Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 23/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2025, proposto da
Ditta Individuale NO IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore De Rosa, Ilaria Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 30 settembre 2025, prot. n. 24805: diffida dall’inizio dei lavori di realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. OL Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, NO IN (in appresso, C. V.), in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, agiva per: -- l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 30 settembre 2025, prot. n. 24805, col quale il Responsabile dell’Area Tecnica Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Mercato San Severino aveva diffidato dall’iniziare i lavori di cui alla comunicazione del 24 settembre 2025, prot. n. 24238, consistenti nella realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sull’area ubicata in Mercato San Severino, frazione Corticelle, via Corticelle, e censita in catasta al foglio 19, particelle 56, 57, 809 e 810; -- l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Mercato San Severino nell’adozione della variante urbanistica necessaria all’esecuzione dei lavori anzidetti; -- la conseguente condanna del Comune di Mercato San Severino ad adottare tale variante urbanistica; -- l’accertamento della valenza di titolo edilizio rivestita dall’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2008, per la realizzazione del suindicato impianto di messa in riserva; -- la condanna del Comune di Mercato San Severino a risarcimento dei danni (quantificati nella misura complessiva di € 30.000,00) derivanti dal suo operato asseritamente illegittimo;
- il provvedimento impugnato era motivato in base al rilievo che i lavori con esso inibiti non risultavano assentiti da apposito permesso di costruire, denegato con note del 25 giugno 2025 e del 16 settembre 2025, di un simile titolo abilitativo non potendo tener luogo l’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2008, dal Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania – Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno con decreto n. 224 del 1° ottobre 2024;
- nell’avversare siffatta determinazione, l’impresa ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) a dispetto di quanto ritenuto dal Comune di Mercato San Severino, l’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2008 (a differenza dell’ordinaria autorizzazione unica ambientale, AUA, ex art. 3 del d.p.r. n. 59/2013) avrebbe costituito (anche) variante automatica allo strumento urbanistico e, nel contempo, titolo abilitativo edilizio alla realizzazione del progettato impianto di trattamento rifiuti, senza la necessità dell’intermediazione di ulteriori passaggi procedimentali; b) conseguentemente, l’ente locale intimato non avrebbe potuto autonomamente ed arbitrariamente disattendere la determinazione assunta all’esito della Conferenza di servizi (propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006) cui era stata ritualmente convocata, anziché tempestivamente impugnarla nella debita sede giurisdizionale ove far eventualmente valere il proprio dissenso, non definitivamente formalizzato né adeguatamente argomentato e, comunque, superato nel verbale conclusivo dell’11 settembre 2024; c) in violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato, il Comune di Mercato San Severino non avrebbe fornito riscontro alle istanze del 5 luglio 2025, prot. n. 18022, e del 31 luglio 2025, prot. n. 20032, peraltro indirizzando la diffida del 30 settembre 2025, prot. n. 24805, ad un tecnico (ing. Giancarlo De Matteo) diverso dal sottoscrittore (ing. Giovanni Paolo Santopietro) della comunicazione di inizio dei lavori prot. n. 24238 del 24 settembre 2025; d) la condotta illegittima dell’amministrazione intimata avrebbe arrecato lesione al bene della vita ambito dalla proponente, dilatando i tempi di esecuzione dell’impianto progettato, con conseguente danno emergente e lucro cessante;
- costituitosi l’intimato Comune di Mercato San Severino, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’11 novembre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in rito, che:
- non è accreditabile l’eccezione di inammissibilità ricollegata dall’amministrazione resistente alla circostanza che il C. non avrebbe tempestivamente impugnato il provvedimento del 25 giugno 2025, prot. n. 16945, col quale il Responsabile dell’Area Tecnica Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Mercato San Severino aveva rigettato l’istanza di permesso di costruire prot. n. REP_PRO_SA/SA-SUPRO/0065220 del 27 maggio 2025, rassegnata ai fini della realizzazione del progettato impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- ciò, in quanto – come diffusamente illustrato in appresso – l’autorizzazione unica, rilasciata con decreto dirigenziale regionale n. 224 del 1° ottobre 2024 all’esito della Conferenza di servizi svoltasi con la partecipazione del Comune di Mercato San Severino, aveva già spiegato i propri effetti abilitativi anche sotto i profili urbanistico-edilizi e in quanto il suindicato diniego di permesso di costruire era, di per sé, insuscettibile di elidere gli stessi, nei quali la qui gravata misura inibitoria ha, quindi, finito per impingere in via diretta e lesiva per il ricorrente;
Considerato, nel merito, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 208 (“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) del d.lgs. n. 152/2006: «1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. (…). 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione. (…). 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. (…). dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa»;
Considerato, poi, che:
- la giurisprudenza ha, in primis, chiarito che l’autorizzazione unica di cui alla norma dianzi richiamata «costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive (cfr. Cons. Stato sez. IV, 4 luglio 2018, n. 4091) … non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima» (Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2020, n. 2733);
- ha, quindi, rimarcato che, entro «il quadro normativo di riferimento, chiaramente ispirato all'esigenza di allocare le scelte definitive in ordine alla individuazione dei siti da destinare all'insediamento degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ad un livello di governo superiore rispetto a quello dell'ente comunale nel cui territorio dovrebbe essere insediato l'impianto sottoposto ad autorizzazione … l'autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208, d.lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'amministrazione comunale rifluiscono nella prevista Conferenza di servizi, in cui viene coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato»: «nel provvedimento autorizzatorio in esame sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l'eventuale variante urbanistica» (Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2025, n. 2355);
- secondo tale indirizzo, che trova espresso appiglio normativo nella disposizione contenuta nell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 («L'approvazione [del progetto sottoposto alla Conferenza di servizi] sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori»), l’autorizzazione unica costituisce, dunque, il nuovo titolo edilizio direttamente legittimante la realizzazione dell'impianto, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'amministrazione comunale rifluiscono nella prevista Conferenza di servizi che rappresenta il luogo procedimentale di sintesi delle diverse e concorrenti valutazioni amministrative in merito al progetto presentato;
- in questo senso, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 21 maggio 2018, n. 295 ha statuito che: «In via generale, con l’autorizzazione in materia ambientale la p.a. esercita una funzione regolativa così che possano concretamente essere valutati e salvaguardati in un’ottica complessiva di bilanciamento reciproco, la salute, l’ambiente, l’iniziativa economica privata. Più puntualmente, la funzione tipica dell’autorizzazione (“unica”) consiste nella prevenzione dei rischi ambientali e sanitari connessi alla gestione dei rifiuti e ciò comporta una valutazione preventiva del rispetto di articolati requisiti previsti dalla normativa, accompagnata da ulteriori prescrizioni e indicazioni volte ad assicurare il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti in ragione della tutela della salute delle persone e nel rispetto dell’ambiente. L'autorizzazione unica regionale disciplinata dall’art. 208 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all’amministrazione comunale rifluiscono nella prevista conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta luogo procedimentale di complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento in parola sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l’accertamento dell’osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell’impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l’eventuale variante urbanistica. È costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio che l’autorizzazione unica può essere rilasciata (o denegata) al termine di un procedimento “unico”, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale (Cons. giust. amm. sic., sentenza n. 295 del 2008; sentenza n. 1006 del 2008). In altri termini “nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni (...) devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi” (Cons. giust. amm. sic., n. 295/08) e ciò perché “la conferenza di servizi è per legge la sede propria e esclusiva (senza alcuna confluenza parcellizzante il confronto) in cui le amministrazioni interessate devono manifestare l’assenso o il dissenso rispetto al rilascio del domandato titolo abilitativo regionale alla realizzazione dell'intervento”»;
- con precipuo riferimento alla portata di variante urbanistica automaticamente riconducibile al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 22 luglio 2023, n. 259 ha affermato che quest’ultima «determina una variante urbanistica indipendentemente dall'assenso del Comune e, addirittura, persino in caso di dissenso espresso, tanto che l'atto è idoneo a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo variante puntuale che non necessita di alcuna manifestazione di assenso da parte degli enti, in via ordinaria, competenti per la pianificazione»;
- nella medesima prospettiva dianzi delineata, TAR Lazio, Roma, sez. II, 27 ottobre 2020, n. 10981 e TAR Campania, Salerno, sez. II, 21 marzo 2022, n. 769 hanno ribadito che: «… l'autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'amministrazione comunale rifluiscono nella prevista conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento autorizzatorio in esame sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l'eventuale variante urbanistica»;
- tanto, con la consequenziale precisazione che «ad un simile modulo procedimentale abilitativo, disciplinato con riferimento al settore speciale della gestione dei rifiuti, non è, quindi, logicamente affiancabile o sovrapponibile quello dell’AUA, codificato in via generale dall’art. 3 del d.p.r. n. 59/2013, pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative» (TAR Campania, Salerno, sez. II, 21 marzo 2022, n. 769);
- l’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 si pone, dunque, in rapporto di species a genus rispetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) disciplinato dal precedente art. 27 bis;
- laddove, come enunciato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 1725 del 3 novembre 2020, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce «un qualcosa di diverso e un “di più” rispetto al provvedimento di valutazione degli impatti ambientali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, posto che, a differenza di quest’ultimo, che ha natura ed effetti solo preliminari e (art. 26) deve sempre essere integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti, i provvedimenti unici degli artt. 27 e 27 bis comprendono, oltre al provvedimento di VIA, tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, tra i quali (arg. ex art. 27), l’autorizzazione integrata ambientale, l’autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione culturale, l’autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, l’autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ecc., ferma restando la “preminenza” del provvedimento di VIA, sulla base del quale “la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta”»;
Considerato, quindi, che:
- il modus agendi osservato dal Comune di Mercato San Severino risulta infrangersi proprio contro le superiori puntualizzazioni, nella misura in cui, nel postulare il necessario ‘affiancamento’ del permesso di costruire all’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (rilasciata al C. giusta decreto dirigenziale regionale n. 224 del 1° ottobre 2024), risulta impropriamente assimilare quest’ultima all’AUA ordinaria ex art. 3 del d.p.r. n. 59/2013 (suscettibile di compendiare l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006, la comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del d.lgs. n. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del d.lgs. n. 152/2006, la comunicazione o il nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della l. n. 447/1995, l’autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 99/1992, le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, ma non anche, all’evidenza, i titoli edilizi);
- di qui, dunque, l’illegittimità dell’impugnata misura inibitoria, siccome adottata allorquando sia la variante urbanistica sia la legittimazione edilizia del progettato impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si erano già perfezionate per il tramite dell’autorizzazione unica rilasciata con decreto dirigenziale regionale n. 224 del 1° ottobre 2024;
Considerato, altresì, che:
- coglie nel segno la difesa attorea, allorquando deduce che il Comune di Mercato San Severino aveva ormai consumato il proprio potere abilitativo in sede di Conferenza di servizi;
- al riguardo, occorre rimarcare che:
-- l’amministrazione intimata, nel parere negativo del Responsabile dell’Area Tecnica Sportello Unico per l’Edilizia prot. n. 10355 del 23 aprile 2024, esibito nella riunione della Conferenza di servizi del 23 aprile 2024 (cfr. verbale in pari data), aveva, ben vero, opposto l’incompatibilità del progetto in esame con la destinazione agricola riservata all’area di intervento dal vigente Piano urbanistico comunale (PUC) e con la corrispondente per essa dettata dall’art. 7 delle Norme tecniche di attuazione (NTA);
-- in dettaglio, aveva osservato che: «- Pur in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la destinazione "agricola" di una determinata area è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, con la conseguenza che, salvo diverse specifiche previsioni, essa non può considerarsi incompatibile con la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti, nella fattispecie il contesto urbano nel quale l'area è collocata presenta criticità derivanti dalla prossimità del centro abitato, sostanzialmente a ridosso dell'area, della frazione Corticelle del Comune di Mercato San Severino. Tale presenza antropica comporta oggettive limitazioni sia nella movimentazione dei mezzi, attesa la mancanza di idonea viabilità (date caratteristiche del territorio), sia per l'autonomia operativa dell'opificio a realizzarsi, atteso che lo stesso si troverebbe in una posizione prossima all'insediamento abitativo ed ai terreni. - Si è in presenza di un'opera che, in ragione all'uso cui è preposta, reca necessariamente caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola, con riferimento non solo all'utilizzo concreto del suolo, ma anche alla naturale vocazione dei terreni, stante l'evidente compromissione a causa della presenza di un "opificio'' delle finalità proprie di una parte del territorio vocata e destinata a fini agricoli. Si evidenzia la presenza di fabbricati per civile abitazione, sul lato ovest e sul lato sud dell'area oggetto d'intervento. Inoltre, tenuto conto del fatto che uno degli scopi per cui non si ammette l'edificazione di tipo residenziale in aree agricole (se non in determinate eccezioni) è quello di evitare la cementificazione del territorio, a maggior ragione non si può consentire la realizzazione di un'opera che, quanto alle sue caratteristiche costruttive e di utilizzazione, introduce un impatto negativo sul territorio ancor più marcato, in ragione vuoi della tipologia edilizia vuoi dell'attività dell'opera, vuoi dell'attività in esso esercitata. Senza dire che, in considerazione della natura e della presenza, in zone meno urbanizzate, di apposite aree a destinazione industriale e/o produttiva, l'intervento de quo ben risponde alle zone con tale destinazione, ad oggi ancora libere ed a ciò dedicate e specificatamente vocate ad ospitare tali tipologie di opere con i connessi usi»;
-- tuttavia, tali obiezioni sono state ritenute superate già nella riunione della Conferenza di servizi del 23 aprile 2024, in base al rilievo che «ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 l'autorizzazione ambientale costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, in caso di espropriazione per pubblica utilità», confermato nella riunione conclusiva dell’11 settembre 2024, con la precisazione che «la destinazione agricola dell’area di impianto non è fattore impeditivo del rilascio dell’autorizzazione ambientale» e senza che, a fronte del rilievo anzidetto, fosse stata ulteriormente e definitivamente manifestata, a norma dell’art. 14 ter, comma 7, della l. n. 241/1990, la posizione di dissenso da parte del Comune di Mercato San Severino, ritualmente convocato, ma resosi contumace;
- ciò posto, una volta perfezionatasi la legittimazione urbanistico-edilizia del progetto sottoposto ad autorizzazione unica, l’amministrazione comunale intimata non avrebbe potuto rimetterla in discussione dopo avervi concorso – sia pur silentemente o, comunque, tramite superamento del proprio abdicato dissenso – nell’alveo del modulo procedimentale ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006;
- come adombrato da parte ricorrente, avrebbe potuto, al più, contestarla in sede giurisdizionale entro il prescritto termine decadenziale;
- ma ciò, sempreché si fosse trovata ad aver manifestato una rituale posizione di dissenso a norma dell’art. 14 ter, comma 7, della l. n. 241/1990;
- in argomento, giova, infatti, rammentare che, con riferimento ad una fattispecie per certi versi similare, TAR Campania, Salerno, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 3068 ha osservato che: «… il rimedio appropriato esperibile dall’ente locale … avrebbe potuto consistere … nell’esercizio del potere di autotutela costitutiva, quale estrinsecazione del principio di continuità dell’agere amministrativo e, più in generale, di buona amministrazione, che impone all'autorità di intervenire per rimuovere atti illegittimi in conformità all’interesse pubblico affidato alla propria cura (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1124/2012; Palermo, sez. II, n. 362/2015; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 317/2017; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1672/2022). Più precisamente, trattandosi di determinazione (tacitamente) assunta in sede di CdS, avrebbe potuto consistere nella sollecitazione ex art. 14 quater, comma 2, della l. 241/1990 (“Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21 nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 ter, alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21 quinquies”) … nei confronti dell’autorità procedente a riesaminare, nell’esercizio delle proprie incoercibili prerogative discrezionali, la decretata conclusione positiva della CdS, previa riedizione di quest’ultima, così come imposto dal principio del ‘contrarius actus’, l’esperimento dello speciale rimedio oppositivo codificato dall’art. 14 quinquies della l. n. 241/1990 (opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili «che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza») risultando precluso dall’insussistenza di un motivato e definitivo dissenso espresso. In tale prospettiva, Cons. Stato, sez. IV, n. 8610/2023 ha rimarcato che, “in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità … di poter agire in autotutela secondo il principio del ‘contrarius actus’ (che la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni richiamato con riferimento all’autotutela sui provvedimenti adottati all’esito della Conferenza di servizi) in base al quale l’eventuale esercizio dell’autotutela deve seguire il medesimo procedimento d’emanazione dell’atto che si intende rimuovere o modificare. Questo significa che l’amministrazione autrice dell’assenso silenzioso non potrà limitarsi ad esprimere il proprio sopravvenuto dissenso, ma dovrà sollecitare l’avvio del procedimento di riesame, condotto dall’amministrazione procedente, secondo le regole dell’art. 21 nonies o 21 quinquies. evidenziando le ragioni di illegittimità o le ragioni che giustificherebbero la revoca dell’atto, nell’ottica del principio di leale collaborazione tra amministrazioni. Tale conclusione trova, del resto, con riferimento alla fattispecie della Conferenza di servizi, un riconoscimento espresso nell’art. 14 quater, comma 2, l. 241 del 1990”»;
Considerato, ancora, che l’acclarata valenza di variante urbanistica puntuale immanente all’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 rende inammissibile per carenza di interesse a proporla la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune di Mercato San Severino nell’adozione della variante urbanistica necessaria all’esecuzione dei lavori realizzazione del progettato impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di conseguente condanna dello stesso ad adottare tale variante urbanistica;
Considerato, infine, che non merita favorevole apprezzamento la proposta domanda risarcitoria, siccome formulata in termini del tutto ellittici, generici ed esplorativi sia in ordine all’an sia in ordine al quantum del danno lamentato;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza limitatamente ai dianzi scrutinati motivi impugnatori, il ricorso in epigrafe va accolto in parte qua, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla proposta domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune di Mercato San Severino nell’adozione della variante urbanistica e di conseguente condanna dello stesso a provvedere in tal senso, siccome non assistita da interesse ad agire, e va respinto quanto alla proposta domanda risarcitoria, siccome infondata;
- quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Mercato San Severino prot. n. 24805 del 30 settembre 2025, mentre, per il resto, in parte lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente
OL Di OP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di OP | UI SS |
IL SEGRETARIO