_1 contraria deduzione, eccezione ed istanza, così dispone:
4 conferma l'affidamento dei figli della coppia (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
16 ottobre 2011) ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso;
conferma la collocazione abitativa egualitaria dei figli presso ciascun genitore, con alternanza settimanale;
conferma la revoca – già disposta dal G.I. con ordinanza resa in data 14 marzo 2024 – con effetto dalla mensilità di ottobre 2023 dell'obbligo in capo al di corrispondere in Parte_1 favore della l'assegno di mantenimento ordinario della prole, confermando altresì CP_1
l'obbligo in capo a ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da regolamentare sulla scorta del Protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Forlì il 27 luglio 2016; dispone che i figli trascorrano con ciascun genitore i seguenti periodi, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola (per il corrente anno 2025, in difetto di accordo, i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre); b) durante il periodo pasquale, dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola (per l'anno 2026, in difetto di accordo, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre); c) durante le vacanze estive, ferma restando l'alternanza settimanale prevista per il periodo ordinario, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi, previo accordo tra di essi possibilmente entro il 31 maggio e tenendo in ogni caso conto delle esigenze e dei desiderata dei minori anche in relazione ad attività extrascolastiche già programmate durante l'anno con il consenso di entrambi i genitori;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025
il Giudice rel. ed est. il Presidente dott. Danilo Maffa dott.ssa Alessandra Medi
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