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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2862/2018 (riuniti R.G. n. 2895/2018 e R.G. n. 3968/2018)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo,
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti civili di primo grado iscritti ai n.rg 2862, 2895 e 3968 dell'anno 2018
R.Gen.Aff.Cont., riservati in decisione all'udienza del 1°.07.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, termini venuti a scadere in data 21 ottobre 2025, vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (CF: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppa Rainone, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Carbonara di Nola
(NA), alla via S.S. Medici n. 19;
- OPPONENTI NEL GIUDIZIO N.R.G. 2862/2018 -
(CF: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_4 C.F._4 in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Alberto Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pagani al Corso Ettore Padovano n. 44;
- OPPONENTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 2895/2018-
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._5 alla comparsa conclusionale di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Francesca Piazza, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla Via Albertini n. 246;
-OPPONENTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 3968/2018-
E
(P.IVA ), in persona del titolare Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
(CF: , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso
[...] C.F._6 per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Concetta Immacolata Nappi e Luigi Gesualdo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla via Mario De Sena n. 2.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 879/2018 in materia di contratto di appalto.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'1.07.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 879/2018, ingiunse a , Parte_4 Parte_1 Parte_3
e di pagare in favore della la Parte_2 CP_1 Controparte_2 somma complessiva di € 15.000,00, oltre interessi e spese di procedimento, in qualità di condomini morosi nel pagamento del corrispettivo del contratto di appalto stipulato in data
30.10.2006 dall'impresa edile de qua con il sito in Visciano Controparte_3
(NA).
In particolare, quanto ai fatti di causa, brevemente, si rileva che la società creditrice, odierna opposta, nella fase monitoria aveva dedotto di aver stipulato, in data 30.10.2006, contratto di appalto con il per l'esecuzione di lavori di ricostruzione del Controparte_3
“fabbricato D”, a fronte del positivo ottenimento da parte del medesimo del CP_3 contributo comunale di cui alla L. 219/81, come da titolo abilitativo edilizio n. 1/2006.
In particolare, all'art. 4 era stato pattuito che il prezzo dell'opus dovesse essere corrisposto mediante una prima tranches di € 15.000,00, in acconto all'inizio dei lavori e successivamente mediante SAL di complessivi € 20.000,00 ciascuno con trattenuta del 10%; il saldo al collaudo delle opere. Ulteriormente, parte ricorrente aveva precisato che con delibera condominiale del
26.05.2012 - a seguito dell'erogazione di un ulteriore contributo comunale, L. 219/81, per l'esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire 1/2012, quale variante al permesso già rilasciato nel 2006 (n. 1/2006) – parte committente aveva rinnovato l'incarico all'impresa edile ricorrente, con le medesime condizioni di cui al contratto di appalto ex ante stipulato. Infine, eseguiti parte dei lavori de quibus, con verbale assembleare del 26.06.2015 era stata approvata la ripartizione parziale delle spese tra i singoli condomini, sì da procedere al pagamento del saldo dell'appalto, per complessivi € 32.158,06.
Tanto premesso, con raccomandata A/R del 15.05.2017 l'impresa edile aveva provveduto a compulsare i condomini morosi al pagamento del residuo credito, pari ad € 15.000,00, come da fattura n. 2/2017 del 29.03.2017. Ebbene, verificato l'inadempimento di , Parte_4 , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 Controparte_4
l'impresa de qua ha adito, in via monitoria, l'intestato Tribunale, onde ottenere ingiunzione di pagamento a soddisfazione del proprio credito.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, hanno proposto opposizione innanzi all'intestato Tribunale, dapprima, i condomini , e Parte_1 Parte_2 [...]
incardinando il giudizio recante RG n. 2862/2018; in seguito, ha proposto rituale Parte_3 opposizione incarnando il giudizio recante RG n. 2895/2018; infine, ha Parte_4 proposto opposizione , instaurando il giudizio recante RG n. 3968/2018. CP_1
2.1. In particolare, gli opponenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 contestando estensivamente, in fatto e in diritto, le ragioni creditorie poste a base dell'ingiunzione promossa dall'impresa edile, hanno eccepito, in via preliminare, la violazione dell'art. 102 c.p.c., per non avere parte ricorrente convenuto in giudizio i germani dei condomini Parte_1
e considerata la loro qualità di comproprietari, in quanto coeredi, delle unità Parte_2 immobiliari site all'interno del condominio lotto D;
altresì, nel merito, hanno CP_3 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte dell'integrale pagamento della somma da loro dovuta all'impresa edile ricorrente, rilevando, sul punto, la rinuncia alla solidarietà effettuata dall'impresa in sede di verbale assembleare del 26.06.2015. Pt_3
Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre vittoria di spese di lite da attribuirsi, ex art. 93 c.p.c., ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
2.2. L'opponente ha dedotto, in via preliminare, la nullità del decreto Parte_4 ingiuntivo opposto, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., difettando il credito de quo del requisito dell'esigibilità, in assenza di prova dell'avvenuta consegna;
altresì, nel merito, ha dedotto l'inesistenza del credito azionato, verificato che dal verbale assembleare del
26.06.2015, sarebbe enucleabile l'integrale adempimento del debito residuo, pari ad € 135,95, nei confronti della con quietanza rilasciata dal percipiente;
infine, in via Controparte_2 subordinata, ha eccepito la mancata esecuzione dei lavori de quibus e, conseguentemente, la compensazione dei rispettivi crediti, considerata l'operatività della penale di cui al contratto di appalto de quo, pari ad €25,00, per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori. Sul punto, in particolare, l'opponente ha dedotto che i lavori in esame avrebbero dovuto essere terminati nell'anno 2008, tuttavia, l'opponente, nonostante il decorso di 10 anni, non era stata ancora immessa nella disponibilità del proprio appartamento, vantando, pertanto, un contro credito nei confronti dell'impresa edile medesima, pari alla sommatoria della penale di € 25,00 giornalieri a far data dal giorno in cui si è realizzato l'inadempimento. Infine, ha domandato la condanna aggravata per lite temeraria di parte ricorrente, odierna opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1,
c.p.c.
Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della spiegata opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di antistatario, ex art. 93 c.p.c.
2.3.Ulteriormente, il condomino , proposta rituale opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo de quo, ha eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto medesimo per indeterminatezza degli elementi essenziali della domanda, ai sensi degli artt. 125, 164 e 633
c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla , Parte_5 difettando il credito in esame di adeguata prova scritta;
nonché, la mancata esecuzione dei lavori;
infine, ha chiesto procedersi, anche ex officio, alla condanna di parte opposta per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Ha concluso, quindi, per l'integrale accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al patrono costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
3. Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita in tutti i giudizi di opposizione instaurati l'impresa edile impugnando estensivamente le avverse difese, di cui ha evidenziato il Pt_3 carattere dilatorio e pretestuoso, e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna delle controparti alle spese del giudizio.
4. Istruito il giudizio, non concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, riuniti i giudizi recanti RG n. 2895/2018 e 3968/2018 al più vetusto giudizio recante RG n.
2862/2018, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2022. Il giudizio, in seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 10.02.2023, è stato rimesso sul ruolo, vista l'istanza di rimessione in termini per il deposito degli scritti conclusionali, tempestivamente depositata in via telematica (in data 30.01.2023) dal difensore di parte opposta. Infine, all'udienza del 12.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.07.2025; indi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, giungendo così alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente CP_1
, di nullità della domanda monitoria per indeterminatezza del petitum e della causa
[...] petendi, in violazione degli artt. 125 c.p.c. e 633 c.p.c.
Sul punto, applicando estensivamente il principio di diritto enucleabile da numerose pronunce della Giurisprudenza di legittimità in tema di nullità della citazione, ove si precisa che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art.
163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013), nel caso de quo la domanda di parte ricorrente, odierna opposta, appare sufficientemente determinata sia in relazione sia al petitum che alla causa petendi, risultando compiutamente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione. In ricorrente, infatti, in sede monitoria ha proceduto ad un'analitica ricostruzione dei fatti di causa, indicando precisamente i presupposti della domanda, ovvero il mancato pagamento del corrispettivo finale, relativo al contratto di appalto stipulato, in data 30.10.2006, con il pari a complessivi € Controparte_5
15.000,00 da parte dei condomini morosi, attuali opponenti.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n.
15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n.
10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
Ulteriormente, in diritto, giova evidenziare che la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697
c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione
(Cass., sent. n. 973-96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99). Dunque, <Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento,
e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento >> (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
3.2. Ebbene, applicando tali coordinante ermeneutiche al caso di specie, in via preliminare, è da ritenersi circostanza provata per tabulas, oltre che incontestata, ex art. 115 c.p.c., la stipula del contratto di appalto oggetto di lite tra il condominio di di Visciano e l'impresa Controparte_3 edile , in data 30.10.2006, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato D. Pt_3
Tale circostanza, peraltro, risulta pure certificata dai verbali assembleari acclusi alla produzione monitoria, nonché dalle produzioni delle parti opponenti;
altresì, dai titoli abilitativi edilizi n.
1/2006 e n. 1/2012, preliminari e prodromici, all'esecuzione dei lavori de quibus.
Ebbene, quanto all'onus probandi è da rilevare che parte ricorrente, odierna opposta, non ha positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, soprattutto in ragione delle difese svolte dagli opponenti, i quali hanno allegato e provato circostanze di fatto impeditive ed estintive della pretesa creditoria azionata, coerentemente al dettato dell'art. 2697 c.c.
In particolare, parte opposta si è limitata alla produzione in giudizio del contratto di appalto, della fattura n. 2/2017 del 30.03.2017, emessa nei confronti degli opponenti per complessivi €
15.000,00, nonché della lettera di messa in mora del 16.05.2017 inoltrata ai medesimi condomini opponenti a mezzo raccomandata A/R, del tutto pretermettendo di articolare difese sia, in ordine all'eccezione di mancata esecuzione dei lavori, sia in relazione all'eccezione di integrale pagamento della somma residua.
Ebbene, dall'analisi dei documenti acclusi al giudizio, emerge, in primo luogo, la circostanza che i lavori de quibus non siano stati completati dalla ditta , ciò per vero si enuclea sia dalla Pt_3 relazione tecnica a firma dell'Arch. e del Geom. in qualità Controparte_6 Controparte_7 di tecnici incaricati dal Condominio (si v., perizia allegata al fascicolo della opponente
), ove si attesta che, all'anno 2015, "l'immobile non è stato ancora completato Parte_4 né si è provveduto al relativo collaudo ed attestati di abitabilità"; sia dalle riproduzioni fotografiche allegate alle produzioni delle parti opponenti, dalle quali emerge plasticamente l'incompiutezza dei lavori, apparendo il fabbricato oggetto di lite come un cantiere aperto;
nonché, dagli scritti difensivi della medesima ditta opposta, la quale già in sede di costituzione in giudizio e, poi, negli scritti defensionali successivi (memorie 183, comma 6, c.p.c.) e conclusivi, ha certificato di non aver eseguito i lavori di completamento del fabbricato.
Ulteriormente, i condomini opponenti hanno eccepito il pagamento della somma oggetto di ingiunzione, ex art. 1123 c.c., sulla base delle rispettive quote millesimali.
In diritto, la norma di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. stabilisce che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Ebbene, la norma de qua, unitamente all'art. 63 disp. att. c.c., come riformulato dalla L. 220 del
2012, pone a carico dei singoli condomini l'onere di partecipare alle spese relative al godimento, manutenzione e conservazione delle cose comuni dell'edificio. Si tratta, in particolare, alla luce delle modifiche apportate con la L. 220 del 2021, di riforma della disciplina del condominio di edifici, di un'obbligazione solidale per cui ogni condomino è tenuto verso i terzi all'adempimento per l'intero della prestazione dovuta, liberando con l'adempimento tutti gli altri condomini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso pro quota, nei limiti dei millesimi di titolarità dell'unità abitativa appartenente a ciascun condomino.
Superata, pertanto, è quell'impostazione giurisprudenziale, per vero, sostenuta anteriormente anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la responsabilità dei condomini
è retta dal criterio di parziarietà per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si CP_3 imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (vedi Cass. Sez.
Un. n. 9148 del 8.4.2008).
La Suprema Corte, con il pronunciamento in esame, aveva ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, c.d aedem causa obbligandi, ma anche della indivisibilità della prestazione comune, sicché, in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, deve prevalere la intrinseca parzialità della obbligazione.
Il principio elaborato dal Giudice di legittimità non è apparso condivisibile, rilevandosi che il requisito di "indivisibilità" della prestazione va relazionato alla natura stessa della prestazione e prescinde dalla pluralità di debitori e non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all'intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota). Del resto, l'art. 1292 c.c. non indica affatto la "indivisibilità" della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l'obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile;
viceversa, l'art. 1292 c.c. identifica l'obbligazione solidale passiva (che è quella che qui interessa) nella esistenza di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori. Oltre tutto, la regola per stabilire se, nel caso di più debitori, c'è una obbligazione solidale o parziaria è stabilita in modo chiaro e inequivoco dall'art. 1294 c.c., ove si stabilisce che “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”, ponendo la c.d. presunzione di solidarietà. La ratio di tale disciplina è da ricercarsi nella comunione di interessi che assai di frequente lega una pluralità di soggetti debitori verso il creditore e che ha indotto il legislatore (come si evince dalla relazione al codice attuale) ad abbandonare il regime dell'abrogato codice, in cui la obbligazione in solido doveva essere espressamente voluta dalle parti o prevista dalla legge, ed optare per la tutela dell'interesse del creditore il quale, ai sensi dell'art. 1294 c.c., dispone della facoltà di agire nei confronti di uno solo dei debitori da lui prescelto.
In base a questa regola di solidarietà, pur rimarcata dal Legislatore del 2012, i comproprietari di una cosa per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune sono sempre debitori solidali.
Ebbene, la regola della solidarietà non è però inderogabile, ben potendo, viceversa, essere superata dalla volontà delle parti, debitore e creditore, che unitamente prevedano la parziarietà.
Ciò, per vero, accade nel caso in esame, verificato che l'impresa edile ricorrente, odierna opposta, in sede di verbale assembleare del 26.06.215 ha inteso accettare il pagamento parziario da parte dei singoli condomini.
Pertanto, calando tali principi di diritto al caso in scrutinio, dall'analisi del verbale assembleare del 26.06.2015 – di approvazione della ripartizione parziale tra i singoli condomini dei costi, allo stato sussistenti, relativi al contratto di appalto in esame - emerge la partecipazione dei singoli comproprietari ingiunti, odierni opponenti, al pagamento delle somme spettanti alla , Parte_5 ex art. 1123 c.c. Difatti, dal verbale de quo si enuclea che ha versato la Parte_4 residua somma di € 136,00 e mediante la sottoscrizione del verbale la ditta ne ha ottenuto ricevuta e ha rilasciato quietanza;
, analogamente, in sede assembleare, ha versato la Parte_1 residua somma di € 800,00 ricevendone quietanza dalla impresa appaltatrice;
Parte_3 in quella sede, si era impegnata a versare entro il 6.07.2015 la somma complessiva di € 5.000,00
e, in data 4.07.2015 aveva provveduto al pagamento de quo mediante vaglia postale intestato alla impresa edile recante n. 8990489992-03 (si v. documentazione acclusa al fascicolo di parte opponente); , in qualità di erede di , sempre in sede Parte_2 Persona_1 assembleare, si era impegnato a corrispondere la residua somma di € 2.168,60 entro il 6.07.2015
e, difatti, successivamente aveva provveduto al relativo versamento in favore della CP_2
(si v. documentazione allegata alla produzione di parte opponente, depositata in sede di
[...] memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.); infine, l'opponente nel verbale de quo, per CP_1 mezzo di un suo delegato, era comparso solo in qualità di garante, unitamente a , Persona_2 della condomina , non emergendo debenze a suo specifico carico. Persona_3
Ebbene, a fronte di tali eccezioni difensive sollevate dalle parti opponenti, estintive della pretesa creditoria azionata in via monitoria, l'impresa edile ha articolato difese generiche, nonché ondivaghe, limitandosi, da un lato a disconoscere del tutto genericamente il vaglia postale di complessivi € 5.000,00 effettuato dalla condomina ed intestato alla ditta Pt_3 Parte_3 edile;
dall'altro, ha, dapprima, collegato il pagamento della somma de qua alla ripartizione delle spese di cui al verbale del 26.06.2015; poi, in sede di memorie 183, comma 6, c.p.c., ha dedotto che la somma ingiunta era da intendersi quale corrispettivo di lavori eseguiti successivamente all'assemblea in esame, facendo rilevare che la fattura sulla scorta della quale aveva agito in via monitoria era evidentemente posteriore all'assemblea in esame, ovvero dell'anno 2017.
Sul punto, è da rilevare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, si è specificato che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (così,
Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992,
Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
Ebbene, applicate tali coordinate interpretative al caso de quo, è da evidenziare che parte opposta ha del tutto pretermesso di indicare che tipo di lavori abbia svolto, che genere di opus abbia eseguito, nonché quali zone del fabbricato oggetto di lite fossero state interessate dai lavori di cui alla fattura n. 2/2017, pur considerando che la medesima ditta opposta ha qualificato, in sede di memorie istruttorie, il fabbricato oggetto di lite come una “struttura grezza”.
Dunque, tanto evidenziato, è da ritenere che la ditta appaltatrice, odierna opposta, non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, ex art. 2697 c.c.; viceversa, le parti opponenti, hanno adeguatamente allegato e provato fattori estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla ditta VI.
L'opposizione, pertanto, merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. La soccombenza dell'opposta governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", nella versione ratione temporis applicabile, in base al valore della domanda determinato dall'importo del credito ingiunto (c.d. criterio del disputatum: scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), ai parametri medi, eccezion fatta per la fase istruttoria, da liquidarsi ai minimi, in quanto svoltasi solo cartolarmente, mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria via, con attribuzione ai patroni costituiti delle parti opponenti, in qualità di antistatari, ex art. 93 c.p.c.
4.1. Dovranno, inoltre, restare a carico della opposta le spese della procedura monitoria.
5. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che non sussistono i presupposti affinché si possa dar luogo, come chiesto dalle parti opponenti ad una pronuncia di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata, non ravvisandosi in capo alla stessa mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24.4.2019, n.
11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , Parte_4 Parte_1 Parte_3 [...]
e , avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2018, emesso da questo Parte_2 CP_1
Tribunale in data 11.03.2018, su istanza della impresa edile in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esplicitate in parte motiva;
2. condanna l'impresa edile in persona del titolare., a rifondere in favore di Controparte_2 ciascuna delle parti opponenti ( , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido;
e , individualmente, in ragione della autonoma Parte_4 CP_1 opposizione e costituzione in giudizio); le spese di lite che liquidano in euro € 145,50 per esborsi ed euro 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge, da attribuirsi all'avv. Alberto Coppola, in qualità di procuratore antistatario dell'opponente all'avv. Giuseppa Rainone in qualità di procuratore anticipatario degli Parte_4 opponenti , e ed all'avv. Francesca Piazza, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di patrono antistatario dell'opponente , ex art. 93 c.p.c. CP_1
3. dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 3/11/2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, magistrato Ordinario in tirocinio presso l'intestato Ufficio.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo,
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti civili di primo grado iscritti ai n.rg 2862, 2895 e 3968 dell'anno 2018
R.Gen.Aff.Cont., riservati in decisione all'udienza del 1°.07.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, termini venuti a scadere in data 21 ottobre 2025, vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (CF: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppa Rainone, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Carbonara di Nola
(NA), alla via S.S. Medici n. 19;
- OPPONENTI NEL GIUDIZIO N.R.G. 2862/2018 -
(CF: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_4 C.F._4 in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Alberto Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Pagani al Corso Ettore Padovano n. 44;
- OPPONENTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 2895/2018-
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._5 alla comparsa conclusionale di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Francesca Piazza, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla Via Albertini n. 246;
-OPPONENTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 3968/2018-
E
(P.IVA ), in persona del titolare Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
(CF: , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso
[...] C.F._6 per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Concetta Immacolata Nappi e Luigi Gesualdo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla via Mario De Sena n. 2.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 879/2018 in materia di contratto di appalto.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'1.07.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 879/2018, ingiunse a , Parte_4 Parte_1 Parte_3
e di pagare in favore della la Parte_2 CP_1 Controparte_2 somma complessiva di € 15.000,00, oltre interessi e spese di procedimento, in qualità di condomini morosi nel pagamento del corrispettivo del contratto di appalto stipulato in data
30.10.2006 dall'impresa edile de qua con il sito in Visciano Controparte_3
(NA).
In particolare, quanto ai fatti di causa, brevemente, si rileva che la società creditrice, odierna opposta, nella fase monitoria aveva dedotto di aver stipulato, in data 30.10.2006, contratto di appalto con il per l'esecuzione di lavori di ricostruzione del Controparte_3
“fabbricato D”, a fronte del positivo ottenimento da parte del medesimo del CP_3 contributo comunale di cui alla L. 219/81, come da titolo abilitativo edilizio n. 1/2006.
In particolare, all'art. 4 era stato pattuito che il prezzo dell'opus dovesse essere corrisposto mediante una prima tranches di € 15.000,00, in acconto all'inizio dei lavori e successivamente mediante SAL di complessivi € 20.000,00 ciascuno con trattenuta del 10%; il saldo al collaudo delle opere. Ulteriormente, parte ricorrente aveva precisato che con delibera condominiale del
26.05.2012 - a seguito dell'erogazione di un ulteriore contributo comunale, L. 219/81, per l'esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire 1/2012, quale variante al permesso già rilasciato nel 2006 (n. 1/2006) – parte committente aveva rinnovato l'incarico all'impresa edile ricorrente, con le medesime condizioni di cui al contratto di appalto ex ante stipulato. Infine, eseguiti parte dei lavori de quibus, con verbale assembleare del 26.06.2015 era stata approvata la ripartizione parziale delle spese tra i singoli condomini, sì da procedere al pagamento del saldo dell'appalto, per complessivi € 32.158,06.
Tanto premesso, con raccomandata A/R del 15.05.2017 l'impresa edile aveva provveduto a compulsare i condomini morosi al pagamento del residuo credito, pari ad € 15.000,00, come da fattura n. 2/2017 del 29.03.2017. Ebbene, verificato l'inadempimento di , Parte_4 , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 Controparte_4
l'impresa de qua ha adito, in via monitoria, l'intestato Tribunale, onde ottenere ingiunzione di pagamento a soddisfazione del proprio credito.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, hanno proposto opposizione innanzi all'intestato Tribunale, dapprima, i condomini , e Parte_1 Parte_2 [...]
incardinando il giudizio recante RG n. 2862/2018; in seguito, ha proposto rituale Parte_3 opposizione incarnando il giudizio recante RG n. 2895/2018; infine, ha Parte_4 proposto opposizione , instaurando il giudizio recante RG n. 3968/2018. CP_1
2.1. In particolare, gli opponenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 contestando estensivamente, in fatto e in diritto, le ragioni creditorie poste a base dell'ingiunzione promossa dall'impresa edile, hanno eccepito, in via preliminare, la violazione dell'art. 102 c.p.c., per non avere parte ricorrente convenuto in giudizio i germani dei condomini Parte_1
e considerata la loro qualità di comproprietari, in quanto coeredi, delle unità Parte_2 immobiliari site all'interno del condominio lotto D;
altresì, nel merito, hanno CP_3 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte dell'integrale pagamento della somma da loro dovuta all'impresa edile ricorrente, rilevando, sul punto, la rinuncia alla solidarietà effettuata dall'impresa in sede di verbale assembleare del 26.06.2015. Pt_3
Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre vittoria di spese di lite da attribuirsi, ex art. 93 c.p.c., ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
2.2. L'opponente ha dedotto, in via preliminare, la nullità del decreto Parte_4 ingiuntivo opposto, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., difettando il credito de quo del requisito dell'esigibilità, in assenza di prova dell'avvenuta consegna;
altresì, nel merito, ha dedotto l'inesistenza del credito azionato, verificato che dal verbale assembleare del
26.06.2015, sarebbe enucleabile l'integrale adempimento del debito residuo, pari ad € 135,95, nei confronti della con quietanza rilasciata dal percipiente;
infine, in via Controparte_2 subordinata, ha eccepito la mancata esecuzione dei lavori de quibus e, conseguentemente, la compensazione dei rispettivi crediti, considerata l'operatività della penale di cui al contratto di appalto de quo, pari ad €25,00, per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori. Sul punto, in particolare, l'opponente ha dedotto che i lavori in esame avrebbero dovuto essere terminati nell'anno 2008, tuttavia, l'opponente, nonostante il decorso di 10 anni, non era stata ancora immessa nella disponibilità del proprio appartamento, vantando, pertanto, un contro credito nei confronti dell'impresa edile medesima, pari alla sommatoria della penale di € 25,00 giornalieri a far data dal giorno in cui si è realizzato l'inadempimento. Infine, ha domandato la condanna aggravata per lite temeraria di parte ricorrente, odierna opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1,
c.p.c.
Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della spiegata opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di antistatario, ex art. 93 c.p.c.
2.3.Ulteriormente, il condomino , proposta rituale opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo de quo, ha eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto medesimo per indeterminatezza degli elementi essenziali della domanda, ai sensi degli artt. 125, 164 e 633
c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla , Parte_5 difettando il credito in esame di adeguata prova scritta;
nonché, la mancata esecuzione dei lavori;
infine, ha chiesto procedersi, anche ex officio, alla condanna di parte opposta per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Ha concluso, quindi, per l'integrale accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al patrono costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
3. Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita in tutti i giudizi di opposizione instaurati l'impresa edile impugnando estensivamente le avverse difese, di cui ha evidenziato il Pt_3 carattere dilatorio e pretestuoso, e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna delle controparti alle spese del giudizio.
4. Istruito il giudizio, non concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, riuniti i giudizi recanti RG n. 2895/2018 e 3968/2018 al più vetusto giudizio recante RG n.
2862/2018, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2022. Il giudizio, in seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 10.02.2023, è stato rimesso sul ruolo, vista l'istanza di rimessione in termini per il deposito degli scritti conclusionali, tempestivamente depositata in via telematica (in data 30.01.2023) dal difensore di parte opposta. Infine, all'udienza del 12.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.07.2025; indi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, giungendo così alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente CP_1
, di nullità della domanda monitoria per indeterminatezza del petitum e della causa
[...] petendi, in violazione degli artt. 125 c.p.c. e 633 c.p.c.
Sul punto, applicando estensivamente il principio di diritto enucleabile da numerose pronunce della Giurisprudenza di legittimità in tema di nullità della citazione, ove si precisa che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art.
163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013), nel caso de quo la domanda di parte ricorrente, odierna opposta, appare sufficientemente determinata sia in relazione sia al petitum che alla causa petendi, risultando compiutamente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione. In ricorrente, infatti, in sede monitoria ha proceduto ad un'analitica ricostruzione dei fatti di causa, indicando precisamente i presupposti della domanda, ovvero il mancato pagamento del corrispettivo finale, relativo al contratto di appalto stipulato, in data 30.10.2006, con il pari a complessivi € Controparte_5
15.000,00 da parte dei condomini morosi, attuali opponenti.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n.
15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n.
10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
Ulteriormente, in diritto, giova evidenziare che la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697
c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione
(Cass., sent. n. 973-96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99). Dunque, <Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento,
e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento >> (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
3.2. Ebbene, applicando tali coordinante ermeneutiche al caso di specie, in via preliminare, è da ritenersi circostanza provata per tabulas, oltre che incontestata, ex art. 115 c.p.c., la stipula del contratto di appalto oggetto di lite tra il condominio di di Visciano e l'impresa Controparte_3 edile , in data 30.10.2006, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato D. Pt_3
Tale circostanza, peraltro, risulta pure certificata dai verbali assembleari acclusi alla produzione monitoria, nonché dalle produzioni delle parti opponenti;
altresì, dai titoli abilitativi edilizi n.
1/2006 e n. 1/2012, preliminari e prodromici, all'esecuzione dei lavori de quibus.
Ebbene, quanto all'onus probandi è da rilevare che parte ricorrente, odierna opposta, non ha positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, soprattutto in ragione delle difese svolte dagli opponenti, i quali hanno allegato e provato circostanze di fatto impeditive ed estintive della pretesa creditoria azionata, coerentemente al dettato dell'art. 2697 c.c.
In particolare, parte opposta si è limitata alla produzione in giudizio del contratto di appalto, della fattura n. 2/2017 del 30.03.2017, emessa nei confronti degli opponenti per complessivi €
15.000,00, nonché della lettera di messa in mora del 16.05.2017 inoltrata ai medesimi condomini opponenti a mezzo raccomandata A/R, del tutto pretermettendo di articolare difese sia, in ordine all'eccezione di mancata esecuzione dei lavori, sia in relazione all'eccezione di integrale pagamento della somma residua.
Ebbene, dall'analisi dei documenti acclusi al giudizio, emerge, in primo luogo, la circostanza che i lavori de quibus non siano stati completati dalla ditta , ciò per vero si enuclea sia dalla Pt_3 relazione tecnica a firma dell'Arch. e del Geom. in qualità Controparte_6 Controparte_7 di tecnici incaricati dal Condominio (si v., perizia allegata al fascicolo della opponente
), ove si attesta che, all'anno 2015, "l'immobile non è stato ancora completato Parte_4 né si è provveduto al relativo collaudo ed attestati di abitabilità"; sia dalle riproduzioni fotografiche allegate alle produzioni delle parti opponenti, dalle quali emerge plasticamente l'incompiutezza dei lavori, apparendo il fabbricato oggetto di lite come un cantiere aperto;
nonché, dagli scritti difensivi della medesima ditta opposta, la quale già in sede di costituzione in giudizio e, poi, negli scritti defensionali successivi (memorie 183, comma 6, c.p.c.) e conclusivi, ha certificato di non aver eseguito i lavori di completamento del fabbricato.
Ulteriormente, i condomini opponenti hanno eccepito il pagamento della somma oggetto di ingiunzione, ex art. 1123 c.c., sulla base delle rispettive quote millesimali.
In diritto, la norma di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. stabilisce che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Ebbene, la norma de qua, unitamente all'art. 63 disp. att. c.c., come riformulato dalla L. 220 del
2012, pone a carico dei singoli condomini l'onere di partecipare alle spese relative al godimento, manutenzione e conservazione delle cose comuni dell'edificio. Si tratta, in particolare, alla luce delle modifiche apportate con la L. 220 del 2021, di riforma della disciplina del condominio di edifici, di un'obbligazione solidale per cui ogni condomino è tenuto verso i terzi all'adempimento per l'intero della prestazione dovuta, liberando con l'adempimento tutti gli altri condomini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso pro quota, nei limiti dei millesimi di titolarità dell'unità abitativa appartenente a ciascun condomino.
Superata, pertanto, è quell'impostazione giurisprudenziale, per vero, sostenuta anteriormente anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la responsabilità dei condomini
è retta dal criterio di parziarietà per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si CP_3 imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (vedi Cass. Sez.
Un. n. 9148 del 8.4.2008).
La Suprema Corte, con il pronunciamento in esame, aveva ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, c.d aedem causa obbligandi, ma anche della indivisibilità della prestazione comune, sicché, in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, deve prevalere la intrinseca parzialità della obbligazione.
Il principio elaborato dal Giudice di legittimità non è apparso condivisibile, rilevandosi che il requisito di "indivisibilità" della prestazione va relazionato alla natura stessa della prestazione e prescinde dalla pluralità di debitori e non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all'intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota). Del resto, l'art. 1292 c.c. non indica affatto la "indivisibilità" della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l'obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile;
viceversa, l'art. 1292 c.c. identifica l'obbligazione solidale passiva (che è quella che qui interessa) nella esistenza di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori. Oltre tutto, la regola per stabilire se, nel caso di più debitori, c'è una obbligazione solidale o parziaria è stabilita in modo chiaro e inequivoco dall'art. 1294 c.c., ove si stabilisce che “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”, ponendo la c.d. presunzione di solidarietà. La ratio di tale disciplina è da ricercarsi nella comunione di interessi che assai di frequente lega una pluralità di soggetti debitori verso il creditore e che ha indotto il legislatore (come si evince dalla relazione al codice attuale) ad abbandonare il regime dell'abrogato codice, in cui la obbligazione in solido doveva essere espressamente voluta dalle parti o prevista dalla legge, ed optare per la tutela dell'interesse del creditore il quale, ai sensi dell'art. 1294 c.c., dispone della facoltà di agire nei confronti di uno solo dei debitori da lui prescelto.
In base a questa regola di solidarietà, pur rimarcata dal Legislatore del 2012, i comproprietari di una cosa per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune sono sempre debitori solidali.
Ebbene, la regola della solidarietà non è però inderogabile, ben potendo, viceversa, essere superata dalla volontà delle parti, debitore e creditore, che unitamente prevedano la parziarietà.
Ciò, per vero, accade nel caso in esame, verificato che l'impresa edile ricorrente, odierna opposta, in sede di verbale assembleare del 26.06.215 ha inteso accettare il pagamento parziario da parte dei singoli condomini.
Pertanto, calando tali principi di diritto al caso in scrutinio, dall'analisi del verbale assembleare del 26.06.2015 – di approvazione della ripartizione parziale tra i singoli condomini dei costi, allo stato sussistenti, relativi al contratto di appalto in esame - emerge la partecipazione dei singoli comproprietari ingiunti, odierni opponenti, al pagamento delle somme spettanti alla , Parte_5 ex art. 1123 c.c. Difatti, dal verbale de quo si enuclea che ha versato la Parte_4 residua somma di € 136,00 e mediante la sottoscrizione del verbale la ditta ne ha ottenuto ricevuta e ha rilasciato quietanza;
, analogamente, in sede assembleare, ha versato la Parte_1 residua somma di € 800,00 ricevendone quietanza dalla impresa appaltatrice;
Parte_3 in quella sede, si era impegnata a versare entro il 6.07.2015 la somma complessiva di € 5.000,00
e, in data 4.07.2015 aveva provveduto al pagamento de quo mediante vaglia postale intestato alla impresa edile recante n. 8990489992-03 (si v. documentazione acclusa al fascicolo di parte opponente); , in qualità di erede di , sempre in sede Parte_2 Persona_1 assembleare, si era impegnato a corrispondere la residua somma di € 2.168,60 entro il 6.07.2015
e, difatti, successivamente aveva provveduto al relativo versamento in favore della CP_2
(si v. documentazione allegata alla produzione di parte opponente, depositata in sede di
[...] memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.); infine, l'opponente nel verbale de quo, per CP_1 mezzo di un suo delegato, era comparso solo in qualità di garante, unitamente a , Persona_2 della condomina , non emergendo debenze a suo specifico carico. Persona_3
Ebbene, a fronte di tali eccezioni difensive sollevate dalle parti opponenti, estintive della pretesa creditoria azionata in via monitoria, l'impresa edile ha articolato difese generiche, nonché ondivaghe, limitandosi, da un lato a disconoscere del tutto genericamente il vaglia postale di complessivi € 5.000,00 effettuato dalla condomina ed intestato alla ditta Pt_3 Parte_3 edile;
dall'altro, ha, dapprima, collegato il pagamento della somma de qua alla ripartizione delle spese di cui al verbale del 26.06.2015; poi, in sede di memorie 183, comma 6, c.p.c., ha dedotto che la somma ingiunta era da intendersi quale corrispettivo di lavori eseguiti successivamente all'assemblea in esame, facendo rilevare che la fattura sulla scorta della quale aveva agito in via monitoria era evidentemente posteriore all'assemblea in esame, ovvero dell'anno 2017.
Sul punto, è da rilevare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, si è specificato che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (così,
Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992,
Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
Ebbene, applicate tali coordinate interpretative al caso de quo, è da evidenziare che parte opposta ha del tutto pretermesso di indicare che tipo di lavori abbia svolto, che genere di opus abbia eseguito, nonché quali zone del fabbricato oggetto di lite fossero state interessate dai lavori di cui alla fattura n. 2/2017, pur considerando che la medesima ditta opposta ha qualificato, in sede di memorie istruttorie, il fabbricato oggetto di lite come una “struttura grezza”.
Dunque, tanto evidenziato, è da ritenere che la ditta appaltatrice, odierna opposta, non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, ex art. 2697 c.c.; viceversa, le parti opponenti, hanno adeguatamente allegato e provato fattori estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla ditta VI.
L'opposizione, pertanto, merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. La soccombenza dell'opposta governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", nella versione ratione temporis applicabile, in base al valore della domanda determinato dall'importo del credito ingiunto (c.d. criterio del disputatum: scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), ai parametri medi, eccezion fatta per la fase istruttoria, da liquidarsi ai minimi, in quanto svoltasi solo cartolarmente, mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria via, con attribuzione ai patroni costituiti delle parti opponenti, in qualità di antistatari, ex art. 93 c.p.c.
4.1. Dovranno, inoltre, restare a carico della opposta le spese della procedura monitoria.
5. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che non sussistono i presupposti affinché si possa dar luogo, come chiesto dalle parti opponenti ad una pronuncia di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata, non ravvisandosi in capo alla stessa mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24.4.2019, n.
11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , Parte_4 Parte_1 Parte_3 [...]
e , avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2018, emesso da questo Parte_2 CP_1
Tribunale in data 11.03.2018, su istanza della impresa edile in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esplicitate in parte motiva;
2. condanna l'impresa edile in persona del titolare., a rifondere in favore di Controparte_2 ciascuna delle parti opponenti ( , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido;
e , individualmente, in ragione della autonoma Parte_4 CP_1 opposizione e costituzione in giudizio); le spese di lite che liquidano in euro € 145,50 per esborsi ed euro 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge, da attribuirsi all'avv. Alberto Coppola, in qualità di procuratore antistatario dell'opponente all'avv. Giuseppa Rainone in qualità di procuratore anticipatario degli Parte_4 opponenti , e ed all'avv. Francesca Piazza, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di patrono antistatario dell'opponente , ex art. 93 c.p.c. CP_1
3. dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 3/11/2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, magistrato Ordinario in tirocinio presso l'intestato Ufficio.