Sentenza 20 agosto 2002
Massime • 2
La previsione, ad opera dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, di integrale compensazione delle spese nei casi di estinzione dei giudizi concernenti i diritti nascenti in materia previdenziale dall'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 in materia di integrazione al trattamento minimo, opera anche in riferimento ai pregressi gradi del giudizio.
La speciale disciplina, dettata dall'art. 1 , commi centottantunesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996, interpretati autenticamente dall'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, di estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i diritti nascenti dall'applicazione delle sentenze della Corte Cost. n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 (nella specie, il diritto al calcolo della pensione di reversibilità in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo) - estinzione esclusa, invece, con riguardo ai giudizi nei quali siano in discussione diritti diversi dai primi, ancorché collegati ad essi da rapporto di pregiudizialità - trova applicazione immediata anche in sede di giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2002, n. 12292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12292 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA SA, IU ER, IN ME,DE MI IDA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 18/00 del Tribunale di PESCARA, depositata il 28/02/00 R.G.N. 221/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per ed estinzione del giudizio. Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 febbraio 2000 il Tribunale di Pescara, decidendo sull'appello proposto dall'INPS contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che lo, aveva condannato a riliquidare a LI ME, De CI ID, ST SA e CH SI la pensione di reversibilità nella misura del 60% dell'importo spettante al dante causa comprensivo della integrazione al minimo, ha respinto la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e ha ritenuto inapplicabile la normativa sulla estinzione dei giudizi pendenti di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 448/98, confermando, per l'effetto, la sentenza pretorile, sul rilievo che, nella specie, non si faceva questione della conservazione "cristallizza" dell'importo del trattamento integrato al minimo dopo la data del 30 settembre 1983. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. Le intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione
Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso per cassazione è stato notificato a ID De CI, appellata contumace, non alla parte personalmente, bensì presso l'avv. Ettore Tatarelli procuratore domiciliatario della stessa De CI nel giudizio di primo grado. Questo comporta la giuridica inesistenza, e non già la mera nullità, della eseguita notificazione (Cass. S.U. 4 novembre 1996 n. 9539) atteso che la elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatatamente al grado di giudizio per il quale la procura è stata conferita.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della De CI, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite con riferimento a tale intimata, in difetto di costituzione della medesima.
Tanto premesso, e con esclusivo riferimento alle posizioni di LI ME, ST SA e CH SI, si osserva che, con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione dell'art. 1, commi 181 e segg. legge n.662/96, dell'art. 36 legge 448/98, dell'art. 22 legge 905/65 in relazione alla sentenza n. 495/93 della Corte costituzionale, e censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto operante lo ius superveniens costituito dalla normativa indicata in premessa, erroneamente ritenuta applicabile alle sole controversie in cui si faccia questione di "cristallizzazione" e non anche a quelle in cui si discuta dei diritti originati dalla sentenza costituzionale n. 495/93. Il motivo è fondato.
I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione dettata dall'art. 1, commi 181/183, della legge n. 662 del 1996 (e poi ribadita dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998) riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione - per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze.
Quando, pertanto, così come nel caso di specie, si faccia esclusivamente questione di diritti scaturenti dall'applicazione della sentenza n. 495 del 1993, tale questione rientra a pieno titolo tra quelle per le quali opera lo speciale regime estintivo sopra richiamato, giusta l'esplicito tenore dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996, che identificano i procedimenti giudiziali soggetti ad estinzione in quelli aventi ad oggetto il "..pagamento delle somme maturate...sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994..." (così, testualmente, l'art. 1, comma 18 1, della legge n. 662 del 1996) (per tutte, vedi Cass. 11 giugno 1999 n. 5789). In conclusione, accolto il ricorso dell'INPS nei confronti di LI ME, ST SA e CH SI, la Corte, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della totale estinzione del giudizio, deve a quest'ultima direttamente provvedere, in virtù della disciplina dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 sopra richiamata, la quale trova immediata applicazione anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001, n. 825). Il presente giudizio, pertanto, va dichiarato estinto limitatamente alle posizioni delle nominate parti private, restando così prive di effetto nei rapporti tra le stesse e l'INPS, sempre per esplicito disposto del ripetuto art. 36, comma 5, le statuizioni delle sentenze di merito, in quanto non coperte da giudicato. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte, anche in questo caso richiamando la propria costante giurisprudenza (per tutte, Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, 11 gennaio 2000 n. 229), che la previsione legale di integrale compensazione di cui al ricordato art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998 debba operare in riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio, atteso che la disposizione sulla estinzione officiosa, in una con quella sulla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determinano la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito, imponendo al tempo stesso al giudice da ultimo investito di uno dei temi controversi espressamente contemplati dall'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662/96 cit., di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo e al suo esito finale.
Vanno, di conseguenza, compensate tra l'INPS e LI ME, ST SA e CH SI le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di De CI ID, nulla per le relative spese;
accoglie il ricorso nei confronti delle altre intimate e dichiara estinto il giudizio, compensando tra l'INPS e tali intimate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2002