Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
Parere interlocutorio 29 luglio 2025
Parere definitivo 13 gennaio 2026
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- 1. Consiglio di Stato: bando tipo in materia di accesso agli atti e inversione procedimentaleEnza Paglia · https://www.publika.it/ · 27 gennaio 2026
Di estremo interesse pratico-operativo il parere reso dal Consiglio di Stato, il n. 61 del 13 gennaio 2026, richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023 in materia di accesso alle offerte e agli atti in sede di gara. Nella richiesta l'ANAC ha sottolineato che nel corso dell'attività di revisione del Bando tipo sono emerse alcune criticità riguardanti la messa a disposizione delle offerte e degli atti di gara agli offerenti non definitivamente esclusi tramite la piattaforma digitale (PAD) disciplinate dall'art. 36 del decreto legislativo n. 36 del 2023 . . .
Leggi di più… - 2. 2023 (prima parte) – Enti Locali NewsEnza Paglia · https://www.publika.it/ · 19 maggio 2026
Con la deliberazione n. 148 del 01.04.2026 l'Autorità ha approvato l'aggiornamento al bando tipo n. 1-2023 e la corrispondente domanda di partecipazione, per adeguarla al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, in tema di accesso agli atti, alle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 132 del 23 settembre 2025, e per recepire recenti orientamenti giurisprudenziali. Si tratta dello schema di disciplinare di gara da utilizzare nelle procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie comunitarie con il criterio . . .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03427/2025REG.PROV.COLL.
N. 00546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdiIOnale (SeIOne Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2025, proposto dal Ministero dell’Interno e dall’U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, SeIOne Seconda, n. 875/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituIOne in giudiIO della società -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. EIO Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento prot. n. 76615 del 9 novembre 2023, il Prefetto della Provincia di Foggia ha interdetto per ragioni di prevenIOne antimafia la società -OMISSIS- (d’ora innanzi società odierna appellata), operativa nel settore impiantistico ed ediliIO, e respinto l’istanza di iscriIOne della stessa nella cd. white list, presentata dal suo amministratore unico in data 26 febbraio 2020 per partecipare alle gare pubbliche che eventualmente prevedano, tra i lavori da eseguire, anche il “ movimento terra ” (attività compresa tra quelle elencate dall’art. 1, comma 53, l. n. 190/2012).
I presupposti indiziari essenziali del provvedimento interdittivo sono così enucleabili dalla lettura del relativo corredo motivaIOnale:
- sussistenza di “ rapporti di frequentaIOne elettiva ”, attestati dai plurimi controlli in occasione dei quali gli interessati sono stati trovati in compagnia, tra -OMISSIS-e già amministratore unico della società interdetta (essendogli succeduto lo IO omonimo, classe -OMISSIS-, attuale amministratore), e -OMISSIS-, compagno convivente di -OMISSIS-, sorella del primo (in occasione di un incontro, avvenuto il 23 ottobre 2021, a bordo dell’autovettura insieme ai suddetti vi era un geometra in serviIO presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Foggia);
- -OMISSIS- è figlio convivente di -OMISSIS-, esponente di spicco della “ batteria ” “ -OMISSIS- ”, costituente una delle costole della consorteria mafiosa “ -OMISSIS- ”, espressione della “ Quarta Mafia ”, operante in Foggia, come emerso nell’ambito del processo scaturito dall’operaIOne di Polizia “ -OMISSIS-e ”, all’esito del quale, con sentenza del 26 novembre 2020, il suddetto è stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione (rideterminata in appello in 14 anni); inoltre, in data 24 luglio 2023, -OMISSIS- è stato destinatario di un’ordinanza cautelare custodiale nell’ambito dell’operaIOne di Polizia “ -OMISSIS- ” per il reato di associaIOne mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti;
- -OMISSIS- è socio accomandante della società “ -OMISSIS- ” (colpita da interdittiva antimafia), il cui socio accomandatario è -OMISSIS-, compagna convivente di -OMISSIS-, organico alla batteria “ -OMISSIS- ” e figlio di -OMISSIS-, capo della medesima consorteria mafiosa;
- il già nominato -OMISSIS- figura tra gli ex dipendenti della predetta società “ -OMISSIS- ” ed è marito di -OMISSIS-, sorella della summenIOnata -OMISSIS-;
- in compagnia di -OMISSIS- è stato controllato anche -OMISSIS- (da ultimo, in data 28 maggio 2019), socio di minoranza della interdetta società odierna appellata e TE dell’amministratore della medesima società, il quale risiede presso lo stesso indirizzo della sede legale della stessa ed è amministratore unico della diversa società -OMISSIS- con sede legale coincidente con quella della suddetta società;
- -OMISSIS-, è amministratore unico della società -OMISSIS- (dopo essere subentrato allo IO -OMISSIS-, che amministrava la società fin dalla sua costituIOne);
- la già citata -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-, fino al 30 aprile 2021 era socia per il 50% delle quote della menIOnata società -OMISSIS-;
- la società odierna appellata si connota quindi come “ impresa di famiglia ”, anche perché tra i dipendenti della stessa figura -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-;
- la società odierna appellata svolge attività edilizia ed è notorio l’interesse della mafia per tale settore di attività, tanto che lo stesso è sottoposto al regime della white list ;
- a carico di -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, risulta una denuncia per bancarotta fraudolenta del 2016; esso inoltre, a seguito di o.c.c. n. 54/2014, è stato arrestato per i reati di concussione tentata e consumata ai danni di un imprenditore edile, per la stipula di un contratto di locaIOne relativo ad un immobile da adibire a sede degli uffici giudiziari in Foggia, per il quale è stata corrisposta una tangente (la vicenda si è conclusa con l’annullamento in CassaIOne della sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva condannato l’imprenditore);
- la suddetta -OMISSIS-, sorella dell’ex amministratore della società odierna appellata, è stata deferita all’A.G. nel 2017 per truffa aggravata in concorso;
- in data 11 dicembre 2019 -OMISSIS-, è stato sostituito dallo IO omonimo, classe -OMISSIS- (essendo il primo figlio di un fratello gemello di quest’ultimo) nella carica di amministratore unico e socio di maggioranza (per il 95% delle quote) della società odierna appellata ed in data 26 febbraio 2020 è stata presentata la richiesta di iscriIOne nella white list , al presumibile fine di ottenere una certificaIOne antimafia liberatoria che altrimenti non sarebbe stato possibile conseguire per le ragioni innanzi esposte;
- la precedente istanza presentata in data 3 marzo 2016 da -OMISSIS-, è stata dichiarata inammissibile perché la società non ha provveduto all’integraIOne con i dati relativi ai familiari conviventi richiesti dalla Prefettura;
- l’alternanza delle cariche sociali e le cointeressenze economiche tra IO e TE non consentono di ritenere che quest’ultimo sia estraneo alla gestione della società odierna appellata;
- la mafia foggiana presenta una tipica struttura familistica e la sua allarmante capacità di controllo del territorio è attestata da numerosi provvedimenti giudiziari;
- il Comune di Foggia, nel cui ambito territoriale opera la società, è stato destinatario di un provvedimento dissolutorio ex art. 143 TUEL;
- l’impresa ha beneficiato di affidamenti diretti in un settore in cui era necessaria l’iscriIOne nella white list , non assumendo rilievo decisivo l’assoluIOne di -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, dal processo per fatti corruttivi.
La Prefettura ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per consentire l’accesso della società al regime della prevenIOne collaborativa, atteso il “ pericolo immanente e non occasionale di agevolaIOne ” e l’” esclusione di una reale possibilità di stabile riduIOne in bonis dell’impresa ”.
2. Il T.A.R. per la Puglia, adito dalla società interdetta con domanda di annullamento del suddetto provvedimento interdittivo, con l’ordinanza n. 11 dell’11 gennaio 2024 ha accolto la relativa istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento medesimo, sulla scorta del seguente ordito motivaIOnale:
“ Considerato…che la situaIOne di fatto emergente dagli atti di causa richiede una rinnovata valutaIOne alla luce dei principi di proporIOnalità e ragionevolezza, con particolare riferimento ai plurimi rilievi mossi in ricorso avverso il provvedimento interdittivo impugnato ed alla complessiva materialità dei fatti formalmente addebitati alla società ricorrente ”.
Il Prefetto di Foggia ha ottemperato al precetto cautelare emanando il provvedimento interdittivo confermativo prot. n. -OMISSIS-del 5 marzo 2024.
Tra gli elementi istruttori originali di cui si fa menIOne nel provvedimento interdittivo, ad integraIOne del quadro indiziario che sorregge l’interdittiva originaria (ivi integralmente richiamato) anche per quanto concerne il carattere stabile e non occasionale del pericolo di condiIOnamento, merita segnalare i seguenti:
- contiguità alla consorteria mafiosa foggiana di alcuni dipendenti della società ricorrente nel periodo in cui ne era amministratore -OMISSIS- (classe -OMISSIS-), i quali sono successivamente transitati alle dipendenze di altra società che intratteneva rapporti privilegiati con il Comune di Foggia, come -OMISSIS-;
- -OMISSIS-, dalle indagini relative all’operaIOne “ -OMISSIS- ”, è risultato essere il depositario delle “ liste delle estorsioni ”, strumento utilizzato dalla “ Quarta Mafia ” per individuare le imprese sottoposte all’estorsione ambientale e contabilizzare i proventi delle estorsioni;
- reiterati controlli di -OMISSIS- in compagnia di esponenti della mafia foggiana;
- condivisione da parte della società odierna appellata e della società -OMISSIS- (anch’essa oggetto di interdittiva antimafia) di dipendenti (come è dimostrato dal fatto che uno stesso soggetto ha percepito redditi da entrambe le società nella stessa annualità) e loro operatività nello stesso settore imprenditoriale.
Da tali elementi, complessivamente valutati, il Prefetto di Foggia ha tratto il pericolo per l’ordine pubblico economico rappresentato dalla società interdetta, in ragione della perturbaIOne della libera concorrenza tra le imprese derivante dall’effetto intimidatorio prodotto da un operatore economico che appaia, come la suddetta società, riconducibile ad un contesto familiare di matrice mafiosa, in un ambito geografico ed imprenditoriale caratterizzato dalla presenza pervasiva della mafia e dalla sistematicità dei suoi metodi estorsivi.
3. Il T.A.R., con l’ordinanza cautelare n. 189 del 9 maggio 2024, ha sospeso gli effetti anche del suddetto provvedimento confermativo, con la seguente motivaIOne:
“ Considerato…che, all’esito del disposto riesame, non risultano soddisfatte le esigenze di rispetto dei principi di proporIOnalità e ragionevolezza per come applicabili nel caso di specie, anche alla luce della adeguata valutaIOne della complessiva materialità dei fatti formalmente addebitati alla società ricorrente ”.
Quindi, con la sentenza n. 875 del 17 luglio 2024, il T.A.R., in sede di definiIOne nel merito del giudiIO, ha accolto il gravame, ritenendo che l’attenta analisi dei dati indiziari posti a fondamento del provvedimento interdittivo ne tradirebbe l’inconsistenza fattuale o ne scolorirebbe la valenza sintomatica.
In particolare, ha evidenziato il T.A.R.:
- l’irrilevanza dei precedenti penali a carico di -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, e -OMISSIS-;
- la mancanza di prove in ordine alla convivenza - anche quanto a “ solidità e permanenza ” della stessa - tra -OMISSIS- e -OMISSIS- e, comunque, l’” inconsistenza del rapporto relaIOnale de quo ”, stante l’assenza di relaIOni di parentela e di contatti tra l’amministratore (attuale) della società ricorrente e -OMISSIS-;
- la correlaIOne causale tra l’abbandono dell’istanza di iscriIOne nella white list e l’” imminente cambio dell’amministratore ”, nonché il fatto che, anche laddove fosse stata coltivata la prima istanza, “ l’elenco dei familiari conviventi non avrebbe fatto emergere la figura di -OMISSIS- ”;
- la derivaIOne degli affidamenti di cui la società ha beneficiato nel periodo in cui era amministrata da -OMISSIS-, da procedure di evidenza pubblica alle quali la società ha regolarmente partecipato.
L’analisi in tal modo compiuta dal T.A.R. è sfociata nell’affermaIOne secondo cui “ il quadro indiziario configurato non sia tale da giustificare una prognosi di permeabilità mafiosa tale da giustificare il più grave provvedimento interdittivo e che i dati investigativi raccolti siano troppo generici ed indeterminati per suffragare, in applicaIOne del parametro della probabilità cruciale, il pericolo di infiltraIOne criminosa ai danni della società ricorrente ”, concludendo nel senso che “ il provvedimento adottato dalla Prefettura di Foggia risulta viziato per eccesso di potere nelle forme sintomatiche della violaIOne del principio di proporIOnalità e ragionevolezza delle misure di prevenIOne, tenuto conto, in particolar modo, delle recenti modifiche legislative – delle quali si è avuto modo di fare menIOne – introdotte nella materia oggetto di causa ”.
Analoga statuiIOne il giudice di primo grado ha adottato nei confronti del provvedimento confermativo, sul rilievo che, “ essendo l’atto impugnato basato sui medesimi presupposti del provvedimento interdittivo prioritariamente adottato dalla Prefettura, seppur all’esito di nuove valutaIOni – quand’anche speculari – si ritiene esser affetto, per derivaIOne, dai medesimi vizi già sopra rilevati con riguardo all’atto confermato ”.
4. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura – UTG di Foggia, al cui accoglimento si oppone, anche eccependone l’inammissibilità (perché a suo avviso caratterizzato dalla mera riproposiIOne delle argomentaIOni difensive sviluppate in primo grado, senza recare specifiche censure nei confronti degli snodi motivaIOnali della sentenza impugnata) l’originaria ricorrente.
5. In occasione della camera di consiglio del 13 febbraio 2025 il Presidente della SeIOne, su accordo delle parti, ha disposto il rinvio al merito dell’istanza cautelare proposta dalla parte appellante, contestualmente fissando l’udienza pubblica per la data odierna.
Quindi, all’esito dell’udienza di discussione, l’appello è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
6. Deve preliminarmente esaminarsi l’ecceIOne di inammissibilità dell’appello, formulata dalla società resistente sulla scorta della asserita mancanza nello stesso di specifiche censure rivolte alla sentenza appellata, essendosi l’AmministraIOne - a suo dire - limitata a riproporre le argomentaIOni svolte in sede difensiva dinanzi al T.A.R..
L’ecceIOne non è meritevole di accoglimento.
L’apparente ripetitività dei motivi di appello rispetto alle deduIOni difensive sviluppate in primo grado dall’AmministraIOne intimata trova spiegaIOne nel fatto che è tipico delle controversie che sorgono in subiecta materia che la parti diano una lettura contrapposta degli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva prefettizia, ciascuna valorizzando i profili che risultano maggiormente idonei a sorreggere la propria prospettiva interpretativa e sminuendo quelli che depongono in senso per essa sfavorevole: ne consegue che l’adesione da parte del giudice alla posiIOne ricostruttiva di una delle parti può essere legittimamente criticata attraverso la riproposiIOne degli argomenti di segno contrario già sottoposti alla sua attenIOne, in quanto idonea a rappresentare una chiave esplicativa di quegli elementi alternativa a quella fatta propria dal giudicante.
Allo stesso esito reiettivo deve pervenirsi con riguardo all’ecceIOne di improcedibilità dell’appello formulata dalla società resistente con la memoria del 7 marzo 2024, sulla scorta del passaggio in giudicato della sentenza n. 874 del 17 luglio 2024, con la quale il T.A.R. ha annullato il provvedimento interdittivo emesso nei confronti della già citata società -OMISSIS-, e del ritenuto carattere pregiudiziale rispetto al presente giudiIO della causa decisa con la sentenza suindicata, in ragione della identità dei presupposti posti a base dei provvedimenti interdittivi che ne costituiscono rispettivamente oggetto.
Deve in senso contrario osservarsi che i provvedimenti suindicati costituiscono autonoma espressione del potere della P.A., sebbene accomunati dai medesimi presupposti, con la conseguenza che l’esito di uno dei giudizi che li assumono rispettivamente ad oggetto è insuscettibile di riflettersi automaticamente sul destino dell’altro: ciò tanto più in quanto il rapporto di pregiudizialità tra due cause è per sua natura uni-direIOnale, mentre nella specie verrebbe a configurarsi una inedita pregiudizialità di carattere reciproco e bilaterale.
7. Venendo ai profili di merito della controversia, deve introduttivamente osservarsi che, nello sforzo di raIOnalizzare le ipotesi di commistione tra entità criminose e soggetti imprenditoriali, fuori da ogni astratto schematismo concettuale ma attingendo all’esperienza del fenomeno mafioso attraverso l’analisi dei dati appartenenti al notorio e di quelli filtrati attraverso l’analisi e l’elaboraIOne giurisprudenziale, questa SeIOne ha coniato la formula della “ regia familiare ” o “ clanica ” dell’impresa contaminata, al fine di rappresentare sinteticamente la situaIOne in base alla quale i gruppi criminali si avvalgono di “sponde” all’interno di organizzaIOni imprenditoriali a matrice familiare per esercitare il loro potere condiIOnante della gestione aziendale, in modo da piegarla al perseguimento degli interessi propri della criminalità mafiosa, facendo opportunisticamente leva sul sentimento di solidarietà che permea i rapporti familiari e che, quando coinvolge soggetti non insensibili alle sollecitaIOni delle cosche, diventa strumento di trasmissione di interessi alieni a quelli strettamente parentali.
E’ stato infatti affermato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2024, n. 3265) che “ il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetraIOne legale nell’economia, tanto è vero che l’Adunanza Plenaria (6 aprile 2018, n. 3), riprendendo la giurisprudenza della SeIOne, ha ribadito che - quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associaIOni mafiose – l’AmministraIOne può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduIOne collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggeIOne o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla consideraIOne (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituIOnali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa consideraIOne, per converso, che la complessa organizzaIOne della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudiIO mafioso, può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associaIOne. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’AmministraIOne evidenziare come sia stata accertata l’esistenza - su un’area più o meno estesa - del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti ”.
Sempre in via preliminare, va altresì precisato che il ragionamento sotteso all’eserciIO del potere interdittivo è di carattere essenzialmente prognostico, perché non deve tendere all’accertamento di un condiIOnamento in atto dell’impresa ad opera del familiare controindicato, ma alla configuraIOne di una situaIOne tale che il pericolo che il condiIOnamento si verifichi risulti “ più probabile che non ”, in quanto suffragato da una cornice indiziaria caratterizzata da un apprezzabile grado di attendibilità e verosimiglianza.
Parametro di misura della correttezza della valutaIOne prefettizia, tenuto conto della connotaIOne discreIOnale (e non strettamente logico-deduttivo) del relativo potere, è quello della ragionevolezza (da affiancare a quelli, non meno importanti, della adeguatezza istruttoria, della analisi non travisante dei fatti e della esaustività motivaIOnale) della prognosi interdittiva, tenuto conto che all’interesse alla tutela dell’ordine pubblico economico e della libera e trasparente concorrenza a presidio del quale esso è attribuito all’AmministraIOne, fa da contraltare quello alla non restriIOne del novero delle imprese che aspirano ad entrare in rapporti con la P.A. ed al libero eserciIO dell’iniziativa economica, anche nelle sue manifestaIOni che implicano il diretto contatto - di tipo contrattuale o autorizzativo - con la sfera pubblica.
Deve solo aggiungersi, alla luce di tali ultime annotaIOni, che lo schema giurisprudenziale della “ regia familiare ” non è una “ camicia di forza ” entro cui costringere i dati reali anche quando sfuggono raIOnalmente alle sue maglie, ma una possibile chiave di lettura di una complessa e variegata realtà fenomenica, la cui concreta adattabilità alla concreta fattispecie deve essere verificata tenendo conto delle specifiche caratteristiche che questa assume, senza forzature preconcette.
8. Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che la struttura familiare dell’impresa interessata non è sufficiente ai fini della configuraIOne della “ regia familiare ” della stessa, nel significato che tale locuIOne assume ai fini applicativi della legislaIOne antimafia, laddove non si dimostri che quella struttura replichi il modello organizzativo della cosca mafiosa ovvero costituisca la rete di trasmissione dell’influenza mafiosa che uno dei suoi componenti, più vicino agli interessi criminali, è in grado di esercitare sugli altri che ne fanno parte: nella specie, la circostanza acclarata che la società odierna appellata appartenga ad un gruppo imprenditoriale strutturato in forma familiare - basti considerare che della stessa fanno parte, in ruoli diversi, sia -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, che -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente TE e cognata del primo - ed al quale afferiscono anche altre società (si pensi alla -OMISSIS-, di cui fanno parte -OMISSIS-, e -OMISSIS-, sorella del medesimo), non consente di inferirne che si tratti della medesima cellula “ particellare ” costituente parte integrante del sodaliIO criminale, alla luce del fatto che nessuno dei soggetti menIOnati può ritenersi contiguo alla criminalità organizzata, in quanto gravato da precedenti penali e/o segnalaIOni per fatti indicativi della sua vicinanza alla mafia.
La stessa alternanza tra -OMISSIS-, ed il suo omonimo, classe -OMISSIS-, nelle cariche sociali della società odierna appellata così come in quelle della società -OMISSIS-, se rafforza la tesi che le suddette società fanno parte di un medesimo gruppo imprenditoriale governato dalla stessa famiglia, non è sintomatica del pericolo di ingerenza mafiosa nelle relative scelte gestionali, in mancanza di elementi indiziari in ordine al condiIOnamento mafioso delle strategie gestionali del gruppo (o delle società che ne fanno parte).
Come affermato da questa SeIOne, “ se infatti è vero, in base a regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all’influsso dell’organizzaIOne, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l’attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situaIOne di condiIOnamento e di contiguità con interessi malavitosi; deve trattarsi di elementi significativi, che corroborino il pericolo di condiIOnamento ed in ordine ai quali va data adeguata motivaIOne nel provvedimento interdittivo ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2015, n. 983).
9. Nemmeno assumono rilievo decisivo, al fine di affermare l’attraIOne della famiglia RU (e del relativo gruppo imprenditoriale) entro la sfera di influenza mafiosa, i rapporti di frequentaIOne di -OMISSIS-, con -OMISSIS-, figlio del pregiudicato -OMISSIS-.
A prescindere dal fatto che lo stato di detenIOne di quest’ultimo non consente di ipotizzare alcun rapporto di convivenza con il figlio (e quindi di attuale sottoposiIOne di quest’ultimo all’influenza del genitore), deve osservarsi che -OMISSIS-, più che soggetto contiguo alla mafia (atteso che, a prescindere dal suddetto rapporto parentale, non emergono dall’istruttoria prefettizia indizi della condivisione da parte del medesimo di interessi e/o comportamenti mafiosi), è qualificabile come imprenditore esposto (insieme alle società di cui fa parte) all’influenza mafiosa, anche in ragione della sua partecipaIOne, in veste di socio accomandante, ad una società (denominata -OMISSIS-) di cui fa parte altra persona legata ad esponenti mafiosi e di cui è stato dipendente lo stesso padre pregiudicato -OMISSIS-: tuttavia, il condiIOnamento mafioso non può ritenersi un effetto suscettibile di riprodursi all’infinito e con la stessa intensità iniziale, sulla scorta della mera esistenza di rapporti (parentali o di altra natura) tra il soggetto direttamente esposto ad esso e gli altri coi quali si trovi o venga a contatto.
Ciò vale a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui l’esposiIOne all’influenza mafiosa sarebbe di terzo grado, dovendo per ipotesi propagarsi dal soggetto contiguo alla mafia (-OMISSIS- e gli altri componenti della consorteria mafiosa) a quello meramente esposto all’influenza mafiosa (-OMISSIS-) e quindi da questi, a cascata, nei confronti di -OMISSIS-, ed infine, con un ulteriore salto, dell’attuale amministratore della società odierna appellata, ovvero -OMISSIS-, classe -OMISSIS-.
10. Del resto, lo stato di incensuratezza di -OMISSIS- ed il fatto che non risulta in atti che la società -OMISSIS-, di cui lo stesso è (mero) socio accomandante, sia stata effettivamente attinta da informativa antimafia, non consentono di ritenere calzante rispetto alla fattispecie in esame, per mancanza dei relativi presupposti fattuali, l’orientamento della SeIOne, secondo cui “ ai fini dell’adoIOne di un’interdittiva prefettizia antimafia, se è di per sé irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le frequentaIOni di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in consideraIOne da misure di prevenIOne. I contatti o le frequentaIOni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’imprenditore - direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi; la consapevolezza dell’imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo) comporta la necessaria reaIOne dello Stato, proprio con l’esclusione dell’imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge ” (così questa SeIOne, 10 dicembre 2019, n. 5824).
Deve infatti escludersi, per le ragioni illustrate, che -OMISSIS-(e, per suo tramite, l’omonimo IO, classe -OMISSIS-) abbia consapevolmente deciso di porsi, attraverso le sue incaute frequentaIOni, su quel pericoloso crinale che separa la lecita operatività imprenditoriale dall’attività economica svolta nell’ombrello protettivo della criminalità organizzata, non potendo ciò ravvisarsi nelle mere frequentaIOni con -OMISSIS-, non gravato da precedenti penali aventi matrice mafiosa né coinvolto in iniziative imprenditoriali nei cui confronti fosse stato ufficialmente riconosciuto il condiIOnamento mafioso.
11. Insuscettibile di fondare il pericolo di condiIOnamento sono poi i pretesi rapporti privilegiati che la suddetta società avrebbe intrattenuto con il Comune di Foggia, destinatario di un provvedimento di rigore ex art. 143 TUEL, dai quali dovrebbe desumersi, nella prospettiva prefettizia, che la medesima società gode di una posiIOne di favore nell’ambito dell’affidamento di appalti in forza dei legami che intrattiene con la criminalità organizzata che ha contaminato e condiIOnato le strutture amministrative comunali.
Deve infatti osservarsi che, come si evince dalla nota dei Carabinieri dell’11 gennaio 2021 (all. n. 3 della produIOne erariale del 15 dicembre 2023), la società ricorrente ha beneficiato di solo due affidamenti diretti, così individuabili;
- n. 932/2019, concernente gli elaborati integrativi di prevenIOne incendio per la scuola -OMISSIS- di via -OMISSIS-(importo € 41.808,53);
- n. 1811/2019, concernente la realizzaIOne della sede comunale dei servizi per lo sviluppo economico, completamento corpo uffici (affidamento dei lavori in economia con contratto rep. n. 10740 del 7 settembre 2018, per un importo di € 29.651,60).
Ebbene, deve osservarsi che nessuna valutaIOne emerge dal provvedimento prefettiIO in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto, tenuto conto dell’importo ridotto dei suddetti contratti, né viene dimostrato che i suddetti appalti avessero ad oggetto lavori inclusi dall’elenco tassativo di cui all’art. 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190, con la conseguente necessaria iscriIOne dell’impresa esecutrice nella cd. white list .
Peraltro, deve osservarsi che il secondo dei contratti innanzi menIOnati è integrativo di quello del 7 settembre 2018, che risulta essere scaturito da una regolare procedura di gara (cfr. all. 1 della produIOne di parte ricorrente del 4 gennaio 2024).
12. Scarsamente significativo sul piano indiziario deve poi ritenersi il fatto che l’originaria istanza di iscriIOne nella white list , presentata da -OMISSIS- classe 1989, sia stata abbandonata, dal momento che l’assenza tra i familiari conviventi del predetto di soggetti contigui alla criminalità organizzata non consente di ipotizzare che la rinuncia sia stata determinata dall’intento di non far emergere, a seguito della richiesta prefettizia di indicare i relativi nominativi, la presenza nell’ entourage familiare di soggetti controindicati.
13. Allo stesso modo, il fatto che a bordo dell’autovettura in cui sono stati controllati -OMISSIS-, e -OMISSIS- vi fosse il geometra -OMISSIS-, censito in Banca dati per reati di frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica in atti pubblici, truffa ed altro nell’ambito di appalti pubblici, come si evince dalla nota della Questura di Foggia del 27 ottobre 2023 (cfr. all. 10 della produIOne di primo grado dell’Avvocatura dello Stato) non consente di ipotizzare, sulla scorta di un ragionamento indiziario ancorato alla realtà dei fatti e non fondato su mere illaIOni congetturali, che quell’incontro fosse indicativo del favor che la società odierna appellata godeva presso il Comune di Foggia grazie al suo status di impresa “ gradita ” alla mafia.
14. Per quanto concerne la sentenza assolutoria nei confronti di -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, dalla stessa non è desumibile, come affermato con il provvedimento impugnato in primo grado e come ritengono le AmministraIOni appellanti, alcuna “ vicinanza insolita ad amministratori e dirigenti infedeli del Comune di Foggia, il cui consiglio è stato sciolto per strutturale condiIOnamento mafioso ”, in mancanza di effettivi collegamenti - indispensabili al fine di trarre da quella pronuncia una valenza indiziaria ai fini antimafia - tra il comportamento illecito del funIOnario, di cui il RU avrebbe eventualmente beneficiato, e comunque tra i rapporti del medesimo con il legale rappresentante della società, e lo “ strutturale condiIOnamento mafioso ” del Comune di Foggia, da cui è derivata la misura dissolutoria dei suoi organi amministrativi.
15. Deve quindi concludersi che la marginalità della società rispetto ai sodalizi criminali – sia dal punto di vista dei suoi elementi costitutivi, nessuno dei quali direttamente esposto all’influenza mafiosa, sia nell’ottica della sua pregressa esperienza operativa, che non lascia emergere episodi di violaIOne delle regole concorrenziali imputabili alla sua eventuale posiIOne di forza basata sulla sua affermata reputaIOne di impresa “ protetta ” dalla mafia – non consente di individuare nella sua presenza sul mercato, come paventato dalla Prefettura di Foggia, un elemento perturbativo delle ordinarie dinamiche competitive, tale da rappresentare un attentato ai valori di trasparenza e par condicio che devono ispirarne il funIOnamento, tanto più quando oggetto della contesa sia l’acquisiIOne di pubbliche commesse.
16. Sebbene non specificamente contestato dalla originaria ricorrente, non basta a sorreggere il provvedimento interdittivo nemmeno il fatto che la società, nel periodo in cui ne era amministratore -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, avesse alle dipendenze due soggetti i quali sono successivamente transitati alle dipendenze di altra società che intratteneva rapporti privilegiati con il Comune di Foggia, come -OMISSIS-: a prescindere dalla genericità del dato, non essendo indicato di quale società si tratti, basti evidenziare che la successione di -OMISSIS-, a -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, risale all’anno 2015, con il conseguente carattere eccessivamente risalente del suddetto elemento anche rispetto al disposto scioglimento del Comune di Foggia, fermo restando che, come si è detto innanzi, non sono riscontrabili sufficienti elementi per ritenere che quei rapporti privilegiati fossero intrattenuti anche dalla ricorrente.
17. Quanto invece alla condivisione di dipendenti da parte della società appellata e della -OMISSIS-, destinataria a sua volta di provvedimento interdittivo, nonché alla loro operatività nel medesimo settore imprenditoriale, cui fa in particolare riferimento il provvedimento confermativo impugnato con i motivi aggiunti, deve rilevarsi che tali elementi sono indicativi della mera appartenenza delle due società al medesimo gruppo familiare: circostanza che come si è detto non è sufficiente a configurare la “ regia clanica ” necessaria ai fini della dimostraIOne del pericolo infiltrativo.
Peraltro, come evidenziato dalla parte appellata, l’interdittiva emessa nei confronti della società -OMISSIS- - reggentesi sostanzialmente sui medesimi presupposti sui quali si fonda il provvedimento interdittivo in esame (ed anzi astrattamente più significativi, in quanto la suddetta società è amministrata da -OMISSIS-, cui direttamente si riferiscono le frequentaIOni con -OMISSIS-, figlio del pregiudicato -OMISSIS-) - è stata annullata dal T.A.R. per la Puglia con la sentenza n. 874 del 17 luglio 2024, non impugnata dall’AmministraIOne, con la conseguenza che la stessa - sia in ragione del carattere “ circolare ” del pericolo infiltrativo posto a fondamento dei due provvedimenti, sia alla luce dell’avvenuto definitivo riconoscimento giurisdiIOnale della sua inconsistenza - non è idonea ad avvalorare la prognosi di condiIOnamento da cui è derivata l’informativa prefettizia oggetto del presente giudiIO.
18. L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto e la parte appellante condannata alla refusione delle spese del giudiIO di appello a favore della resistente, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdiIOnale, SeIOne Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudiIO di appello a favore della resistente, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata e tutti gli altri soggetti privati – persone fisiche e giuridiche – menIOnati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
EIO Fedullo, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EIO Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.