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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 3 dicembre 2024, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2885 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Francesco, Parte_1
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1740/2021 del 23.2.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.9.2020, ha convenuto in Controparte_1 giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima dal 10.7.2015 al Parte_1
14.6.2019, inizialmente svolgendo mansioni di badante a persona autosufficiente e, dal mese di dicembre 2015, mansioni di badante a persona non autosufficiente, lavorando dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 15:30; per l'effetto, ha chiesto il corretto inquadramento, inizialmente nel livello B Super e successivamente nel livello C Super del CCNL lavoro domestico e ha rivendicato il pagamento di differenze retributive per complessivi € 13.809,64
1 per le voci meglio indicate in ricorso, con richiesta di condanna della altresì al versamento dei Pt_1
contributi assistenziali e previdenziali ed al risarcimento del danno per omessa contribuzione.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo Pt_1
per il rigetto integrale del ricorso.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed espletata la prova testimoniale, il
Tribunale ha condannato la al pagamento in favore di della Pt_1 Controparte_1
somma di € 5.187,92, oltre accessori come per legge e spese di lite da distrarsi.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la chiedendone la riforma integrale e, per Pt_1
l'effetto, il rigetto di tutte le domande spiegate in primo grado dalla in subordine, Controparte_1
la riduzione della condanna per differenze retributive al minor importo di € 3.891,97.
Alla prima udienza del 3.12.2024 nessuno è comparso.
La causa, matura per la decisione, è stata dunque trattenuta in decisione.
2. Ebbene, parte appellante non ha offerto prova della rituale notifica dell'atto di appello alla controparte, notifica necessaria ai fini dell'integrazione del contraddittorio e, dunque, della procedibilità del giudizio.
Né è stato necessario procedere ad ulteriori verifiche, giacché l'appello risulta tardivamente proposto.
Invero, come noto, ai sensi dell'art. 327, co. 1 c.p.c., se la sentenza non è stata notificata,
l'appello deve essere proposto a pena di decadenza entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.2.2021, mentre il ricorso in appello è stato depositato il successivo 22.9.2021, ossia circa 7 mesi più tardi, benché nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, come quella in oggetto, la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1, l. n. 742/1969, non si applichi ai sensi del successivo art. 3 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17953/2005, Cass. n. 5090/2009, Cass. n. 9219/2016, Cass. n. 21163/2018).
Essendo, inoltre, il tardivo deposito dell'appello rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità derivatane non verrebbe sanata nemmeno da un'eventuale costituzione dell'appellato, ove l'appello nella fattispecie fosse stato notificato, in quanto in ogni caso la sentenza di primo grado sarebbe già passata in giudicato (cfr. Cass. n. 4601/2000).
La mancata prova della notifica dell'atto introduttivo e dunque della rituale instaurazione del contraddittorio, appare tuttavia logicamente prioritaria anche rispetto ad un esame della tempestività dell'appello, che va dunque dichiarato improcedibile.
3. Nulla per le spese del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato in giudizio.
2 Deve darsi atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla per le spese del presente grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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