Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 26/06/2025, ore 10.30, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio è presente l'Avv. Gaetano Cambrea, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda e con distrazione delle spese.
Nessuno è presente per l' , benchè regolarmente convenuto in giudizio. CP_1
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1586/2025, all'udienza del 26.6.2025, ai sensi dell'art. 429 cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Cambrea, Parte_1 giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., resistente contumace dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12.00, assenti le parti delle seguenti 1
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, il ricorrente deduceva di essere titolare di
Pensione cat. Inv. Civ. 044-670007025510 con decorrenza dall'1.6.2001.
Con nota del 20.11.2024, l' gli comunicava di avere proceduto al ricalcolo CP_1 dall'01.01.2022 della suddetta prestazione sulla base della comunicazione dei redditi anno 2022 e di avere erogato un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto pari ad € 8.321,08 a seguito di liquidazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 Legge 588/2001, non dovuta per superamento del limite di reddito previsto.
Sempre nella stessa comunicazione si disponeva che una parte del debito, pari ad €
3.600,00 poteva essere restituito ratealmente in 72 rate mensili ed il resto con un versamento mediante avviso pago PA.
Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito assistenziale in quanto lo stesso scaturiva dal possesso di un certo reddito, costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogato dall' che l' già conosceva, per cui CP_1 CP_2 sussisteva l'affidamento dell'avente diritto (invalido totale) nella legittima erogazione della prestazione in considerazione del fatto incontestabile che, ad erogarla, era lo stesso che avrebbe dovuto e potuto agire e non l'aveva fatto, avendo lo stesso CP_2
Ente rilasciato la certificazione unica e rilevato il reddito personale e del coniuge.
Richiamando il principio giurisprudenziale ormai costante deduceva che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che l'erogazione indebita sia addebitale alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento e non era certamente questo il caso di specie.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato non dovuto l'indebito di € 8.321,08, come accertato dall' con nota del 20/11/2024, relativo all'anno 2022 sulla CP_1 pensione cat. Inv. Civ. 044-670007025510 concessa con decorrenza dall'1.6.2001 per le motivazioni espresse in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' , benchè CP_1 regolarmente convenuto in giudizio e per il quale verrà dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
2 L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la maggiorazione sociale, liquidata al ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile e l' richiede la restituzione delle somme CP_1 percepite nel periodo da gennaio 2022 a novembre 2024 per insussistenza dei requisiti reddituali.
Orbene, trattandosi di una prestazione assistenziale, se in precedenza si riteneva applicabile all'indebito assistenziale in via generale quanto previsto dall'art. 2033
c.c. di recente vi è stato un mutamento giurisprudenziale da parte della Suprema
Corte di Cassazione.
Ed invero, con l'ordinanza n. 12608/2020 la Corte di legittimità ha statuito che all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018,
Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito
3 reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ancor più di recente ribadito dalla sentenza n. 13916 del
20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6,
I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
4 Nel caso di specie non vi sono elementi che inducono a far ritenere sussistente il dolo in capo al ricorrente.
Del resto, l' non si è costituito in giudizio e non ha quindi dimostrato che CP_1
l'indebito è sorto a seguito di un comportamento doloso o omissivo del pensionato.
Escluso il dolo del ricorrente, va dato atto, infine, che è irrilevante se l'errore in cui sia incorso l' sia o meno colpevole, in quanto ciò che conta è lo stato di buona CP_1 fede dell'accipiens (cfr. Cass. n.10642/2019), che nel caso di specie non è contestato. CP_ In conclusione, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento di revoca o modifica del beneficio, non essendo dovuta, per i motivi sopra esposti la restituzione delle stesse.
Ed invero, l'indebito riguarda il periodo che va dal gennaio 2022 al novembre 2024, mentre il provvedimento di richiesta restituzione somme per revoca della maggiorazione sociale, come risulta dal sito delle poste, è stato ricevuto dal ricorrente solo il 18.12.2024, con la conseguenza che le somme richieste, essendo state liquidate antecedentemente a tale data, sono da ritenersi irripetibili.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire CP_ all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nella nota del 20.11.2024;
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
1.865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato in epigrafe dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Palmi il 26.6.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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