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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2094/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CANTIELLO ANDREA Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 19.2.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza comunicato in data 1.2.2022 dall' sulla base della seguente CP_1
comunicazione “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” .
A sostegno della domanda ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per beneficiare della prestazione in esame.
L' è rimasto contumace. CP_1
2. L'art. 2 del richiamato d.l. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
A norma dell'art. 3 comma 5, infatti, "Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi".
Per quanto qui interessa, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …".
2 La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che "4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una
DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. … 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' Gli indebiti recuperati nelle CP_1 modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' CP_1 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la CP_1 disattivazione della Carta Rdc. … 12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell' le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle CP_1 sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' per il tramite delle CP_1
3 piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. 13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20". 14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l' l'Agenzia delle entrate, CP_1
l' preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci Controparte_2 giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica".
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la
Corte di legittimità ha evidenziato che "una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt.
1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037 c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse giustificata
…" (cfr. Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (cfr. Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
4 quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass.
n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche di una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che "deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie,
l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l' " (cfr. Cass. Controparte_2
23.02.2022, n. 5984).
Nel contesto considerato, quindi, "spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata" (cfr. Cass. 10.06.2019, n. 15550, Cass 10.02.2022, n.
4319).
Come già chiarito, quindi, il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Si riporta l'art 2 co.1 dl 4/2019 per la parte di interesse: “1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (3) ; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una
5 soglia di euro 30.000 (4) ; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo (5) ; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Tanto premesso, a fronte della revoca della prestazione, parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio, oltre a non documentare nel presente giudizio la composizione del proprio nucleo familiare, non ha fornito alcuno specifico riscontro probatorio da cui evincere con la dovuta precisione la propria situazione patrimoniale e reddituale nel periodo rilevante per poter beneficiare della prestazione.
Agli atti di causa risultano, quale “certificazione reddituale”, unicamente gli atti notori depositati anche ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
Va evidenziato sul punto che nessun decisivo valore probatorio può attribuirsi alla mera autodichiarazione depositata in atti in adesione all'orientamento della Suprema Corte in base al quale “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, idonea a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, è priva di valore probatorio o indiziario nel giudizio civile (nella specie, relativo a controversie assistenziali), caratterizzato dal principio dell'onere della prova - non potendo la parte trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. - salvo che essa concorra ad integrare il quadro probatorio con altre risultanze istruttorie, quale la certificazione amministrativa (dell'Agenzia delle entrate o di altra Amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, ha contenuto da solo inidoneo a comprovare il possesso del requisito reddituale”(cfr. Cass. n. 12131 del 26/05/2009).
6 In tema di accertamento del requisito reddituale nell'ambito delle controversie assistenziali la Suprema Corte ha ribadito che nessun valore può attribuirsi alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al medesimo requisito “poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni”(cfr. Cass. n. 547 del
15/01/2015).
In difetto della prova del requisito reddituale e patrimoniale, integrante uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione oggetto di revoca, la domanda va rigettata.
3. Nulla va statuito sulle spese di lite, attesa la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Aversa, 20.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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