Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.
Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1994, n. 711
Articolo 2
- Legge 14 dicembre 1994, n. 711
Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1994, n. 711
Versione
28 dicembre 1994
28 dicembre 1994
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