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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. ND AS Giudice dr. Giuliana Guardo Giudice dei quali il secondo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1600 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a San Cataldo (CL), in [...] Parte_1
21.6.1971, (c.f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Panepinto (pec:
, che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
E
nato a [...], in data [...], (c.f. CP_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._2 Cittadella n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Cuba (pec:
, che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.4.2025, alle quali si rinvia.
Il P.M. nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2022, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data CP_1
19.8.1999 a FA (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 14, Ufficio
1, e che da tale unione era nata la figlia il 17.8.2007, Persona_1
ha dedotto che il rapporto con il coniuge era diventato insostenibile a causa del suo rifiuto a mantenere un rapporto di lavoro stabile e dei comportamenti ingiuriosi e denigratori tenuti dallo stesso nei confronti della moglie dopo la nascita della figlia anche a causa dell'abuso di alcol, raggiungendo l'apice nel giugno del 2020, quando alla ricorrente era stato diagnosticato un tumore al seno;
che la ricorrente per tali motivi si era infine trasferita nell'agosto 2022
- 2 - insieme alla figlia nella casa di campagna dei suoi genitori per poi informare il marito della sua volontà di ricorrere alla separazione;
che questa notizia aveva fatto infuriare il resistente, il quale aveva minacciato la moglie e la figlia tramite sms e messaggi vocali inviati a quest'ultima, aveva portato lo stesso a revocare alla moglie, in data
13.9.2022, la delega ad operare sul conto corrente intestato a lui presso la Banca Sicana Agenzia di FA;
che contestualmente il resistente aveva provveduto a prelevare presso la stessa banca, ma dal conto della moglie, la somma di € 1.050,00, oltre alla somma di € 2.772,18, senza alcuna autorizzazione, dal libretto di risparmio aperto presso la Banca del Nisseno Credito
Cooperativo di MM e FA cointestato alla stessa, al padre di lei e al resistente;
che si era anche appropriato della somma in contanti di € 1.600,00 che si trovava all'interno della cassaforte presente nell'abitazione familiare, fondo cassa dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Destinazione Danza di cui la moglie era
Presidente, e dell'ulteriore somma di € 200,00 presente sempre nella suddetta cassa forte destinata dalla ricorrente ad un'allieva per la mancata partecipazione ad uno stage di danza.
La ricorrente ha aggiunto che la stessa percepiva un reddito irrisorio e occasionale derivante dalla scuola di danza, mentre il resistente lavorava come dipendente a tempo indeterminato presso l'impresa
CA di LO SU percependo una retribuzione mensile di
€ 1.500,00.
Ha concluso, dunque, chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere
- 3 - separati, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo della figlia minore alla madre che coabita con la stessa, assegnazione della casa coniugale sita in FA, Via Crucillà n. 209, in comproprietà con il marito, comprensiva di mobili e arredi che la compongono, alla ricorrente, obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno di mantenimento per la stessa e per la figlia minore di importo non inferiore ad € 700,00 mensili o nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
Si è costituito in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento con quello da lui introdotto per separazione personale con addebito nei confronti della sig.ra
[...]
con N.R.G. 1722/2022, per il quale era stata già Parte_1
fissata l'udienza di comparizione del 30.1.2023, riportandosi al contenuto e ai documenti prodotti, puntualizzando che il fallimento del matrimonio era da addebitare alla moglie in quanto aveva un attaccamento ossessivo alla sua famiglia di origine e teneva dei comportamenti aggressivi e denigratori nei confronti del marito, e aveva abbandonato la casa coniugale senza preavviso e senza curarsi delle spese riguardanti le utenze, le tasse pregresse e le rate del mutuo, spese affrontate dal resistente tramite pagamento effettuato con somme di pari importo dal proprio conto e da quello della sig.ra ha precisato che il denaro prelevato dalla Pt_1
cassaforte era frutto del suo lavoro di operaio edile e non della
- 4 - suddetta Associazione sportiva di cui la sig.ra era Presidente. Pt_1
Il resistente ha aggiunto: di essere disoccupato, mentre la ricorrente svolgeva la professione di Presidente della ASD
Destinazione danza con sede a Canicattì e dirigeva la stessa associazione percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00, oltre agli utili di esercizio, e percepiva una pensione di invalidità di
€ 293,00 mensili;
che su entrambe le parti gravava un mutuo acceso presso la Banca Sicana con rata mensile di € 339,29 utilizzato dalla ricorrente per i bisogni della suddetta associazione, come risultava dai verbali di assemblea della stessa associazione sotto la voce prestito, di cui ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c., anche se le rate erano state pagate esclusivamente dal resistente.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati, assegnazione della casa coniugale sita in FA, Via Crucillà n. 209 al resistente, affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, obbligo di versare alla ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia di € 200,00 mensili, obbligo a carico della ricorrente di partecipare al versamento della rata del suddetto mutuo nella misura del 50%.
Disposta la riunione al presente fascicolo di quello iscritto al n.
1722/2022 R.G. e sentiti i coniugi all'udienza dell'1.3.2023 e la minore alla successiva udienza, con ordinanza del 3.4.2023 sono stati emessi i provvedimenti provvisori nell'interesse delle parti e della figlia nei termini che seguono: autorizzazione ai coniugi a vivere
- 5 - separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1
madre, assegnazione della casa coniugale sita in FA, nella via Crucillà n. 209 con ogni sua pertinenza alla sig.ra Parte_1
, facoltà del padre di incontrare e tenere con sé la figlia
[...]
liberamente secondo l'accordo dei coniugi e nel rispetto della volontà della minore ovvero in caso di disaccordo per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il sabato, dalle ore 13:00, o comunque al termine dell'orario scolastico, e sino alle 20.30 nonché in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale o il
Capodanno; nonché il giorno della festa del Papà e di quello del compleanno dello stesso padre nonché ad anni alterni, il giorno di compleanno della figlia;
obbligo a carico del sig. di CP_1
versare in favore della sig.ra entro il giorno Parte_1
cinque di ogni mese, unitamente all'importo dell'assegno unico universale percepito per la figlia minore ed erogato dall'INPS, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, , con la rivalutazione monetaria annuale Persona_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, da concordarsi preventivamente da parte dei genitori e comunque secondo quanto previsto nel protocollo di intesa sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Caltanissetta. La causa è stata rimessa dinanzi al
Giudice Istruttore.
In seguito ad istanza di parte ricorrente, depositata in data
- 6 - 3.5.2023, recante la richiesta di chiarimenti in merito alle pertinenze della casa coniugale assegnata alla sig.ra , Parte_1
con decreto del 4.5.2023 è stato precisato che la suddetta assegnazione dell'immobile sito in FA, Via Crucillà n. 209, doveva intendersi comprensiva dell'intero piano terra avente medesimo accesso e adibito a garage, locale deposito e laboratorio.
Con memoria integrativa depositata il 5.3.2023, la ricorrente ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito per il disinteresse mostrato da quest'ultimo per la famiglia.
La causa, istruita con prove orali e documentali, è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
*****
Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Va poi rilevato che, per quanto riguarda la domanda di addebito formulata reciprocamente da entrambe le parti, per emettere tale pronuncia è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento
- 7 - volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza (si confrontino Cass.
3.12.1981, n. 6396 e 6.9.1985, n. 4639).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito sul disinteresse mostrato dal marito verso la famiglia e sui comportamenti denigratori dallo stesso tenuti spesso in concomitanza con l'abuso di sostanze alcoliche;
ora, sebbene i testi abbiano confermato di avere sentito il resistente rivolgersi alla ricorrente con la frase “tanto è invalida” e abbiano visto tramite videochiamate le bottiglie vuote lasciate dal resistente, le condotte non appaiono sufficientemente circostanziate per potere affermare che le stesse, per le modalità e i tempi, abbiano avuto efficacia causale sul deterioramento del rapporto coniugale.
Il resistente, dal canto suo, ha fondato la richiesta di addebito sull'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente, iniziato gradualmente nel giugno 2022 con allontanamenti frequenti e divenuto definitivo alla fine del mese di agosto.
Va a tal proposito richiamato il principio per cui "l'abbandono
- 8 - della casa familiare, che di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato da una giusta causa" (Cass. n. 2217/2000).
Ai sensi dell'art 146 secondo comma c.c., la proposizione della domanda di separazione giudiziale, accompagnata o meno da richiesta di addebitabilità della separazione medesima, così come la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare, o del rifiuto di far cessare un pregresso allontanamento, tanto con riguardo al coniuge che ha iniziato il giudizio, quanto con riguardo al coniuge nei cui confronti il giudizio stesso e promosso (Cass. n. 5331/1977).
In applicazione di tali principi, essendo pacifico che la ricorrente si è allontanata dal domicilio familiare alla fine del mese di agosto
(non essendo provata per il periodo pregresso la frequenza dell'allontanamento, che in ogni caso potrebbe al più retroagire al mese di luglio) ed essendo provato che ha comunicato al marito la volontà di separarsi i primi giorni di settembre (cfr. dichiarazioni dei testi all'udienza del 12.7.2024), deve ritenersi che la proposizione della domanda di separazione giudiziale in data 11.10.2022, a ragionevole distanza dall'allontanamento dalla residenza familiare, concretizzi la giusta causa prevista dall'art. 146, secondo comma,
- 9 - c.c. che esclude l'antigiuridicità dell'allontanamento dalla residenza familiare a carico della ricorrente.
La domanda di addebito va quindi anche in questo caso rigettata.
Riguardo all'affidamento della figlia deve rilevarsi che la Per_1
stessa nelle more è divenuta maggiorenne (il 17.8.2025) nelle more divenuta maggiorenne, ragion per cui vanno revocate le statuizioni relative al suo affidamento e collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
La casa familiare, sita in FA, Via Crucillà n. 209, con ogni sua pertinenza, come specificato nel decreto reso in data
4.5.2023, e con i mobili e gli arredi che la compongono, in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne ma evidentemente non autonoma, va assegnata alla ricorrente.
Per quanto attiene invece alle statuizioni a contenuto economico, deve darsi atto del fatto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia della coppia deve essere osservato che, a seguito della separazione personale tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (richiamando oggi il novellato art. 315- bis) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze,
- 10 - non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis,
Cass. 22.8.2006, n. 18242; Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass.
19.3.2002, n. 3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148
c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n.
3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa 1.500,00 euro, mentre il resistente ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa 1.400,00 euro e si
è reso disponibile a versare la somma di € 200,00 mensili;
inoltre, in sede di ordinanza presidenziale la misura dell'assegno prevista in
€ 200,00 mensili oltre alla quota di assegno unico teneva conto per un verso oltre che dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente anche del fatto che le rate del mutuo cointestato tra i coniugi venivano corrisposte integralmente dal resistente.
Ora, considerato che dalle difese del resistente emerge la volontà di non corrispondere le suddette rate in quanto in tesi il mutuo sarebbe
- 11 - stato contratto per esigenze della scuola di danza della ricorrente
(circostanza questa rimasta sfornita di prova), si ritiene congruo, in relazione alle circostanze sopra evidenziate in merito alla situazione economica delle parti, prevedere che, in disparte l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo che graverà su entrambe le parti come da obbligazione assunta con un terzo, il resistente versi alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili con decorrenza dalla presente decisione fermo restando per il passato quanto previsto con ordinanza presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di
Caltanissetta.
L'assegno unico verrà invece percepito al 50% come per legge.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...], in data [...], e
[...]
nato a [...], in data [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in data 19.8.1999 a FA (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 14, Ufficio 1;
- 12 - rigetta la richiesta di addebito reciprocamente formulata dalle parti;
revoca le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento della figlia e il diritto di visita del genitore non Persona_1
collocatario; assegna la casa coniugale sita in FA, Via Crucillà n. 209, con le pertinenze come meglio specificato nel decreto reso il
4.5.2023, con gli arredi e i mobili che la compongono a Parte_1
;
[...]
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento Parte_1
della figlia convivente con decorrenza dalla presente decisione la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta, con decorrenza dalla domanda;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 14.11.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
- 13 - ND AS
- 14 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. ND AS Giudice dr. Giuliana Guardo Giudice dei quali il secondo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1600 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a San Cataldo (CL), in [...] Parte_1
21.6.1971, (c.f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Panepinto (pec:
, che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
E
nato a [...], in data [...], (c.f. CP_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._2 Cittadella n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Cuba (pec:
, che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.4.2025, alle quali si rinvia.
Il P.M. nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2022, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data CP_1
19.8.1999 a FA (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 14, Ufficio
1, e che da tale unione era nata la figlia il 17.8.2007, Persona_1
ha dedotto che il rapporto con il coniuge era diventato insostenibile a causa del suo rifiuto a mantenere un rapporto di lavoro stabile e dei comportamenti ingiuriosi e denigratori tenuti dallo stesso nei confronti della moglie dopo la nascita della figlia anche a causa dell'abuso di alcol, raggiungendo l'apice nel giugno del 2020, quando alla ricorrente era stato diagnosticato un tumore al seno;
che la ricorrente per tali motivi si era infine trasferita nell'agosto 2022
- 2 - insieme alla figlia nella casa di campagna dei suoi genitori per poi informare il marito della sua volontà di ricorrere alla separazione;
che questa notizia aveva fatto infuriare il resistente, il quale aveva minacciato la moglie e la figlia tramite sms e messaggi vocali inviati a quest'ultima, aveva portato lo stesso a revocare alla moglie, in data
13.9.2022, la delega ad operare sul conto corrente intestato a lui presso la Banca Sicana Agenzia di FA;
che contestualmente il resistente aveva provveduto a prelevare presso la stessa banca, ma dal conto della moglie, la somma di € 1.050,00, oltre alla somma di € 2.772,18, senza alcuna autorizzazione, dal libretto di risparmio aperto presso la Banca del Nisseno Credito
Cooperativo di MM e FA cointestato alla stessa, al padre di lei e al resistente;
che si era anche appropriato della somma in contanti di € 1.600,00 che si trovava all'interno della cassaforte presente nell'abitazione familiare, fondo cassa dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Destinazione Danza di cui la moglie era
Presidente, e dell'ulteriore somma di € 200,00 presente sempre nella suddetta cassa forte destinata dalla ricorrente ad un'allieva per la mancata partecipazione ad uno stage di danza.
La ricorrente ha aggiunto che la stessa percepiva un reddito irrisorio e occasionale derivante dalla scuola di danza, mentre il resistente lavorava come dipendente a tempo indeterminato presso l'impresa
CA di LO SU percependo una retribuzione mensile di
€ 1.500,00.
Ha concluso, dunque, chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere
- 3 - separati, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo della figlia minore alla madre che coabita con la stessa, assegnazione della casa coniugale sita in FA, Via Crucillà n. 209, in comproprietà con il marito, comprensiva di mobili e arredi che la compongono, alla ricorrente, obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno di mantenimento per la stessa e per la figlia minore di importo non inferiore ad € 700,00 mensili o nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
Si è costituito in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento con quello da lui introdotto per separazione personale con addebito nei confronti della sig.ra
[...]
con N.R.G. 1722/2022, per il quale era stata già Parte_1
fissata l'udienza di comparizione del 30.1.2023, riportandosi al contenuto e ai documenti prodotti, puntualizzando che il fallimento del matrimonio era da addebitare alla moglie in quanto aveva un attaccamento ossessivo alla sua famiglia di origine e teneva dei comportamenti aggressivi e denigratori nei confronti del marito, e aveva abbandonato la casa coniugale senza preavviso e senza curarsi delle spese riguardanti le utenze, le tasse pregresse e le rate del mutuo, spese affrontate dal resistente tramite pagamento effettuato con somme di pari importo dal proprio conto e da quello della sig.ra ha precisato che il denaro prelevato dalla Pt_1
cassaforte era frutto del suo lavoro di operaio edile e non della
- 4 - suddetta Associazione sportiva di cui la sig.ra era Presidente. Pt_1
Il resistente ha aggiunto: di essere disoccupato, mentre la ricorrente svolgeva la professione di Presidente della ASD
Destinazione danza con sede a Canicattì e dirigeva la stessa associazione percependo una retribuzione mensile di € 1.200,00, oltre agli utili di esercizio, e percepiva una pensione di invalidità di
€ 293,00 mensili;
che su entrambe le parti gravava un mutuo acceso presso la Banca Sicana con rata mensile di € 339,29 utilizzato dalla ricorrente per i bisogni della suddetta associazione, come risultava dai verbali di assemblea della stessa associazione sotto la voce prestito, di cui ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c., anche se le rate erano state pagate esclusivamente dal resistente.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati, assegnazione della casa coniugale sita in FA, Via Crucillà n. 209 al resistente, affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, obbligo di versare alla ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia di € 200,00 mensili, obbligo a carico della ricorrente di partecipare al versamento della rata del suddetto mutuo nella misura del 50%.
Disposta la riunione al presente fascicolo di quello iscritto al n.
1722/2022 R.G. e sentiti i coniugi all'udienza dell'1.3.2023 e la minore alla successiva udienza, con ordinanza del 3.4.2023 sono stati emessi i provvedimenti provvisori nell'interesse delle parti e della figlia nei termini che seguono: autorizzazione ai coniugi a vivere
- 5 - separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1
madre, assegnazione della casa coniugale sita in FA, nella via Crucillà n. 209 con ogni sua pertinenza alla sig.ra Parte_1
, facoltà del padre di incontrare e tenere con sé la figlia
[...]
liberamente secondo l'accordo dei coniugi e nel rispetto della volontà della minore ovvero in caso di disaccordo per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il sabato, dalle ore 13:00, o comunque al termine dell'orario scolastico, e sino alle 20.30 nonché in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale o il
Capodanno; nonché il giorno della festa del Papà e di quello del compleanno dello stesso padre nonché ad anni alterni, il giorno di compleanno della figlia;
obbligo a carico del sig. di CP_1
versare in favore della sig.ra entro il giorno Parte_1
cinque di ogni mese, unitamente all'importo dell'assegno unico universale percepito per la figlia minore ed erogato dall'INPS, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, , con la rivalutazione monetaria annuale Persona_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse, da concordarsi preventivamente da parte dei genitori e comunque secondo quanto previsto nel protocollo di intesa sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Caltanissetta. La causa è stata rimessa dinanzi al
Giudice Istruttore.
In seguito ad istanza di parte ricorrente, depositata in data
- 6 - 3.5.2023, recante la richiesta di chiarimenti in merito alle pertinenze della casa coniugale assegnata alla sig.ra , Parte_1
con decreto del 4.5.2023 è stato precisato che la suddetta assegnazione dell'immobile sito in FA, Via Crucillà n. 209, doveva intendersi comprensiva dell'intero piano terra avente medesimo accesso e adibito a garage, locale deposito e laboratorio.
Con memoria integrativa depositata il 5.3.2023, la ricorrente ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito per il disinteresse mostrato da quest'ultimo per la famiglia.
La causa, istruita con prove orali e documentali, è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
*****
Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Va poi rilevato che, per quanto riguarda la domanda di addebito formulata reciprocamente da entrambe le parti, per emettere tale pronuncia è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento
- 7 - volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza (si confrontino Cass.
3.12.1981, n. 6396 e 6.9.1985, n. 4639).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito sul disinteresse mostrato dal marito verso la famiglia e sui comportamenti denigratori dallo stesso tenuti spesso in concomitanza con l'abuso di sostanze alcoliche;
ora, sebbene i testi abbiano confermato di avere sentito il resistente rivolgersi alla ricorrente con la frase “tanto è invalida” e abbiano visto tramite videochiamate le bottiglie vuote lasciate dal resistente, le condotte non appaiono sufficientemente circostanziate per potere affermare che le stesse, per le modalità e i tempi, abbiano avuto efficacia causale sul deterioramento del rapporto coniugale.
Il resistente, dal canto suo, ha fondato la richiesta di addebito sull'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente, iniziato gradualmente nel giugno 2022 con allontanamenti frequenti e divenuto definitivo alla fine del mese di agosto.
Va a tal proposito richiamato il principio per cui "l'abbandono
- 8 - della casa familiare, che di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato da una giusta causa" (Cass. n. 2217/2000).
Ai sensi dell'art 146 secondo comma c.c., la proposizione della domanda di separazione giudiziale, accompagnata o meno da richiesta di addebitabilità della separazione medesima, così come la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare, o del rifiuto di far cessare un pregresso allontanamento, tanto con riguardo al coniuge che ha iniziato il giudizio, quanto con riguardo al coniuge nei cui confronti il giudizio stesso e promosso (Cass. n. 5331/1977).
In applicazione di tali principi, essendo pacifico che la ricorrente si è allontanata dal domicilio familiare alla fine del mese di agosto
(non essendo provata per il periodo pregresso la frequenza dell'allontanamento, che in ogni caso potrebbe al più retroagire al mese di luglio) ed essendo provato che ha comunicato al marito la volontà di separarsi i primi giorni di settembre (cfr. dichiarazioni dei testi all'udienza del 12.7.2024), deve ritenersi che la proposizione della domanda di separazione giudiziale in data 11.10.2022, a ragionevole distanza dall'allontanamento dalla residenza familiare, concretizzi la giusta causa prevista dall'art. 146, secondo comma,
- 9 - c.c. che esclude l'antigiuridicità dell'allontanamento dalla residenza familiare a carico della ricorrente.
La domanda di addebito va quindi anche in questo caso rigettata.
Riguardo all'affidamento della figlia deve rilevarsi che la Per_1
stessa nelle more è divenuta maggiorenne (il 17.8.2025) nelle more divenuta maggiorenne, ragion per cui vanno revocate le statuizioni relative al suo affidamento e collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
La casa familiare, sita in FA, Via Crucillà n. 209, con ogni sua pertinenza, come specificato nel decreto reso in data
4.5.2023, e con i mobili e gli arredi che la compongono, in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne ma evidentemente non autonoma, va assegnata alla ricorrente.
Per quanto attiene invece alle statuizioni a contenuto economico, deve darsi atto del fatto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia della coppia deve essere osservato che, a seguito della separazione personale tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (richiamando oggi il novellato art. 315- bis) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze,
- 10 - non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis,
Cass. 22.8.2006, n. 18242; Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass.
19.3.2002, n. 3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148
c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n.
3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa 1.500,00 euro, mentre il resistente ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa 1.400,00 euro e si
è reso disponibile a versare la somma di € 200,00 mensili;
inoltre, in sede di ordinanza presidenziale la misura dell'assegno prevista in
€ 200,00 mensili oltre alla quota di assegno unico teneva conto per un verso oltre che dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente anche del fatto che le rate del mutuo cointestato tra i coniugi venivano corrisposte integralmente dal resistente.
Ora, considerato che dalle difese del resistente emerge la volontà di non corrispondere le suddette rate in quanto in tesi il mutuo sarebbe
- 11 - stato contratto per esigenze della scuola di danza della ricorrente
(circostanza questa rimasta sfornita di prova), si ritiene congruo, in relazione alle circostanze sopra evidenziate in merito alla situazione economica delle parti, prevedere che, in disparte l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo che graverà su entrambe le parti come da obbligazione assunta con un terzo, il resistente versi alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili con decorrenza dalla presente decisione fermo restando per il passato quanto previsto con ordinanza presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di
Caltanissetta.
L'assegno unico verrà invece percepito al 50% come per legge.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...], in data [...], e
[...]
nato a [...], in data [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in data 19.8.1999 a FA (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 14, Ufficio 1;
- 12 - rigetta la richiesta di addebito reciprocamente formulata dalle parti;
revoca le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento della figlia e il diritto di visita del genitore non Persona_1
collocatario; assegna la casa coniugale sita in FA, Via Crucillà n. 209, con le pertinenze come meglio specificato nel decreto reso il
4.5.2023, con gli arredi e i mobili che la compongono a Parte_1
;
[...]
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento Parte_1
della figlia convivente con decorrenza dalla presente decisione la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta, con decorrenza dalla domanda;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 14.11.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
- 13 - ND AS
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