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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1334/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Onorario. Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 31.12.2024 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1334/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FATICONI MAURIZIO Parte_1
RICORRENTE E
, con l'avv. CASCIO ESTER CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 21.06.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dell'assegno (art
13 L. 118/71) dalla data della domanda o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda amministrativa respinta dall'Ente; di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto anche in sede di A.T.P. (dott.ssa – r.g. Per_1
1299/2022) un' esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1 per mancanza di specifiche contestazioni alla C.T.U. e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari e socio economici richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio richiesto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU, mediante nomina di diverso CTU, il dott Per_2
All'udienza del 31.12.2024, accertato che la CTU è stata analitica ed ha risposto ai quesiti richiesti, accertato che il ricorso è stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso sono state specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente è stata preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, è stata decisa.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno (art 13 L. 118/71).
Assegno ordinario di invalidita'
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni
[...] confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Ne deriva che il requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno di inabilità
è una riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%.
Pag. 2 di 4 Il requisito reddituale è quello indicato dalla normativa in merito alla revisione degli ordinamenti pensionistici.
Nel caso di specie in entrambe le fasi del giudizio entrambi i CTU hanno negato la sussistenza del requisito sanitario per poter accedere al beneficio richiesto.
Il dott ha così concluso il proprio elaborato peritale: “In base Per_2 all'esame clinico-anamnestico ed alla documentazione sanitaria esaminata si può affermare che la IG.ra è affetta da ” cefalea cronica e Parte_1 nevralgia del trigemino trattata chirurgicamente con decompressione microvascolare (a giugno 2019) in attuale trattamento con infiltrazioni alcooliche periodiche, stato depressivo, note artrosiche del rachide a scarso impegno funzionale.” Trattasi di soggetto di circa 62 anni di età, in condizioni generali buone, affetto soprattutto da nevralgìa del trigemino che è una condizione dolorosa cronica che colpisce il nervo trigemino. Il trigemino è il nervo che porta al cervello le informazioni percepite a livello del volto. Quando non funziona correttamente si può avere a che fare con la cosiddetta nevralgia del trigemino, una condizione dolorosa cronica in cui dolori lancinanti possono essere scatenati da stimolazioni molto lievi, come radersi, toccarsi il volto, masticare, bere, lavarsi i denti, parlare, truccarsi, sorridere, lavarsi la faccia . Inizialmente gli attacchi posso essere brevi e di lieve entità, ma con il tempo la situazione può peggiorare, gli attacchi farsi più frequenti e il dolore diventare sempre più lancinante. A soffrirne sono soprattutto le donne e le persone al di sopra dei 50 anni. Nel caso in esame la patologia è insorta nel 2014 ed è stata trattata chirurgicamente in data 20-6-19 con decompressione microvascolare in fossa cranica posteriore con scarso beneficio per cui attualmente pratica periodicamente infiltrazioni alcooliche periferiche con buon controllo temporaneo del dolore. Attualmente lamenta cefalea frontale e temporale dx continua, insonnia, stato ansioso in cura dal 2019 circa, dimagrimento di circa 16 kg da novembre 2023 ad oggi. Per quanto concerne la valutazione medico-legale, possiamo prendere come riferimento le seguenti infermità tabellate o assimilabili in via analogica, (per la nevralgìa del trigemino non vi è la voce specifica) di cui alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al Decreto Ministero della
Sanità - 5 febbraio 1992. 9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON
Pag. 3 di 4 MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE / / 11 206 SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE 31 40 9303 ARTRITE REUMATOIDE CON
CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI / / 50 Assegnando le seguenti percentuali: 30% per la nevralgìa, 30% per la depressione e 11% per la pregressa neoplasia si giunge ad una percentuale complessiva pari al 56%
.Rispondendo pertanto ai quesiti posti dal IG. Giudice si può affermare che: -sia al momento della fase amministrativa, che al momento dell'ATP, le infermità erano tali da rendere la perizianda invalida al 56% (cinquantasei percento);-le infermità descritte non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio.
Parte ricorrente, riconosciuta invalida al 56% non ha quindi i requisiti per ottenere l'assegno di invalidità ex art 13 L. 118/71 da giugno 2020.
Stante la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc le spese di giudizio sono compensate tra le parti e la CTU, liquidata con separato decreto è posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Cassino 2.01.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 1334/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Onorario. Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 31.12.2024 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1334/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FATICONI MAURIZIO Parte_1
RICORRENTE E
, con l'avv. CASCIO ESTER CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 21.06.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dell'assegno (art
13 L. 118/71) dalla data della domanda o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda amministrativa respinta dall'Ente; di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto anche in sede di A.T.P. (dott.ssa – r.g. Per_1
1299/2022) un' esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1 per mancanza di specifiche contestazioni alla C.T.U. e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari e socio economici richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio richiesto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU, mediante nomina di diverso CTU, il dott Per_2
All'udienza del 31.12.2024, accertato che la CTU è stata analitica ed ha risposto ai quesiti richiesti, accertato che il ricorso è stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso sono state specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente è stata preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, è stata decisa.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno (art 13 L. 118/71).
Assegno ordinario di invalidita'
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni
[...] confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Ne deriva che il requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno di inabilità
è una riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%.
Pag. 2 di 4 Il requisito reddituale è quello indicato dalla normativa in merito alla revisione degli ordinamenti pensionistici.
Nel caso di specie in entrambe le fasi del giudizio entrambi i CTU hanno negato la sussistenza del requisito sanitario per poter accedere al beneficio richiesto.
Il dott ha così concluso il proprio elaborato peritale: “In base Per_2 all'esame clinico-anamnestico ed alla documentazione sanitaria esaminata si può affermare che la IG.ra è affetta da ” cefalea cronica e Parte_1 nevralgia del trigemino trattata chirurgicamente con decompressione microvascolare (a giugno 2019) in attuale trattamento con infiltrazioni alcooliche periodiche, stato depressivo, note artrosiche del rachide a scarso impegno funzionale.” Trattasi di soggetto di circa 62 anni di età, in condizioni generali buone, affetto soprattutto da nevralgìa del trigemino che è una condizione dolorosa cronica che colpisce il nervo trigemino. Il trigemino è il nervo che porta al cervello le informazioni percepite a livello del volto. Quando non funziona correttamente si può avere a che fare con la cosiddetta nevralgia del trigemino, una condizione dolorosa cronica in cui dolori lancinanti possono essere scatenati da stimolazioni molto lievi, come radersi, toccarsi il volto, masticare, bere, lavarsi i denti, parlare, truccarsi, sorridere, lavarsi la faccia . Inizialmente gli attacchi posso essere brevi e di lieve entità, ma con il tempo la situazione può peggiorare, gli attacchi farsi più frequenti e il dolore diventare sempre più lancinante. A soffrirne sono soprattutto le donne e le persone al di sopra dei 50 anni. Nel caso in esame la patologia è insorta nel 2014 ed è stata trattata chirurgicamente in data 20-6-19 con decompressione microvascolare in fossa cranica posteriore con scarso beneficio per cui attualmente pratica periodicamente infiltrazioni alcooliche periferiche con buon controllo temporaneo del dolore. Attualmente lamenta cefalea frontale e temporale dx continua, insonnia, stato ansioso in cura dal 2019 circa, dimagrimento di circa 16 kg da novembre 2023 ad oggi. Per quanto concerne la valutazione medico-legale, possiamo prendere come riferimento le seguenti infermità tabellate o assimilabili in via analogica, (per la nevralgìa del trigemino non vi è la voce specifica) di cui alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al Decreto Ministero della
Sanità - 5 febbraio 1992. 9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON
Pag. 3 di 4 MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE / / 11 206 SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE 31 40 9303 ARTRITE REUMATOIDE CON
CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI / / 50 Assegnando le seguenti percentuali: 30% per la nevralgìa, 30% per la depressione e 11% per la pregressa neoplasia si giunge ad una percentuale complessiva pari al 56%
.Rispondendo pertanto ai quesiti posti dal IG. Giudice si può affermare che: -sia al momento della fase amministrativa, che al momento dell'ATP, le infermità erano tali da rendere la perizianda invalida al 56% (cinquantasei percento);-le infermità descritte non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio.
Parte ricorrente, riconosciuta invalida al 56% non ha quindi i requisiti per ottenere l'assegno di invalidità ex art 13 L. 118/71 da giugno 2020.
Stante la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc le spese di giudizio sono compensate tra le parti e la CTU, liquidata con separato decreto è posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Cassino 2.01.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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