Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1928/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIARDINA SIMONE, C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall' avv. GIBELLIERI WALTER, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, P.IVA_3
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso atto di intimazione di pagamento.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 615 comma I c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, l' in persona del legale rappresentante Parte_1
Sig. e quest'ultimo in proprio proponevano opposizione avverso l'atto di Parte_2
intimazione di pagamento n. 0832024004408148000 notificato in data 10.07.2024 (e la prodromica cartella di pagamento nr. 08320140005386860001) con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 63.482,53 di cui € 58.749,39 dovuti a titolo di sanzioni ex legge n. 689/1981 per accertate violazione della normativa in materia di legislazione sul lavoro.
Eccepiva parte opponente: l'omessa, o, comunque, l'invalida notifica della cartella di pagamento n. 08320140005386860001 la quale precludeva il diritto in capo all' CP_1
di agire in executivis;
l'intervenuta prescrizione del credito trattandosi di sanzioni
[...] applicate dall' per violazioni riscontrate nell'anno 2010 o, Controparte_2 comunque, la prescrizione successivamente maturata avendo l'agente della riscossione omesso di notificare prima dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa atti interruttivi. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale, previa sospensione anche inaudita altera parte, degli atti impugnati, volesse dichiarare la nullità della notifica della suddetta cartella esattoriale o, in via di mero subordine, precludere l'azione esecutiva all' per intervenuta prescrizione del credito;
il tutto con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di lite.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto pretestuosa ed infondata. Rappresentava, infatti, che il credito portato dall'atto di intimazione in questa sede impugnato si era ormai cristallizzato stante l'omessa tempestiva impugnazione degli atti ad esso prodromici, i quali tutti risultavano regolarmente notificati tanto all' che al . Parte_1 Pt_2
Si costituiva, altresì, con rituale memoria difensiva l' Controparte_3
il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva rappresentando che parte opponente aveva indebitamente esteso il contraddittorio nei confronti di un soggetto non legittimato a contraddire non essendo state sollevate eccezioni concernenti il merito della pretesa. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sollevata, chiedeva, in caso di accoglimento dell'opposizione, disporsi la compensazione delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per difetto del periculum e ritenuta la causa di natura meramente documentale, all'udienza del 28.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, rilevato che l'opposizione proposta dall' e dal suo Parte_1 legale rappresentante, anche in proprio, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma I c.p.c. trattandosi di opposizione con funzione recuperatoria in quanto presentata avverso il primo atto (l'intimazione di pagamento) con il quale, a suo dire, l'odierna parte opponente è venuta a conoscenza dell'avversa pretesa creditoria (stante l'eccepita omessa notifica della cartella di pagamento atto prodromico all'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa).
È stato, infatti, a riguardo affermato che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(cfr. Cass. N. 29294/2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016; Trib. Roma
n. 577/2023).
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019). Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
A tal riguardo, la Corte di legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata".
Nel caso di esame, parte opponente ha contestato la ritualità della notifica della cartella di pagamento avente n. 08320140005386860001 eccependo, da un lato, l'intervenuta prescrizione del credito per omessa notifica di atti interruttivi tra la data della sua maturazione e la data della notifica dell'intimazione di pagamento ed, altresì, laddove fosse provata dal concessionario la regolarità della notifica della cartella sopra indicata, l'intervenuta prescrizione successiva stante il decorso del termine quinquennale - pacificamente applicabile alla fattispecie che occupa - tra la data di notifica della cartella (2.01.2025) e quella dell'intimazione di pagamento (10.07.2024).
In ragione di ciò, è, quindi, chiaro che nel medesimo giudizio siano state proposte due differenti impugnazioni posto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonchè quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del Dlgs. n. 46/1999 art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse” (cfr. Cass. N. 18256/2020).
Nondimeno, si è anche rammentato come la portata di questo principio "sia stata successivamente precisata nel senso che deve trattarsi di un'opposizione recuperatoria, ovvero che recupera, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non (ancora) conosciuto"
(così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 7353 del 2022, cit., che richiama pure Cass. Sez. 6-
Lav., ord. 25 febbraio 2019, n. 5443, Rv. 652925-01, pronuncia in cui, peraltro, si equiparano l'invalida notifica e - fattispecie, quest'ultima, dedotta nel caso che si esamina - l'assenza di notifica).
Ciò posto, quindi, "qualora si sia di fronte a un'opposizione soggetta a termini", l'interessato
"dovrà evidentemente far valere le proprie ragioni impugnandole nella finestra temporale ammessa", essendo, invece, utilizzabile lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando "si deducono fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto" e, perciò, "facendo valere la mancata notifica del verbale di accertamento solo come mancanza di atti interruttivi" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 7353 del 2022, cit.).
Più esattamente, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione può essere legittimamente azionato
"ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo", oppure "per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata", (Cass. Sez. 6-5, ord. 20 dicembre 2021, n. 41226, non massimata). E', pertanto, solo in questi casi che il vizio di notificazione "e' deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell'art. 615 c.p.c. " (cfr. ex multis Cass. Sez. 6-2, ord. 24 ottobre 2022, n. 8655).
Così qualificata l'azione proposta dall'odierna opponente e passando, quindi, alle censure sollevate, il Tribunale non può non rilevare la nullità della notifica della cartella esattoriale avente n. 08320140005386860001 non avendo l'Agente della Riscossione osservato le prescrizioni imposte dall'art. 145 c.p.c., norma pacificamente applicabile al caso di specie trattandosi di notifica effettuata ad una persona giuridica.
Come è noto, l'art. 145 c.p.c. dispone che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale….omissis..Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
A tal riguardo, il Supremo Consesso ha affermato che "E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 145 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 263 del
2005, applicabile alla fattispecie per cui è causa) prevede, sì, espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c., ma tale forma notificatoria - operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138,139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Infatti, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143
c.p.c. purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass., sez. 1, 30/01/2017, n. 2232, Rv. 643510 - 01; Cass., sez. 1,
7/6/2012, n. 9237, Rv. 622720 - 01; Cass., sez. 6-1, 13/9/2011, n. 18762, Rv. 619293 - 01; v. anche Cass. sez. 1, 16/03/2018, n. 6654, Rv. 648138 - 01, in motivazione;
Cass. Sez.
Tributaria n. 26185/2019).
È, dunque, chiaro che se il destinatario della notifica è una persona giuridica non reperibile, non è ammissibile il ricorso all'art. 140 cpc , ma occorre dare applicazione all'art. 145, comma
3, cioè tentare la notifica a mani del legale rappresentante, eventualmente, in caso di irreperibilità o domicilio sconosciuto, applicando l'art. 140 o 143 cpc, appunto, al legale rappresentante persona fisica (vedi Cass. N. 1668/2013). La stessa Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi,
l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere;
pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza” (cfr. Cass. N. 24061/2021).
Ora, nella giurisprudenza prevalente è costante l'affermazione che "è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale;
l'art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante (cfr. Cass. ord. n. 18762 del 13/9/2011 (Rv. 619293 -
01); Cass. 14.3.2018 n. 6112 in motivazione;
v. anche Cass. 30/1/2017, n. 2232; Cass.
13/12/2012 n. 22957; Cass. 2012/6693; Cass. 2009/15856). Pertanto, l'infruttuoso esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi primo e secondo, c.p.c. o dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, consente l'utilizzazione, ex art. 145,3. comma,
c.p.c. (come modificato dalla legge 263/2005), di quelle previste dagli artt. 140 e 143
c.p.c. purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta legalmente l'ente e non già all'ente in forma impersonale. E' dunque chiaro che, sebbene la legge n. 890/1982 non prevede espressamente le stesse preclusioni di cui all'art. 145 c.p.c., la Suprema corte ritiene che i limiti previsti all'applicabilità delle modalità sussidiarie previste dall'art.140
c.p.c. valgano anche per la notificazione a mezzo posta trattandosi di "modalità equivalenti".
E anche la dottrina ammette che benché i nuovi commi 1 e 2 dell'art. 145 c.p.c. configurino la notifica diretta al legale rappresentante dell'ente collettivo come mera facoltà del notificante appare ragionevole richiedere, quale presupposto per l'esecuzione della notifica ex art. 140 o 143 c.p.c., a tutela del diritto di difesa del notificato e della certezza delle situazioni giuridiche, il preventivo tentativo di notifica sia presso la sede risultante dal registro delle imprese, sia presso la residenza anagrafica dell'amministratore, qualora sia nota.
Applicando tali principi al caso che occupa, non è chi non veda che la notifica della cartella esattoriale avente n. 0832014000538686001 effettuata all' ex art. 143 Pt_1 Parte_1
c.p.c. non può ritenersi valida. L'ufficiale giudiziario, infatti, una volta accertata la irreperibilità della società presso la sede legale, avrebbe dovuto procedere alla notifica della cartella alla società non in quanto tale bensì alla persona fisica che la rappresentava la quale, come prescritto dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c., andava debitamente indicata nell'atto notificando. Risulta, invece, dagli atti depositati che, rilevata la irreperibilità del destinatario
( ) presso la sede legale, l'ufficiale giudiziario abbia provveduto Parte_1 direttamente al deposito dell'atto presso la casa comunale senza alcun tentativo di notifica al legale rappresentante. A quest'ultimo, infatti, veniva notificata altra e diversa cartella esattoriale avente n. 08320140005386860000 con destinatario senza Parte_3 alcun riferimento al ruolo dallo stesso rivestito all'interno dell' . A tal Parte_1
riguardo, valga osservare che parte opponente non ha sollevato alcuna censura avverso tale seconda cartella di pagamento, circostanza questa che comporta la cristallizzazione della pretesa creditoria azionata nei confronti dello stesso Parte_2
La notificazione della cartella di pagamento n. 08320140005386860001 è, dunque, affetta da una nullità assoluta e, come tale, insanabile.
Ad ogni buon conto, avendo parte opponente eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per omessa notifica di validi atti interruttivi tra il suo accertamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi anche in ordine a tale eccezione non potendo limitarsi a dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale, pur rilevata.
E dall'esame della corposa documentazione prodotta dall' , emerge in CP_1 CP_1
modo inequivoco che alcuna prescrizione può ritenersi maturata essendo stati ritualmente notificati all' una serie di atti interruttivi idonei ad impedire il maturarsi Parte_1
della prescrizione quinquennale. Risulta, infatti, che nel mese di febbraio 2014 venivano notificati a personalmente e nella qualità di legale rappresentante Parte_2 dell' ben sei ordinanze ingiunzione concernenti la pretesa creditoria Parte_1 vantata dall' per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento n. Controparte_2
27574 dell'8.10.2010, ordinanze regolarmente ricevute dai destinatari e mai impugnate;
successivamente venivano notificati tanto all' che al Parte_1 Parte_2
altri e diversi atti di intimazione del credito. Con particolare riguardo alla debitrice Parte_1
, venivano, infatti, notificati i seguenti atti: le intimazioni di pagamento nn.
[...]
08320169000477329000 notificata il 4.4.2016 e 08320189001332483000 notificata il
16.5.2018; 08320199001526857000 notificata il 26.4.19; 08320209001367629000 notificata l'8.2.2020; 08320229001923668000 notificata il 19.7.2022; 08320239002260875000 notificata il 26.7.2023; nonché i pignoramenti presso terzi nn. 08384201800001596001 notificato il 12.9.2018 e quello avente n. 08384202300001561001 notificato il 19.10.2023.
È chiaro, quindi, che non essendo mai decorsi più di cinque anni tra la notifica di un atto e quello successivo, alcuna prescrizione risulta nella specie maturata dovendosi, pertanto, la pretesa creditoria azionata dall' ritenersi del tutto legittima e oramai Controparte_4
non più contestabile stante l'omessa autonoma impugnativa di tutti gli atti interruttivi medio tempore regolarmente ricevuti. Non è, infatti, l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata il primo atto con il quale l' veniva a conoscenza della propria Parte_1
posizione debitoria avendo ab origine regolarmente ricevuto le ordinanze ingiunzione e successivamente altri e diversi atti di intimazione di pagamento e non essendo la notifica dell'atto in questa sede impugnato intervenuta oltre cinque anni dalla notifica del precedente atto con il quale era stato domandato alla debitrice il pagamento del quantum debeatur.
Come correttamente osservato dalla difesa dell' è, pertanto inequivoco Controparte_1
che la presente opposizione, proposta, come visto, anche in funzione recuperatoria dell'omessa impugnazione della cartella esattoriale in quanto mai notificata, sia tardiva posto che l' avrebbe dovuto dolersi dell'omessa notifica della cartella Parte_1
esattoriale mediante impugnazione del primo atto di intimazione di pagamento o similare con il quale veniva reso edotto dell'intenzione dell'agente della riscossione di agire in executivis nei suoi confronti. È evidente, infatti, che avendo l' , in persona del Parte_1
legale rappresentante, regolarmente ricevuto gli atti successivi alla cartella in contestazione, atti validi ai fini dell'interruzione della prescrizione, oggi essa di nulla può più dolersi.
La rilevata nullità della notifica della cartella esattoriale n. 08320140005386860001 avrebbe travolto l'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione soltanto laddove alcun altro atto inerente la pretesa creditoria fosse stato notificato all' : in tale Parte_1
ipotesi, infatti, non soltanto questa avrebbe potuto in concreto proporre una opposizione con funzione recuperatoria nei termini di cui all'art. 25 del Dlgs. n. 46/1999 ma avrebbe, comunque, potuto far valere l'estinzione della pretesa contributiva in caso di decorso di un periodo superiore a cinque anni tra la notifica dell'atto di accertamento (impositivo) e l'atto di intimazione oggetto di impugnativa.
Sul difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
.
[...]
È noto come il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”). Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale ovvero avverso l'intimazione di pagamento successiva inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo quand'anche in funzione recuperatoria mediante opposizione ad estratto di ruolo. Peraltro, tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione, non ravvisandosi nella fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Non solo.
A fondamento della decisione la Corte ha richiamato un risalente e consolidato orientamento interpretativo dei medesimi giudici di legittimità, sia pur connotato da qualche pronuncia dissonante (vd. Cass. civ., sent. n. 3338/2007; Cass. civ., sent. n. 22617/2006; Cass. civ., sent.
n. 27065/2005), secondo cui “nel contesto della sopra ricostruita disciplina positiva, l'agente della riscossione è legittimato passivo nel giudizio introdotto con l'impugnazione della cartella esattoriale, sia pur su di una causa petendi correlata ai vizi, - piuttosto che dell'attività di riscossione, - del procedimento di formazione del titolo esecutivo (nel senso, per di più, dell'esistenza di un litisconsorzio necessario v. Cass., 26 giugno 2017, n.
15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154)” (conf. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022 che ha ravvisato la legittimazione esclusiva dell'ente impositore solo per i crediti previdenziali nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione e prescrizione).
Ritiene questo decidente che nel caso in esame avendo parte opponente non soltanto eccepito la nullità/invalidità della notifica di un atto di riscossione – della quale, come visto, sicuramente era chiamata a rispondere l' – ma avendo eccepito anche Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del credito per difetto di validi atti interruttivi notificati tra l'accertamento e la notifica dell'intimazione di pagamento, è evidente che legittimati a contraddire debbano ritenersi tanto l' che l'ente impositore. Controparte_1
Non è, infatti, dubitabile la legittimazione a contraddire dell' Controparte_3
, cioè dell'ente creditore, a fronte di una opposizione mirante a far valere anche una
[...]
prescrizione del credito;
sarebbe sicuramente illogico negare la legittimazione passiva del creditore in ragione del fatto che di certo con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, non potendosi confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario) per inferirne la legittimazione passiva esclusiva del concessionario.
Ne consegue che l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva sollevata dall' debba essere disattesa. Controparte_3
Con riguardo, infine, alle spese di lite, stante il rigetto dell'opposizione, l' Parte_1
va condannata alla loro rifusione in favore dell' ,
[...] Controparte_1
mentre tenuto conto del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , le stesse possono essere compensate integralmente nei confronti di Controparte_2
detta parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1928/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara la nullità della notifica della cartella di pagamento avente n. 08320140005386860001 nei confronti dell' Parte_1
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_2
;
[...]
rigetta nel merito l'opposizione; condanna l' , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione in favore dell' delle spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 4.500 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e l' Controparte_3
di Chieti-Pescara
[...]
Così deciso in Pescara in data 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista