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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4101 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...] a [...]/SP, residente in [...]
Clay Presgrave do Amaral, n. 34, ap. 161, Gonzaga, Santos/SP;
nato il [...] a [...], SP, residente in [...]
Periquito, n. 225, ap. 11 BL A, São Paulo/SP in proprio e, unitamente ad Parte_2
nata il [...] a [...]/SP, in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...]/SP, Persona_2 residente in [...], ap. 11 BL. A, São Paulo/SP;
nato nel 23.12.2004 negli Stati Uniti, residente in [...]
n. 225, ap. 11 BL A, São Paulo/SP;
nato il [...] a [...]/SP, residente in [...]
Cristiano Viana, n. 671, ap. 32, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasile;
nata il [...] a [...]/SP, residente in [...]
Preto, n. 515, ap. 92, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasile;
nata il [...] a [...]/SP, residente in [...]
João Manuel, n. 955, ap. 93, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasile;
nata il [...] a [...], SP, residente in [...]
Lisboa, n. 1194, Cerqueira César, São Paulo/SP, in proprio e, unitamente a
[...]
, nato il [...] a [...]/SP, in qualità di genitore esercente Parte_7 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il Persona_3
30.09.2016 a São Paulo/SP, residente in [...], Cerqueira César, São Paulo/SP;
nata il [...] a [...]/SP, residente in [...]
Avanhandava, n. 40, ap. 1606, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasile;
, nata il [...] a [...]/SP, residente in [...]
Conceição Marcondes Silva, n. 110, ap. 212 H, Vila Congonhas, São Paulo/SP;
, nata il [...] a [...]/SP, residente in [...]
307, Vila Carmem, São Paulo/SP, in proprio e, unitamente a , nato il Parte_11
14.02.1980 a São Paulo/SP, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
1 sulla figlia minore , nata l'[...] a [...]/SP, residente in [...], Vila Carmem, São Paulo/SP;
, nato il [...] a [...]/SP, residente in [...]
307, Vila Carmem, São Paulo/SP;
, nato il [...] a [...]/SP, residente nel Parte_12
Viale Sete de Setembro n. 1822, ap. 702, Vitória, CAP: 40080-004, Salvador/BA, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma e dalla dott.ssa Gabriela Rotunno Val de Sousa, avvocato stabilito, elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso lo studio del primo, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Controparte_2
Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_2 venisse dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Mormanno, Persona_5 provincia di Cosenza, da genitori italiani, successivamente emigrato in Brasile (doc. n. 1), indicato nei certificati successivi anche come o o Persona_5 Persona_5 Per_6
o o il quale non aveva mai rinunciato alla
[...] Persona_7 Persona_8 cittadinanza italiana trasmettendola validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione (doc. n. 2). In data 06.10.1894 contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_9
(doc. n. 3) e dalla loro unione nasceva il 24.06.1903 in Brasile (doc. n. 4), la Persona_10 quale, identificata come in data 16.09.1920 aveva contratto matrimonio con Per_11 Per_12
(doc. n. 5) e dall'unione nasceva il 08.06.1922 in Brasile (doc.
[...] Persona_13
n. 6). In data 21.05.1945 contraeva matrimonio con Persona_13 Persona_14
(doc. n. 7) e dalla loro unione nascevano il 21.04.1946 (doc. n. Parte_1
8), il 14.03.1947 (doc. n. 9), il 02.05.1952 (doc. n. Parte_5 Persona_15
10), l'11.05.1952 (doc. n. 11). Parte_9
I° NUCLEO Parte_1
2 In data 09.01.1971 contraeva matrimonio con Pt_1 Parte_1 [...]
(doc. n. 12) e dalla loro unione nascevano il 19.11.1972 Persona_16 [...]
(doc. n. 13), il 03.08.1975 (doc. Persona_1 Parte_3
n. 14), il 04.12.1977 (doc. n. 15). Parte_4
In data 28.04.2001 contraeva matrimonio con Persona_1
(doc. n. 16). Dalla loro unione nascevano il 23.12.2004 Parte_2
(doc. n. 17) e il 09.06.2007 (doc. n. 18). Controparte_1 Persona_2
II° NUCLEO Parte_5
In data 04.01.1986 contraeva matrimonio con Parte_5 Persona_17
(doc. n. 19) e dalla loro unione nasceva il 23.09.1980 in Brasile
[...] [...]
(doc. n. 20). Dall'unione tra e Parte_6 Parte_6 [...] nasceva il 30.09.2016 in Brasile Parte_7 Persona_3
(doc. n. 21).
[...]
III° NUCLEO Persona_15
In data 02.08.1975 contraeva matrimonio con Parte_13 [...]
(doc. n. 22) e dalla loro unione nasceva il 12.05.1977 in Brasile Persona_18
(doc. n. 23). Parte_8
IV° CP_3 Parte_1
In data 12.12.1981 contraeva matrimonio con Parte_9 Persona_19
(doc. n. 24) e dalla loro unione nascevano il 27.07.1982 in Brasile
[...] [...]
(doc. n. 25) e il 09.09.1983 (doc. n. Parte_10 Parte_12
26).
In data 31.03.2010 contraeva matrimonio con Parte_10 [...]
(doc. n. 27) e dalla loro unione nasceva l'1.01.2019 Parte_11 Persona_4
(doc. n. 28).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_2 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Il PM in sede non ha formulato conclusioni.
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2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
3 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Mormanno, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Inoltre, va osservato che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo a figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_5 discendenti sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale trasmetteva la Persona_5 cittadinanza alla figlia nata il [...] la quale la trasmetteva alla figlia Persona_10
, nata il [...] e a tutti i discendenti fino agli odierni ricorrenti). Persona_13
La trasmissione iure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
4 Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'1.1.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che
l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
5 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 23.5.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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