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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Vittoria nella Via F.lli Bandiera n.325, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Schembari, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 11.12.2024, sostituita da note scritte, sulle conclusioni precisate come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione del figlio minore Parte_1
(n. 28.10.2017) nato dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con il sig. , e Per_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 cessata poco prima dell'incardinarsi del presente giudizio, all'uopo disponendosi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, e regolamentazione del diritto di visita in uno al padre, compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, ed obbligo in capo al , operatore CP_1
ecologico, di contribuire al mantenimento del piccolo , versando la somma mensile di euro Per_1
300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
che in data 27.05.2024, veniva trasmesso d'ufficio a questo Collegio, da parte della Procura della
Repubblica del Tribunale di Ragusa, ai sensi dell'art. 64 bis norme att. c.p.p., comunicazione circa la pendenza del procedimento penale n. 1555/2024 R.G.N.R., relativo ai reati di cui all'art. 572 c.p. e 582
c.p. con l'aggravante dei maltrattamenti e delle lesioni personali commesse alla presenza dei minori, nei confronti di e di cui è persona offesa nonché quali atti Controparte_1 Parte_1
relativi a detto procedimento, richiesta di giudizio immediato;
che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 11.07.2024, alla quale il resistente non è comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio, di fatto resosi irreperibile come da certificato anagrafico depositato in atti, rilevato quanto documentato in atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, e quanto riferito personalmente dalla ricorrente, specie circa la sussistenza di misura cautelare volta al divieto di avvicinamento del resistente nei riguardi della e dello stesso figlio, è stato provvisoriamente disposto, Parte_1
l'affidamento esclusivo del piccolo alla madre, sospendendo ogni libera frequentazione di Per_1 quest'ultimo con il padre ( tanto più che quest'ultimo avrebbe -per come riferito- direttamente assistito all'episodio di aggressione della madre), e l'obbligo in capo al , di provvedere al mantenimento CP_1
del figlio versando la somma mensile di euro 200,00, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviato il presente giudizio all'udienza del 11.12.2024, al fine acquisire ulteriori elementi al riguardo, in particolare quanto al procedimento penale da cui è scaturita l'emissione del provvedimento cautelare (non prodotto in giudizio), ed altresì disposta la trasmissione del provvedimento al Pubblico Ministero per l'inoltro di atti ostensibili, nel caso penda procedimento a carico del resistente con persona offesa la parte ricorrente ovvero la prole minore e per le valutazioni di competenza;
che in data 02.08.2024, in ossequio a quanto provvisoriamente disposto con ordinanza del 25.07.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa trasmetteva a questo Collegio, gli atti ostensibili richiesti, tra cui copia dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese , , Parte_1 _2 CP_3
e (quest'ultime due figlie della ricorrente ), e di divieto di
[...] Persona_2 Parte_1
comunicare con le predette persone attraverso nessun mezzo, ed applicazione del braccialetto pagina 2 di 6 elettronico, resa, in data 02.05.2024, dal GIP, nell'ambito del procedimento n. 1202/2024 R.G. GIP, a carico di;
Controparte_1
che acquisita, con note di udienza depositate in data 15.11.2024, l'ulteriore denuncia del 07.11.2024, sporta in danno all'ex compagno dalla , per il perpetrarsi di Controparte_1 Parte_1 condotte intimidatorie e vessatorie in danno alla ricorrente, all'udienza di discussione del 11.12.2024, ex art 473-bis.28, sostituita da note scritte, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al
Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti, in data 13.12.2024 nulla ha opposto;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che circa il regime di affidamento meglio rispondente all'interesse del minore , alla luce _2
del complessivo quadro probatorio in atti - specie rilevato che è, allo stato, ancora in atto, a carico del padre , per cui è pendente procedimento penale N.R. 1555/2024, la misura cautelare Controparte_1
personale non solo del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal figlio ma anche del divieto di comunicazione con i medesimi, attraverso qualsivoglia mezzo (cellulare, messaggi, mail ect;
cfr. ordinanza GIP del 02.05.2024), stante le condotte poste in essere dal resistente proprio in danno alla ricorrente ed alla presenza del minore, peraltro da ultimo reiterate anche in data 07.11.2024
(cfr. querela sporta dalla ) – non può che disporsi in questa sede, ed in ogni caso precisato Parte_1
come in tutti i giudizi separativi in senso lato i provvedimenti non possono che valere rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione, l'affidamento super esclusivo del minore nato il [...] alla madre _2
, in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti il minore (salute, istruzione, Parte_1
educazione, ecc.) tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore stesso, le stesse , potranno essere adottate dalla ricorrente, anche senza il consenso del padre
[...]
; CP_1
che, invero, ai fini della decisione in ordine al regime di affidamento da adottare, occorre muovere dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.).
pagina 3 di 6 che, in generale, il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass.
15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n. 16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
che nella specie, dalla documentazione in atti (cfr. atti ostensibili comunicati dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, tra cui richiesta di giudizio immediato ordinanza di misura cautelare personale, nonché ulteriore denuncia sporta dalla ricorrente 07.11.2024) nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza di comparizione del 11.07.2024, e non da ultimo rilevato il comportamento processuale mantenuto dal resistente, rimasto contumace e resosi totalmente irreperibile come da certificato anagrafico prodotto in atti (cfr. certificato anagrafico aggiornato depositato in atti), appare come fatto certo e non contestato una palese inidoneità del padre ad assumere responsabilmente il compito di cura e specie di educazione del minore, risultando altresì provata l'impossibilità materiale per la ricorrente di confrontarsi con l'altro genitore per l'assunzione di decisioni di interesse per il piccolo senza rischiare una potenziale lesione personale, per quanto Per_1
già accaduto in episodi precedenti per come risulta dalla documentazione agli atti, e ciò a danno e pregiudizio dello stesso minore e per ogni sua esigenza, di salute, scolastica e ricreativa;
che quanto alla ripresa delle frequentazione del minore con il padre, interrotta dal maggio del 2024, e non potendosi in presenza di un divieto di avvicinamento e di interlocuzione da parte del , CP_1
anche nei confronti del figlio minore (n. il 28.10.2017), oltre che della ex compagna _2 [...]
e delle di lei figlie e che prendersi atto di tale misura Pt_1 CP_3 Persona_2
sospendendo allo stato ogni diritto di visita/frequentazione, e in difetto di domande di limitazione di responsabilità, non può che disporsi come, alla scadenza della misura cautelare, gli incontri tra il padre e il figlio (ed invero la in sede di comparizione dichiarava ADR: “Mio figlio è attaccato al Parte_1 padre”; ADR: “Prima della denuncia, vedeva il figlio regolarmente, veniva a prenderlo a casa e lo tratteneva per il pernottamento. Io non mi sono mai opposta a tutto ciò, volendo tutelare il rapporto del bambino con suo padre, però lui pretendeva in modo del tutto arbitrario di vederlo, nonostante che io avessi certe volte degli impegni comprovati e il clima era diventato intollerabile in quanto lui andava in escandescenze agitandosi per l'eventuale rifiuto”), in difetto di ulteriori ragioni ostative, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio Sociale di Comiso, alla presenza tuttavia di operatori specializzati, il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le pagina 4 di 6 competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero della genitorialità, relazionando al CP_1
Giudice Tutelare o al P.M. Minorile al riguardo ogni sei mesi;
che, infine, nell'immutato quadro probatorio in atti, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, e preso atto di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente all'udienza del 11.07.2024 circa la propria condizione economica, essendo la medesima, madre di tre minori, percettrice di reddito di inclusione per euro 1.000,00 al mese, e di euro 700,00 a titolo di assegno unico per tutti e tre i figli minori, oltre a svolgere, senza ingaggio, l'attività di domestica per circa euro 150,00 alla settimana, onerata di un canone di locazione per euro 320,00 mensili, secondo quanto dalla stessa dedotto, può ritenersi conforme, a che il padre , di professione operatore ecologico dipendente della Controparte_1
impresa ecologica di Busso Sebastiano S.r.l., sin dall'anno 2007 come da estratto conto previdenziale in atti, (seppur non è dato conoscerne i relativi guadagni) contribuisca al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile, alla ricorrente , di euro 200,00 al netto Per_1 Parte_1 dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte della madre affidataria del minore, oltre il
50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
che sulle spese in difetto di costituzione del resistente possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
Controparte_1
Dispone l'affidamento super esclusivo, per come in motivazione del figlio minore nato _2
in data 28.10.2017, alla madre, ; Parte_1
Mantiene, allo stato, la sospensione della libera frequentazione del minore con il padre, per le ragioni di cui in parte motiva;
Dispone che alla scadenza della misura cautelare, gli incontri tra il padre e il figlio, in difetto di ulteriori ragioni ostative, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio Sociale di Comiso, alla presenza tuttavia di operatori specializzati, il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero CP_1
della genitorialità, relazionando al Giudice Tutelare o al P.M. Minorile, al riguardo ogni sei mesi;
Dispone l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Dispone darsi comunicazione del presente provvedimento ai SS di Comiso.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.04.2025
Il Presidente
pagina 6 di 6
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Vittoria nella Via F.lli Bandiera n.325, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Schembari, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 11.12.2024, sostituita da note scritte, sulle conclusioni precisate come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione del figlio minore Parte_1
(n. 28.10.2017) nato dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con il sig. , e Per_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 cessata poco prima dell'incardinarsi del presente giudizio, all'uopo disponendosi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, e regolamentazione del diritto di visita in uno al padre, compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, ed obbligo in capo al , operatore CP_1
ecologico, di contribuire al mantenimento del piccolo , versando la somma mensile di euro Per_1
300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
che in data 27.05.2024, veniva trasmesso d'ufficio a questo Collegio, da parte della Procura della
Repubblica del Tribunale di Ragusa, ai sensi dell'art. 64 bis norme att. c.p.p., comunicazione circa la pendenza del procedimento penale n. 1555/2024 R.G.N.R., relativo ai reati di cui all'art. 572 c.p. e 582
c.p. con l'aggravante dei maltrattamenti e delle lesioni personali commesse alla presenza dei minori, nei confronti di e di cui è persona offesa nonché quali atti Controparte_1 Parte_1
relativi a detto procedimento, richiesta di giudizio immediato;
che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 11.07.2024, alla quale il resistente non è comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio, di fatto resosi irreperibile come da certificato anagrafico depositato in atti, rilevato quanto documentato in atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, e quanto riferito personalmente dalla ricorrente, specie circa la sussistenza di misura cautelare volta al divieto di avvicinamento del resistente nei riguardi della e dello stesso figlio, è stato provvisoriamente disposto, Parte_1
l'affidamento esclusivo del piccolo alla madre, sospendendo ogni libera frequentazione di Per_1 quest'ultimo con il padre ( tanto più che quest'ultimo avrebbe -per come riferito- direttamente assistito all'episodio di aggressione della madre), e l'obbligo in capo al , di provvedere al mantenimento CP_1
del figlio versando la somma mensile di euro 200,00, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviato il presente giudizio all'udienza del 11.12.2024, al fine acquisire ulteriori elementi al riguardo, in particolare quanto al procedimento penale da cui è scaturita l'emissione del provvedimento cautelare (non prodotto in giudizio), ed altresì disposta la trasmissione del provvedimento al Pubblico Ministero per l'inoltro di atti ostensibili, nel caso penda procedimento a carico del resistente con persona offesa la parte ricorrente ovvero la prole minore e per le valutazioni di competenza;
che in data 02.08.2024, in ossequio a quanto provvisoriamente disposto con ordinanza del 25.07.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa trasmetteva a questo Collegio, gli atti ostensibili richiesti, tra cui copia dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese , , Parte_1 _2 CP_3
e (quest'ultime due figlie della ricorrente ), e di divieto di
[...] Persona_2 Parte_1
comunicare con le predette persone attraverso nessun mezzo, ed applicazione del braccialetto pagina 2 di 6 elettronico, resa, in data 02.05.2024, dal GIP, nell'ambito del procedimento n. 1202/2024 R.G. GIP, a carico di;
Controparte_1
che acquisita, con note di udienza depositate in data 15.11.2024, l'ulteriore denuncia del 07.11.2024, sporta in danno all'ex compagno dalla , per il perpetrarsi di Controparte_1 Parte_1 condotte intimidatorie e vessatorie in danno alla ricorrente, all'udienza di discussione del 11.12.2024, ex art 473-bis.28, sostituita da note scritte, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al
Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti, in data 13.12.2024 nulla ha opposto;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che circa il regime di affidamento meglio rispondente all'interesse del minore , alla luce _2
del complessivo quadro probatorio in atti - specie rilevato che è, allo stato, ancora in atto, a carico del padre , per cui è pendente procedimento penale N.R. 1555/2024, la misura cautelare Controparte_1
personale non solo del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal figlio ma anche del divieto di comunicazione con i medesimi, attraverso qualsivoglia mezzo (cellulare, messaggi, mail ect;
cfr. ordinanza GIP del 02.05.2024), stante le condotte poste in essere dal resistente proprio in danno alla ricorrente ed alla presenza del minore, peraltro da ultimo reiterate anche in data 07.11.2024
(cfr. querela sporta dalla ) – non può che disporsi in questa sede, ed in ogni caso precisato Parte_1
come in tutti i giudizi separativi in senso lato i provvedimenti non possono che valere rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione, l'affidamento super esclusivo del minore nato il [...] alla madre _2
, in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti il minore (salute, istruzione, Parte_1
educazione, ecc.) tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore stesso, le stesse , potranno essere adottate dalla ricorrente, anche senza il consenso del padre
[...]
; CP_1
che, invero, ai fini della decisione in ordine al regime di affidamento da adottare, occorre muovere dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.).
pagina 3 di 6 che, in generale, il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass.
15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n. 16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
che nella specie, dalla documentazione in atti (cfr. atti ostensibili comunicati dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, tra cui richiesta di giudizio immediato ordinanza di misura cautelare personale, nonché ulteriore denuncia sporta dalla ricorrente 07.11.2024) nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza di comparizione del 11.07.2024, e non da ultimo rilevato il comportamento processuale mantenuto dal resistente, rimasto contumace e resosi totalmente irreperibile come da certificato anagrafico prodotto in atti (cfr. certificato anagrafico aggiornato depositato in atti), appare come fatto certo e non contestato una palese inidoneità del padre ad assumere responsabilmente il compito di cura e specie di educazione del minore, risultando altresì provata l'impossibilità materiale per la ricorrente di confrontarsi con l'altro genitore per l'assunzione di decisioni di interesse per il piccolo senza rischiare una potenziale lesione personale, per quanto Per_1
già accaduto in episodi precedenti per come risulta dalla documentazione agli atti, e ciò a danno e pregiudizio dello stesso minore e per ogni sua esigenza, di salute, scolastica e ricreativa;
che quanto alla ripresa delle frequentazione del minore con il padre, interrotta dal maggio del 2024, e non potendosi in presenza di un divieto di avvicinamento e di interlocuzione da parte del , CP_1
anche nei confronti del figlio minore (n. il 28.10.2017), oltre che della ex compagna _2 [...]
e delle di lei figlie e che prendersi atto di tale misura Pt_1 CP_3 Persona_2
sospendendo allo stato ogni diritto di visita/frequentazione, e in difetto di domande di limitazione di responsabilità, non può che disporsi come, alla scadenza della misura cautelare, gli incontri tra il padre e il figlio (ed invero la in sede di comparizione dichiarava ADR: “Mio figlio è attaccato al Parte_1 padre”; ADR: “Prima della denuncia, vedeva il figlio regolarmente, veniva a prenderlo a casa e lo tratteneva per il pernottamento. Io non mi sono mai opposta a tutto ciò, volendo tutelare il rapporto del bambino con suo padre, però lui pretendeva in modo del tutto arbitrario di vederlo, nonostante che io avessi certe volte degli impegni comprovati e il clima era diventato intollerabile in quanto lui andava in escandescenze agitandosi per l'eventuale rifiuto”), in difetto di ulteriori ragioni ostative, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio Sociale di Comiso, alla presenza tuttavia di operatori specializzati, il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le pagina 4 di 6 competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero della genitorialità, relazionando al CP_1
Giudice Tutelare o al P.M. Minorile al riguardo ogni sei mesi;
che, infine, nell'immutato quadro probatorio in atti, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, e preso atto di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente all'udienza del 11.07.2024 circa la propria condizione economica, essendo la medesima, madre di tre minori, percettrice di reddito di inclusione per euro 1.000,00 al mese, e di euro 700,00 a titolo di assegno unico per tutti e tre i figli minori, oltre a svolgere, senza ingaggio, l'attività di domestica per circa euro 150,00 alla settimana, onerata di un canone di locazione per euro 320,00 mensili, secondo quanto dalla stessa dedotto, può ritenersi conforme, a che il padre , di professione operatore ecologico dipendente della Controparte_1
impresa ecologica di Busso Sebastiano S.r.l., sin dall'anno 2007 come da estratto conto previdenziale in atti, (seppur non è dato conoscerne i relativi guadagni) contribuisca al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile, alla ricorrente , di euro 200,00 al netto Per_1 Parte_1 dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte della madre affidataria del minore, oltre il
50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
che sulle spese in difetto di costituzione del resistente possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
Controparte_1
Dispone l'affidamento super esclusivo, per come in motivazione del figlio minore nato _2
in data 28.10.2017, alla madre, ; Parte_1
Mantiene, allo stato, la sospensione della libera frequentazione del minore con il padre, per le ragioni di cui in parte motiva;
Dispone che alla scadenza della misura cautelare, gli incontri tra il padre e il figlio, in difetto di ulteriori ragioni ostative, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio Sociale di Comiso, alla presenza tuttavia di operatori specializzati, il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero CP_1
della genitorialità, relazionando al Giudice Tutelare o al P.M. Minorile, al riguardo ogni sei mesi;
Dispone l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Dispone darsi comunicazione del presente provvedimento ai SS di Comiso.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.04.2025
Il Presidente
pagina 6 di 6