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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/09/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4875 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Ornella Gaviano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente contro
CP_1 nato a [...] il [...],
convenuto contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: "Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
Confermare i provvedimenti temporanei con i quali sono state confermate le condizioni della separazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE ,premesso di avere contratto matrimonio con Con ricorso depositato il 12/07/2021, Parte_1
in data 12/09/2008, e che dall'unione coniugale era nata la figlia Per_1 il CP_1
27/10/2009; che con i coniugi si erano separati con omologa del 19/07/2016, prevedendo l'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento presso la madre e la disciplina del diritto di visita del padre per due giorni alla settimana secondo le esigenze lavorative, un fine settimana, dal sabato sera al lunedì mattina, ogni quindici giorni, festività secondo alternanza annuale con ciascun genitore e almeno quindici giorni consecutivi con entrambi durante le vacanze estive, e il versamento mensile di un assegno di euro 250 per il mantenimento della figlia;
che i coniugi non si erano più
riconciliati; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni della separazione consensuale.
Il convenuto non si è costituito e non ècomparso.
Sentita la ricorrente, che ha confermato il ricorso e precisato che la figlia non vede né sente il padre,
e che il convenuto non corrisponde l'assegno di mantenimento, di lavorare come banconista di avere la retribuzione di 1.300/1.400 euro mensili, e che il convenuto, occupato in una segheria, guadagna circa euro 1.300,00 euro, il Giudice delegato ha confermato in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione.
Mutato il rito, il convenuto non si è costituito ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla loro comparizione personale davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Come domandato dalla ricorrente, le condizioni concordate dai coniugi all'epoca della separazione e dagli stessi ritenute congrue e conformi all'interesse della minore, devono essere confermate. Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Villacidro fra coniugi Parte_1
nata a [...] l'[...], e CP_1 nato a [...], il [...],
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, parte I, anno 2008 - Comune di Villacidro);
Conferma le condizioni di cui alla separazione:
2. Affida la minore Per_1 d entrambi i genitori, con collocamento presso la madre che provvederà
alla sua educazione, istruzione e mantenimento di concerto con il padre.
3. Dispone che CP_1 possa vedere e tenere co sé la figlia secondo le seguenti modalità: due giorni alla settimana secondo le esigenze lavorative;
un fine settimana, dal sabato sera al lunedì mattina, ogni quindici giorni;
durante le festività natalizie e pasquali, la bambina trascorrerà i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori, ad anni alterni il giorno di Pasqua o di lunedì in Abis;
almeno quindici giorni consecutivi con ciascuno durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori.
4. Dispone che la somma di euroCP_1 corrisponda in favore di Parte_2
250,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento della figlia minore Per_1
rivalutabile annualmente secondo Istat a decorrere dal 05/07/2016, e contribuirà, nella misura del
50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario sociale;
per spese straordinarie scolastiche si intendono tasse scolastiche, libri di testi, doposcuola, gite scolastiche;
5. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 11/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Giorgio Latti Francesca Lucchesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4875 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Ornella Gaviano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente contro
CP_1 nato a [...] il [...],
convenuto contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: "Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
Confermare i provvedimenti temporanei con i quali sono state confermate le condizioni della separazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE ,premesso di avere contratto matrimonio con Con ricorso depositato il 12/07/2021, Parte_1
in data 12/09/2008, e che dall'unione coniugale era nata la figlia Per_1 il CP_1
27/10/2009; che con i coniugi si erano separati con omologa del 19/07/2016, prevedendo l'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento presso la madre e la disciplina del diritto di visita del padre per due giorni alla settimana secondo le esigenze lavorative, un fine settimana, dal sabato sera al lunedì mattina, ogni quindici giorni, festività secondo alternanza annuale con ciascun genitore e almeno quindici giorni consecutivi con entrambi durante le vacanze estive, e il versamento mensile di un assegno di euro 250 per il mantenimento della figlia;
che i coniugi non si erano più
riconciliati; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni della separazione consensuale.
Il convenuto non si è costituito e non ècomparso.
Sentita la ricorrente, che ha confermato il ricorso e precisato che la figlia non vede né sente il padre,
e che il convenuto non corrisponde l'assegno di mantenimento, di lavorare come banconista di avere la retribuzione di 1.300/1.400 euro mensili, e che il convenuto, occupato in una segheria, guadagna circa euro 1.300,00 euro, il Giudice delegato ha confermato in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione.
Mutato il rito, il convenuto non si è costituito ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla loro comparizione personale davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Come domandato dalla ricorrente, le condizioni concordate dai coniugi all'epoca della separazione e dagli stessi ritenute congrue e conformi all'interesse della minore, devono essere confermate. Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Villacidro fra coniugi Parte_1
nata a [...] l'[...], e CP_1 nato a [...], il [...],
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, parte I, anno 2008 - Comune di Villacidro);
Conferma le condizioni di cui alla separazione:
2. Affida la minore Per_1 d entrambi i genitori, con collocamento presso la madre che provvederà
alla sua educazione, istruzione e mantenimento di concerto con il padre.
3. Dispone che CP_1 possa vedere e tenere co sé la figlia secondo le seguenti modalità: due giorni alla settimana secondo le esigenze lavorative;
un fine settimana, dal sabato sera al lunedì mattina, ogni quindici giorni;
durante le festività natalizie e pasquali, la bambina trascorrerà i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori, ad anni alterni il giorno di Pasqua o di lunedì in Abis;
almeno quindici giorni consecutivi con ciascuno durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori.
4. Dispone che la somma di euroCP_1 corrisponda in favore di Parte_2
250,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento della figlia minore Per_1
rivalutabile annualmente secondo Istat a decorrere dal 05/07/2016, e contribuirà, nella misura del
50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario sociale;
per spese straordinarie scolastiche si intendono tasse scolastiche, libri di testi, doposcuola, gite scolastiche;
5. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 11/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Giorgio Latti Francesca Lucchesi