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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8508/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 luglio 2025 da elettivamente domiciliato in Napoli, Via Loggia dei Parte_1
Pisani, 13, presso lo studio dell'Avv. Marco Candela, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Dario Marra, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolina Gentile, con studio in Santa Maria la Carità (Na) alla via Visitazione, n 247, ivi elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce alla memoria convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE LO GIUDICE Pt_1
1) accertare e dichiarare non dovuti e/o prescritti i contributi I.V.S. proporzionali gest. separata professionisti nonché i contributi I.N.P.S. Controparte_3 annualità 2006, oggetto di espressa contestazione e, pertanto, accertare e dichiarare, in virtù dei motivi e delle causali indicate in premessa, che nulla è dovuto dal
1 ricorrente all' in relazione alla cartella esattoriale Controparte_4
n° 03520100021000620000 ed ai ruoli sottesi;
2) accertare e dichiarare illegittima, inesigibile ed in alcun modo dovuta, alla luce delle considerazioni tutte evidenziate e della documentazione esibita, la pretesa vantata dall e, segnatamente, i Controparte_4 contributi I.V.S. proporzionali gest. separata professionisti, nonché i contributi annualità 2006, oggetto di espressa contestazione e, Controparte_5 conseguenzialmente, l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n° 03520239000362053000, parimenti impugnata, con riferimento alla cartella esattoriale n° 03520239000362053000 ed ai ruoli sottesi a tale pretesa;
3) conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare estinta e/o prescritta e/o inesigibile la presunta obbligazione dell'opponente in relazione alla cartella di pagamento n° 03520239000362053000 ed ai ruoli sottesi di competenza di codesto Ufficio;
4) condannare la resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di Legge, con attribuzione ai difensori antistatarii ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
1) in via principale per la declaratoria di infondatezza in fatto e in diritto delle domande e, per l'effetto, per il rigetto delle stesse;
2) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER : CP_2
1) in via preliminare e/o pregiudiziale
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
CP_2
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva ex art. 617 c.p.c. l'opposizione all'intimazione di pagamento opposta;
- dichiarare inammissibile l'avversa opposizione e tutte le avverse eccezioni in quanto tardive ex artt.617 e 618 c.p.c. e 24 D.Lgs. 46/99. 2) nel merito: rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, condannando in ogni caso l'opponente, Parte_1 al pagamento degli importi azionati con la cartella opposta o di quelli
[...] diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al saldo. 3) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 luglio 2025, LO GIUDICE Giovanni ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della
[...]
e di . Controparte_1 CP_2
2 Rilevava il ricorrente che il 6 - 10 giugno 2025 l Controparte_1
aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
[...]
03520239000362053000, con cui aveva ordinato il pagamento dell'importo complessivo di €. 122.428,90 (docc. 1 e 2 fasc. ric.). L'intimazione di pagamento si fondava, tra le altre cose, sulla cartella esattoriale n. 03520100021000620000, asseritamente notificata il 23 settembre 2010, avente ad oggetto ruoli di competenza del Tribunale e cioè i contributi IVS proporzionali Gest. Separata professionisti, nonché contributi per somme aggiuntive, CP_2 annualità 2006, iscritti a ruolo per l'importo complessivo di €. 4.288,03. LO GIUDICE Giovanni intendeva impugnare i ruoli e gli importi richiesti a titolo di contributi I.V.S. separata professionisti, nonché contributi CP_6 Controparte_5
, annualità 2006, richiamati nella cartella esattoriale, in quanto relative
[...] somme estinte per prescrizione e discendenti da atti mai notificati. Si costituiva il convenuto Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la CP_2 tardività del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto per quanto di ragione. Parte_1
Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali (cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali per es., quelli attinenti la notifica degli atti) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617,
3 comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (l᾿INPS, visto che i crediti portati dall'intimazione opposta ineriscono, per una loro parte, a contributi IVS per gestione separata e somme aggiuntive: doc. 1 fasc. ric.: v. cartella esattoriale n. 03520100021000620000), in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il Concessionario del servizio di riscossione ( Controparte_1
) deve, invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto
[...] all'opposizione agli atti esecutivi.
2. Quanto al preteso vizio di omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione, esso forma oggetto di un'opposizione agli atti esecutivi (§1, lett. c) che va depositata, come detto, “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”. Il termine va fatto quindi decorrere dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (6-10 giugno 2025). Essendo stato depositato il ricorso in data 7 luglio 2025, esso deve intendersi irrimediabilmente tardivo rispetto a questo vizio, con conseguente inammissibilità dell'azione.
3. Quanto alla eccepita prescrizione del credito, l'azione è qualificabile ex art. 615 c.p.c. e non è soggetta a termini di decadenza (§1, lett. b). LO GIUDICE afferma di non aver mai ricevuto atti interruttivi del Pt_1 decorso del termine prescrizionale da ciò discendendo, a suo dire, la definitiva inesigibilità del credito. L riferisce e prova che la Controparte_1 cartella di pagamento n. 03520100021000620000, sottesa all'intimazione è stata notificata in data 23 settembre 2010 (doc. 3 Controparte_1
).
[...]
Riferisce poi della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione con il pignoramento presso terzi, notificato in data 15 giugno 2012 (doc. 5
[...]
). Controparte_1
4 Null'altro produce e osserva , se Controparte_1 non per riferirsi alla sospensione COVID ed alla decennalità del termine di riferimento. Le osservazioni della sono Controparte_1 infondate. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 sono quinquennali. Quanto alla legislazione emergenziale, il termine di prescrizione è stato sospeso in virtù della disciplina dettata dalla normativa emergenziale del decreto legge n. 18/2020, promulgata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'8 marzo 2020. Infatti, l'art. 68 del decreto legge n. 18/2020 nella versione definitiva (è stato modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, successivamente dall'art. 154, comma 1, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 99, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e da ultimo dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 20 ottobre 2020, n. 129; la legge 27 novembre 2020, n. 159 ha poi abrogato il D.L. 129/2020) ha sancito, al suo comma 1, che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 da ultimo citato così dispone:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
5
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale
o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_7 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.” Dunque, nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (542 giorni) sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla Controparte_1
.
[...]
Nondimeno, fra il 15 giugno 2012 (data di notifica del pignoramento presso terzi) e la notifica dell'intimazione impugnata (23 maggio 2025, nella versione del fatto offerta dalla ) decorrono assai più di cinque anni, anche computando i CP_1
542 giorni di sospensione dei termini di pagamento poco più sopra individuati. Il credito va quindi ritenuto prescritto.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.000,00 in danno della sola Controparte_1
(che ha azionato il credito, in assenza di alcuna sollecitazione dell' , in CP_2 esecuzione del d.l. 185/2008 all'epoca vigente), oltre oneri di legge. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla estraneità dell' all'iniziativa dell'iscrizione a ruolo) per CP_2 compensare integralmente fra le altre parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la prescrizione dei contributi I.V.S. proporzionali Gest.
professionisti nonché i contributi annualità CP_8 Controparte_5
2006 come indicati in una parte della cartella esattoriale n. 03520100021000620000;
6 2) condanna la parte prevalentemente soccombente
[...]
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_1 degli Avvocati Candela e Marra, antistatari, liquidate in complessivi € 2000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite. Così deciso l'11 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 luglio 2025 da elettivamente domiciliato in Napoli, Via Loggia dei Parte_1
Pisani, 13, presso lo studio dell'Avv. Marco Candela, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Dario Marra, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolina Gentile, con studio in Santa Maria la Carità (Na) alla via Visitazione, n 247, ivi elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce alla memoria convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE LO GIUDICE Pt_1
1) accertare e dichiarare non dovuti e/o prescritti i contributi I.V.S. proporzionali gest. separata professionisti nonché i contributi I.N.P.S. Controparte_3 annualità 2006, oggetto di espressa contestazione e, pertanto, accertare e dichiarare, in virtù dei motivi e delle causali indicate in premessa, che nulla è dovuto dal
1 ricorrente all' in relazione alla cartella esattoriale Controparte_4
n° 03520100021000620000 ed ai ruoli sottesi;
2) accertare e dichiarare illegittima, inesigibile ed in alcun modo dovuta, alla luce delle considerazioni tutte evidenziate e della documentazione esibita, la pretesa vantata dall e, segnatamente, i Controparte_4 contributi I.V.S. proporzionali gest. separata professionisti, nonché i contributi annualità 2006, oggetto di espressa contestazione e, Controparte_5 conseguenzialmente, l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n° 03520239000362053000, parimenti impugnata, con riferimento alla cartella esattoriale n° 03520239000362053000 ed ai ruoli sottesi a tale pretesa;
3) conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare estinta e/o prescritta e/o inesigibile la presunta obbligazione dell'opponente in relazione alla cartella di pagamento n° 03520239000362053000 ed ai ruoli sottesi di competenza di codesto Ufficio;
4) condannare la resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di Legge, con attribuzione ai difensori antistatarii ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
1) in via principale per la declaratoria di infondatezza in fatto e in diritto delle domande e, per l'effetto, per il rigetto delle stesse;
2) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER : CP_2
1) in via preliminare e/o pregiudiziale
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
CP_2
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva ex art. 617 c.p.c. l'opposizione all'intimazione di pagamento opposta;
- dichiarare inammissibile l'avversa opposizione e tutte le avverse eccezioni in quanto tardive ex artt.617 e 618 c.p.c. e 24 D.Lgs. 46/99. 2) nel merito: rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, condannando in ogni caso l'opponente, Parte_1 al pagamento degli importi azionati con la cartella opposta o di quelli
[...] diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al saldo. 3) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 luglio 2025, LO GIUDICE Giovanni ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della
[...]
e di . Controparte_1 CP_2
2 Rilevava il ricorrente che il 6 - 10 giugno 2025 l Controparte_1
aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
[...]
03520239000362053000, con cui aveva ordinato il pagamento dell'importo complessivo di €. 122.428,90 (docc. 1 e 2 fasc. ric.). L'intimazione di pagamento si fondava, tra le altre cose, sulla cartella esattoriale n. 03520100021000620000, asseritamente notificata il 23 settembre 2010, avente ad oggetto ruoli di competenza del Tribunale e cioè i contributi IVS proporzionali Gest. Separata professionisti, nonché contributi per somme aggiuntive, CP_2 annualità 2006, iscritti a ruolo per l'importo complessivo di €. 4.288,03. LO GIUDICE Giovanni intendeva impugnare i ruoli e gli importi richiesti a titolo di contributi I.V.S. separata professionisti, nonché contributi CP_6 Controparte_5
, annualità 2006, richiamati nella cartella esattoriale, in quanto relative
[...] somme estinte per prescrizione e discendenti da atti mai notificati. Si costituiva il convenuto Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la CP_2 tardività del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto per quanto di ragione. Parte_1
Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali (cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali per es., quelli attinenti la notifica degli atti) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617,
3 comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (l᾿INPS, visto che i crediti portati dall'intimazione opposta ineriscono, per una loro parte, a contributi IVS per gestione separata e somme aggiuntive: doc. 1 fasc. ric.: v. cartella esattoriale n. 03520100021000620000), in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il Concessionario del servizio di riscossione ( Controparte_1
) deve, invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto
[...] all'opposizione agli atti esecutivi.
2. Quanto al preteso vizio di omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione, esso forma oggetto di un'opposizione agli atti esecutivi (§1, lett. c) che va depositata, come detto, “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”. Il termine va fatto quindi decorrere dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (6-10 giugno 2025). Essendo stato depositato il ricorso in data 7 luglio 2025, esso deve intendersi irrimediabilmente tardivo rispetto a questo vizio, con conseguente inammissibilità dell'azione.
3. Quanto alla eccepita prescrizione del credito, l'azione è qualificabile ex art. 615 c.p.c. e non è soggetta a termini di decadenza (§1, lett. b). LO GIUDICE afferma di non aver mai ricevuto atti interruttivi del Pt_1 decorso del termine prescrizionale da ciò discendendo, a suo dire, la definitiva inesigibilità del credito. L riferisce e prova che la Controparte_1 cartella di pagamento n. 03520100021000620000, sottesa all'intimazione è stata notificata in data 23 settembre 2010 (doc. 3 Controparte_1
).
[...]
Riferisce poi della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione con il pignoramento presso terzi, notificato in data 15 giugno 2012 (doc. 5
[...]
). Controparte_1
4 Null'altro produce e osserva , se Controparte_1 non per riferirsi alla sospensione COVID ed alla decennalità del termine di riferimento. Le osservazioni della sono Controparte_1 infondate. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 sono quinquennali. Quanto alla legislazione emergenziale, il termine di prescrizione è stato sospeso in virtù della disciplina dettata dalla normativa emergenziale del decreto legge n. 18/2020, promulgata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'8 marzo 2020. Infatti, l'art. 68 del decreto legge n. 18/2020 nella versione definitiva (è stato modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, successivamente dall'art. 154, comma 1, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 99, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e da ultimo dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 20 ottobre 2020, n. 129; la legge 27 novembre 2020, n. 159 ha poi abrogato il D.L. 129/2020) ha sancito, al suo comma 1, che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 da ultimo citato così dispone:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
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2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale
o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_7 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.” Dunque, nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (542 giorni) sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla Controparte_1
.
[...]
Nondimeno, fra il 15 giugno 2012 (data di notifica del pignoramento presso terzi) e la notifica dell'intimazione impugnata (23 maggio 2025, nella versione del fatto offerta dalla ) decorrono assai più di cinque anni, anche computando i CP_1
542 giorni di sospensione dei termini di pagamento poco più sopra individuati. Il credito va quindi ritenuto prescritto.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.000,00 in danno della sola Controparte_1
(che ha azionato il credito, in assenza di alcuna sollecitazione dell' , in CP_2 esecuzione del d.l. 185/2008 all'epoca vigente), oltre oneri di legge. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla estraneità dell' all'iniziativa dell'iscrizione a ruolo) per CP_2 compensare integralmente fra le altre parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la prescrizione dei contributi I.V.S. proporzionali Gest.
professionisti nonché i contributi annualità CP_8 Controparte_5
2006 come indicati in una parte della cartella esattoriale n. 03520100021000620000;
6 2) condanna la parte prevalentemente soccombente
[...]
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_1 degli Avvocati Candela e Marra, antistatari, liquidate in complessivi € 2000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite. Così deciso l'11 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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