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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 4765/2018 Verbale di Udienza del giorno 3 ottobre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 03 ottobre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte ricorrente con la quale così conclude:”perché l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia accogliere le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamte e trascritte, con la condanna dei convenuti, per i diversi titoli dedotti, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 31.720,00
o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione dal 13.11.2017, data dell'atto di vendita ai coniugi , oltre Controparte_1 che al pagamento di spese, spese generali forfettizzate e competenze di giudizio;
- richiamano la richiesta, già formulata nel ricorso introduttivo e nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che, ove l'adito Tribunale ne ravveda l'opportunità, voglia disporre C.T.U. volta a verificare e valutare le opere effettuate dall'attore nel fondo per cui è causa”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte resistente
[...]
la quale riportandosi a tutti i propri atti chiede il rigetto della Controparte_2 domanda così come proposta perché improcedibile oltre a reiterare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e con vittoria di spese diritti ed onorari;
vista la nota per la trattazione scritta depositata da e CP_3 CP_4 che concludono chiedendo il rigetto della domanda con ogni conseguenziale
[...] statuizione e con favore delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 03 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4765 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto contratto e obbligazioni carie e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...](Av) alla Parte_1
via Volpari 6, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Antonio CodiceFiscale_1
D'Ascoli (C.F. ) e dall'avv. Andrea D'Ascoli (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente C.F._3
domiciliati come in atti
ATTORE
E
, C.F. in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pt ,rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione
(C.F.: giusta mandato telematico già depositato in uno alla CodiceFiscale_4
richiesta di visibilità del fascicolo, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
,C.F: – nato a [...] ( AV ) il CP_3 CodiceFiscale_5
26.11.1964 e , C.F: , nata Parte_2 CodiceFiscale_6 ad Halifax ( GB ) il 16.4.1968, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Santurelli
(C.F: ), in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa CodiceFiscale_7
di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10/01/2025 previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella Persona_1
fase di precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 06/05/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
e i signori e esponendo di Controparte_2 CP_3 Controparte_4
aver acquistato con atto per notaio dott. del 09.03.2017 dalla Persona_2
convenuta società , un fondo rustico sito nel Controparte_2 Controparte_2
Comune di Candida (Av), alla località “Boschi per il prezzo interamente pagato di €
70.000,00. Nell'atto di acquisto il predetto fondo veniva descritto come confinante nel suo insieme con vallone grande, beni e beni CP_3 Controparte_4
e e Strada Provinciale 280 e la società venditrice Persona_3 Persona_4
garantiva espressamente l'inesistenza di soggetti aventi diritto alla prelazione. Dopo circa due mesi dall'acquisto l'attore iniziava le opere per la pulizia e la sistemazione del terreno finalizzata allo svolgimento di attività di coltivazione di canna di bambù, commesse all'impresa con Controparte_6 Mezzi Meccanici, giusta contratto di appalto del 29.05.2017 . Nel mese di Giugno 2017 il sig. , qualificandosi come proprietario di uno dei fondi confinanti, CP_3
chiedeva spiegazioni circa i lavori eseguiti nel terreno e informato dell'acquisto avvenuto a sua insaputa e del prezzo corrisposto, manifestò rammarico , in quanto la società proprietaria gli avrebbe richiesto un prezzo per la vendita molto superiore.
L'attore, non intendendo pregiudicare il diritto di prelazione del quale il sig. CP_3
sosteneva di essere titolare, assieme alla moglie, sig.ra , quale Controparte_4
confinante coltivatore diretto, si dichiarava disponibile a cedergli il fondo, previo il rimborso del prezzo pagato e delle spese, prima di impegnare capitali nelle opere di pulizia e sistemazione del fondo. Il sig. rappresentò di non essere più CP_3
intenzionato ad effettuare l'acquisto e tanto rappresentò anche in incontri seguenti.
Senonchè, conclusi i lavori nei primi giorni di Agosto 2017, in data 4.09.2017, l'attore ricevette lettera raccomandata con cui i coniugi e CP_3 Controparte_4
dichiaravano la volontà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 8
[...]
della L. n. 590/1965 e, quindi, di effettuare il riscatto del fondo di cui sopra.
L'attore riscontrava tale richiesta con raccomandata datata 11.09.2017, dell'avv.
Antonio D'Ascoli, trasmessa in pari data all'indirizzo P.E.C. dell'avv. Vincenzo
Santurelli chiedendo che i retrattanti documentassero il proprio preteso diritto e trasmettendo a mezzo pec la richiesta di riscatto pervenutagli alla Controparte_2
, lamentando la paventata evizione e il danno conseguente per le già
[...]
eseguite opere nel fondo. Tale missiva rimaneva senza riscontro così come la successiva del 25.09.2017 per cui l'attore al fine di evitare un contenzioso in data
02.10.2017 comunicava la propria disponibilità alla stipula dell'atto notarile di cessione del fondo, a seguito dell'operato riscatto e tanto comunicava in data
07.10.2017 anche a che ancora una volta non dava riscontro. Controparte_2
In data 13.11.2017 veniva stipulato innanzi al notaio dott. l'atto di Persona_5
cessione del fondo riscattato e i coniugi e CP_3 Controparte_4
rimborsarono all'attore il prezzo di acquisto, pari ad €. 70.000,00 e le spese di stipula e registrazione dell'atto per notaio pari ad €. 2.127,41. Nell'atto si Per_2 specificava che l'esponente era addivenuto alla stipula solo per effetto del riscatto operato dai coniugi e questi ultimi davano atto di aver dichiarato il Controparte_1
possesso di tutti i requisiti di legge per l'insorgenza del diritto di prelazione agraria di cui all'art. 8 della L. 26.05.1965 n. 590.
Con raccomandata A.R. del 17.11.2017 l'attore comunicava alla Controparte_2
l'avvenuto riscatto rinnovando la richiesta di indennizzo conseguente alla patita evizione. La soltanto in tale occasione riscontrava la missiva contestando CP_5
che ai coniugi spettasse la prelazione agraria, sul presupposto che i Controparte_1
terreni non fossero direttamente confinanti e sostenendo che, prima di procedere alla vendita aveva provveduto a interpellare i coniugi che non CP_3
manifestavano l'intenzione ad acquistare i fondi. Negava pertanto ogni responsabilità conseguente.
L'attore, ritenendo altresì responsabili i coniugi e nell'aggravamento CP_3 CP_4
dei danni subiti a causa del loro comportamento contraddittorio, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)Accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro e per i titoli loro rispettivamente sopra imputati, a pagare al ricorrente sig. Pt_1
la somma di €. 31.720,00, oltre interessi e rivalutazione.
[...]
2)In via gradata condannare la convenuta , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante, ovvero, alternativamente, i signori
[...]
e in solido tra di loro, al pagamento in favore del CP_3 Controparte_4
ricorrente della somma di €. 31.720,00, oltre interessi e rivalutazione.
3)In via ulteriormente gradata ed ove l'adito Tribunale dovesse ritenere, per qualsiasi ragione, l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande che precedono, condannare i signori e , in solido tra di loro, al pagamento CP_3 Controparte_4
in favore del ricorrente, della somma di €. 31.720,00, per l'indebito arricchimento da essi conseguito, con corrispondente impoverimento del ricorrente. 4)Condannare i convenuti, in solido tra di loro ovvero in ragione della loro riconosciuta soccombenza, al pagamento in favore del ricorrente di spese, spese generali forfettizzate e compensi di giudizio, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_2
che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore ritenendo quali unici legittimati a richiedere l'eventuale risarcimento danni i soggetti ai quali sarebbe stato leso il diritto della prelazione agraria , ossia i sigg.ri e . CP_3 CP_4
Eccepiva altresì che i fondi oggetto della presente controversia non fossero contigui come comunicato all'attore con pec del 29/11/2017 e che in ogni caso i coniugi e non avevano intrapreso alcun giudizio di riscatto agrario né avevano CP_3 CP_4
i requisiti di legge, pervenendo poi , a sua insaputa, all'atto di vendita a cui non aveva partecipato la . Eccepiva infine che in ogni caso l'azione era Controparte_5
improcedibile in quanto il presunto riscattante , qualora avesse avuto tutti i requisiti di legge doveva attivare quantomeno la mediazione, obbligatorio in materia agraria.
Concludeva per il rigetto della domanda così come proposta , con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali ,con attribuzione.
Si costituivano altresì in giudizio i coniugi e CP_3 Controparte_4
rappresentando di essere coltivatori diretti e in particolare la signora iscritta CP_4
dall'1.10.2009 presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Avellino svolgendo l'attività agricola di impresa per la coltivazione mista di cereali, legumi da granella e semi oleosi. I convenuti contestavano la ricostruzione della vicenda per come rappresentata dall'attore nel periodo precedente l'atto di riscatto confermando che solo in data 2.10.2017 il ricorrente aderiva formalmente alla richiesta di retratto dichiarando la propria disponibilità al trasferimento del bene.
Eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avendo ottemperato a tutti gli obblighi di legge a loro carico per cui alcuna responsabilità poteva essere loro imputata per eventuali danni cui invece era tenuto il venditore.
Precisavano comunque che nessun miglioramento al fondo era stato apportato dal sig.
che in quanto possessore si era limitato ad una pulizia del fondo, con Parte_1
la conseguenza che trattandosi di opere di ordinaria amministrazione e/o manutenzione, alcun rimborso poteva essere preteso.
Concludevano quindi per il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 II° comma cpc da quantificarsi secondo Giustizia, con ogni consequenziale statuizione e con favore delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Alla prima udienza di comparizione il precedente giudicante, alla luce delle deduzioni, eccezioni e richieste delle parti, convertiva il rito da sommario a ordinario concedendo i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c..
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti CP_4
e e la prova testimoniale richiesta dall'attore. Esaurita la fase
[...] CP_3
istruttoria, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione all'udienza del o06/05/2025. Assegnato nelle more del giudizio il presente fascicolo alla scrivente, veniva fissata l'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies.
DIRITTO
Si osserva in via preliminare che la fattispecie de qua va inquadrata nella disciplina prevista dagli artt. 1479 e 1483 c.c. e non quindi nella materia di riscatto agrario come sostenuto dalla convenuta Controparte_5
La convenuta, ritenendo erroneamente inquadrabile la vicenda nella disciplina della prelazione agraria ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, ritenendo quali unici titolari del diritto a richiedere l'eventuale risarcimento danni i coniugi soggetti ai quali sarebbe stato leso il diritto della prelazione Persona_6
agraria. L'eccezione, sebbene non pertinente alla vicenda de qua, non merita accoglimento.
La disciplina della prelazione agraria prevista dall'art. 8 L. 590/1965 e dall'art. 7
L.817/1971 attribuisce al coltivatore diretto confinante il diritto di essere preferito a parità di condizioni, nell'acquisto di un terreno agricolo. Tale diritto è assistito da una tutela reale, ovvero dal diritto di riscatto (retratto), che consente al titolare di subentrare all'acquirente nella posizione contrattuale, con efficacia retroattiva.
Se il proprietario non ha notificato la proposta di alienazione e il contratto preliminare, l'avente diritto a prelazione può riscattare il fondo dall'acquirente (e da ogni altro successivo avente causa) entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita (art. 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590). Il diritto di riscatto può essere esercitato anche quando il prezzo indicato nella proposta notificata
è superiore a quello risultante dal contratto di compravendita successivamente stipulato
(art. 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590).
Per l'esercizio del diritto di riscatto è sufficiente una dichiarazione stragiudiziale, comunicata al terzo acquirente.
Il retrattante di un fondo agricolo, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall F.lli
, deve citare in giudizio l'acquirente del fondo e non il compratore in quanto il CP_2
primo è colui che ha acquisito la proprietà del fondo e quindi l'oggetto del riscatto. Inizialmente è sufficiente una dichiarazione stragiudiziale inoltrata all'acquirente e in caso di sua opposizione è questi ad essere l'unico soggetto passivamente legittimato nel giudizio di riscatto, e non il venditore originale.
Nella fattispecie de qua i coniugi – , hanno ottemperato a inviare CP_3 CP_4
correttamente la richiesta di riscatto all'attore.
Neppure può essere accolta l'ulteriore eccezione sollevata dalla secondo CP_5
cui il riscatto si realizza solo in sede giudiziale e che alcun giudizio era stato intentato dai retrattisti. L'azione giudiziaria è il mezzo per far valere il riscatto in caso di inerzia o opposizione dell'acquirente e del venditore. E' necessario agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'avvenuto riscatto solo nel caso in cui il terzo acquirente si opponga . La legittimità del riscatto non dipende dalla pronuncia del giudice e un'accettazione stragiudiziale del diritto da parte dell'acquirente, a fronte della richiesta del confinante, è un'opzione valida e prudenziale che ha evitato un lungo e oneroso contenzioso.
Quanto infine alla paventata assenza dei requisiti in capo ai convenuti Controparte_1
si osserva che dalla documentazione prodotta dagli stessi risulta che i coniugi sono divenuti proprietari con atto del 09/04/2010 dei terreni siti nel Comune di Candida, identificati al Catasto Terreni al foglio 1, p.lle 424, 427, 429, 406, 408, 302, 305, 323, 430, 432 ( doc.n.5 ), confinanti con quelli venduti con l'atto per notar Persona_2
del 9.3.2017. Inoltre la sig.ra risulta iscritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno CP_4
come impresa agricola dal 01/10/2009 , ha sempre direttamente coltivato tale fondo che non avevano proceduto all'alienazione di fondi negli ultimi due anni.
A fronte di ciò l'attore addiveniva alla determinazione di cedere il terreno ai convenuti al fine di evitare un lungo e dispendioso giudizio e di tanto informava con più missive il venditore che rimaneva inerte. Alcuna prova di notifica della prelazione, che deve avvenire in forma scritta ad substantiam, non essendo idonea allo scopo una comunicazione verbale, ai confinanti veniva fornita dall'alienante né alcuna tempestiva contestazione in ordine alla validità intrinseca del riscatto né eccepiva tempestivamente la carenza dei requisiti di legge in capo ai confinanti, tanto da indurre l'attore alla cessione. Il suo silenzio ha di fatto consentito il trasferimento del bene e ha causato il danno all'attore.
L'atto di cessione volontaria operato nella fattispecie de qua dall'attore, dunque, non snatura la situazione: essa è stata la diretta conseguenza della violazione della prelazione da parte del venditore. In definitiva la rinuncia spontanea dell'attore al terreno per evitare un contenzioso, in presenza di fondato diritto di riscatto equivale a una evizione di fatto che legittima la richiesta di risarcimento.
Soltanto con pec del 29/11/2017 e quindi successivamente al rogito notarile stipulato tra l'attore e i sigg.ri e , la sollevava tali eccezioni, con CP_3 CP_4 CP_5
palese ritardo.
L'esercizio vittorioso del riscatto agrario da parte del titolare del diritto di prelazione,
a causa della omessa denuntiatio da parte del venditore, integra una forma di evizione totale (o quasi totale) del bene acquistato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ.
n. 9604/2023, n. 11394/2019), l'acquirente che subisca lo spossessamento del fondo per effetto del riscatto può agire nei confronti dell'alienante (Venditore) per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1483 c.c. (Evizione totale della cosa).
L'evizione, infatti, deriva da una causa preesistente al contratto di vendita (la violazione del diritto di prelazione legale), che rientra nell'ambito della garanzia dovuta dal venditore.
Il fatto che l'attore abbia aderito e stipulato l'atto di riscatto senza instaurare una lite con i confinanti o coinvolgere il venditore nel procedimento, non esclude il diritto alla garanzia, dato che, come sopra detto, il venditore, interpellato dall'attore, non ha dato alcun riscontro, omettendo di fornire assistenza o di contestare la fondatezza del diritto del terzo (art. 1485, comma 1, c.c., applicato per analogia).
Il diritto di riscatto si è comunque perfezionato con il pagamento del prezzo da parte dei retrattanti, con effetto traslativo retroattivo ( ex tunc ), determinando la perdita della proprietà in capo all'attore.
Si ritiene pertanto configurato un caso di evizione.
E' pacifico che se l'acquirente del fondo agrario, che subisce il riscatto, agisce nei confronti del proprietario alienante per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1483
c.c., quest'ultimo è normalmente dovuto, in virtù dell'art. 1479 c.c., nei limiti del cd. interesse negativo, costituito principalmente dal rimborso delle spese della vendita
(posto che la restituzione del prezzo pagato è dovuta dal retraente che peraltro lo ha già corrisposto); solo se ricorra il dolo o la colpa del venditore in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, come nell'ipotesi di violazione della garanzia espressamente prestata circa l'inesistenza di diritti di prelazione spettanti a terzi, il venditore è obbligato al risarcimento totale del danno, comprensivo anche del lucro cessante. Queste spese costituiscono una perdita economica diretta per l'acquirente causato dalla condotta del venditore che ha omesso di notificare al confinante la proposta di vendita, così violando il suo diritto di prelazione.
Inoltre, l'acquirente che subisce il riscatto non deve provare, al fine di ottenere il predetto risarcimento da parte del venditore, d'aver ignorato l'esistenza del diritto di prelazione in capo al proprietario confinante (Cass. n. 1140/90).
Quanto alle spese risarcibili, ai sensi dell'art. 1483 c.c., in caso di evizione totale, il venditore è tenuto a risarcire all'acquirente evitto il danno a norma dell'art. 1479 c.c., oltre a rimborsare il valore dei frutti, le spese della lite e le spese che l'acquirente abbia sostenuto in funzione del contratto.
Riguardo alle spese di sistemazione e miglioramento del fondo, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 1483 c.c. in combinato disposto con l'art. 1485 c.c.
e, per analogia, l'art. 1488 c.c. (in tema di miglioramenti in caso di evizione parziale, ma estensibile).
In particolare, il compratore evitto ha diritto oltre alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese fatte per il contratto (spese notarili, imposte di registro, ecc. già rimborsate dai retrattanti) , anche al risarcimento del danno ulteriore (c.d. interesse positivo) che comprende le spese utili o necessarie per la cosa, non rimborsate dal terzo.
Non risulta dagli atti che l'attore abbia ricevuto il rimborso di tali spese dai confinanti retrattanti. La mancata corresponsione o il mancato recupero delle spese utili e necessarie per il fondo, sostenute in buona fede dal costituisce un Parte_1
danno risarcibile che grava sul venditore ai sensi dell'art. 1483 c.c., poiché la perdita della proprietà del fondo è imputabile alla sua inadempienza (mancata denuntiatio).
Pertanto, le spese di sistemazione del fondo (se qualificate come miglioramenti utili o necessari) costituiscono danno risarcibile a carico del venditore, limitatamente alla somma non recuperata da parte dei retrattanti.
L'attore ha dato prova e documentato le spese sostenute producendo contratto di appalto con l'impresa per i lavori di sistemazione del fondo per futura CP_6
coltivazione di bambù a mezzo di nolo a caldo di mezzi meccanici con indicazione dei prezzi a ora e quindi per un totale complessivo di €. 31.720,00, come da fatture dell'impresa (Allegati in atti) e che pertanto devono essere risarciti Controparte_6
dalla . Controparte_2
Inoltre la circostanza è stata confermata in sede di prova testimoniale. Il teste
, interrogato sulle circostanze da b/1 a b/3 della memoria istruttoria Testimone_1
di parte attrice e relative alla esecuzione dei lavori così dichiarava: “ADR Sul capo B/1 risponde: è vero la circostanza anche perché il mio incarico riguardava tale attività;
ADR sul capo B/2 risponde: posso dire che iniziarono dei lavori di preparazione del terreno però non ricordo la data, l'eventuale contratto d'appalto e chi ha eseguiti i lavori, che comunque riguardavano opere di pulizia e sistemazione agraria del fondo;
ADR
Sul capo B/3 risponde: confermo di aver svolto l'attività di direttore dei lavori delle predette opere fino alla loro conclusione ma come detto non ricordo la data. Preciso che per l'esecuzione delle opere è stata presentata regolare istanza al comune di candida nella quale certamente era indicata l'impresa esecutrice dei lavori, della quale come detto al momento non ricordo il nome”
Pertanto vanno riconosciuti all'attore le spese sostenute per la manutenzione del fondo.
Non sono dovuti ulteriori danni in quanto non provati dall'attore.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alla posizione dei retrattanti, la comunicazione verbale al compratore di non essere interessati all'acquisto, seguita dalla richiesta di riscatto, può configurare un comportamento scorretto o un'induzione in errore.
Questa rinuncia manifestata in più occasioni alla presenza di testimoni(cfr. dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio)ha creato un legittimo affidamento nell'attore che confidando nella validità del suo acquisto e nell'assenza di ulteriori pretese da parte del confinante ha completato i lavori sul terreno. Tale comportamento è contrario al principio di buona fede e al principio del nemo potest venire contra factum proprium che vieta a una persona di assumere posizioni che contraddicono una condotta precedente e che hanno ingenerato un affidamento in altri. La richiesta di riscatto è avvenuta solo dopo che l'attore aveva sostenuto spese significative per i lavori su un terreno che in quel momento possedeva in modo legittimo.
Questa condotta dei coniugi induce questo Tribunale a giustificare Persona_6
la compensazione delle spese di lite tra gli stessi e l'attore.
Quanto alla posizione del convenuto le spese seguono la soccombenza Controparte_2
e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro euro 26.000,01 a € 52.000,00) privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzata dalla sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di . Parte_1
CONDANNA la società a corrispondere a Controparte_2 Pt_3
la somma di € 31.720,00 a titolo di risarcimento del danno per le spese sostenute per la sistemazione del fondo (miglioramenti), oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
CONDANNA la al pagamento delle CP_7 Controparte_2
spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 286,00 per esborsi e € 6.164,00 per compensi oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ove richiesto.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti e Controparte_3
. Controparte_4
RIGETTA ogni altra richiesta.
Così deciso in Avellino il 03 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AI Casale