Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Decreto presidenziale 3 ottobre 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
Decreto presidenziale 3 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Decreto cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 9 maggio 2025
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- 1. quater, sentenza 22 settembre 2025, n. 16369https://www.eius.it/articoli/
- 2. quater, sentenza 22 settembre 2025, n. 16369https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 12/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00952/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da
B&B Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 948069984F, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia 97;
contro
Aci Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
Euro & Promos Fm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna 50;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00666/2025, resa tra le parti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 666/2025.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EURO & PROMOS FM S.P.A. il 19\2\2025 :
Annullamento e/o riforma, in parte qua della sentenza del TAR Lazio (Roma), sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666 (doc. A) nella misura in cui (a) ha omesso di disporre l’immediata esclusione della B&B Service Società Cooperativa per illegittima modifica dell’offerta e per omessa indicazione dei costi della manodopera (capi 6.1.2, 7 ss., 8 ss., 9, 11.1, 11.2 e 12); (b) ha omesso di rilevare la preclusione assoluta, pena l’esclusione, di allocare i costi della manodopera all’interno della voce “spese generali” (capi 7 ss.); (c) ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti notificato dalla Euro&Promos FM S.p.A. il 12 giugno u.s. (capi 10 e 12).
e di conseguenza, annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione (ancorché di estremi e contenuti non conosciuti) e della relativa comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, pervenuta alla ricorrente il 6 febbraio 2024, giusta nota prot. DG//0000165/24 (doc. 1 ), con cui è stato disposto l’affidamento in favore della B&B Service Società Cooperativa dell’accordo quadro “per il servizio di pulizia, comprensivo della fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell’Automobile Club d’Italia e della sua società in house ACI Progei”;
- di tutti i verbali di gara (doc. 2), ivi compresi quelli resi in seduta riservata, nelle parti in cui la stazione appaltante ha omesso di disporre l’esclusione dell’offerta della B&B Service Società Cooperativa per irrealizzabilità, omessa indicazione e incongruità dei costi della sicurezza aziendali o, comunque, in ogni caso per anomalia;
- per quanto possa occorrere, in particolare e per le ragioni di cui in parte narrativa:
(i) del verbale della seduta riservata del 1° agosto 2023 recante la graduatoria provvisoria (v. pagg. 51 ss. doc. 2);
(ii) del verbale della seduta pubblica del 16 novembre 2023 in cui è stato riportato l’esito positivo del subprocedimento di congruità attivato nei confronti della B&B Service Società Cooperativa dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, con conseguente conferma della graduatoria di gara (v. pagg. 59 ss., doc. 2);
(iii) di tutti i verbali delle sedute riservate e pubbliche (doc. 2) contenenti l’esame delle offerte tecniche ed economiche con riferimento alla posizione della B&B Service Società Cooperativa e dell’Allegato 1 ai verbali recante la “valutazione offerte tecniche gara servizi pulizie ACI Via Marsala e ACI Progei” (doc. 3);
(iv) del verbale della seduta riservata del 17 gennaio 2024 (v. pagg. 67 ss., doc. 2) in cui il seggio di gara ha confermato la proposta di aggiudicazione in favore della B&B Service Società Cooperativa formulata dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento;
- del verbale della seduta riservata del 6 novembre 2023 (doc. 4) recante “analisi dell’anomalia”, nel quale sono state riportate le valutazioni svolte dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento che ha concluso per la congruità dell’offerta della B&B Service Società Cooperativa;
- della nota prot. DG//0000291/24 del 29 febbraio 2024 (doc. 5) con la quale la stazione appaltante, in ragione dell’opposizione dell’aggiudicataria, ha negato alla ricorrente l’accesso: (i) all’offerta tecnica, in versione integrale (priva di parti oscurate), della B&B Service Società Cooperativa; (ii) alla documentazione relativa alla comprova del possesso dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicataria stessa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
nonché per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti Applicativi che, medio tempore, dovessero essere sottoscritti tra la stazione appaltante e la B&B Service Società Cooperativa, con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e con espressa riserva di domanda risarcitoria per equivalente ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che non sussistono i presupposti per la tutela monocratica;
Ritenuto, inoltre, che il presente decreto non potrebbe incidere su un’ordinanza cautelare non revocata;
Ritenuto, comunque, che difetti la particolare caratterizzazione del danno indicato dalla norma legittimante;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 marzo 2025, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 12 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO