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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
n. 81/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. ZACCAGNINI GIULIANO, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1
difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 251/2023 del 06/10/2023, emessa dal Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 31/10/2024.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19/02/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 06/10/2023, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stato respinto il ricorso, proposto il 10/01/2023, in opposizione all'avviso di addebito n. 332
2022 00014244 77 000 emesso dall' il 24/11/2022 e notificatole il 05/12/2022, con il CP_1
quale le si intimava il pagamento, a titolo di contributi previdenziali omessi per i mesi di novembre e dicembre 2020 e relative sanzioni, della somma di €. 799,67.
L'impugnata sentenza ha ritenuto l'infondatezza dell'opposizione in quanto la non Pt_1
aveva presentato tempestivamente, entro il termine del 13/12/2021 e con modalità telematiche, come previsto dai messaggi nn. 3774 del 04/11/2021 e 4299 del CP_1
03/12/2021, domanda per ottenere l'esonero contributivo per le mensilità di novembre e dicembre 2020 previsto dagli artt. 16 e 16 bis d.l. n. 137/2020, e non essendo valutabile, ex art. 38 c. 5 d.l. n. 78 del 2010, la domanda presentata il 16/12/2021 a mezzo posta elettronica, sia perché non presentata in via telematica, sia perché tardiva, con conseguente debenza della contribuzione portata nell'avviso di addebito opposto.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto:
1. nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 443 c.p.c. avendo l'impugnata sentenza, in violazione delle regole del contradditorio e del diritto di difesa, emesso una decisione a sorpresa fondata sul difetto di domanda telematica di esonero, senza provocare il contraddittorio sulle questioni relative alla validità della domanda amministrativa avanzata con modalità diverse, e comunque senza sospendere il giudizio assegnando termine per la presentazione dell'istanza amministrativa;
2. erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, non essendo previsti dagli artt. 16
e 16 bis d.l. n. 137/2020 termini perentori per la presentazione delle istanze di esonero contributivo o adempimenti a pena di decadenza, né trattandosi di prestazione previdenziale a domanda, l' non poteva introdurre preclusioni all'esercizio del diritto all'esonero o CP_1
termini di decadenza, e comunque la posta elettronica certificata era pienamente utilizzabile per la presentazione di istanze all' ex art. 38 c. 5 d.l. n. 78 del 2010, sicché, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva il proprio diritto all'esonero contributivo, essendo imprenditrice agricola iscritta alla relativa gestione previdenziale, ed avendo tempestivamente proposto la relativa domanda nonché opposizione all'avviso di addebito emesso dall' ; CP_1
3. omessa pronuncia relativamente alla dedotta illegittimità dell'applicazione di sanzioni, non essendo comunque il ritardo nel pagamento imputabile ad essa appellante, in quanto i pagamenti erano stati sospesi ex art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2010 fino alla comunicazione da parte dell' dell'importo dovuto al netto degli esoneri, e l'Istituto aveva annullato i codici CP_1
identificativi dei singoli ratei e non aveva effettuato comunicazioni, rendendo impossibile il tempestivo pagamento.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa dichiarazione di nullità di essa, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato, per le seguenti considerazioni.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado l' aveva espressamente eccepito l'insussistenza CP_1 del diritto all'esonero contributivo per mancata tempestiva presentazione di domanda nei modi e termini indicati con propri messaggi e circolari (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione), sicché la questione della necessità di domanda e dei relativi termini e modalità di presentazione rientrava pienamente nel thema decidendum in base alle prospettazioni delle parti e non è stata affatto rilevata d'ufficio; inoltre, è pacifico che, per le prestazioni previdenziali a domanda, l'omessa presentazione della domanda amministrativa determina non l'improcedibilità ma l'inammissibilità della domanda (cfr. Cass. Sez. L. nn. 41571 del
27/12/2021 rv. 663370 – 01, 2063 del 30/01/2014 rv. 629924 - 01 e 732 del 15/01/2007 rv.
594245 - 01; Cass. Sez.
6-L. n. 2760 del 30/01/2019 rv. 652619 - 01), sicché il giudice di primo grado non avrebbe comunque dovuto provvedere ex art. 443 c.p.c.; in ogni caso, anche qualora si fosse trattato di questione di improcedibilità, l'omesso rilievo da parte del giudice entro la prima udienza di discussione determina la prosecuzione dell'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 c. 2 Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13394 del 19/07/2004 rv. 574687 – 01, 21012 del 28/10/2005 rv. 585018 – 01 e 15103 del
10/09/2012 rv. 624450 - 01).
Quanto al secondo motivo, è pacifico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 5318 del 10/02/2016-17/03/2016,
24111 del 10/04/2018-03/10/2018 e 41413 del 23/12/2021 rv. 663409 - 01) che il principio della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad una determinata prestazione previdenziale o a un determinato beneficio consistente nella riduzione dell'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali, costituisce principio generale dell'ordinamento.
La necessità di proposizione di domanda amministrativa per la fruizione dell'esonero è, peraltro, espressamente prevista dall'art. 19 d.l. n. 41/2021. La disposizione, nell'estendere l'esonero anche per il rateo contributivo di gennaio 2021, ha disposto, al c. 2 bis, che per accedere agli esoneri contributivi previsti dagli articoli 16 e 16-bis d.l. n. 137/2020, i beneficiari devono dichiarare nella domanda, ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863.
In materia di sgravi, benefici ed agevolazioni contributive, inoltre, il termine di presentazione delle domande, anche qualora non espressamente qualificato come perentorio, costituisce un termine di decadenza, in considerazione della natura pubblica dell'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, a sua volta correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea per controllarne l'osservanza (cfr. (Cass. Sez. L. nn. 24111/2018 cit. e
20740 del 14/08/2018 rv. 649929 - 01).
In base a tali principi, nella fattispecie, posto che gli artt. 16 e 16 bis d.l. n. 137/2020 cit. non hanno previsto un apposito termine per la presentazione della domanda, va considerato che il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi nell'agricoltura e dai coldiretti non è effettuato autonomamente dagli assicurati, ma va calcolato dall' secondo le modalità di CP_1
cui alle ll. nn. 1047/57, 233/1990 e 449/1997 ed al d.lgs. n. 146/1997, sicché la quantificazione dei contributi dovuti al netto dell'esonero presuppone necessariamente l'invio all' di apposita domanda di esonero, all'esito della quale l' medesimo dovrà CP_1 CP_1 ricalcolare i ratei di contribuzione dovuta al netto dell'esonero.
Pertanto, il termine di presentazione della domanda di esonero non può che coincidere con quello di scadenza di detta apposita comunicazione, appunto in quanto l'esonero non può essere richiesto che prima della quantificazione e dell'esigibilità dell'obbligazione di pagamento, in coerenza con il principio generale desumibile dalla disciplina in materia di sgravi ed agevolazioni, in base alla quale la volontà di avvalersene va manifestata al momento della quantificazione dei contributi dovuti al netto dei benefici di cui si intende fruire.
Ciò posto, va considerato che il termine di versamento dei ratei contributivi interessati all'esonero, ordinariamente scadente il 16/01/2021, è stato sospeso dall'art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2020 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16/02/2021.
In base a quanto sopra osservato, deve quindi ritenersi che il legislatore, nel rimettere all' la quantificazione dei contributi da versare al netto dell'esonero, e la conseguente CP_1 fissazione del termine per il versamento, abbia demandato all' anche la fissazione del CP_1
termine per la presentazione, da parte degli assicurarti interessati, della domanda di esonero, appunto in quanto necessariamente preliminare alla quantificazione della contribuzione dovuta.
In esecuzione di tali previsioni di legge, l' , con messaggio n. 103 del 13/01/2021, in atti, CP_1
ha autorizzato i lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, avrebbero presentato l'istanza per l'esonero ex artt. 16 e 16 bis d.l. n. 137/2020 cit., a sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16/01/2021, in attesa di conoscere l'importo da versare con la predetta rata per effetto dell'esonero, che avrebbe dovuto essere comunicato con specifico avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
Successivamente, a seguito dell'emanazione dell'art. 19 d.l. n. 41/2021 cit., l'Istituto ha ulteriormente differito la scadenza del termine di versamento con messaggi nn. 2263/2021 e
2418/2021, e, con circolare n. 131 del 08/09/2021, ha previsto che per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, quali l'odierna appellante, sarebbe stato reso disponibile apposito modulo telematico per la presentazione della domanda di esonero contributivo nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura, alla sezione Comunicazione bidirezionale - Invio comunicazione, che la disponibilità del modulo sarebbe stata resa conta con apposito messaggio, che l'istanza di esonero avrebbe dovuto essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio, e che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarebbe stata data comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva.
Detto messaggio è stato emanato il 04/11/2021 con il n. 3774, dando comunicazione della disponibilità dell'apposito modulo telematico per la fruizione dell'esonero contributivo, e la scadenza del termine di presentazione delle relative domande, scadente il 04/12/2021 in base alla citata circolare, è stato differito al 13/12/2021 con successivo messaggio n. 4299 del
03/12/2021.
L'ulteriore differimento da parte dell' dei termini di versamento dei contributi, rispetto a CP_1 quello del 16/02/2021 originariamente previsto dall'art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2010, deve ritenersi implicito nelle previsioni del sopravvenuto art. 19 d.l. n. 41/2021 cit., e comunque costituisce, pacificamente, facoltà dell' , quale creditore della pretesa contributiva. CP_1
Pertanto, risultando i citati messaggi nn. 3774 e 4299 pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto previdenziale, e perciò pienamente conoscibili dall'appellante, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto legittima la fissazione da parte dell' del termine per la CP_1 presentazione della domanda di fruizione dell'esonero contributivo per cui è causa, e, verificata la mancata tempestiva presentazione di domanda da parte dell'appellata, ha ritenuto che essa ne fosse decaduta, con conseguente irrilevanza della domanda da lei tardivamente presentata in data 16/12/2021, e debenza dell'intera contribuzione, come originariamente quantificata nel prospetto contributivo in atti.
Ogni questione attinente alla possibilità per gli interessati di avanzare domanda di fruizione dell'esonero secondo modalità diverse da quelle telematiche indicate dall' è pertanto CP_1 irrilevante, non avendo l'appellante avanzato tempestiva domanda.
Infine, quanto al terzo motivo, pur essendo fondata in rito la doglianza di omessa pronuncia - non avendo l'impugnata sentenza specificamente motivato il rigetto del relativo motivo di opposizione- ritiene la Corte che legittimamente l' ha applicato le sanzioni di cui all'art. CP_1
116 c. 8 lett. a) l. n. 388/2000 con decorrenza dall'originaria scadenza del termine di versamento, poiché la sospensione ed il differimento dei termini di versamento dei ratei dei contributi interessati all'esonero, di cui all'art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2020 ed alle successive CP_ disposizioni dell' , sono state disposte fino alla comunicazione, da parte dell' CP_1
previdenziale, degli importi contributivi da versare, quindi sull'evidente presupposto di permettere ed agevolare la fruizione dell'esonero da parte dei potenziali beneficiari.
Pertanto, l'appellante, non avendo avanzato tempestiva domanda di esonero, deve ritenersi decaduta anche da ogni beneficio di differimento del termine di versamento dei contributi dovuti, con conseguente piena applicabilità delle sanzioni di legge.
Al riguardo non può in alcun modo ritenersi che la dedotta mancanza, nel prospetto contributivo originariamente inviato dall' all'appellante in data 01/07/2020, di codici CP_1
identificativi specifici dei singoli ratei contributivi dovuti, abbia reso impossibile il tempestivo pagamento, in quanto l'appellante ha regolarmente pagato, mediante la procedura cd. F24 indicata dall' , i primi due ratei dovuti (cfr. docc. 2, 3 e 4 del fascicolo di primo CP_1
grado del ricorrente), sicché è evidente che la mancanza dei codici non possa costituire un impedimento assoluto all'adempimento.
L'appello va perciò rigettato. Le spese di lite del grado non sono ripetibili, risultando l'appellante titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 251/2023 in data 06/10/2023 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; spese di lite del grado non ripetibili;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 31/10/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. ZACCAGNINI GIULIANO, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1
difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 251/2023 del 06/10/2023, emessa dal Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 31/10/2024.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19/02/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 06/10/2023, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stato respinto il ricorso, proposto il 10/01/2023, in opposizione all'avviso di addebito n. 332
2022 00014244 77 000 emesso dall' il 24/11/2022 e notificatole il 05/12/2022, con il CP_1
quale le si intimava il pagamento, a titolo di contributi previdenziali omessi per i mesi di novembre e dicembre 2020 e relative sanzioni, della somma di €. 799,67.
L'impugnata sentenza ha ritenuto l'infondatezza dell'opposizione in quanto la non Pt_1
aveva presentato tempestivamente, entro il termine del 13/12/2021 e con modalità telematiche, come previsto dai messaggi nn. 3774 del 04/11/2021 e 4299 del CP_1
03/12/2021, domanda per ottenere l'esonero contributivo per le mensilità di novembre e dicembre 2020 previsto dagli artt. 16 e 16 bis d.l. n. 137/2020, e non essendo valutabile, ex art. 38 c. 5 d.l. n. 78 del 2010, la domanda presentata il 16/12/2021 a mezzo posta elettronica, sia perché non presentata in via telematica, sia perché tardiva, con conseguente debenza della contribuzione portata nell'avviso di addebito opposto.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto:
1. nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 443 c.p.c. avendo l'impugnata sentenza, in violazione delle regole del contradditorio e del diritto di difesa, emesso una decisione a sorpresa fondata sul difetto di domanda telematica di esonero, senza provocare il contraddittorio sulle questioni relative alla validità della domanda amministrativa avanzata con modalità diverse, e comunque senza sospendere il giudizio assegnando termine per la presentazione dell'istanza amministrativa;
2. erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, non essendo previsti dagli artt. 16
e 16 bis d.l. n. 137/2020 termini perentori per la presentazione delle istanze di esonero contributivo o adempimenti a pena di decadenza, né trattandosi di prestazione previdenziale a domanda, l' non poteva introdurre preclusioni all'esercizio del diritto all'esonero o CP_1
termini di decadenza, e comunque la posta elettronica certificata era pienamente utilizzabile per la presentazione di istanze all' ex art. 38 c. 5 d.l. n. 78 del 2010, sicché, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva il proprio diritto all'esonero contributivo, essendo imprenditrice agricola iscritta alla relativa gestione previdenziale, ed avendo tempestivamente proposto la relativa domanda nonché opposizione all'avviso di addebito emesso dall' ; CP_1
3. omessa pronuncia relativamente alla dedotta illegittimità dell'applicazione di sanzioni, non essendo comunque il ritardo nel pagamento imputabile ad essa appellante, in quanto i pagamenti erano stati sospesi ex art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2010 fino alla comunicazione da parte dell' dell'importo dovuto al netto degli esoneri, e l'Istituto aveva annullato i codici CP_1
identificativi dei singoli ratei e non aveva effettuato comunicazioni, rendendo impossibile il tempestivo pagamento.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa dichiarazione di nullità di essa, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato, per le seguenti considerazioni.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado l' aveva espressamente eccepito l'insussistenza CP_1 del diritto all'esonero contributivo per mancata tempestiva presentazione di domanda nei modi e termini indicati con propri messaggi e circolari (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione), sicché la questione della necessità di domanda e dei relativi termini e modalità di presentazione rientrava pienamente nel thema decidendum in base alle prospettazioni delle parti e non è stata affatto rilevata d'ufficio; inoltre, è pacifico che, per le prestazioni previdenziali a domanda, l'omessa presentazione della domanda amministrativa determina non l'improcedibilità ma l'inammissibilità della domanda (cfr. Cass. Sez. L. nn. 41571 del
27/12/2021 rv. 663370 – 01, 2063 del 30/01/2014 rv. 629924 - 01 e 732 del 15/01/2007 rv.
594245 - 01; Cass. Sez.
6-L. n. 2760 del 30/01/2019 rv. 652619 - 01), sicché il giudice di primo grado non avrebbe comunque dovuto provvedere ex art. 443 c.p.c.; in ogni caso, anche qualora si fosse trattato di questione di improcedibilità, l'omesso rilievo da parte del giudice entro la prima udienza di discussione determina la prosecuzione dell'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 c. 2 Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13394 del 19/07/2004 rv. 574687 – 01, 21012 del 28/10/2005 rv. 585018 – 01 e 15103 del
10/09/2012 rv. 624450 - 01).
Quanto al secondo motivo, è pacifico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 5318 del 10/02/2016-17/03/2016,
24111 del 10/04/2018-03/10/2018 e 41413 del 23/12/2021 rv. 663409 - 01) che il principio della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad una determinata prestazione previdenziale o a un determinato beneficio consistente nella riduzione dell'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali, costituisce principio generale dell'ordinamento.
La necessità di proposizione di domanda amministrativa per la fruizione dell'esonero è, peraltro, espressamente prevista dall'art. 19 d.l. n. 41/2021. La disposizione, nell'estendere l'esonero anche per il rateo contributivo di gennaio 2021, ha disposto, al c. 2 bis, che per accedere agli esoneri contributivi previsti dagli articoli 16 e 16-bis d.l. n. 137/2020, i beneficiari devono dichiarare nella domanda, ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863.
In materia di sgravi, benefici ed agevolazioni contributive, inoltre, il termine di presentazione delle domande, anche qualora non espressamente qualificato come perentorio, costituisce un termine di decadenza, in considerazione della natura pubblica dell'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, a sua volta correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea per controllarne l'osservanza (cfr. (Cass. Sez. L. nn. 24111/2018 cit. e
20740 del 14/08/2018 rv. 649929 - 01).
In base a tali principi, nella fattispecie, posto che gli artt. 16 e 16 bis d.l. n. 137/2020 cit. non hanno previsto un apposito termine per la presentazione della domanda, va considerato che il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi nell'agricoltura e dai coldiretti non è effettuato autonomamente dagli assicurati, ma va calcolato dall' secondo le modalità di CP_1
cui alle ll. nn. 1047/57, 233/1990 e 449/1997 ed al d.lgs. n. 146/1997, sicché la quantificazione dei contributi dovuti al netto dell'esonero presuppone necessariamente l'invio all' di apposita domanda di esonero, all'esito della quale l' medesimo dovrà CP_1 CP_1 ricalcolare i ratei di contribuzione dovuta al netto dell'esonero.
Pertanto, il termine di presentazione della domanda di esonero non può che coincidere con quello di scadenza di detta apposita comunicazione, appunto in quanto l'esonero non può essere richiesto che prima della quantificazione e dell'esigibilità dell'obbligazione di pagamento, in coerenza con il principio generale desumibile dalla disciplina in materia di sgravi ed agevolazioni, in base alla quale la volontà di avvalersene va manifestata al momento della quantificazione dei contributi dovuti al netto dei benefici di cui si intende fruire.
Ciò posto, va considerato che il termine di versamento dei ratei contributivi interessati all'esonero, ordinariamente scadente il 16/01/2021, è stato sospeso dall'art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2020 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16/02/2021.
In base a quanto sopra osservato, deve quindi ritenersi che il legislatore, nel rimettere all' la quantificazione dei contributi da versare al netto dell'esonero, e la conseguente CP_1 fissazione del termine per il versamento, abbia demandato all' anche la fissazione del CP_1
termine per la presentazione, da parte degli assicurarti interessati, della domanda di esonero, appunto in quanto necessariamente preliminare alla quantificazione della contribuzione dovuta.
In esecuzione di tali previsioni di legge, l' , con messaggio n. 103 del 13/01/2021, in atti, CP_1
ha autorizzato i lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, avrebbero presentato l'istanza per l'esonero ex artt. 16 e 16 bis d.l. n. 137/2020 cit., a sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16/01/2021, in attesa di conoscere l'importo da versare con la predetta rata per effetto dell'esonero, che avrebbe dovuto essere comunicato con specifico avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
Successivamente, a seguito dell'emanazione dell'art. 19 d.l. n. 41/2021 cit., l'Istituto ha ulteriormente differito la scadenza del termine di versamento con messaggi nn. 2263/2021 e
2418/2021, e, con circolare n. 131 del 08/09/2021, ha previsto che per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, quali l'odierna appellante, sarebbe stato reso disponibile apposito modulo telematico per la presentazione della domanda di esonero contributivo nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura, alla sezione Comunicazione bidirezionale - Invio comunicazione, che la disponibilità del modulo sarebbe stata resa conta con apposito messaggio, che l'istanza di esonero avrebbe dovuto essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio, e che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarebbe stata data comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva.
Detto messaggio è stato emanato il 04/11/2021 con il n. 3774, dando comunicazione della disponibilità dell'apposito modulo telematico per la fruizione dell'esonero contributivo, e la scadenza del termine di presentazione delle relative domande, scadente il 04/12/2021 in base alla citata circolare, è stato differito al 13/12/2021 con successivo messaggio n. 4299 del
03/12/2021.
L'ulteriore differimento da parte dell' dei termini di versamento dei contributi, rispetto a CP_1 quello del 16/02/2021 originariamente previsto dall'art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2010, deve ritenersi implicito nelle previsioni del sopravvenuto art. 19 d.l. n. 41/2021 cit., e comunque costituisce, pacificamente, facoltà dell' , quale creditore della pretesa contributiva. CP_1
Pertanto, risultando i citati messaggi nn. 3774 e 4299 pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto previdenziale, e perciò pienamente conoscibili dall'appellante, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto legittima la fissazione da parte dell' del termine per la CP_1 presentazione della domanda di fruizione dell'esonero contributivo per cui è causa, e, verificata la mancata tempestiva presentazione di domanda da parte dell'appellata, ha ritenuto che essa ne fosse decaduta, con conseguente irrilevanza della domanda da lei tardivamente presentata in data 16/12/2021, e debenza dell'intera contribuzione, come originariamente quantificata nel prospetto contributivo in atti.
Ogni questione attinente alla possibilità per gli interessati di avanzare domanda di fruizione dell'esonero secondo modalità diverse da quelle telematiche indicate dall' è pertanto CP_1 irrilevante, non avendo l'appellante avanzato tempestiva domanda.
Infine, quanto al terzo motivo, pur essendo fondata in rito la doglianza di omessa pronuncia - non avendo l'impugnata sentenza specificamente motivato il rigetto del relativo motivo di opposizione- ritiene la Corte che legittimamente l' ha applicato le sanzioni di cui all'art. CP_1
116 c. 8 lett. a) l. n. 388/2000 con decorrenza dall'originaria scadenza del termine di versamento, poiché la sospensione ed il differimento dei termini di versamento dei ratei dei contributi interessati all'esonero, di cui all'art. 10 c. 6 d.l. n. 183/2020 ed alle successive CP_ disposizioni dell' , sono state disposte fino alla comunicazione, da parte dell' CP_1
previdenziale, degli importi contributivi da versare, quindi sull'evidente presupposto di permettere ed agevolare la fruizione dell'esonero da parte dei potenziali beneficiari.
Pertanto, l'appellante, non avendo avanzato tempestiva domanda di esonero, deve ritenersi decaduta anche da ogni beneficio di differimento del termine di versamento dei contributi dovuti, con conseguente piena applicabilità delle sanzioni di legge.
Al riguardo non può in alcun modo ritenersi che la dedotta mancanza, nel prospetto contributivo originariamente inviato dall' all'appellante in data 01/07/2020, di codici CP_1
identificativi specifici dei singoli ratei contributivi dovuti, abbia reso impossibile il tempestivo pagamento, in quanto l'appellante ha regolarmente pagato, mediante la procedura cd. F24 indicata dall' , i primi due ratei dovuti (cfr. docc. 2, 3 e 4 del fascicolo di primo CP_1
grado del ricorrente), sicché è evidente che la mancanza dei codici non possa costituire un impedimento assoluto all'adempimento.
L'appello va perciò rigettato. Le spese di lite del grado non sono ripetibili, risultando l'appellante titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 251/2023 in data 06/10/2023 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; spese di lite del grado non ripetibili;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 31/10/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -