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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1612 /2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Re come da procura in atti;
APPELLANTE contro ncorporante di (C.F. ) rappresentata Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Adamo Biolo e Cristiano Crippa come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 16.5.2025 l'appellante chiedeva decidersi la causa e indi la Corte la poneva in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania n.4214/2023, emessa all'udienza del 18.10.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4574/2021 del 4.11.2021 emesso dal predetto tribunale con cui era stato ingiunto al predetto di pagare in favore di la somma di euro Controparte_2
11.959,05 oltre accessori e spese, con la condanna a pagare le spese di lite alla opposta.
1 Con più motivi l'appellante censurava la statuizione gravata e ne chiedeva l'integrale modifica, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva contestando l'ammissibilità, procedibilità e fondatezza del Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata con ordinanza del 24.5.2024, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art.350, 3° comma c.p.c. con assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di note difensive.
L'appellante con le note depositate il 20.3.2025 dichiarava di aver transatto la controversia e pertanto chiedeva dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con le note depositate il 20.3.2025 i difensori dell'appellata davano atto di aderire alla richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese avendo le parti raggiunto un accordo transattivo.
Il collegio, preso atto della intervenuta transazione, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.4574/2021 emesso dal Tribunale di Catania il 4.11.2021 con cui è stato ingiunto a di pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_2
euro 11.959,05 oltre accessori e spese.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto della richiesta congiunta in tal senso avanzata dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 1612/2023, dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n.4574/2021 emesso dal Tribunale di Catania il 4.11.2021; dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/05/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1612 /2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Re come da procura in atti;
APPELLANTE contro ncorporante di (C.F. ) rappresentata Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Adamo Biolo e Cristiano Crippa come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 16.5.2025 l'appellante chiedeva decidersi la causa e indi la Corte la poneva in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania n.4214/2023, emessa all'udienza del 18.10.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4574/2021 del 4.11.2021 emesso dal predetto tribunale con cui era stato ingiunto al predetto di pagare in favore di la somma di euro Controparte_2
11.959,05 oltre accessori e spese, con la condanna a pagare le spese di lite alla opposta.
1 Con più motivi l'appellante censurava la statuizione gravata e ne chiedeva l'integrale modifica, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva contestando l'ammissibilità, procedibilità e fondatezza del Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata con ordinanza del 24.5.2024, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art.350, 3° comma c.p.c. con assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di note difensive.
L'appellante con le note depositate il 20.3.2025 dichiarava di aver transatto la controversia e pertanto chiedeva dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con le note depositate il 20.3.2025 i difensori dell'appellata davano atto di aderire alla richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese avendo le parti raggiunto un accordo transattivo.
Il collegio, preso atto della intervenuta transazione, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.4574/2021 emesso dal Tribunale di Catania il 4.11.2021 con cui è stato ingiunto a di pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_2
euro 11.959,05 oltre accessori e spese.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto della richiesta congiunta in tal senso avanzata dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 1612/2023, dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n.4574/2021 emesso dal Tribunale di Catania il 4.11.2021; dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/05/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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