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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 25 febbraio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Maura Fragale Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art 281 sexies c.p.c. decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3562 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall' avv. Pietro Menniti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, alla Via D. Mottola di Amato n. 51;
-ATTORE/OPPONENTE- E in persona del legale rappresentante p.t., ( c.f. Controparte_1
) rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di P.IVA_1 risposta, dall'avv. Pesenti con indirizzo PEC Email_1
-CONVENUTA/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.492 del 2019
Conclusioni come da atti e verbali di causa Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 492/2019 con il quale il tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.850,07 oltre interessi come da domanda, in favore di a titolo di saldo del contratto di prestito Controparte_1 finalizzato all'acquisto di una FIAT PANDA. Pt_
A sostegno dell'opposizione il sig. eccepiva 1) la carenza di legittimazione attiva di 2) la mancata prova del credito 3) Mancata Controparte_1 comunicazione della risoluzione del contratto e di decadenza della risoluzione del termine 4) Nullità e inefficacia del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia e usurarietà ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. ;5) Violazione degli artt. 117 e 119 del T.U n. 385 del 1993 in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 6) Nullità ed inefficacia della fideiussione c.d. omnibus di , per indeterminatezza Parte_1 dell'oggetto e perché redatte in applicazione di un generale schema contrattuale, predisposto dall'ABI e sanzionato dalla BA d'IT, perché lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si costituiva con comparsa di costituzione datata 20/01/2020, Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione, risultando del tutto generiche e prive di fondamento le eccezione sollevate da parte opponente. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza utile del 22/09/2022 il giudicante ha rigettato la richiesta di concessione della provvisorietà del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha concesso a parte opposta il termine per effettuarlo. Il tentativo di mediazione, puntualmente espletato, non ha tuttavia sortito esito positivo. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e resa pubblica mediante lettura del dispositivo in udienza. 2. La domanda è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. Preliminarmente occorre rilevare che il decreto ingiuntivo da cui trae origine il credito azionato, veniva emesso sulla scorta del contratto di finanziamento (prestito finalizzato all'acquisto del bene ) n. 4283058 stipulato da con FCA CP_2 [...]
(vecchia denominazione FGA Capital s.p.a.) in data 07.01.2013 e di cui CP_3 [...]
sottoscriveva in qualità di garante /fideiussore ( cfr doc. 2 fascicolo Pt_1 monitorio) ottenendo un finanziamento di euro 16.000,00 con cui si impegnava a rimborsare in 84 rate dell'importo di Euro 275,00. Dopo il pagamento di 18 rate l'opponente sospendeva ogni pagamento a far data dal 06.02.2014 , così come risulta dall'estratto conto presente nel fascicolo monitorio (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio e doc.11). In data 23.06.2015, edeva, pro soluto, i crediti in esame a Controparte_4 [...] già (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio). CP_1 Controparte_1
L'opposta in conformità all'art. 1264 c.c., provvedeva a notificare l'avvenuta cessione dei crediti, con lettere raccomandata a.r. del 24.06.2015 (cfr. doc. 05 e 06 fascicolo monitorio). Fatte queste premesse giova evidenziare, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421),
Pagina 2 di 6 con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Mentre il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 3. Venendo, dunque, a decidere sulle eccezione sollevate da parte opponente, occorre rilevare che in quanto alla carenza di legittimazione attiva della CP_1
parte opponente afferma che “da nessuno dei documenti prodotti si evince che i crediti
[...] in questione siano stati oggetto di cessione”. In tal senso occorre osservare che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1264 c.c., secondo cui “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”, l'opposta abbia regolarmente notiziato il ceduto con lettere raccomandata a.r. del 24.06.2015 (cfr. doc. 05 e 06 fascicolo monitorio) e poiché la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e possa, pertanto, può essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. 30 luglio 2004, n. 14610; nello stesso senso già: Cass. 19 febbraio 1952, n. 438; 1 giugno 1960, n. 1428; 28 novembre 1961, n 2737) o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, oltre a Cass. 14610/04, cit.), risulta ictu oculi come l'odierno attore opponente abbia ricevuto regolare ed idonea comunicazione prima con l'invio della raccomandata con cui è stata comunicata la cessione (cfr. doc. 04 e 05 fascicolo monitorio) ricevuta presso la residenza del debitore (doc. 05) e poi della notifica del ricorso per ingiunzione e la visione della documentazione ad esso allegata.
3.1. Né tantomeno può dirsi mancante il credito specifico ceduto di con CP_2 garante , atteso che nel fascicolo monitorio è stato allegato il contratto Parte_1 di cessione intervenuto tra (già FGA CAPITAL S.P.A.) con Controparte_4 del 23.06.2015 (doc. 4 fascicolo monitorio) nonché l'estratto Controparte_1 dell'annex dell'elenco dei crediti ceduti (cfr doc. 03 e doc. 0D monitorio) da cui si evince specificatamente il n. del contratto di finanziamento ed il debitore ceduto.
4. Sulla mancata prova del credito assume l'opponente che il decreto sarebbe nullo in ragione del fatto che sarebbe stato emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento. Nel caso di specie, ha fondato la propria pretesa creditoria: Controparte_1
Pagina 3 di 6 - nel contratto di finanziamento sottoscritto (doc. 02– fascicolo monitorio);
- nell'estratto conto analitico relativi ai rapporti intercorsi (doc. 08 fascicolo monitorio). Sul punto, non può escludersi la natura di prova documentale del contratto di finanziamento le cui sottoscrizioni non sono state validamente disconosciute. Detto documenti, infatti, riportano i requisiti essenziali per provare la certezza di esistenza del credito nella sua consistenza iniziale, laddove la stessa parte opponente non contesta la riferibilità allo stesso delle firme apposte al contratto di finanziamento. Né, parimenti, può negarsi la natura di prova documentale scritta dell'estratto conto prodotto in sede monitoria attestante il credito nella sua successiva evoluzione e contenente tutte le poste economiche del rapporto, con dettaglio di pagamenti, rate, spese, commissioni interessi che secondo l'opponente difetterebbe della certificazione ex art. 50 Tub. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 TUB, “la BA d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata”; la lettura della disposizione rende evidente che la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà per le banche (“le banche possono chiedere … anche in base all'estratto conto”) e non un obbligo, ben potendo il credito azionato essere provato attraverso altri documenti. Dalla semplice lettura della citata norma appare di tutta evidenza come alcun obbligo di certificazione sia previsto in capo a Fca Capital S.p.A. rientrante all'interno della categoria degli intermediari finanziari, categoria diversa e distinta rispetto alle Banche. Peraltro in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 21092 del 19/10/2016). Pertanto la contestazione avanzata da parte opponente in merito sia alla mancata certificazione di conformità del credito alle scritture contabili per violazione artt 50 TUB ,che la quantificazione del credito , non trovano riscontro probatorio da parte dello stesso il quale non ha di fatto mai dato prova degli asseriti pagamenti , rinvenendo nel fascicolo dell'opposizione solo i versamenti di 18 rate di pagamento avvenuto nell'anno 2013 e parte del 2014. 5. La contestazione poi, riguardante la mancata comunicazione della risoluzione del contratto e di decadenza della stessa, che secondo l'opponente non avrebbe trovato seguito poiché non comunicata la decadenza dal beneficio del termine,
Pagina 4 di 6 l'eccezione è priva di pregio e confutata documentalmente dalla comunicazione del Cont 07.01.2015 con cui comunicava la decadenza dal beneficio del termine sia alla società sia al Signor in qualità di liquidatore della Parte_1 CP_2
Raccomandata regolarmente ricevuta dal signor (cfr. doc. 10). Parte_1
6. Quanto poi alla nullità e inefficacia del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia e usurarietà ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. che secondo parte opponente risulterebbe essere stato omesso il tasso monitorio., occorre osservare la totale insussistenza di tale assunto poiché all'art 6 del contratto di finanziamento risulta l'avvenuta pattuizione scritta del tasso di mora.
Per quanto riguarda poi il presunto superamento del tasso soglia usura è rimasta priva di idoneo supporto probatorio si osserva al riguardo, che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. cass. civ. n. 9201/2015). Venendo al caso di specie, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non risultando che lo stesso si sia tempestivamente attivato per dimostrare con idonea perizia contabile il superamento del tasso soglia, restando le sue contestazioni in merito , generiche non emergendo in modo specifico i contenuti delle clausole contrattuali di cui si deduce la nullità, 7. Infondata si appalesa inoltre l'eccezione di Nullità ed inefficacia della fideiussione c.d. omnibus di per indeterminatezza dell'oggetto e perché redatte in applicazione di un Parte_1 generale schema contrattuale, predisposto dall'ABI e sanzionato dalla BA d'IT, perché lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), legge 10 ottobre 1990, n. 287 L'eccezione è priva di pregio, atteso che, dalla semplice visione del contratto appare di tutta evidenza come nel caso di specie sia lampante l'inapplicabilità della normativa citata atteso che, nel caso di specie, la fideiussione omnibus dedotta dall'opponente che si ricorda essere una garanzia personale che, se stipulata, impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore (nella prassi spesso un istituto di credito) in dipendenza di qualsiasi operazione, non è stata richiesta al Signor che invece si è assunto garante di un singolo e specifico debito Parte_1
(Cfr. Doc. 02 fascicolo monitorio). Fattispecie, questa diversa e distinta rispetto alla fideiussione omnibus invocata da controparte. Dalla genericità delle contestazioni attoree non emergono in modo specifico le prove a discolpa delle proprie obbligazioni, con conseguente rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione
Pagina 5 di 6 corrispondente al valore della domanda (pari ad € 19.850,07), in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia definita a seguito di un'istruttoria prettamente documentale.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 492/2019;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 1.270,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Catanzaro, 25 febbraio 2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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