Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 553/2024 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giovanni D'Ambra;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2196/2024 del 22 aprile 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, annullava l'ordinanza ingiunzione n. OI-000295452, dichiarando la
della legge n. 689/1981.
Riteneva la citata normativa indubbiamente applicabile alla fattispecie in esame ai sensi del d.lgs. n. 8/2016 – decreto che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni contributive quali quella contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta – che all'art. 6 prevedeva espressamente
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Premesso che l' non aveva provato di aver provveduto, nei termini, alla Pt_1
notificazione del prodromico atto di accertamento, riteneva che il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa si fosse estinto decorsi 90 giorni dal
6.2.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016).
Appellava la sentenza l'ente previdenziale soccombente con atto del 29 luglio 2024. Al gravame resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In via preliminare, l' chiede ammettersi, ai sensi dell'art. 437 Pt_1
c.p.c., in questo grado di giudizio la produzione dell'atto di accertamento presupposto alla O.I. opposta, con la relativa cartolina di ricevimento.
1.2. Con il primo motivo d'appello eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016.
Assume che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che l'applicazione del citato art. 14 era preclusa dalla disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Rileva che la richiamata norma transitoria, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge 689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva.
1.3. Infine, ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati.
1.4. Dichiara che è errato il regolamento delle spese di lite.
2. L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
Sulla questione oggetto del presente giudizio, che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di irrogare la Pt_1
sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024).
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L.
n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n.
151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi
"inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione"
(così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del
2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”. La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione Pt_1
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell Pt_1
alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, 9016, 9021,
9022, 9023 del 2025).
In ordine alla documentazione prodotta in questo grado di giudizio, la cui produzione il collegio ritiene ammissibile, trattandosi di mera integrazione della documentazione già prodotta in primo grado, si osserva che la notifica del prodromico atto di accertamento non è idonea ad impedire il verificarsi della decadenza. Ed invero, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con l'arresto citato, infatti, il dies a quo di decorrenza del termine coincide con la data di entrata in vigore del d.lgs. n.
8/2016 (6.2.2016), come peraltro affermato dal giudice di primo grado, in quanto l' non ha fornito prova alcuna della data di ricezione degli atti Pt_1
dall'autorità giudiziaria remittente, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la formazione dell'atto e, dunque, la successiva notifica nei termini. L'atto di accertamento prot. n.
.2100.07/09/2017 del 28.9.2017, come evincibile dalla ordinanza Pt_1
ingiunzione già prodotta in primo grado, dunque, risulta “formato” dall' allorquando il termine di decadenza di 90 giorni era Parte_2
già spirato e, pertanto, certamente notificato oltre detto termine.
2.1.Va, infine, disattesa la censura in ordine alla condanna alle spese processuali, in quanto l' si è limitato a dichiarare errata la statuizione Pt_1
senza indicare alcuna argomentazione a sostegno.
2.3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
2.4. Le spese del grado possono essere compensate, tenuto conto dell'epoca della sentenza della Corte di Cassazione sopra indicata.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del DPR n. 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi