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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/11/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 237 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Marincolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Piazza A. De Gasperi n. 11, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Cianfrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Via dei Normanni n. 298, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 553/2023 del 09.11.2023 (R.G. n. 2265/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
14.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata integrale corresponsione del prezzo per l'acquisto dei beni di cui al contratto del 24.01.2019.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta del credito, poiché prodotta in copia e illeggibile, e l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso l'intervenuto integrale pagamento del prezzo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di nullità e di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, sollevata da parte opponente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Ebbene, nel caso di specie, il disconoscimento dell'opponente - in realtà neanche esplicitato chiaramente - risulta del tutto generico, non avendo lo stesso rappresentato in quali parti e in che modo la copia sarebbe divergente dall'originale.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto pagina 2 di 7 mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del
2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale
"valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
37290/2022; conf. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II,
04/05/2023, n. 717).
Per completezza, si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la pagina 3 di 7 copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. civ., sez. trib., ord. n.
134/2025; conf. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
Ciò detto, si rileva che non risulta fondata l'eccezione relativa all'asserita illeggibilità della prova scritta del credito, sollevata dall'opponente, tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti in data 24.01.2019 risulta perfettamente leggibile.
5. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 4 di 7 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si segnala che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto, producendo il contratto di compravendita stipulato tra le parti, contenente l'elenco dei beni compravenduti e il relativo prezzo, ed essendo circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. l'effettiva consegna dei predetti beni.
L'opponente, invece, ha allegato l'intervenuto integrale pagamento del prezzo.
7. Orbene, dalla “trascrizione registrazione ” (allegata al fascicolo di parte Parte_1 opponente), la cui veridicità è confermata da parte opposta, che ha confermato la riconducibilità a esso opposto delle dichiarazioni contenute nel detto documento, si evince che parte opponente ha corrisposto 18 rate, oltre € 800,00.
Invero, l'opposto nella conversazione, riportata nel detto documento, ha dichiarato che
“Adesso scrivo anche, adesso qui tu hai pagato fino alla diciottesima rata, va bene? Adesso, tu hai pagato fino alla diciottesima rata, ok? Adesso tu mi hai dato cento euro che erano della diciannovesima rata, l'acconto, diciannovesima rata, adesso, tu hai detto che mi dai settecento?”; si segnala che il versamento della somma di € 700,00 risulta essere stato effettivamente posto in essere, tenuto conto che l'opponente nel documento in parola aveva affermato di aver portato con sé € 700,00 da corrispondere all'opposto.
pagina 5 di 7 Ciò detto, a fronte della somma di € 23.000,00 da versare a saldo del prezzo in 42 rate mensili, pari a € 547,62 ciascuna, parte opponente da prova di aver corrisposto € 10.657,16.
Pertanto, lo stesso risulta debitore dell'importo residuo pari a € 12.342,84.
8. Ciò detto, si evidenzia che risulta priva di pregio l'eccezione di indeterminatezza del credito, sollevata da parte opponente, non avendo il contratto previsto la decorrenza delle rate e il relativo importo, tenuto conto che la decorrenza non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione, tenuto conto che non incide sulle evidenze probatorie in cui l'opposto calcolo la rate versate, e che l'importo delle rate ben può essere calcolato con una mera operazione aritmetica.
Si conferma, altresì, che la prova per testi richiesta dall'opponente si ritiene inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c., tenuto conto del valore del contratto, che supera i limiti di ammissibilità.
Inoltre, si segnala che il giudicante è tenuto a motivare la scelta relativa all'ammissibilità dei mezzi istruttori ex artt. 2721 e 2726 c.c. nel caso in cui ammetta la prova per testi, nonostante il superamento dei detti limiti, e non nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui si limiti ad applicare le norme codicistiche.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 8181/2022).
A ogni modo, si segnala che nel presente giudizio non sono riscontrabili elementi da cui dedurre che l'opponente non abbia curato di ottenere una documentazione scritta, tenuto conto che le parti non sono avvinte da alcun vincolo di parentela e che non emerge che tra le stesse intercorresse un particolare rapporto di fiducia, tenuto conto, in particolar modo, che il contratto è stato redatto in forma scritta;
né la natura del contratto giustifica l'asserito mancata rilascio delle ricevute di pagamento.
Infine, si segnala che dalla documentazione in atti non emerge alcuna ulteriore circostanza per cui risulta giustificato il mancato rilascio di documentazione, attestante il pagamento.
9. Per tali ragioni l'opposizione è parzialmente fondata, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della somma di 12.342,84, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
pagina 6 di 7 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, atteso che non comporta soccombenza reciproca il caso in cui la domanda sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass.,
SS.UU., sent. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla corresponsione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 12.342,84, oltre interessi legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
3) condanna , alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di istruttoria ed €
900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA E CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 03.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 237 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Marincolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Piazza A. De Gasperi n. 11, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Cianfrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Via dei Normanni n. 298, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 553/2023 del 09.11.2023 (R.G. n. 2265/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
14.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata integrale corresponsione del prezzo per l'acquisto dei beni di cui al contratto del 24.01.2019.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta del credito, poiché prodotta in copia e illeggibile, e l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso l'intervenuto integrale pagamento del prezzo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di nullità e di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, sollevata da parte opponente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Ebbene, nel caso di specie, il disconoscimento dell'opponente - in realtà neanche esplicitato chiaramente - risulta del tutto generico, non avendo lo stesso rappresentato in quali parti e in che modo la copia sarebbe divergente dall'originale.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto pagina 2 di 7 mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del
2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale
"valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
37290/2022; conf. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II,
04/05/2023, n. 717).
Per completezza, si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la pagina 3 di 7 copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. civ., sez. trib., ord. n.
134/2025; conf. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
Ciò detto, si rileva che non risulta fondata l'eccezione relativa all'asserita illeggibilità della prova scritta del credito, sollevata dall'opponente, tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti in data 24.01.2019 risulta perfettamente leggibile.
5. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 4 di 7 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si segnala che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto, producendo il contratto di compravendita stipulato tra le parti, contenente l'elenco dei beni compravenduti e il relativo prezzo, ed essendo circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. l'effettiva consegna dei predetti beni.
L'opponente, invece, ha allegato l'intervenuto integrale pagamento del prezzo.
7. Orbene, dalla “trascrizione registrazione ” (allegata al fascicolo di parte Parte_1 opponente), la cui veridicità è confermata da parte opposta, che ha confermato la riconducibilità a esso opposto delle dichiarazioni contenute nel detto documento, si evince che parte opponente ha corrisposto 18 rate, oltre € 800,00.
Invero, l'opposto nella conversazione, riportata nel detto documento, ha dichiarato che
“Adesso scrivo anche, adesso qui tu hai pagato fino alla diciottesima rata, va bene? Adesso, tu hai pagato fino alla diciottesima rata, ok? Adesso tu mi hai dato cento euro che erano della diciannovesima rata, l'acconto, diciannovesima rata, adesso, tu hai detto che mi dai settecento?”; si segnala che il versamento della somma di € 700,00 risulta essere stato effettivamente posto in essere, tenuto conto che l'opponente nel documento in parola aveva affermato di aver portato con sé € 700,00 da corrispondere all'opposto.
pagina 5 di 7 Ciò detto, a fronte della somma di € 23.000,00 da versare a saldo del prezzo in 42 rate mensili, pari a € 547,62 ciascuna, parte opponente da prova di aver corrisposto € 10.657,16.
Pertanto, lo stesso risulta debitore dell'importo residuo pari a € 12.342,84.
8. Ciò detto, si evidenzia che risulta priva di pregio l'eccezione di indeterminatezza del credito, sollevata da parte opponente, non avendo il contratto previsto la decorrenza delle rate e il relativo importo, tenuto conto che la decorrenza non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione, tenuto conto che non incide sulle evidenze probatorie in cui l'opposto calcolo la rate versate, e che l'importo delle rate ben può essere calcolato con una mera operazione aritmetica.
Si conferma, altresì, che la prova per testi richiesta dall'opponente si ritiene inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c., tenuto conto del valore del contratto, che supera i limiti di ammissibilità.
Inoltre, si segnala che il giudicante è tenuto a motivare la scelta relativa all'ammissibilità dei mezzi istruttori ex artt. 2721 e 2726 c.c. nel caso in cui ammetta la prova per testi, nonostante il superamento dei detti limiti, e non nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui si limiti ad applicare le norme codicistiche.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 8181/2022).
A ogni modo, si segnala che nel presente giudizio non sono riscontrabili elementi da cui dedurre che l'opponente non abbia curato di ottenere una documentazione scritta, tenuto conto che le parti non sono avvinte da alcun vincolo di parentela e che non emerge che tra le stesse intercorresse un particolare rapporto di fiducia, tenuto conto, in particolar modo, che il contratto è stato redatto in forma scritta;
né la natura del contratto giustifica l'asserito mancata rilascio delle ricevute di pagamento.
Infine, si segnala che dalla documentazione in atti non emerge alcuna ulteriore circostanza per cui risulta giustificato il mancato rilascio di documentazione, attestante il pagamento.
9. Per tali ragioni l'opposizione è parzialmente fondata, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della somma di 12.342,84, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
pagina 6 di 7 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, atteso che non comporta soccombenza reciproca il caso in cui la domanda sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass.,
SS.UU., sent. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla corresponsione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 12.342,84, oltre interessi legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
3) condanna , alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di istruttoria ed €
900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA E CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 03.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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