Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di RE, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 28.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 479 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Fabrizia Sinigaglia, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha chiesto al Tribunale di RE di accertare l'irripetibilità delle Parte_1 somme da egli percepite, a titolo di pensione ai superstiti cat. SO n. 20054552, dall'1.5.2014 al
30.4.2024 (per un importo complessivo di euro 40.317,41) e, conseguentemente, di ordinare all' la cessazione delle ritenute operate sulla propria pensione di invalidità (INVCIV n. CP_1
07000035), con condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi già trattenuti oltre interessi legali dalla singola trattenuta al saldo. In via subordinata, ha chiesto di rideterminare le somme eventualmente da restituire all'Istituto detraendo i ratei di pensione dall'1.1.2024 al 30.4.2024 a egli mai corrisposti.
Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato, con varie e articolate argomentazioni, la fondatezza CP_1
della domanda avanzata e concluso per il rigetto del ricorso. Ha evidenziato che, a seguito del
*****************
In fatto, per quanto di interesse, va evidenziato che il ricorrente, invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, dal 1993 diveniva titolare, unitamente alla madre, della pensione ai superstiti cat. SO n. 20054552 sul trattamento pensionistico del padre (fatti pacifici tra le parti in causa).
È accaduto, poi, che nel 2001 il ricorrente era assunto tramite il c.d. collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 e, pertanto, comunicava al servizio ASSI dell'ASL di RE (servizio che all'epoca si occupava delle invalidità civili) tale evento, chiedendo la sospensione della pensione d'invalidità civile con accompagnamento, di cui era titolare, per superamento dei limiti di reddito
(vd. docc. 6 e 10 fasc. ric.).
A seguito del decesso della madre nel dicembre 2023, il ricorrente in data 1.2.2024 proponeva domanda di ricostituzione di pensione e l' , con lettera datata 12.3.2024 respingeva la sua CP_1 domanda in quanto “la prestazione è stata eliminata per inizio attività lavorativa mai dichiarata”
(vd. docc. 1 e 2 fasc. ric.).
Con successiva lettera datata 2.4.2024 l' chiedeva al ricorrente la restituzione delle rate di CP_1 pensione indebitamente percepite nel periodo dall'1.5.2014 al 30.4.2024, per un importo complessivo di euro 40.317,41, mediante 120 trattenute mensili, di euro 335,98 ciascuna, sulla pensione INVCIV n. 07000035 del ricorrente (vd. doc. 3 fasc. ric.).
Il ricorrente in questo giudizio ha sostenuto che le somme percepite da non sono più CP_1
ripetibili, poiché egli ha sempre agito in buona fede e senza alcun dolo, presentando le dichiarazioni dei redditi annuali e comunicando l'inizio del rapporto di lavoro all'ufficio invalidi dell'ASL allo scopo di ottenere la sospensione della pensione di invalidità.
L' , diversamente, ha sottolineato l'incompatibilità originaria tra lo stato del ricorrente, idoneo CP_1
a svolgere attività lavorativa, e il trattamento pensionistico spettante ai superstiti nonché l'assenza di buona fede del ricorrente, il quale ha omesso di comunicare all' l'inizio del rapporto di CP_2
lavoro, determinante la perdita del diritto al trattamento pensionistico in suo godimento.
Va premesso che in tema di indebito previdenziale o assistenziale, si pongono due distinte questioni: l'una relativa alla ripartizione dell'onere della prova tra pensionato e
[...]
, ai fini dell'accertamento circa l'esistenza dell'indebito, e l'altra relativa alla CP_3 ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste siano state indebitamente erogate.
Ove sia positivamente accertata l'esistenza dell'indebito, si deve stabilire se, ferma restando la decurtazione o l'azzeramento del trattamento previdenziale per il futuro, gli importi indebitamente erogati fino al momento della scoperta o della contestazione, siano o meno ripetibili dall' . CP_2
Quanto alla prima questione, l'indebito nel caso di specie non è in contestazione. Si discute, infatti, unicamente della ripetibilità delle somme trattandosi di importi tutti riferiti al periodo dall'1.5.2014 al 30.4.2024 – e dunque nei limiti del termine ordinario di prescrizione decennale del relativo diritto di credito.
Quanto alla seconda, occorre premettere che nel caso in esame è controversa tra le parti la natura dell'indebito oggetto di causa, poiché il ricorrente sostiene che esso abbia natura previdenziale mentre lo qualifica in termini di indebito assistenziale. CP_1
Ora, vero è che la pensione ai superstiti è stata erogata al ricorrente dal 1993 in quanto figlio superstite maggiorenne in stato di inabilità al momento della morte del genitore;
stato questo che farebbe propendere per una qualificazione in termini di indebito assistenziale a cagione della finalità assistenziale assolta dalla provvidenza.
È vero altrettanto, però, che tale provvidenza risulta comunque collegata alla contribuzione versata dal dante causa e in essa trova, prioritariamente, fondamento.
E, del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato la natura strettamente previdenziale della pensione di reversibilità (vd. Cass. 20477 del 2020).
Tanto chiarito e venendo all'esame della questione relativa alla ripetibilità delle somme, giova ricordare in diritto che rispetto alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431).
In materia di indebito assistenziale non esiste una norma specifica che disciplina la ripetizione, in quanto l'articolo 13 della Legge nr. 412/1991 riguarda il solo indebito previdenziale. La disciplina dell'indebito assistenziale deve essere, pertanto, desunta dai principi vigenti in materia, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019;
n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura, come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018), o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n.
17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (per tutto si veda Cass. n. 4600 del 2021).
Invece, in materia di indebiti previdenziali viene in rilevo l'art. 52 della legge n. 88/1989, ai sensi del quale “
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della L. n. 412/1991 ha poi previsto che: “
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Dunque, alla luce delle citate disposizioni normative, ciò che rileva ai fini della irripetibilità non è la natura dell'errore, bensì la sua fonte, se l'indebito è provocato dall'assicurato, esso è senz'altro ripetibile;
se invece l'indebito è proprio dell' , le somme erogate non sono ripetibili. CP_2
Con specifico riguardo alla nozione di dolo, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che non è necessaria l'esistenza di specifici raggiri, essendo invece sufficiente la mera omissione informativa da parte del beneficiario in relazione a circostanze non note all'ente idonee ad incidere sull'an o sul quantum debeatur e, per altro verso, essendo tuttavia rilevante la eventuale evidenza palese dell'errore dell'ente e la piena consapevolezza dello stesso in capo al beneficiario (desumibile anche da circostanze del caso concreto quali ad esempio lo specifico grado culturale del beneficiario) (vd. Cass. n. 21019 del 2007, n. 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018 e
Cass. n. 8731 del 2019).
È stato precisato, poi, che il dolo del pensionato, pur non potendo considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio dell'interessato, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1
sussistenza e della misura del diritto a pensione (vd. Cass. n. 1919 del 2018 e Cass. 18615 del
2021).
Ciò premesso e calando i sopramenzionati principi nel caso di specie, si osserva che, come detto, è incontestato che il ricorrente abbia percepito in modo indebito la pensione di reversibilità per il periodo di interesse, avendo egli nel 2001 iniziato un'attività lavorativa e, dunque, non essendo impossibilitato in maniera assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
È pure pacifico che solo a distanza di più di vent'anni dall'inizio dell'attività lavorativa abbia CP_1
chiesto al ricorrente la restituzione delle rate di pensione da egli indebitamente percepite - nel decennio antecedente alla quesita ripetizione - e che lo abbia fatto solo a seguito della domanda di ricostituzione di pensione presentata dal ricorrente.
È inoltre provato per tabulas che: nel corso di tale ventennio, il ricorrente ha sempre presentato le dichiarazioni dei redditi annuali, denunciando la percezione di redditi da lavoro (vd. docc. 7, 8 e 9 fasc. ric.); il ricorrente, inabile al lavoro al 100%, nel 2001 è stato assunto come coadiutore amministrativo ai sensi della legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili” (vd. doc. 10 fasc. ric.); all'atto dell'assunzione ha informato l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di
RE, per il tramite del “Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate” (A.S.S.I.), di avere iniziato a lavorare e, conseguentemente, di avere superato i limiti di reddito per poter continuare a percepire la pensione di invalidità con accompagnamento (vd. doc. 6 fasc. ric.); nel provvedimento di revoca dell'ASL (e in particolare nella nota informativa riportata a piè di pagina) è indicato che l'eventuale ricorso amministrativo (avverso il provvedimento di sospensione) doveva essere proposto al Comitato provinciale dell' (vd. doc. 6 cit.). CP_1
Le circostanze pacifiche e provate per documenti sin qui elencate dimostrano l'assenza di dolo in capo al ricorrente.
Egli, invero, assunto con il collocamento mirato perché inabile al 100%, adempiuto l'obbligo di comunicazione all'ASL della nuova assunzione e l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle
Entrate dei propri redditi di lavoro, certo di avere assolto a tutti gli oneri informativi su di lui incombenti e ignaro della non spettanza della pensione di reversibilità, ha continuato a percepirne i ratei per oltre vent'anni in totale buona fede.
Buona fede avvalorata dalla circostanza che è stato proprio il ricorrente a provocare l'azione di ripetizione dell' quando, a seguito del decesso della madre, ha chiesto la ricostituzione della CP_1
pensione.
L' , d'altra parte, ha avuto a disposizione ben più di un elemento documentale per attivarsi CP_1
tempestivamente, sospendendo il trattamento pensionistico, e contestare la pretesa restitutoria.
Ne consegue che la mancata sospensione dell'erogazione della pensione e la contestazione tardiva della pretesa restitutoria, imputabili all'Istituto previdenziale, hanno generato un legittimo affidamento riposto dall'accipiens su quanto percepito e destinato ai bisogni del suo nucleo familiare. Affidamento protrattosi per oltre vent'anni e riposto da parte di un soggetto comunque invalido al 100%.
Per tutto quanto detto il ricorso va accolto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti stante la complessità della materia e le difficoltà interpretative relative al quadro fattuale e normativo esaminato (cfr. verbale di udienza del 26.11.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione delle somme percepite dall'1.5.2014 al 30.4.2024; per l'effetto, condanna a restituire al ricorrente le rate di pensione CP_1
trattenute sulla pensione INVCIV n. 07000035 del ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) compensa integralmente le spese di lite.
RE, 28.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino