Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11685 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simone Goti Parte_1
e Simone Frosini, come da mandato in atti
Attori opponenti
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Paola Babboni, come da mandato in atti;
Convenuta opposta
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da atto di citazione, in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc”; per parte opposta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione Parte_1
e hanno proposto Parte_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 24.7.2024,
1
in relazione al dedotto inadempimento alle Controparte_1
obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo chirografario n.
30515945 del 24.06.2020.
Gli attori a sostegno dell'opposizione proposta hanno lamentato, con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa, che “non è stata pattuita espressamente per iscritto la clausola relativa al regime finanziario adottato ed altresì non è stato indicato il modello di calcolo matematico al quale vengono applicate le formule, né sono state indicate le formule degli algoritmi che servono a costruire il piano finanziario, con particolare riguardo alla contabilizzazione degli interessi”, eccependo l'intervenuta violazione degli artt. 1284
c.c., 117, commi 4 e 6, TUB, con conseguente applicazione dei tassi sostituivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB.
Gli opponenti hanno altresì dedotto che “il mutuo chirografario oggetto del presente giudizio è a tasso “variabile” e, conseguentemente, nel caso in esame non può trovare applicazione il principio di diritto recentemente espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n. 15130/2024”.
Tanto premesso, è stato richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” - accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso d'interesse contrattuale, nonché al prezzo del credito, anche per indeterminatezza e indeterminabilità, per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al regime finanziario, anche per mancata pattuizione scritta e per indeterminatezza e indeterminabilità, per le ragioni di cui in
2 narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa in conseguenza delle accertate nullità delle clausole relative al tasso d'interesse e al regime finanziario, per le ragioni di cui in narrativa, - conseguentemente a tutto quanto sopra, Voglia procedere al ricalcolo del piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte in atti e della normativa vigente con applicazione dei tassi d'interesse sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB, in regime di “capitalizzazione semplice”, applicando il tasso BOT annuale emesso nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto, ovvero in subordine applicando i tassi d'interesse sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB, in regime di “capitalizzazione composta”, ovvero in via ulteriormente subordinata applicando i tassi di interesse contrattuale (TAN) in regime di capitalizzazione semplice;
- per l'effetto di tutto quanto sopra, rideterminare l'ammontare del debito eventualmente residuo dell'odierna opponente alla data del
19.06.2024 in virtù del contratto di mutuo de quo nella minor somma di € 61.951,32, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, ferma restando la dilazione temporale indicata dal contratto e dal piano di ammortamento alle pattuite scadenze, ovvero accertare e dichiarare che l'attrice non è debitrice di alcuna somma in virtù delle illegittimità accertate e del conseguente ricalcolo del piano di ammortamento;
- conseguentemente a tutto quanto sopra, accogliere l'opposizione e revocato, dichiarato nullo e privo di qualsiasi effetto il Decreto
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in data 24.07.2024,
RG n. 7657/2024, dal Giudice del Tribunale di Firenze, Dott.ssa
3 Daniela Bonacchi, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte nella parte espositiva del presente atto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge”.
La convenuta costituendosi in giudizio ha contestato integralmente l'opposizione proposta, rassegnando le conclusioni di seguito riportate:” In tesi RIGETTARE l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte, confermando integralmente il decreto opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
in ipotesi condannare gli opponenti al pagamento della complessiva somma di € 89.709,49, come meglio sopra specificata, oltre interessi al tasso di mora del
12,00% annuo e comunque entro il tasso soglia dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. L'opposizione proposta è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Il prestito in questione (cfr. contratto sub doc.2 fasc. parte convenuta) è stato stipulato in data 24.6.2020, per l'importo di euro
120.000,00, da rimborsare in n. 72 rate mensili “comprensive di capitale ed interessi, calcolate con il metodo di ammortamento a rate costante (c.d. ammortamento alla francese)”.
Il tasso del prestito è variabile, con tasso indicizzato a euribor 1 mese /360 2° giorno lav. Ant., con la previsione che il valore dell'Euribor è arrotondato ai 5 centesimi superiori ed il tasso annuo iniziale è pari al 5,750 % (pag. 2 contratto).
4 Alla pagina 1 del contratto nel riquadro “Condizioni economiche - documento di sintesi n. 1 “- è chiaramente indicato il TAEG (nella misura del 7,620 % annuo) con la precisazione che, trattandosi nel caso di specie di prestito a tasso variabile, “il tasso di interesse ed il
TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto”; tale concetto è ribadito anche all'art. 1 delle condizioni generali del finanziamento ove si legge che “in caso di finanziamenti a tasso variabile indicizzato il piano di ammortamento allegato può essere meramente indicativo in quanto soggetto a variazioni all'esito del variare dei tassi di riferimento”.
Allegato al contratto vi è anche il piano di ammortamento (redatto al tasso nominale del 5,750% vigente alla stipula del contratto con i limiti di cui sopra scritto), dal quale si evince che il rimborso avviene con rate costanti, ma che il rimborso della quota interessi è decrescente nel corso del tempo, mentre il rimborso della quota capitale è crescente.
Alla fine delle singole colonne si legge come: la sorte capitale rimborsata sarebbe stata di € 120.000,00, gli interessi € 18.360,60 e le spese € 60,00, per un totale di € 138.420,60, oltre alle commissioni ed alle spese di istruttoria (rispettivamente € 5.458 e €
600).
Tanto premesso, considerato che il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento allo stesso allegato, contengono in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN e del TAEG, nonché della periodicità e composizione delle rate di rimborso, con la ripartizione delle quote
5 per capitale e per interessi, è, dunque, da escludere che, nel caso di specie, possa essere ravvisata la nullità prospettata da parte attrice.
In tema di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per violazione delle norme relative alla trasparenza di cui all'art. 117 T.U.B., in particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che gli interessi ultralegali debbono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi, insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (leggasi da ultimo Cass. S.U., sentenza n. 15130 del
29 maggio 2024). In ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», peraltro, “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di ammortamento contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria (ibidem): ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi
6 alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di capitalizzazione adottate.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni opponenti, i medesimi principi debbono essere ribaditi anche per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà, infatti, piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento (cfr.
Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 1703/2024).
In altri termini, finché il contratto di mutuo – a prescindere dal tasso d'interesse applicato – avrà tutte le caratteristiche che permettono al mutuatario di comprendere le condizioni economiche alle quali si obbliga e il relativo esborso finale (cfr. Tribunale di Lucca, sentenza in data 7 marzo 2025 a definizione del procedimento N. R.G.
1641/2022) – come quello oggetto di causa - non potrà essere dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
Si consideri altresì nello stesso senso Cass., 19/03/2025, n.7382, la quale ha statuito che:“..è altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
7 Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi
8 rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale
è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto
9 solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti
10 limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.
In virtù di tali principi di diritto, richiamati anche ai sensi dell'art. 118,
I c., ultimo inciso, disp. att. c.p.c., l'opposizione proposta, deve, dunque, essere integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3. rigetta ogni domanda attorea;
4. condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 13 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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