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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2024, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5951/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Loredana Mancino, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Speciale, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale di udienza del
5/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/5/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Palermo il 19/9/2017 e che da tale unione
1 erano nati i figli , il 30/1/2010, Giovanni, il 23/5/2014, e , il 9/9/2016, Per_1 Per_2
deduceva che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 6-10/7/2023, non si erano più riconciliati. Chiedeva, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alle richieste contenute nel CP_1
ricorso avversario.
All'udienza del 5 dicembre 2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, rappresentavano di avere raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle condizioni riportate nel verbale, consistenti nella conferma delle condizioni di separazione omologate.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 19/9/2017;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa del 6-10/7/2023;
• le condizioni concordate dalle parti, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Palermo il 19/9/2017 da nato a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 205, parte II, serie A, anno 2017, alle condizioni dalle stesse concordate e indicate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5951/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Loredana Mancino, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Speciale, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale di udienza del
5/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/5/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Palermo il 19/9/2017 e che da tale unione
1 erano nati i figli , il 30/1/2010, Giovanni, il 23/5/2014, e , il 9/9/2016, Per_1 Per_2
deduceva che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 6-10/7/2023, non si erano più riconciliati. Chiedeva, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alle richieste contenute nel CP_1
ricorso avversario.
All'udienza del 5 dicembre 2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, rappresentavano di avere raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle condizioni riportate nel verbale, consistenti nella conferma delle condizioni di separazione omologate.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 19/9/2017;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa del 6-10/7/2023;
• le condizioni concordate dalle parti, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Palermo il 19/9/2017 da nato a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 205, parte II, serie A, anno 2017, alle condizioni dalle stesse concordate e indicate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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