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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4702/2021 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni da reato” e vertente
TRA
, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Guerriero;
attrice
E
, C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Perotta Controparte_1 C.F._2
Sergio;
convenuta
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno
11.6.2024, che di seguito si riportano:
per l'attrice:
L'avv. Angelo Guerriero per la IG.ra , deposita le presenti note di Parte_1 trattazione e si riporta all'atto introduttivo ed alle conclusioni nello stesso articolate, nonché alle difese tutte articolate negli atti e nei verbali di causa, chiedendone
l'accoglimento, con vittoria di spese, diritti ed onorario. Impugna estensivamente l'avversa comparsa di costituzione e risposta, nonché le conclusioni nella stessa rassegnate, chiedendone il rigetto. Si oppone ad ogni richiesta istruttoria formulata da parte attrice e conclude per l'accoglimento della domanda attorea, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario. Si fa presente che la IG.ra è stata ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 cpc. e che venga liquidato il gratuito patrocinio
Per la convenuta:
L'avv. Sergio Perotta si riporta alle proprie difese e ribadisce ancora una volta la disponibilità della propria assistita alla definizione della causa mediante la reciproca rinuncia alle rispettive pretese con compensazione delle spese di lite Il difensore di parte convenuta insiste per la revoca dell'ordinanza del 9 agosto 2023 e chiede l'integrale ammissione dei mezzi di prova così come articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc del 23.1.2023. In via subordinata conclude per l'integrale rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese di lite.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino , all'uopo esponendo: Controparte_1
- di aver presentato in data 30.07.2018 querela nei confronti di , in Controparte_1 quanto ella, il 6.7.2018, aveva pubblicato sul social network Facebook frasi calunniose e diffamatorie nei confronti di essa attrice del seguente tenore CP_2
amante di mio marito, non mi rompere più i coglioni, sei una pallista nata,
[...] hai fatto falsa testimonianza in tribunale, come donna non vali niente, balbetti quando parli, puzzi di sudore, le tue cosce di maiale, sei una povera cretina, fatti scopare almeno non rompi più la minchia, non hai femminilità e neanche bellezza
d'animo, sfrutti tua madre”;
- che la pubblicava inoltre sullo stesso social immagini accompagnate da CP_1 commenti e frasi offensive e ingiuriose nei confronti dell'attrice al solo scopo di molestare quest'ultima;
- che a causa di queste condotte l'attrice viveva un disagio psichico, implicante condizione di stress grave e perdurante;
- che, a seguito della querela presentata, si incardinava il procedimento penale n.
992/19 R.G. GIP - N. 5157/18 R.G. P.M. a carico della convenuta;
- che il GIP presso il Tribunale di Avellino, in data 12.11.2019, emetteva decreto penale di condanna n. 501/2019 nei confronti della;
CP_1
- che la proponeva opposizione avverso il decreto di condanna e nell'ambito CP_1 del giudizio immediato conseguente si costituiva parte civile;
Parte_1
- che, tuttavia, la rinunziava all'opposizione proposta e il decreto penale di CP_1 condanna diveniva esecutivo;
- che le affermazioni ingiuriose della hanno sconvolto la vita privata della CP_1
, sia per i sospetti ingenerati nella cerchia delle sue relazioni sia per la Pt_1 vergogna provocata dal giudizio e dalla derisione altrui.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di “Voglia l'On. le Tribunale adito, accertare i fatti, dichiarare unica ed esclusiva responsabile dei fatti di cui Controparte_1 in narrativa e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno biologico, morale, alla vita di relazione ed esistenziale, riportati da , con espressa richiesta di Parte_1 quantificazione e liquidazione del danno in via equitativa, oppure come dovesse dimostrarsi in corso di causa, il tutto nei limiti di euro 26.000,00, a seguito delle offese, diffamazioni pubbliche effettuate dalla IG.ra con le pubblicazioni sul social network Facebook, CP_1 per la quale la convenuta è stata condannata con decreto penale di condanna reso dal GIP del Tribunale di Avelino, dr. Paolo Cassano, divenuto irrevocabile.”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.3.2022 si costituiva in giudizio , la quale contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda assumendo di non esserne in alcun modo l'autrice e la divulgatrice dei messaggi comparsi sul suo profilo Facebook e, in via subordinata, chiedeva compensarsi la somma pretesa con il controcredito vantato in ragione delle condotte diffamatorie poste in essere dalla nei suoi confronti. Assumeva, in particolare, di aver subito insulti e percosse Pt_1 dall'attrice che le avevano provocato gravi danni morali ed alla sfera psichica. Precisava che, a decorrere dall'anno 2017 aveva reiteratamente offeso ed ingiuriato Parte_1 anche in pubblico essa convenuta. In particolare in data 24 maggio 2017 alle ore 22.30 presso il panificio “La panetteria” di cui il è titolare, , dopo Parte_2 Parte_1 aver prima aggredito quest'ultimo, si era scagliata contro la insultandola con i CP_1 seguenti epiteti “Sei una pazza isterica, sei una puttana, sei una esaurita” e successivamente colpendola con pugni al volto, al collo e tirandole i capelli con forza, il tutto alla presenza di diversi clienti ed avventori dell'esercizio commerciale. Contestava infine la sussistenza del danno lamentato dall'attrice.
Tanto premesso la convenuta chiedeva “All'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: -dichiarare improcedibile la domanda attorea ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
132/2014; -in subordine, rigettare l'avversa domanda;
-in via ancora più gradata compensare l'eventuale danno riconosciuto all'attrice con quello subito dall'esponente. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa a favore del difensore anticipatario delle stesse”.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, rigettate le istanze di prova orale, all'udienza dell'11.6.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1.- La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (Cass. civ., Sez. III,
02/12/2014, n. 25423; Cass. civ., Sez. III, 14/10/2008, n. 25157).
Pertanto, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppure non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. qualora aventi una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
In particolare, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata
"quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo
(Cass. n. 12813 del 2016; Cass. n. 21740 del 2010).
Ciò posto, nella specie, alcun dubbio può essere sollevato in ordine al carattere illecito della condotta posta in essere dalla convenuta, consistita nella diffusione tramite social network di messaggi offensivi della reputazione, chiaramente riconducibili all'attrice nominativamente indicata.
Ed invero, come emergente dagli screen-shots contenuti nel fascicolo penale , la convenuta pubblicava in data 6.7.2018 post del seguente tenore: “Tu ex mia Parte_1
scrofa).
Incontestata la circostanza concernente la pubblicazione dei post oggetto della doglianza attorea, va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla mancanza di prova circa il fatto che i commenti oggetto di causa siano a lei effettivamente attribuibili, in assenza di idonee verifiche circa la riconducibilità dell'indirizzo IP di relativa provenienza e stante la possibilità che persone con lei conviventi possano aver avuto accesso al suo profilo e scrivere commenti sul suo profilo senza il suo consenso.
Come noto, infatti, in tema di diffamazione a mezzo Facebook, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l'individuazione dell'autore di un post o di un commento ben può essere effettuata anche in mancanza di specifici accertamenti sull'intestazione dell'indirizzo
IP e sulla base di elementi di natura indiziaria, tra i quali assume senz'altro rilievo l'assenza di denuncia di furto di identità da parte di colui che figura come intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione (v. in tal senso Trib. Palermo 24 febbraio 2023, App. Ancona 19 luglio 2022, e Trib. Lanciano 12 febbraio 2021, nonché, da ultimo, Cass. pen.
27428/2023 e Cass. pen. 25037/2023).
Dunque, poiché sul punto l'odierna convenuta si è limitata ad una contestazione del tutto generica, senza peraltro dedurre alcuna circostanza tale da far propendere per un eventuale furto di identità digitale, l'eccezione in questione non può che ritenersi infondata.
Parimenti, non coglie nel segno la difesa della convenuta secondo cui difetterebbe la prova del fatto storico denunciato, non potendo a tale fine il giudice civile utilizzare il decreto penale di condanna emesso nei confronti della convenuta.
Non ignora il giudicante che, in base all'articolo 460, quinto comma, c.p.p, il decreto penale di condanna, anche se è divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, in ragione della natura di norma di favore del condannato e della ratio sottesa alla stessa.
Tuttavia, pur nel rispetto delle premesse, ove l'attore produca un decreto penale di condanna ovvero una sentenza di patteggiamento, il giudice civile non potrà sottrarsi dal valutare la forza persuasiva di una siffatta allegazione.
Pertanto, essa potrà essere valutata in sede civile come un indizio, ovvero una prova, anche da sola sufficiente a dimostrare l'illiceità penale del fatto, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità.
Nel caso di specie, le contestazioni sollevate da parte convenuta appaiono inconferenti per le ragioni innanzi esposte.
In assenza di valide contestazioni, il decreto penale di condanna emesso dal Gip presso il
Tribunale di Avellino il 12.11.2019 e gli atti del fascicolo del procedimento penale – in cui si rinviene la documentazione comprovante la pubblicazione sul profilo Facebook della dei post oggetto di denuncia – costituiscono elementi sufficienti a comprovare la CP_1 commissione dell'illecito da parte della . CP_1
Del resto, appare incontestata la circostanza che tra le parti vi fossero motivi di astio e risentimento correlati alla (presunta) relazione extra-coniugale tra il marito della , CP_1
, e l'odierna attrice. Parte_2
Il contenuto dei post pubblicati (ovvero, gli espliciti riferimenti alla predetta relazione extra- coniugale) costituisce elemento indiziario che conferma la riconducibilità dei medesimi post alla persona della convenuta quale autrice, anche alla luce del contesto sociale in cui si sono svolti gli eventi.
Tutti questi elementi complessivamente considerati consentono di ritenere i post pubblicati chiaramente riconducibili non solo alla quale autrice ma anche alla quale CP_1 Pt_1 persona destinataria dell'invettiva.
Non vi è dubbio che trattasi di post fortemente offensivi della reputazione della , in Pt_1 quanto ingiuriosi e volti ad insinuare comportamenti scorretti e infamanti da parte dell'attrice, descritta con epiteti fortemente denigratori. Accertata la responsabilità della convenuta per l'illecito commesso, occorre procedere alla quantificazione dei danni.
Tenuto conto dei parametri individuati dalla giurisprudenza e dalla tabella redatta dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, pur nella consapevolezza della brutalità del linguaggio utilizzato e dell'intensità del dolo caratterizzato dallo scopo di pubblica derisione e di lesione della sfera morale del destinatario dell'offesa, in spregio ai diritti fondamentali della sua persona, la diffamazione va qualificata di “tenue gravità” avuto riguardo, in particolare, alla limitata notorietà sia della diffamante sia della danneggiata, alla scarsa offensività della condotta considerata nell'ambito del contesto familiare-amicale in cui si è verificata (già fortemente connotato da aspra conflittualità) e alla limitata diffusione del mezzo diffamatorio (pagina Facebook aperta ad un circoscritto numero di soggetti).
Sulla scorta di tali parametri, il Tribunale ritiene di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della condotta posta in essere.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'illecito (6.7.2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 6.7.2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
2.- Va invece rigettata l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta.
Invero, in tema di compensazione giudiziale, la Corte di cassazione ha statuito che “la compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché eIGibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda.” (Cass. 12664/2000).
In assenza della prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed eIGibile di parte convenuta, ribadita l'inammissibilità delle prove articolate da parte convenuta a tal fine, va rigettata l'eccezione di compensazione del credito sollevata dalla . CP_1
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, che sarà tenuta al pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/02, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina
Pierri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
4702/2021 RG., ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 2.500,00, oltre interessi Parte_1 come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da quest'ultima;
2) condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in euro 1.800, per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Avellino il 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri