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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16192 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16192/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
e
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri Parte_1
e presso la Casa Comunale del Comune di IA RA (PG),
[...] Parte_2 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di IA RA (PG) al n. 21 Atti di Matrimonio –
Parte I – Anno 2004, ordinando e trasmettendo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA
RA (PG) ed ai rispettivi Comuni di residenza, a mezzo rituale comunicazione, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento e Persona_1 residenza presso l'abitazione della madre;
3) tenuto conto dell'età del figlio , lo stesso regolerà liberamente i rapporti con il Persona_1 padre, secondo i propri impegni e compatibilmente con quelli dei genitori, stabilendo sin da ora che, in ogni caso, il padre terrà con sé il figlio a settimane alternate (ossia ogni quindici giorni) dal venerdì dall'uscita da scuola o in altro orario da concordare, prelevandolo presso la scuola o presso l'abitazione della madre, fino alla domenica sera o in altro orario da concordare, riportandolo presso l'abitazione;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 Parte_2
€ 290,00, a tiolo di contributo al mantenimento del figlio, fino a che quest'ultimo sarà economicamente autosufficiente, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo;
5) ciascun genitore provvederà, inoltre, a versare il 50% delle seguenti spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione A) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
V) mensa;
B) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per il divertimento A) spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi o vacanze.
6) Reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
7) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
8) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in IA RA (PG) il
18/12/2004, da cui era nato il figlio il 18.9.2010, premettendo che, il 5.5.2016 veniva Per_1 omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a IA RA (PG) il 18.12.2004, iscritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, parte I, n. 21;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est.
ST TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16192/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
e
(c.f. ), con l'avv. BOTTURI MONICA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 17
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri Parte_1
e presso la Casa Comunale del Comune di IA RA (PG),
[...] Parte_2 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di IA RA (PG) al n. 21 Atti di Matrimonio –
Parte I – Anno 2004, ordinando e trasmettendo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA
RA (PG) ed ai rispettivi Comuni di residenza, a mezzo rituale comunicazione, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento e Persona_1 residenza presso l'abitazione della madre;
3) tenuto conto dell'età del figlio , lo stesso regolerà liberamente i rapporti con il Persona_1 padre, secondo i propri impegni e compatibilmente con quelli dei genitori, stabilendo sin da ora che, in ogni caso, il padre terrà con sé il figlio a settimane alternate (ossia ogni quindici giorni) dal venerdì dall'uscita da scuola o in altro orario da concordare, prelevandolo presso la scuola o presso l'abitazione della madre, fino alla domenica sera o in altro orario da concordare, riportandolo presso l'abitazione;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 Parte_2
€ 290,00, a tiolo di contributo al mantenimento del figlio, fino a che quest'ultimo sarà economicamente autosufficiente, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo;
5) ciascun genitore provvederà, inoltre, a versare il 50% delle seguenti spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione A) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
V) mensa;
B) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per il divertimento A) spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi o vacanze.
6) Reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
7) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare a proporre appello avverso l'emananda sentenza.
8) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in IA RA (PG) il
18/12/2004, da cui era nato il figlio il 18.9.2010, premettendo che, il 5.5.2016 veniva Per_1 omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a IA RA (PG) il 18.12.2004, iscritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, parte I, n. 21;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est.
ST TE