TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 186/2025 promossa da: (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Costoli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 04.02.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Mercato San Severino (SA) in data 12.09.2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2004, numero 95, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 17.06.2007) e (il Per_1 Per_2
06.05.2009); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto – anche si servizio - e della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi. 2) I figli (anni 17) e (anni 15) vengono affidati in via condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la casa coniugale sita alla Spezia Via dei Colli n. 75/B.
3) La casa coniugale, sita alla Spezia Via dei Colli n. 75/B, in comunione ai coniugi, con tutti gli arredi e suppellettili, nulla escluso tranne gli effetti personali (compresa la collezione di dischi in vinile) del IG. , viene assegnata alla IG.ra perchè vi continui ad abitare con i Pt_1 Parte_2 figli sostenendone interamente le spese di godimento, per le utenze domestiche, oneri condominiali ordinari (quelli straordinari resteranno a carico delle parti secondo il titolo di proprietà). Il IG. Pt_
potrà accedere alla cantina pertinenziale alla casa coniugale, previo avviso alla IG.ra , Pt_1 impegnandosi a mantenere lo spazio in ordine e non occuparlo con strumentazione ingombrante.
4) Le parti sosterranno in pari misura il pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso con la Pt_ per l'acquisto della casa coniugale: entro il 5 di ogni mese la IG.ra Controparte_1 provvederà a corrispondere – a mezzo bonifico-giroconto – al IG. le somme pari al 50% della Pt_1 rata mensile che lo stesso si impegna a comunicarle nel suo esatto ammontare non appena a conoscenza.
5) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il IGnor corrisponderà alla IG.ra Parte_1
la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00 euro) pro capite da versarsi Parte_2 anticipatamente entro il giorno cinque del relativo mese di riferimento mediante bonifico bancario. Dette somme sono soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI, a decorrere dal mese di dicembre 2025. 6) I genitori sosterranno nella misura del 70% il padre e 30% la madre il mantenimento straordinario per i figli secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia. Sono da considerare spese straordinarie anche quelle relative all'acquisto di capi di abbigliamento per i figli che dovranno comunque sempre essere preventivamente concordate e documentate.
7) Sarà di competenza esclusiva della IG.ra l'assegno unico per i figli ed il IG. Parte_2 [...] fin da ora si impegna a fornirle ogni anno la documentazione fiscale-reddituale necessaria Pt_1 per la compilazione dell'ISEE, propedeutica alla richiesta di liquidazione dell'assegno unico.
8) e saranno con il padre in base ai loro impegni scolastici e comunque a fine Per_1 Per_2 settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina oltre che uno/due giorni infrasettimanali quando saranno con la madre per il week end. Per realizzare ciò il IG. si impegna a comunicare Pt_1 appena possibile e a sua disposizione i suoi impegni lavorativi alla moglie. Resta inteso che in caso di impedimento il padre dovrà recupererà nella settimana successiva i giorni di frequentazione perduti.
9) I genitori trascorreranno con i figli, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1 gennaio oppure - previo accordo - dal 24 al 26 dicembre con un genitore e i giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro.
10) Quello dei due genitori che non ha trascorso con i figli il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente sarà con loro per il giorno di Pasqua mentre l'altro li avrà con sé per il giorno del lunedì in albis.
11) I minori trascorreranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
12) I genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza estivo – da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche - di 15 giorni, anche non consecutivi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno i figli in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri.
13) Le parti dichiarano che i buoni postali intestati ai figli sono di esclusiva pertinenza degli stessi.
14) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito. 16) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 10.04.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati come Parte_1 Parte_2 in epigrafe e coniugatisi in Mercato San Severino (SA) in data 12.09.2004 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2004, numero 95, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani