Articolo 1 della Legge 5 giugno 1933, n. 816
Versione
18 luglio 1933
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135 , recante disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo, con le seguenti modificazioni:

a) all'art. 14, dopo le parole «i sottufficiali», aggiungere «gli appuntati»;

b) dopo l'art. 14, aggiungere il seguente art. 14-bis

«L'indennita', spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza di cui agli articoli 14-bis e 14-novies, aggiunti al R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223 , convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710 , e' regolata, agli effetti tributari, dalle stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gazzera - Sirianni -
Jung - Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 18 luglio 1933