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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 7 9 9 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L G I U D I C E Pt_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI
FIRENZE e GIUSEPPE RIZZO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 04/12/2024, i coniugi esposero che in data 30/01/2009 avevano contratto matrimonio civile in Castelvetrano dal quale erano nati i figli e ancora Per_1 Per_2 Per_3
minorenni.
Precisarono che con sentenza del 30 gennaio 2024
il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver già definito tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli minori.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 23 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il
Presidente del Tribunale (26 gennaio 2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da più di un anno.
Va pertanto pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici
Pag. 2 tra i coniugi sono stati già composti e le questioni inerenti i minori già risolte.
perde il cognome del marito che con il CP_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_2 Parte_3
depositato in data 04/12/2024, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
e in
[...] Parte_3
Castelvetrano il 30/01/2009 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Castelvetrano al n. 3, parte I, anno 2009, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del CP_1
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Pag. 3 Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 4 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L G I U D I C E Pt_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI
FIRENZE e GIUSEPPE RIZZO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 04/12/2024, i coniugi esposero che in data 30/01/2009 avevano contratto matrimonio civile in Castelvetrano dal quale erano nati i figli e ancora Per_1 Per_2 Per_3
minorenni.
Precisarono che con sentenza del 30 gennaio 2024
il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di scioglimento del matrimonio deducendo di aver già definito tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli minori.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 23 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il
Presidente del Tribunale (26 gennaio 2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da più di un anno.
Va pertanto pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici
Pag. 2 tra i coniugi sono stati già composti e le questioni inerenti i minori già risolte.
perde il cognome del marito che con il CP_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_2 Parte_3
depositato in data 04/12/2024, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
e in
[...] Parte_3
Castelvetrano il 30/01/2009 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Castelvetrano al n. 3, parte I, anno 2009, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del CP_1
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Castelvetrano perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Pag. 3 Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 4 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4