Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.