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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 327/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. UI CO Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 327/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...] in Parte_1 C.F._1
Piazza del Popolo n. 3; rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Cicerchia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano (PU), via Roma n.125/F;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Cartoceto (PU), via Pilone n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU), via Cavour n8/A;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 18 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 158/2025 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 4.3.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In riforma della Sentenza n. 158/2025, emessa dal Tribunale di Pesaro in data
04.03.2025 e notificata il 07.03.2025,
IN VIA PRINCIPALE:
- DISPORRE che il sig. sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore delle figlie, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, nella misura richiesta in primo grado pari a € 600,00 mensili complessivi per entrambe, da versarsi direttamente alle stesse in quanto maggiorenni, ex art. 337 septies c.c., o in subordine da erogare alla genitrice, entro il giorno 30 di ciascun mese, da adeguarsi agli indici Istat come per legge, ovvero di quella diversa somma che vorrà stabilire l'Ecc.ma Corte d'Appello e comunque inferiore a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, in ragione del criterio di proporzionalità, delle modifiche reddituali del ricorrente e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Nel caso di accoglimento della superiore richiesta, si chiede sin d'ora di
- DISPORRE la restituzione al Sig. da parte della Sig.ra Parte_1 [...]
delle somme versate dal ricorrente in eccedenza e non considerate CP_1 quale porzione di credito alimentare, a far data dalla costituzione in primo grado o in via subordinata, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 o nella diversa determinazione temporale che riterrà l'intestata Ecc.ma Corte.
IN OGNI CASO:
- REVOCARE il diritto al versamento dell'importo di € 200,00 mensili a titolo di
“altre spese” oltre all'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, a carico di , come stabilito con la sentenza di divorzio;
Parte_1
- REVOCARE il diritto al versamento dell'importo di € 600,00 annuali a carico di
, per spese universitarie a carico di entrambe le figlie;
Parte_1
- RIGETTARE tutte le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già ampiamenti esposti nei propri scritti difensivi a cui si riporta;
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA:
- AMMETTERE i mezzi istruttori tutti, così come richiesti in primo grado con il ricorso introduttivo, nonché con le memorie ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. e con le repliche ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c., dal n. 1) al n. 40), con i testimoni ivi indicati, in quanto ritenuti rilevanti e necessari per una corretta valutazione della presente controversia. Si ritiene che il Tribunale abbia errato nel non ammettere le prove testimoniali, in quanto la loro acquisizione è fondamentale per la risoluzione della causa, come meglio esposto in narrativa.
- IL TUTTO, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.
Ed inoltre, IN AGGIUNTA ALLE PRECEDENTI CONCLUSIONI E IN RELAZIONE
ALL'ELEMENTO DI NOVITÀ SOPRAVVENUTO NELLE MORE DEL GIUDIZIO, in riferimento alla laurea ed all'autonomia economica della figlia , sul Per_1 punto si rassegnano le seguenti ULTERIORI CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE:
- si chiede la REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO a favore della figlia
, in ragione dell'autonomia economica raggiunta e raggiungibile, nonché Per_1 la REVOCA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI € 300,00 ANNUALI a titolo di spese universitarie a suo favore, avendo concluso il ciclo di studi;
IN SUBORDINE:
- DISPORRE, ferma restando la revoca del versamento delle spese universitarie, una congrua diminuzione dell'assegno di mantenimento, in ragione dell'autonomia economica raggiunta e raggiungibile della figlia , in virtù dei titoli in suo Per_1 possesso e della esperienza maturata e da versare direttamente alla figlia;
IN
ULTERIORE SUBORDINE:
- DISPORRE, ferma restando la revoca del versamento delle spese universitarie, che il Sig. sia tenuto al versamento del minor importo a favore Parte_1 della figlia con dazione alla sig.ra della sola quota della parte Per_1 CP_1 alimentare dell'assegno di mantenimento, in virtù della posizione lavorativa della figlia e l'eventuale differenza direttamente alla figlia, comunque sino al Per_1
31.07.2026.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 3 di 18 - si chiede, trattandosi di intervenuto nelle more del Controparte_2 presente giudizio di secondo grado e dopo la presentazione dell'appello, in questa fase PROVA TESTIMONIALE sulle seguenti circostanze:
a) Vero che l'11 aprile 2025, si è laureata alla Facoltà Testimone_1
Magistrale di Filosofia dell'Università di Urbino;
b) Vero che dopo la laurea ha lavorato come promoter di una Testimone_1 compagnia telefonica e dal mese di luglio 2025 svolge uno stage presso la società
Amplifon di Pesaro per sei mesi e che all'esito positivo sarà assunta con contratto di lavoro come dipendente. Si indicano a testi le seguenti persone: Tes_1
residente a [...]di Cartoceto (PU), Via Pilone;
il titolare della società
[...]
Amplifon di Pesaro, con sede in Pesaro, Via Curiel. Si richiamano integralmente le conclusioni già rassegnate negli atti difensivi”.
Per l'appellata:
“Preliminarmente
I. Dichiarare improcedibile l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 158/2025 del 04.03.2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, stante la reiterazione dei motivi esposti in primo grado.
Nel merito
II. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 158/2025 del 04.03.2025 emessa dal Tribunale di Pesaro.
In ogni caso
III. Estromettere i documenti depositati dall'appellante per la prima volta in questa sede, ossia i doc. ALL. B) n. 12 buste paga dell'anno 2024; ALL. C) spese fisse e utenze;
ALL. D) spese per bollo e polizza assicurativa autovettura, nonché doc. 19) certificazioni uniche degli ultimi tre anni.
IV. Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In caso di denegata ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere abilitati alla prova contraria a quella articolata da controparte con i propri
pagina 4 di 18 testi e sugli stessi punti;
nonché l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, avanzate da questa difesa;
nello specifico:
I. Chiede volersi ammettere interrogatorio formale del sig. Parte_1 nonché audizione delle figlie e sia in forma Testimone_1 Persona_2 libera, sia sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che in tutti questi anni il sig. ha rispettato Parte_1 diligentemente i diritti di visita settimanali padre-figlie, così come stabiliti all'interno della sentenza di divorzio?
2) Vero è che in tutti questi anni il sig. ha rispettato Parte_1 diligentemente i diritti di visita padre-figlie, con riguardo alle festività e alle vacanze estive, così come stabiliti all'interno della sentenza di divorzio?
3) Vero è che in tutti questi anni le figlie e pernottavano a casa Per_3 Per_2 del padre?
4) Vero è che in il sig. è solito contattare le figlie Parte_1 telefonicamente? Con quale frequenza?
5) Vero è che nei mesi di luglio e agosto 2019, durante uno stage in gelateria sita in Fano, la figlia chiedeva al padre di poter cenare da lui qualche sera Per_3 senza dover fare avanti e dietro? In tale circostanza veniva risposto di si, purché provvedesse a farsi la spese da sola?
6) Vero è che durante una cerimonia con la banda del paese, le figlie e Per_3
che partecipavano come musiciste, chiedevano al padre di avere una Per_2 bottiglia d'acqua, che però gli veniva negata in quanto rientrante nel mantenimento ordinario?
7) Vero è che a partire dal mese di dicembre 2024, il sig. Parte_1 comunicava alle figlie l'impossibilità di ospitarle a casa sua, stante la sua condizione di indigenza?
II) Chiede volersi disporre accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni del sig. stante deposito incompleto dei doc. reddituali, ex art. 337 Parte_1 ter, comma VI, cpc.
III) In ogni caso, si chiede all'Onorevole Giudicante, in forza dei poteri conferitigli ai sensi dell'art. 472 bis, comma II, cpc, nel rispetto del contraddittorio, di
pagina 5 di 18 disporre i mezzi di prova che riterrà opportuni, al fine di verificare la veridicità di quanto affermato dalle parti, con particolare riferimento alle capacità economiche del sig. Fatta salva ogni più ampia richiesta istruttoria, con Parte_1 riserva di precisare, dedurre, produrre ed articolare nuovi mezzi istruttori anche in conseguenza del comportamento processuale della controparte”
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Pesaro per richiedere la modifica dell'importo del mantenimento e delle spese straordinarie per le figlie e - entrambe maggiorenni e Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti - come determinato in sede di divorzio con la sentenza n. 100/2015 del 3.2.2015, resa dal medesimo Tribunale sulla base della domanda congiunta del sig. e della sig.ra Parte_1 Controparte_1
Per quanto d'interesse, in base all'accordo tra gli ex coniugi recepito nella sentenza, il sig. si impegnava a versare alla sig.ra - a titolo di Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento della prole - la somma di €.1.400,00, di cui €.1.200,00
a titolo di mantenimento ed €.200,00 per altre spese mensili - da rivalutarsi annualmente - da utilizzarsi per tutte le spese ordinarie delle figlie sino alla loro piena autonomia.
Veniva, poi, stabilito un contributo annuale di €.600,00 (con rivalutazione annuale) per le spese scolastiche delle figlie fino alle scuole superiori (libri, cancelleria, trasporti e varie), da versare alla madre all'inizio di ogni anno scolastico;
ove, poi, le figlie si fossero iscritte all'Università - fermo il contributo di
€.600,00 - le spese ulteriori sarebbero state ripartite al 50% tra gli ex-coniugi, mentre le ulteriori spese straordinarie, venivano ripartite al 50% (previo accordo sulle stesse).
Nel 2023, su richiesta della sig.ra l'importo stabilito nella sentenza CP_1 veniva aggiornato - secondo gli indici ISTAT - nella maggior somma di €.1.680,00.
Con il ricorso per la revisione delle condizioni economiche del divorzio, il sig. deduceva la sopravvenienza di nuove circostanze che avevano mutato in Parte_1 peius la sua situazione economica e personale (pensionamento, perdita di benefit pagina 6 di 18 annessi allo stipendio, rate per finanziamenti, polizze per responsabilità civile, peggioramento delle condizioni di salute) e contestuale miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra e chiedeva - in via principale - che CP_1 fosse tenuto a versare il minore importo, quantificato in €.600,00 mensili complessivi (€.300,00 mensili per ciascuna figlia); nonché di disporre che il sig. fosse tenuto al mantenimento della figlia nella misura di Parte_1 Per_1
€.300,00 mensili fino al mese di dicembre 2025, per consentire alla stessa di avviarsi economicamente, in considerazione della laurea magistrale in Filosofia prevista per il mese di aprile 2025, disponendo, dunque, che dal mese di gennaio
2026 il sig. fosse tenuto a versare alla sig.ra il solo importo di Parte_1 CP_1
€.300,00 mensili a favore della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente autosufficiente.
In subordine, chiedeva di essere tenuto a corrispondere l'importo del mantenimento di €.300,00 per ciascuna figlia, direttamente alle medesime sul loro conto corrente (fino al mese di dicembre 2025 per ), disponendo, Per_1 che dal mese di gennaio 2026 il padre fosse obbligato a versare il mantenimento solo per la figlia . Per_2
Chiedeva altresì, di revocare in ogni caso il diritto al versamento in favore delle figlie dell'importo di €.200,00 mensili a titolo di “altre spese”, come stabilito con la sentenza di divorzio e di revocare il versamento - a carico di - Parte_1 dell'importo di €.600,00 annuali per spese universitarie a favore di entrambe le figlie.
Infine, in relazione alle spese straordinarie, chiedeva che fosse stabilita la misura del 50% a carico di entrambi i genitori, comprendendo, come da Protocollo del
Tribunale di Pesaro, anche le spese universitarie di - previa dimostrazione Per_2 dell'effettivo pagamento - con vittoria degli oneri di lite.
Si costituiva la Sig.ra contestando la domanda del ricorrente e chiedendo CP_1
- in via principale - di confermare tutte le statuizioni della sentenza n. 100/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 03.02.2015 nel procedimento RG n.
3778/2014 e di disporre che il contribuisse alle spese di master post Parte_1
pagina 7 di 18 laurea delle figlie e , nella misura del 100%, stante la disparità Per_1 Per_2 reddituale tra i genitori, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente la domanda del e, a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di Parte_1 divorzio pronunciata dal medesimo Tribunale in data 3.2.2015, riduceva ad
€.1.300,00 - a far data da gennaio 2025 - il complessivo assegno previsto per le due figlie, confermando - per il resto - quanto già statuito e compensando le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Secondo il primo giudice, le circostanze sopravvenute invocate dal non Parte_1 risultavano del tutto provate e, comunque, tali da giustificare le modifiche invocate.
Ed invero, nonostante la riduzione del reddito dell'attore (quantificata nella misura del 20%, da €.3.100,00 netti a €.2.400,00 netti), a seguito del suo pensionamento - a partire dal gennaio 2025 - e la perdita dei benefit ricevuti in costanza di lavoro, con conseguente onere di sostenimento dei relativi costi, la somma del T.F.R. avrebbe compensato i maggiori costi per i benefit perduti, considerato che lo stesso attore ha dichiarato di aver utilizzato solo parte del
T.F.R. (€.10.000,00) per l'acquisto di una nuova autovettura e per l'acquisto dell'ex abitazione familiare.
Il Tribunale, inoltre, riteneva non adeguatamente provato il peggioramento della salute del con conseguente aumento delle spese sanitarie, poiché - dai Parte_1 documenti allegati - risultavano esborsi di circa €.600,00 in due anni.
Rispetto ai costi relativi al finanziamento acceso in costanza del rapporto lavorativo, il giudice ne sottolineava l'irrilevanza, trattandosi di atto volontario - non imputabile alle modificate condizioni economiche o a quelle di salute - e, comunque, non idoneo ad incidere sulle sue capacità ad adempiere alle proprie obbligazioni, tenuto conto che le determinazioni in ordine alle figlie erano state oggetto di accordo delle parti, poi recepito dal giudice.
In merito all'asserito miglioramento delle condizioni economiche della CP_1 invece, il Tribunale ne sottolineava l'irrilevanza ed ancor prima la mancata dimostrazione, considerato che ella svolgeva lo stesso lavoro del tempo del pagina 8 di 18 divorzio e non disponeva di maggiori proprietà sopravvenute, tanto che le prove per testi richieste dall'attore risultavano superflue.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di pagamento diretto degli assegni alle figlie, in considerazione della stabile convivenza di entrambe con la madre, che provvede al loro mantenimento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il quale ha invocato Parte_1 la riforma della sentenza, insistendo sulla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie nella misura richiesta in primo grado (pari ad €.600.00 mensili complessivi per entrambe), da versarsi direttamente alle stesse ovvero, in subordine, della diversa somma stabilita dalla Corte comunque inferiore a quanto stabilito dal Tribunale.
L'appellante ha, poi, chiesto la restituzione delle somme versate in eccedenza - e non considerate quale porzione di credito alimentare - a far data dalla costituzione in primo grado o, in via subordinata, dal mese di gennaio 2025 o nella diversa determinazione temporale stabilita dalla Corte;
ha, poi, chiesto l'accoglimento delle domande dirette a revocare il diritto al versamento dell'importo di €.200,00 mensili a titolo di altre spese, oltre all'importo dell'assegno di mantenimento e il diritto al versamento dell'importo di €.600,00 annuali per spese universitarie a carico di entrambe le figlie.
In via istruttoria, il ha chiesto di ammettere tutti i mezzi istruttori Parte_1 richiesti in primo grado, non ammessi dal giudice di prime cure, che le ha - erroneamente - ritenute irrilevanti.
Con le note di udienza cartolare dell'8 settembre 2025, la difesa del Parte_1 rappresentava come fatto nuovo sopravvenuto in relazione alla figlia maggiore
- già laureata in clarinetto al Conservatorio di Pesaro - il Per_1 conseguimento, nel mese di Aprile 2025, della laurea Magistrale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell''Università di Urbino, a completamento della precedente la Laurea Triennale alla medesima Facoltà, nonché lo svolgimento presso la società Amplifon di Pesaro di uno stage retribuito per sei mesi, che - secondo la tesi - una volta completato, dovrebbe portare la giovane all'assunzione a tempo pieno e continuativo.
pagina 9 di 18 In merito a tale circostanza - rilevante ai fini della raggiunta autonomia economica della figlia maggiore - la difesa ha avanzato la richiesta di Per_1 espletamento di prova testimoniale, articolando capitoli di prova e indicando come testi la figlia e il titolare della società Amplifon di Pesaro.
La sig.ra ha resistito al gravame, ha chiesto il rigetto dell'appello in CP_1 quanto improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria ha chiesto di estromettere i documenti depositati per la prima volta in sede di appello e di ammettere mezzi di prova contraria, nell'ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
La difesa dell'appellata, infine, ha contestato la sussistenza delle circostanze sopravvenute relative alla figlia , che attesterebbero il raggiungimento Per_1 di una sua presunta autonomia economica.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo “il rigetto dell'appello”.
In data 10.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame (sub A) l'appellante lamenta “l'erroneità della sentenza per totale omissione di assunzione di prova documentale in violazione dell'art. 115 c.p.c. determinante un errore di fatto sulla retribuzione media mensile”.
La difesa del sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente Parte_1 quantificato il reddito mensile del in costanza del rapporto di lavoro: in Parte_1 proposito, l'appellante sottolinea che nel ricorso di primo grado la retribuzione mensile del è stata quantificata, per mero refuso, in €.3.100,00; Parte_1 tuttavia, dalla documentazione depositata nel corso del procedimento si poteva agevolmente evincere che l'importo mensile a titolo di stipendio fosse ben maggiore (ovvero pari a €. 4.100,00), oltre a tutti i benefit aziendali.
Secondo la tesi, a seguito del pensionamento del sig. il reddito Parte_1 disponibile - detratte le spese di mantenimento per le figlie - risulterebbe esiguo e, comunque, non sufficiente per mantenersi e sostenere le rate dei pagina 10 di 18 finanziamenti, le polizze contratte, le spese delle utenze, per generi alimentari, per esigenze di salute etc.
L'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe posto a fondamento delle statuizioni le prove documentali prodotte: a suo avviso, infatti, se il primo giudice avesse diligentemente esaminato la documentazione prodotta, invece di appiattirsi sull'atto introduttivo, si sarebbe reso conto della maggiore riduzione della capacità reddituale del a seguito del pensionamento, che sarebbe Parte_1 passata da €.4.100,00 a €.2.487,13.
Secondo la difesa, il Tribunale sarebbe incorso in un “errore di fatto revocatorio”, consistente in una svista obiettivamente rilevabile, “che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa ovvero l'inesistenza di un fatto deciso che dagli stessi atti e documenti risulti accertato”.
Con il secondo - articolato - motivo (sub B) l'appellante censura la parte motiva della sentenza, laddove il giudice afferma che il pagamento dei maggiori costi che il dovrà sostenere a seguito del venir meno dei benefit aziendali Parte_1 potranno essere ben coperti con l'importo residuo del T.F.R. che - per stessa ammissione dell'appellante - è stato utilizzato in minima parte.
Secondo la tesi, l'importo della pensione, detratto l'assegno per le figlie, sarebbe talmente esiguo da non essere neppure sufficiente a coprire le spese necessarie e non voluttuarie, costringendo il ad attingere alle somme residue del Parte_1
T.F.R. (rispetto agli anticipi già richiesti - ovvero €.10.000,00, per l'acquisto della casa coniugale nel 2000; €.7/8.000,00 per le spese del secondo matrimonio;
€.46.000,00 per l'acquisto di un'autovettura in data 21.10.2024) che saranno in pochi anni erose, con conseguente perdita del fondo destinato ad eventuali spese future ed incerte a cui un pensionato può andare incontro.
La difesa, poi, lamenta che il primo giudice avrebbe disatteso senza alcuna motivazione la prova testimoniale avanzata dal per dimostrare l'utilizzo Parte_1 dell'intero T.R.F. e, quindi, su un punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo (sub C) l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato rilevanza alla circostanza addotta del peggioramento dello pagina 11 di 18 stato di salute del ai fini della determinazione dell'assegno di Parte_1 mantenimento.
A suo avviso, il giudice di prime cure avrebbe disatteso la documentazione medica da cui risulta la sua patologia, nonché quella relativa alle spese già affrontate, senza considerare le prevedibili future spese - per terapie, assistenza, esami clinici, legate all'avanzare dell'età - da affrontare, secondo la tesi, solo in forma privata, data la scarsa efficienza del S.S.N.
Inoltre, ad avviso della difesa, il giudice avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale (indicata nella seconda memoria nei capitoli dal 3 al 6) riproposta in sede di appello e, comunque, avrebbe dovuto motivare rispetto alla mancata ammissione della suddetta prova su un punto decisivo della controversia.
Con il quarto motivo (sub D) l'appellante censura la sentenza - per illogicità e contraddittorietà - nella parte in cui il giudice, in considerazione della riduzione di circa il 20% del reddito mensile dell'attore (passato - a seguito del pensionamento - da €.3.100,00 a circa €.2.400,00) - ha riformato il quantum del mantenimento, riducendolo da €.1.679,60 a €.1.300,00.
Ad avviso della difesa, tale decisione si fonderebbe su una serie concatenata di errori che ha portato il Tribunale a determinare in maniera sommaria - ed errata -
l'importo a titolo di mantenimento delle figlie.
In particolare, il primo giudice - trascurando le risultanze della documentazione prodotta - avrebbe erroneamente quantificato il reddito mensile a titolo di stipendio, nonché erroneamente determinato la percentuale di riduzione del reddito mensile (40% e non 20%); inoltre, non avrebbe considerato la perdita dei benefit aziendali (autovettura aziendale, telefono cellulare aziendale, assicurazione sanitaria, premi di produzione etc.) goduti in costanza del rapporto di lavoro e delle conseguenti spese da affrontare, anche sul piano sanitario.
Infine, avrebbe irragionevolmente ritenuto che le residue somme del T.F.R. siano idonee a provvedere a tutti i pagamenti e costi a cui è tenuto il Parte_1
La difesa sottolinea che - in realtà - il residuo importo della pensione - detratte le spese per il sostentamento delle figlie - non sarebbe neppure sufficiente a coprire le spese per il sostentamento del per le utenze e per i debiti contratti;
di Parte_1
pagina 12 di 18 conseguenza, insiste affinché l'importo a titolo di mantenimento delle figlie sia ulteriormente ridotto alla misura pari o inferiore a euro 600,00.
Con il quinto motivo (sub E), l'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove rigetta la domanda di pagamento diretto alle figlie, in considerazione della loro stabile convivenza con la madre, che provvede al loro mantenimento.
Ad avviso della difesa, infatti, sussisterebbero i presupposti per la previsione del versamento diretto dell'assegno di mantenimento nelle mani delle figlie, ormai maggiorenni, benché non economicamente autosufficienti;
in subordine, il giudice avrebbe dovuto distinguere la parte alimentare dell'assegno da quella non destinata a credito alimentare e disporre che almeno tale quota fosse versata direttamente alle figlie.
La ritualmente costituitasi, in primo luogo eccepisce la nullità del CP_1 gravame per vizio di notifica, essendo stato l'atto di appello notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito, rimettendosi, sul punto, alla decisione della Corte.
In secondo luogo, la difesa chiede l'estromissione della nuova produzione documentale ai sensi dell'art 345 comma 3 c.p.c., trattandosi di documentazione
(riferibile all'anno 2024), che era già nella disponibilità dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
In terzo luogo, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello - che rappresenterebbe una mera reiterazione delle stesse argomentazioni svolte in prime cure, in violazione dell'art. 473.bis 30 e 342 c.p.c. e difetterebbe dei requisiti di sinteticità e della specificità, non essendo rinvenibile una censura puntuale alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di primo grado.
Nel merito, la difesa della evidenzia l'infondatezza del gravame CP_1 Pt_2 che non risulta provata neppure la raggiunta autonomia economica della figlia maggiore . Per_1
I cinque motivi di appello - da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione - non possono trovare accoglimento.
pagina 13 di 18 Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di rito proposte dalla difesa dell'appellata.
L'eccezione di nullità dell'atto di appello per vizio di notifica risulta infondata: ed invero, il vizio indicato risulta sanato dalla costituzione della parte appellata, dovendosi escludere la sussistenza di una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Va, del pari, respinta la richiesta di estromissione della nuova produzione documentale, dato che tale documentazione non fa luce sulla condizione reddituale del al tempo della sentenza di divorzio - sulla cui base erano Parte_1 state stabilite (di comune accordo tra gli ex coniugi) - le statuizioni economiche relative al mantenimento delle figlie, di cui ora il chiede la revisione. Parte_1
Va, infine, respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per reiterazione degli stessi motivi di primo grado.
Com'è noto, la S.C. ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse alla pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al Giudice di prime cure
(Cass., n.21559/2022).
Osserva il Collegio che dalla lettura dell'atto di appello così come articolato è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata il quantum appellatum e le censure mosse dall'appellante al provvedimento impugnato;
di conseguenza, l'eccezione va rigettata.
In relazione al merito, giova osservare che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli
(sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti) postula non solo l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le pagina 14 di 18 parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se - ed in quale misura - le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto eventualmente adeguando l'importo - o lo stesso obbligo della contribuzione - alla nuova situazione patrimoniale venutasi a creare.
Il giudice di primo grado ha correttamente considerato - sulla base delle dichiarazioni e documentazioni prodotta - che il reddito del sig. al Parte_1 momento della pronuncia del divorzio del 3.2.2015 ammontasse a circa
€.3.100,00; non rileva - ai fini della revisione delle condizioni del divorzio - il fatto che il reddito ottenuto nell'anno precedente (o negli anni precedenti) il pensionamento fosse pari ad €.4.100,00 oltre a tutti i benefit connessi all'attività lavorativa;
di qui, anche l'infondatezza della doglianza relativa alla misura della riduzione del reddito mensile, pari secondo la tesi difensiva al 40% e non al 20% come invece ritenuto dal giudice.
Le richieste istruttorie volte a dimostrare l'effettivo importo accantonato e residuo di attraverso prove testimoniali risultano inammissibili, poiché la Pt_3 circostanza della capienza della somma - per sopperire al venir meno dei benefit perduti - va comprovata mediante prova documentale.
Risulta infondato anche il terzo motivo, relativo alla mancata considerazione delle problematiche sanitarie: al di là della inammissibilità della richiesta di prova testimoniale, l'appellante ha esclusivamente provato esborsi effettuati in un arco temporale limitato (come rilevato dal giudice di primo grado) per l'accertamento del problema tiroideo, mentre non ha dimostrato - con adeguata documentazione medica - di essere onerato di esborsi per spese mediche costanti, continuative e significative, che incidano in modo sensibile sulla sua attuale condizione economica.
Va disattesa anche la reiterata richiesta di parte appellante del versamento dell'assegno di mantenimento direttamente alle figlie maggiorenni poiché -
pagina 15 di 18 secondo il consolidato orientamento della Cassazione - il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio - come nel caso di specie - di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore convivente (cfr. Cass.
25300/2013 e Cass. 29977/2020).
Non meritevole di accoglimento è pure la richiesta di “separare” la parte non alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli dalla parte alimentare, ai fini del versamento diretto della somma alle figlie.
La S.C., in proposito ha ribadito che l'assegno di mantenimento per i figli anche maggiorenni risponde ad una molteplicità di esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare e che la natura “sostanzialmente alimentare” dell'assegno rileva ai fini della compensazione e della ripetizione degli importi già corrisposti, ma non certo ai fini della disciplina dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento (così Cassazione 10.2.2025 n. 3329).
Risulta, pertanto, infondata la richiesta di distinguere - nell'assegno di mantenimento - una parte destinata a spese alimentari da una parte relativa al soddisfacimento di esigenze abitative, scolastiche, sportive etc.
Va, invece, accolta la richiesta di riduzione dell'importo di €.600,00 annuali per le spese universitarie relative a entrambe le figlie: ed invero, la circostanza che Per_1
ha conseguito - nell'aprile 2025 - la laurea Magistrale terminando il percorso
[...] quinquennale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Urbino giustifica la diminuzione della somma ad €.300,00 annuali, a partire dall'annualità del 2026.
Infondata risulta, poi, la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per
. Per_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento della prole maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultima abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità economica e determinando la cessazione del corrispondente pagina 16 di 18 obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione - o il negativo andamento della stessa - non comporta la reviviscenza dell'obbligo genitoriale al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509/2017;
Cass. n. 1761/2008; Cass. n. 26259/2005).
Tuttavia, in proposito, la S.C. ha opportunamente precisato che non ogni attività lavorativa a tempo determinato può reputarsi idonea a dar ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica, dovendo questa essere esclusa, ad esempio, nell'ipotesi di esigua durata del rapporto - tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica, con esplicito riferimento ad un lavoro stagionale o a chiamata - o nel caso di ridotta misura della retribuzione, ponendo così in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico che deve essere idoneo, proporzionato e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione ad assicurare - per la sua stessa entità -
l'anzidetta autosufficienza (cfr. Cass. n. 40282/2021).
Nel caso di specie, la prova per testimoni richiesta dall'appellante risulta inammissibile poiché le circostanze dello svolgimento di uno stage retribuito e della “promessa” (rectius: offerta) di un successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato vanno dimostrate documentalmente.
In ogni caso, anche a voler ammettere tale circostanza, la giovane età di Per_1
; il recente conseguimento della Laurea e la tipologia dell'attività svolta - non
[...] legata al titolo di studio e per un breve arco temporale - induce ad escludere che la stessa abbia raggiunto un'effettiva autonomia economica, tale da permetterle di provvedere - anche solo in parte - alle proprie necessità economiche, con conseguente riduzione del contributo paterno.
Né, d'altro canto, può essere rimproverato ad un atteggiamento di Per_1 inerzia e rifiuto nel percorso di inserimento nel mondo di lavoro.
Il reddito del pur diminuito a seguito del pensionamento, risulta Parte_1 comunque tale da non impedirgli di corrispondere il contributo pari ad €.1.300,00
(comprensivo di €.200,00) e l'ulteriore contributo di €.300,00 annuali per le spese universitarie di , mentre va revocato il contributo per gli studi universitari di Per_2
pagina 17 di 18 - a partire dal 2026 - essendo ormai concluso il suo percorso Per_1 universitario.
Le spese (voluttuarie) sostenute dal con l'accensione di finanziamenti, il Parte_1 perfezionamento di polizza assicurative e l'acquisto di auto di pregio non giustificano la richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento;
in proposito, si rimanda all'autorevole insegnamento della Suprema Corte che ha statuito - senza possibilità di equivoco - la prevalenza del dovere di mantenimento della prole rispetto ai debiti volontari, precisando che gli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli hanno priorità rispetto a debiti personali, soprattutto se questi sono frutto di scelte personali discutibili (Cassazione Civile, sez. I, sentenza n.
11817/2016 Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 12196/2017).
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, si dispone l'integrale compensazione - tra le parti - delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 158/2025 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in Parte_1 data 4.3.2025, così dispone:
- revoca - a far data dal 2026 - l'obbligo di versamento, a carico di
[...]
della quota di €.300,00 (annui) a titolo di spese universitarie a favore Parte_1 della figlia Testimone_1
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. UI CO
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. UI CO Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 327/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...] in Parte_1 C.F._1
Piazza del Popolo n. 3; rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Cicerchia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano (PU), via Roma n.125/F;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Cartoceto (PU), via Pilone n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU), via Cavour n8/A;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 18 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 158/2025 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 4.3.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In riforma della Sentenza n. 158/2025, emessa dal Tribunale di Pesaro in data
04.03.2025 e notificata il 07.03.2025,
IN VIA PRINCIPALE:
- DISPORRE che il sig. sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore delle figlie, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, nella misura richiesta in primo grado pari a € 600,00 mensili complessivi per entrambe, da versarsi direttamente alle stesse in quanto maggiorenni, ex art. 337 septies c.c., o in subordine da erogare alla genitrice, entro il giorno 30 di ciascun mese, da adeguarsi agli indici Istat come per legge, ovvero di quella diversa somma che vorrà stabilire l'Ecc.ma Corte d'Appello e comunque inferiore a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, in ragione del criterio di proporzionalità, delle modifiche reddituali del ricorrente e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Nel caso di accoglimento della superiore richiesta, si chiede sin d'ora di
- DISPORRE la restituzione al Sig. da parte della Sig.ra Parte_1 [...]
delle somme versate dal ricorrente in eccedenza e non considerate CP_1 quale porzione di credito alimentare, a far data dalla costituzione in primo grado o in via subordinata, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 o nella diversa determinazione temporale che riterrà l'intestata Ecc.ma Corte.
IN OGNI CASO:
- REVOCARE il diritto al versamento dell'importo di € 200,00 mensili a titolo di
“altre spese” oltre all'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, a carico di , come stabilito con la sentenza di divorzio;
Parte_1
- REVOCARE il diritto al versamento dell'importo di € 600,00 annuali a carico di
, per spese universitarie a carico di entrambe le figlie;
Parte_1
- RIGETTARE tutte le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già ampiamenti esposti nei propri scritti difensivi a cui si riporta;
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA:
- AMMETTERE i mezzi istruttori tutti, così come richiesti in primo grado con il ricorso introduttivo, nonché con le memorie ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. e con le repliche ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c., dal n. 1) al n. 40), con i testimoni ivi indicati, in quanto ritenuti rilevanti e necessari per una corretta valutazione della presente controversia. Si ritiene che il Tribunale abbia errato nel non ammettere le prove testimoniali, in quanto la loro acquisizione è fondamentale per la risoluzione della causa, come meglio esposto in narrativa.
- IL TUTTO, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.
Ed inoltre, IN AGGIUNTA ALLE PRECEDENTI CONCLUSIONI E IN RELAZIONE
ALL'ELEMENTO DI NOVITÀ SOPRAVVENUTO NELLE MORE DEL GIUDIZIO, in riferimento alla laurea ed all'autonomia economica della figlia , sul Per_1 punto si rassegnano le seguenti ULTERIORI CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE:
- si chiede la REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO a favore della figlia
, in ragione dell'autonomia economica raggiunta e raggiungibile, nonché Per_1 la REVOCA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI € 300,00 ANNUALI a titolo di spese universitarie a suo favore, avendo concluso il ciclo di studi;
IN SUBORDINE:
- DISPORRE, ferma restando la revoca del versamento delle spese universitarie, una congrua diminuzione dell'assegno di mantenimento, in ragione dell'autonomia economica raggiunta e raggiungibile della figlia , in virtù dei titoli in suo Per_1 possesso e della esperienza maturata e da versare direttamente alla figlia;
IN
ULTERIORE SUBORDINE:
- DISPORRE, ferma restando la revoca del versamento delle spese universitarie, che il Sig. sia tenuto al versamento del minor importo a favore Parte_1 della figlia con dazione alla sig.ra della sola quota della parte Per_1 CP_1 alimentare dell'assegno di mantenimento, in virtù della posizione lavorativa della figlia e l'eventuale differenza direttamente alla figlia, comunque sino al Per_1
31.07.2026.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 3 di 18 - si chiede, trattandosi di intervenuto nelle more del Controparte_2 presente giudizio di secondo grado e dopo la presentazione dell'appello, in questa fase PROVA TESTIMONIALE sulle seguenti circostanze:
a) Vero che l'11 aprile 2025, si è laureata alla Facoltà Testimone_1
Magistrale di Filosofia dell'Università di Urbino;
b) Vero che dopo la laurea ha lavorato come promoter di una Testimone_1 compagnia telefonica e dal mese di luglio 2025 svolge uno stage presso la società
Amplifon di Pesaro per sei mesi e che all'esito positivo sarà assunta con contratto di lavoro come dipendente. Si indicano a testi le seguenti persone: Tes_1
residente a [...]di Cartoceto (PU), Via Pilone;
il titolare della società
[...]
Amplifon di Pesaro, con sede in Pesaro, Via Curiel. Si richiamano integralmente le conclusioni già rassegnate negli atti difensivi”.
Per l'appellata:
“Preliminarmente
I. Dichiarare improcedibile l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 158/2025 del 04.03.2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, stante la reiterazione dei motivi esposti in primo grado.
Nel merito
II. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 158/2025 del 04.03.2025 emessa dal Tribunale di Pesaro.
In ogni caso
III. Estromettere i documenti depositati dall'appellante per la prima volta in questa sede, ossia i doc. ALL. B) n. 12 buste paga dell'anno 2024; ALL. C) spese fisse e utenze;
ALL. D) spese per bollo e polizza assicurativa autovettura, nonché doc. 19) certificazioni uniche degli ultimi tre anni.
IV. Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In caso di denegata ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere abilitati alla prova contraria a quella articolata da controparte con i propri
pagina 4 di 18 testi e sugli stessi punti;
nonché l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, avanzate da questa difesa;
nello specifico:
I. Chiede volersi ammettere interrogatorio formale del sig. Parte_1 nonché audizione delle figlie e sia in forma Testimone_1 Persona_2 libera, sia sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che in tutti questi anni il sig. ha rispettato Parte_1 diligentemente i diritti di visita settimanali padre-figlie, così come stabiliti all'interno della sentenza di divorzio?
2) Vero è che in tutti questi anni il sig. ha rispettato Parte_1 diligentemente i diritti di visita padre-figlie, con riguardo alle festività e alle vacanze estive, così come stabiliti all'interno della sentenza di divorzio?
3) Vero è che in tutti questi anni le figlie e pernottavano a casa Per_3 Per_2 del padre?
4) Vero è che in il sig. è solito contattare le figlie Parte_1 telefonicamente? Con quale frequenza?
5) Vero è che nei mesi di luglio e agosto 2019, durante uno stage in gelateria sita in Fano, la figlia chiedeva al padre di poter cenare da lui qualche sera Per_3 senza dover fare avanti e dietro? In tale circostanza veniva risposto di si, purché provvedesse a farsi la spese da sola?
6) Vero è che durante una cerimonia con la banda del paese, le figlie e Per_3
che partecipavano come musiciste, chiedevano al padre di avere una Per_2 bottiglia d'acqua, che però gli veniva negata in quanto rientrante nel mantenimento ordinario?
7) Vero è che a partire dal mese di dicembre 2024, il sig. Parte_1 comunicava alle figlie l'impossibilità di ospitarle a casa sua, stante la sua condizione di indigenza?
II) Chiede volersi disporre accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni del sig. stante deposito incompleto dei doc. reddituali, ex art. 337 Parte_1 ter, comma VI, cpc.
III) In ogni caso, si chiede all'Onorevole Giudicante, in forza dei poteri conferitigli ai sensi dell'art. 472 bis, comma II, cpc, nel rispetto del contraddittorio, di
pagina 5 di 18 disporre i mezzi di prova che riterrà opportuni, al fine di verificare la veridicità di quanto affermato dalle parti, con particolare riferimento alle capacità economiche del sig. Fatta salva ogni più ampia richiesta istruttoria, con Parte_1 riserva di precisare, dedurre, produrre ed articolare nuovi mezzi istruttori anche in conseguenza del comportamento processuale della controparte”
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Pesaro per richiedere la modifica dell'importo del mantenimento e delle spese straordinarie per le figlie e - entrambe maggiorenni e Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti - come determinato in sede di divorzio con la sentenza n. 100/2015 del 3.2.2015, resa dal medesimo Tribunale sulla base della domanda congiunta del sig. e della sig.ra Parte_1 Controparte_1
Per quanto d'interesse, in base all'accordo tra gli ex coniugi recepito nella sentenza, il sig. si impegnava a versare alla sig.ra - a titolo di Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento della prole - la somma di €.1.400,00, di cui €.1.200,00
a titolo di mantenimento ed €.200,00 per altre spese mensili - da rivalutarsi annualmente - da utilizzarsi per tutte le spese ordinarie delle figlie sino alla loro piena autonomia.
Veniva, poi, stabilito un contributo annuale di €.600,00 (con rivalutazione annuale) per le spese scolastiche delle figlie fino alle scuole superiori (libri, cancelleria, trasporti e varie), da versare alla madre all'inizio di ogni anno scolastico;
ove, poi, le figlie si fossero iscritte all'Università - fermo il contributo di
€.600,00 - le spese ulteriori sarebbero state ripartite al 50% tra gli ex-coniugi, mentre le ulteriori spese straordinarie, venivano ripartite al 50% (previo accordo sulle stesse).
Nel 2023, su richiesta della sig.ra l'importo stabilito nella sentenza CP_1 veniva aggiornato - secondo gli indici ISTAT - nella maggior somma di €.1.680,00.
Con il ricorso per la revisione delle condizioni economiche del divorzio, il sig. deduceva la sopravvenienza di nuove circostanze che avevano mutato in Parte_1 peius la sua situazione economica e personale (pensionamento, perdita di benefit pagina 6 di 18 annessi allo stipendio, rate per finanziamenti, polizze per responsabilità civile, peggioramento delle condizioni di salute) e contestuale miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra e chiedeva - in via principale - che CP_1 fosse tenuto a versare il minore importo, quantificato in €.600,00 mensili complessivi (€.300,00 mensili per ciascuna figlia); nonché di disporre che il sig. fosse tenuto al mantenimento della figlia nella misura di Parte_1 Per_1
€.300,00 mensili fino al mese di dicembre 2025, per consentire alla stessa di avviarsi economicamente, in considerazione della laurea magistrale in Filosofia prevista per il mese di aprile 2025, disponendo, dunque, che dal mese di gennaio
2026 il sig. fosse tenuto a versare alla sig.ra il solo importo di Parte_1 CP_1
€.300,00 mensili a favore della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente autosufficiente.
In subordine, chiedeva di essere tenuto a corrispondere l'importo del mantenimento di €.300,00 per ciascuna figlia, direttamente alle medesime sul loro conto corrente (fino al mese di dicembre 2025 per ), disponendo, Per_1 che dal mese di gennaio 2026 il padre fosse obbligato a versare il mantenimento solo per la figlia . Per_2
Chiedeva altresì, di revocare in ogni caso il diritto al versamento in favore delle figlie dell'importo di €.200,00 mensili a titolo di “altre spese”, come stabilito con la sentenza di divorzio e di revocare il versamento - a carico di - Parte_1 dell'importo di €.600,00 annuali per spese universitarie a favore di entrambe le figlie.
Infine, in relazione alle spese straordinarie, chiedeva che fosse stabilita la misura del 50% a carico di entrambi i genitori, comprendendo, come da Protocollo del
Tribunale di Pesaro, anche le spese universitarie di - previa dimostrazione Per_2 dell'effettivo pagamento - con vittoria degli oneri di lite.
Si costituiva la Sig.ra contestando la domanda del ricorrente e chiedendo CP_1
- in via principale - di confermare tutte le statuizioni della sentenza n. 100/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 03.02.2015 nel procedimento RG n.
3778/2014 e di disporre che il contribuisse alle spese di master post Parte_1
pagina 7 di 18 laurea delle figlie e , nella misura del 100%, stante la disparità Per_1 Per_2 reddituale tra i genitori, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente la domanda del e, a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di Parte_1 divorzio pronunciata dal medesimo Tribunale in data 3.2.2015, riduceva ad
€.1.300,00 - a far data da gennaio 2025 - il complessivo assegno previsto per le due figlie, confermando - per il resto - quanto già statuito e compensando le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Secondo il primo giudice, le circostanze sopravvenute invocate dal non Parte_1 risultavano del tutto provate e, comunque, tali da giustificare le modifiche invocate.
Ed invero, nonostante la riduzione del reddito dell'attore (quantificata nella misura del 20%, da €.3.100,00 netti a €.2.400,00 netti), a seguito del suo pensionamento - a partire dal gennaio 2025 - e la perdita dei benefit ricevuti in costanza di lavoro, con conseguente onere di sostenimento dei relativi costi, la somma del T.F.R. avrebbe compensato i maggiori costi per i benefit perduti, considerato che lo stesso attore ha dichiarato di aver utilizzato solo parte del
T.F.R. (€.10.000,00) per l'acquisto di una nuova autovettura e per l'acquisto dell'ex abitazione familiare.
Il Tribunale, inoltre, riteneva non adeguatamente provato il peggioramento della salute del con conseguente aumento delle spese sanitarie, poiché - dai Parte_1 documenti allegati - risultavano esborsi di circa €.600,00 in due anni.
Rispetto ai costi relativi al finanziamento acceso in costanza del rapporto lavorativo, il giudice ne sottolineava l'irrilevanza, trattandosi di atto volontario - non imputabile alle modificate condizioni economiche o a quelle di salute - e, comunque, non idoneo ad incidere sulle sue capacità ad adempiere alle proprie obbligazioni, tenuto conto che le determinazioni in ordine alle figlie erano state oggetto di accordo delle parti, poi recepito dal giudice.
In merito all'asserito miglioramento delle condizioni economiche della CP_1 invece, il Tribunale ne sottolineava l'irrilevanza ed ancor prima la mancata dimostrazione, considerato che ella svolgeva lo stesso lavoro del tempo del pagina 8 di 18 divorzio e non disponeva di maggiori proprietà sopravvenute, tanto che le prove per testi richieste dall'attore risultavano superflue.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di pagamento diretto degli assegni alle figlie, in considerazione della stabile convivenza di entrambe con la madre, che provvede al loro mantenimento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il quale ha invocato Parte_1 la riforma della sentenza, insistendo sulla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie nella misura richiesta in primo grado (pari ad €.600.00 mensili complessivi per entrambe), da versarsi direttamente alle stesse ovvero, in subordine, della diversa somma stabilita dalla Corte comunque inferiore a quanto stabilito dal Tribunale.
L'appellante ha, poi, chiesto la restituzione delle somme versate in eccedenza - e non considerate quale porzione di credito alimentare - a far data dalla costituzione in primo grado o, in via subordinata, dal mese di gennaio 2025 o nella diversa determinazione temporale stabilita dalla Corte;
ha, poi, chiesto l'accoglimento delle domande dirette a revocare il diritto al versamento dell'importo di €.200,00 mensili a titolo di altre spese, oltre all'importo dell'assegno di mantenimento e il diritto al versamento dell'importo di €.600,00 annuali per spese universitarie a carico di entrambe le figlie.
In via istruttoria, il ha chiesto di ammettere tutti i mezzi istruttori Parte_1 richiesti in primo grado, non ammessi dal giudice di prime cure, che le ha - erroneamente - ritenute irrilevanti.
Con le note di udienza cartolare dell'8 settembre 2025, la difesa del Parte_1 rappresentava come fatto nuovo sopravvenuto in relazione alla figlia maggiore
- già laureata in clarinetto al Conservatorio di Pesaro - il Per_1 conseguimento, nel mese di Aprile 2025, della laurea Magistrale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell''Università di Urbino, a completamento della precedente la Laurea Triennale alla medesima Facoltà, nonché lo svolgimento presso la società Amplifon di Pesaro di uno stage retribuito per sei mesi, che - secondo la tesi - una volta completato, dovrebbe portare la giovane all'assunzione a tempo pieno e continuativo.
pagina 9 di 18 In merito a tale circostanza - rilevante ai fini della raggiunta autonomia economica della figlia maggiore - la difesa ha avanzato la richiesta di Per_1 espletamento di prova testimoniale, articolando capitoli di prova e indicando come testi la figlia e il titolare della società Amplifon di Pesaro.
La sig.ra ha resistito al gravame, ha chiesto il rigetto dell'appello in CP_1 quanto improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria ha chiesto di estromettere i documenti depositati per la prima volta in sede di appello e di ammettere mezzi di prova contraria, nell'ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
La difesa dell'appellata, infine, ha contestato la sussistenza delle circostanze sopravvenute relative alla figlia , che attesterebbero il raggiungimento Per_1 di una sua presunta autonomia economica.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo “il rigetto dell'appello”.
In data 10.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame (sub A) l'appellante lamenta “l'erroneità della sentenza per totale omissione di assunzione di prova documentale in violazione dell'art. 115 c.p.c. determinante un errore di fatto sulla retribuzione media mensile”.
La difesa del sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente Parte_1 quantificato il reddito mensile del in costanza del rapporto di lavoro: in Parte_1 proposito, l'appellante sottolinea che nel ricorso di primo grado la retribuzione mensile del è stata quantificata, per mero refuso, in €.3.100,00; Parte_1 tuttavia, dalla documentazione depositata nel corso del procedimento si poteva agevolmente evincere che l'importo mensile a titolo di stipendio fosse ben maggiore (ovvero pari a €. 4.100,00), oltre a tutti i benefit aziendali.
Secondo la tesi, a seguito del pensionamento del sig. il reddito Parte_1 disponibile - detratte le spese di mantenimento per le figlie - risulterebbe esiguo e, comunque, non sufficiente per mantenersi e sostenere le rate dei pagina 10 di 18 finanziamenti, le polizze contratte, le spese delle utenze, per generi alimentari, per esigenze di salute etc.
L'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe posto a fondamento delle statuizioni le prove documentali prodotte: a suo avviso, infatti, se il primo giudice avesse diligentemente esaminato la documentazione prodotta, invece di appiattirsi sull'atto introduttivo, si sarebbe reso conto della maggiore riduzione della capacità reddituale del a seguito del pensionamento, che sarebbe Parte_1 passata da €.4.100,00 a €.2.487,13.
Secondo la difesa, il Tribunale sarebbe incorso in un “errore di fatto revocatorio”, consistente in una svista obiettivamente rilevabile, “che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa ovvero l'inesistenza di un fatto deciso che dagli stessi atti e documenti risulti accertato”.
Con il secondo - articolato - motivo (sub B) l'appellante censura la parte motiva della sentenza, laddove il giudice afferma che il pagamento dei maggiori costi che il dovrà sostenere a seguito del venir meno dei benefit aziendali Parte_1 potranno essere ben coperti con l'importo residuo del T.F.R. che - per stessa ammissione dell'appellante - è stato utilizzato in minima parte.
Secondo la tesi, l'importo della pensione, detratto l'assegno per le figlie, sarebbe talmente esiguo da non essere neppure sufficiente a coprire le spese necessarie e non voluttuarie, costringendo il ad attingere alle somme residue del Parte_1
T.F.R. (rispetto agli anticipi già richiesti - ovvero €.10.000,00, per l'acquisto della casa coniugale nel 2000; €.7/8.000,00 per le spese del secondo matrimonio;
€.46.000,00 per l'acquisto di un'autovettura in data 21.10.2024) che saranno in pochi anni erose, con conseguente perdita del fondo destinato ad eventuali spese future ed incerte a cui un pensionato può andare incontro.
La difesa, poi, lamenta che il primo giudice avrebbe disatteso senza alcuna motivazione la prova testimoniale avanzata dal per dimostrare l'utilizzo Parte_1 dell'intero T.R.F. e, quindi, su un punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo (sub C) l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato rilevanza alla circostanza addotta del peggioramento dello pagina 11 di 18 stato di salute del ai fini della determinazione dell'assegno di Parte_1 mantenimento.
A suo avviso, il giudice di prime cure avrebbe disatteso la documentazione medica da cui risulta la sua patologia, nonché quella relativa alle spese già affrontate, senza considerare le prevedibili future spese - per terapie, assistenza, esami clinici, legate all'avanzare dell'età - da affrontare, secondo la tesi, solo in forma privata, data la scarsa efficienza del S.S.N.
Inoltre, ad avviso della difesa, il giudice avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale (indicata nella seconda memoria nei capitoli dal 3 al 6) riproposta in sede di appello e, comunque, avrebbe dovuto motivare rispetto alla mancata ammissione della suddetta prova su un punto decisivo della controversia.
Con il quarto motivo (sub D) l'appellante censura la sentenza - per illogicità e contraddittorietà - nella parte in cui il giudice, in considerazione della riduzione di circa il 20% del reddito mensile dell'attore (passato - a seguito del pensionamento - da €.3.100,00 a circa €.2.400,00) - ha riformato il quantum del mantenimento, riducendolo da €.1.679,60 a €.1.300,00.
Ad avviso della difesa, tale decisione si fonderebbe su una serie concatenata di errori che ha portato il Tribunale a determinare in maniera sommaria - ed errata -
l'importo a titolo di mantenimento delle figlie.
In particolare, il primo giudice - trascurando le risultanze della documentazione prodotta - avrebbe erroneamente quantificato il reddito mensile a titolo di stipendio, nonché erroneamente determinato la percentuale di riduzione del reddito mensile (40% e non 20%); inoltre, non avrebbe considerato la perdita dei benefit aziendali (autovettura aziendale, telefono cellulare aziendale, assicurazione sanitaria, premi di produzione etc.) goduti in costanza del rapporto di lavoro e delle conseguenti spese da affrontare, anche sul piano sanitario.
Infine, avrebbe irragionevolmente ritenuto che le residue somme del T.F.R. siano idonee a provvedere a tutti i pagamenti e costi a cui è tenuto il Parte_1
La difesa sottolinea che - in realtà - il residuo importo della pensione - detratte le spese per il sostentamento delle figlie - non sarebbe neppure sufficiente a coprire le spese per il sostentamento del per le utenze e per i debiti contratti;
di Parte_1
pagina 12 di 18 conseguenza, insiste affinché l'importo a titolo di mantenimento delle figlie sia ulteriormente ridotto alla misura pari o inferiore a euro 600,00.
Con il quinto motivo (sub E), l'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove rigetta la domanda di pagamento diretto alle figlie, in considerazione della loro stabile convivenza con la madre, che provvede al loro mantenimento.
Ad avviso della difesa, infatti, sussisterebbero i presupposti per la previsione del versamento diretto dell'assegno di mantenimento nelle mani delle figlie, ormai maggiorenni, benché non economicamente autosufficienti;
in subordine, il giudice avrebbe dovuto distinguere la parte alimentare dell'assegno da quella non destinata a credito alimentare e disporre che almeno tale quota fosse versata direttamente alle figlie.
La ritualmente costituitasi, in primo luogo eccepisce la nullità del CP_1 gravame per vizio di notifica, essendo stato l'atto di appello notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito, rimettendosi, sul punto, alla decisione della Corte.
In secondo luogo, la difesa chiede l'estromissione della nuova produzione documentale ai sensi dell'art 345 comma 3 c.p.c., trattandosi di documentazione
(riferibile all'anno 2024), che era già nella disponibilità dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
In terzo luogo, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello - che rappresenterebbe una mera reiterazione delle stesse argomentazioni svolte in prime cure, in violazione dell'art. 473.bis 30 e 342 c.p.c. e difetterebbe dei requisiti di sinteticità e della specificità, non essendo rinvenibile una censura puntuale alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di primo grado.
Nel merito, la difesa della evidenzia l'infondatezza del gravame CP_1 Pt_2 che non risulta provata neppure la raggiunta autonomia economica della figlia maggiore . Per_1
I cinque motivi di appello - da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione - non possono trovare accoglimento.
pagina 13 di 18 Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di rito proposte dalla difesa dell'appellata.
L'eccezione di nullità dell'atto di appello per vizio di notifica risulta infondata: ed invero, il vizio indicato risulta sanato dalla costituzione della parte appellata, dovendosi escludere la sussistenza di una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Va, del pari, respinta la richiesta di estromissione della nuova produzione documentale, dato che tale documentazione non fa luce sulla condizione reddituale del al tempo della sentenza di divorzio - sulla cui base erano Parte_1 state stabilite (di comune accordo tra gli ex coniugi) - le statuizioni economiche relative al mantenimento delle figlie, di cui ora il chiede la revisione. Parte_1
Va, infine, respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per reiterazione degli stessi motivi di primo grado.
Com'è noto, la S.C. ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse alla pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al Giudice di prime cure
(Cass., n.21559/2022).
Osserva il Collegio che dalla lettura dell'atto di appello così come articolato è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata il quantum appellatum e le censure mosse dall'appellante al provvedimento impugnato;
di conseguenza, l'eccezione va rigettata.
In relazione al merito, giova osservare che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli
(sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti) postula non solo l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le pagina 14 di 18 parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se - ed in quale misura - le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto eventualmente adeguando l'importo - o lo stesso obbligo della contribuzione - alla nuova situazione patrimoniale venutasi a creare.
Il giudice di primo grado ha correttamente considerato - sulla base delle dichiarazioni e documentazioni prodotta - che il reddito del sig. al Parte_1 momento della pronuncia del divorzio del 3.2.2015 ammontasse a circa
€.3.100,00; non rileva - ai fini della revisione delle condizioni del divorzio - il fatto che il reddito ottenuto nell'anno precedente (o negli anni precedenti) il pensionamento fosse pari ad €.4.100,00 oltre a tutti i benefit connessi all'attività lavorativa;
di qui, anche l'infondatezza della doglianza relativa alla misura della riduzione del reddito mensile, pari secondo la tesi difensiva al 40% e non al 20% come invece ritenuto dal giudice.
Le richieste istruttorie volte a dimostrare l'effettivo importo accantonato e residuo di attraverso prove testimoniali risultano inammissibili, poiché la Pt_3 circostanza della capienza della somma - per sopperire al venir meno dei benefit perduti - va comprovata mediante prova documentale.
Risulta infondato anche il terzo motivo, relativo alla mancata considerazione delle problematiche sanitarie: al di là della inammissibilità della richiesta di prova testimoniale, l'appellante ha esclusivamente provato esborsi effettuati in un arco temporale limitato (come rilevato dal giudice di primo grado) per l'accertamento del problema tiroideo, mentre non ha dimostrato - con adeguata documentazione medica - di essere onerato di esborsi per spese mediche costanti, continuative e significative, che incidano in modo sensibile sulla sua attuale condizione economica.
Va disattesa anche la reiterata richiesta di parte appellante del versamento dell'assegno di mantenimento direttamente alle figlie maggiorenni poiché -
pagina 15 di 18 secondo il consolidato orientamento della Cassazione - il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio - come nel caso di specie - di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore convivente (cfr. Cass.
25300/2013 e Cass. 29977/2020).
Non meritevole di accoglimento è pure la richiesta di “separare” la parte non alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli dalla parte alimentare, ai fini del versamento diretto della somma alle figlie.
La S.C., in proposito ha ribadito che l'assegno di mantenimento per i figli anche maggiorenni risponde ad una molteplicità di esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare e che la natura “sostanzialmente alimentare” dell'assegno rileva ai fini della compensazione e della ripetizione degli importi già corrisposti, ma non certo ai fini della disciplina dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento (così Cassazione 10.2.2025 n. 3329).
Risulta, pertanto, infondata la richiesta di distinguere - nell'assegno di mantenimento - una parte destinata a spese alimentari da una parte relativa al soddisfacimento di esigenze abitative, scolastiche, sportive etc.
Va, invece, accolta la richiesta di riduzione dell'importo di €.600,00 annuali per le spese universitarie relative a entrambe le figlie: ed invero, la circostanza che Per_1
ha conseguito - nell'aprile 2025 - la laurea Magistrale terminando il percorso
[...] quinquennale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Urbino giustifica la diminuzione della somma ad €.300,00 annuali, a partire dall'annualità del 2026.
Infondata risulta, poi, la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per
. Per_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento della prole maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultima abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità economica e determinando la cessazione del corrispondente pagina 16 di 18 obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione - o il negativo andamento della stessa - non comporta la reviviscenza dell'obbligo genitoriale al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509/2017;
Cass. n. 1761/2008; Cass. n. 26259/2005).
Tuttavia, in proposito, la S.C. ha opportunamente precisato che non ogni attività lavorativa a tempo determinato può reputarsi idonea a dar ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica, dovendo questa essere esclusa, ad esempio, nell'ipotesi di esigua durata del rapporto - tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica, con esplicito riferimento ad un lavoro stagionale o a chiamata - o nel caso di ridotta misura della retribuzione, ponendo così in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico che deve essere idoneo, proporzionato e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione ad assicurare - per la sua stessa entità -
l'anzidetta autosufficienza (cfr. Cass. n. 40282/2021).
Nel caso di specie, la prova per testimoni richiesta dall'appellante risulta inammissibile poiché le circostanze dello svolgimento di uno stage retribuito e della “promessa” (rectius: offerta) di un successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato vanno dimostrate documentalmente.
In ogni caso, anche a voler ammettere tale circostanza, la giovane età di Per_1
; il recente conseguimento della Laurea e la tipologia dell'attività svolta - non
[...] legata al titolo di studio e per un breve arco temporale - induce ad escludere che la stessa abbia raggiunto un'effettiva autonomia economica, tale da permetterle di provvedere - anche solo in parte - alle proprie necessità economiche, con conseguente riduzione del contributo paterno.
Né, d'altro canto, può essere rimproverato ad un atteggiamento di Per_1 inerzia e rifiuto nel percorso di inserimento nel mondo di lavoro.
Il reddito del pur diminuito a seguito del pensionamento, risulta Parte_1 comunque tale da non impedirgli di corrispondere il contributo pari ad €.1.300,00
(comprensivo di €.200,00) e l'ulteriore contributo di €.300,00 annuali per le spese universitarie di , mentre va revocato il contributo per gli studi universitari di Per_2
pagina 17 di 18 - a partire dal 2026 - essendo ormai concluso il suo percorso Per_1 universitario.
Le spese (voluttuarie) sostenute dal con l'accensione di finanziamenti, il Parte_1 perfezionamento di polizza assicurative e l'acquisto di auto di pregio non giustificano la richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento;
in proposito, si rimanda all'autorevole insegnamento della Suprema Corte che ha statuito - senza possibilità di equivoco - la prevalenza del dovere di mantenimento della prole rispetto ai debiti volontari, precisando che gli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli hanno priorità rispetto a debiti personali, soprattutto se questi sono frutto di scelte personali discutibili (Cassazione Civile, sez. I, sentenza n.
11817/2016 Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 12196/2017).
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, si dispone l'integrale compensazione - tra le parti - delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 158/2025 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in Parte_1 data 4.3.2025, così dispone:
- revoca - a far data dal 2026 - l'obbligo di versamento, a carico di
[...]
della quota di €.300,00 (annui) a titolo di spese universitarie a favore Parte_1 della figlia Testimone_1
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. UI CO
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