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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7477/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio degli avv.ti NICOLA MARIA FEDERICA e DI GIOVINE CP
LUIGIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori contraevano matrimonio con rito civile in AV Controparte_1 CP
il 21.06.2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CLAVEANA (atto n.
1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10.12.2003, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autonoma.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 26.5.2003.
Con ricorso depositato il 19.03.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese di lite sono poste a carico del sig. , come da accordo tra le parti. CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 CP
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia e Persona_1
sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, l'equivalente mensile in EURO di
1000,00 USD (mille dollari Americani); il pagamento avverrà entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora alla tassa di cambio EURO/USD del momento CP_1
in cui avviene il versamento;
le spese di emissione del bonifico saranno a carico del marito, fino al ricevimento dell'importo nella banca della beneficiaria.
DÀ ATTO che tale importo di 1000,00 USD (mille dollari Americani) dovrà ritenersi comprensivo delle spese extra assegno e non sarà assoggettato a rivalutazione ISTAT.
DÀ ATTO che i coniugi, allo stato, dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico e/o assegno divorzile.
SPESE di lite a carico del sig. , come da accordo tra le parti. CP
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7477/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio degli avv.ti NICOLA MARIA FEDERICA e DI GIOVINE CP
LUIGIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori contraevano matrimonio con rito civile in AV Controparte_1 CP
il 21.06.2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CLAVEANA (atto n.
1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10.12.2003, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autonoma.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 26.5.2003.
Con ricorso depositato il 19.03.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese di lite sono poste a carico del sig. , come da accordo tra le parti. CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 CP
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia e Persona_1
sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, l'equivalente mensile in EURO di
1000,00 USD (mille dollari Americani); il pagamento avverrà entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora alla tassa di cambio EURO/USD del momento CP_1
in cui avviene il versamento;
le spese di emissione del bonifico saranno a carico del marito, fino al ricevimento dell'importo nella banca della beneficiaria.
DÀ ATTO che tale importo di 1000,00 USD (mille dollari Americani) dovrà ritenersi comprensivo delle spese extra assegno e non sarà assoggettato a rivalutazione ISTAT.
DÀ ATTO che i coniugi, allo stato, dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico e/o assegno divorzile.
SPESE di lite a carico del sig. , come da accordo tra le parti. CP
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.