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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/11/2024, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.506/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliata in VIA MANZONI, 24 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv.
BEVILACQUA ANGELINA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA MADONNA DELLA VIA 172 C.F._2
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. PERSICO SERGIO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data chiedeva pronunciarsi la sua separazione Parte_1
personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 16/02/2002 in Caltagirone – atto n. 4 Parte II Serie A
Ufficio 1 anno 2002 , dal quale erano nati due figli maggiorenni ma non ancora autonomi dal punto di vista reddituale, era entrato in crisi a causa di sopravvenute dipendenze del marito che era affetto tra l'altro da ludopatia .
Chiedeva pertanto che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito della stessa al mariti.
Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale atteso che i figli sebbene maggiorenni convivevano con essa ricorrente stabilmente e che a carico del marito venisse posto l'onere di contribuire al mantenimento degli stessi mediante pagamento della somma di € 500.00 mensili.
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando le ragioni poste a fondamento della domanda di addebito e manifestando la sua disponibilità a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autonomi.
Alla prima udienza di comparizione, verificata l'impossibilità della riconciliazione il presidente proponeva alle parti una soluzione conciliativa relativamente alle questioni di natura economica che veniva accettate dalle parti che pertanto precisavano congiuntamente le loro conclusioni e chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente e dalla stessa domanda di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Relativamente alle statuizioni accessorie e premesso che i figli della coppia sono maggiorenni anche se non autonomi dal punto di vista reddituale va osservato che alla prima udienza di comparizione delle parti il presidente formulava alla stesse la seguente proposta conciliativa : assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con cui convivono i figli maggiorenni e previsione dell'obbligo di mantenimento in capo al resistente di € 200,00 mensili per ciascuno dei figli, da corrispondere direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale proposta è stata accettata dalle parti e fatto propria dalle stesse mediante conclusioni congiunte, ed apparendo conforme ai principi regolatori in tema di famiglia , la stessa può essere fatta propria dal Collegio.
Nessuna statuizione va adottata sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, attesa l'implicita rinuncia alla stessa .
In ragion della natura del procedimento e dell'esito dello stesso le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia n. 506/2024 dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 16/02/2002 in Caltagirone – atto n. 4 Parte II Serie A Ufficio 1 anno
2002
PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli versando direttamente ad ognuno dei figli , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro
200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat nonché l'onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone il 31/10/2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.506/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliata in VIA MANZONI, 24 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv.
BEVILACQUA ANGELINA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA MADONNA DELLA VIA 172 C.F._2
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. PERSICO SERGIO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data chiedeva pronunciarsi la sua separazione Parte_1
personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 16/02/2002 in Caltagirone – atto n. 4 Parte II Serie A
Ufficio 1 anno 2002 , dal quale erano nati due figli maggiorenni ma non ancora autonomi dal punto di vista reddituale, era entrato in crisi a causa di sopravvenute dipendenze del marito che era affetto tra l'altro da ludopatia .
Chiedeva pertanto che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito della stessa al mariti.
Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale atteso che i figli sebbene maggiorenni convivevano con essa ricorrente stabilmente e che a carico del marito venisse posto l'onere di contribuire al mantenimento degli stessi mediante pagamento della somma di € 500.00 mensili.
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando le ragioni poste a fondamento della domanda di addebito e manifestando la sua disponibilità a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autonomi.
Alla prima udienza di comparizione, verificata l'impossibilità della riconciliazione il presidente proponeva alle parti una soluzione conciliativa relativamente alle questioni di natura economica che veniva accettate dalle parti che pertanto precisavano congiuntamente le loro conclusioni e chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente e dalla stessa domanda di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Relativamente alle statuizioni accessorie e premesso che i figli della coppia sono maggiorenni anche se non autonomi dal punto di vista reddituale va osservato che alla prima udienza di comparizione delle parti il presidente formulava alla stesse la seguente proposta conciliativa : assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con cui convivono i figli maggiorenni e previsione dell'obbligo di mantenimento in capo al resistente di € 200,00 mensili per ciascuno dei figli, da corrispondere direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale proposta è stata accettata dalle parti e fatto propria dalle stesse mediante conclusioni congiunte, ed apparendo conforme ai principi regolatori in tema di famiglia , la stessa può essere fatta propria dal Collegio.
Nessuna statuizione va adottata sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, attesa l'implicita rinuncia alla stessa .
In ragion della natura del procedimento e dell'esito dello stesso le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia n. 506/2024 dichiara la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 16/02/2002 in Caltagirone – atto n. 4 Parte II Serie A Ufficio 1 anno
2002
PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli versando direttamente ad ognuno dei figli , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro
200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat nonché l'onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone il 31/10/2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo