Articolo 5 della Legge 29 novembre 1957, n. 1177
Articolo 4
Versione
18 dicembre 1957
Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.

Entrata in vigore il 18 dicembre 1957