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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 18673/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Germanà ed elettivamente
Parte_1
domiciliato in Palermo, via Edmondo De Amicis, n.1.
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Alberto Wolleb ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34.
- resistente –
All'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 4.600, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 19.05.2021 e fino al 20.05.2024, allorquando “a seguito del rifiuto Controparte_1 di effettuare un inventario del magazzino, il sabato, durante la propria giornata di riposo, si vedeva estromesso dall'attività lavorativa” e veniva, dunque, licenziato oralmente;
soggiungeva di aver svolto, nel suddetto periodo, attività di lavoro non regolarizzato, occupandosi di “lavori di manutenzione su barche a vela, occupandosi anche della sicurezza delle medesime” e osservando un orario di lavoro “dal lunedì al venerdì, cinque giorni a settimana, dalle ore 8.00, fino alle 14.30, salvo maggior orario di lavoro”; per i suesposti motivi chiedeva “Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente fra il 19.05.2021 ed il 20.05.2024 quale operaio livello 3 del CCNL marittimi-addetti agli uffici con la qualifica di operaio;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che per il lavoro svolto la ricorrente deve essere inquadrata al livello 3 del CCNL per dipendenti marittimi-addetti agli uffici con la qualifica di operaio, ovvero a quel diverso livello ritenuto equo e giusto dal Decidente;
- Ritenere dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, inefficace, inesistente, nullo il licenziamento comminato in data 20.05.2024; - Conseguentemente ritenere e dichiarare, orale, ritorsivo, discriminatorio, inefficace, inesistente, nullo il licenziamento comminato e riassumere\reintegrare il ricorrente, ed in ogni caso come per legge, condannando la resistente al
1 pagamento di una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ovvero all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento fino alla riassunzione\reintegra ed in ogni caso come per legge. Il tutto con diritto al pagamento degli oneri previdenziali ed in ogni caso come per legge. - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il rapporto di lavoro si dispiegava, cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00, fino alle 14.30, salvo maggior orario di lavoro;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che i resistenti devono regolarizzare, presso gli Uffici competenti convenuti nel presente giudizio CP_2 quale mezzo al fine, la ricorrente per il periodo di lavoro subordinato a far data dal 19.05.2021 ed il
20.05.2024, con ogni conseguenza di legge, ovvero per quei diversi periodi accertati in giudizio;
-
Conseguentemente, per tutti i motivi di cui in parte motiva, condannare, in forma generica, i resistenti al CP_ pagamento dei predetti contributi previdenziali in favore dell - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il lavoro svolto, quale lavoro ordinario e straordinario per gli orari di lavoro di cui in parte motiva, ivi inclusi 13° e 14° e TFR, il ricorrente vanta differenze retributive, rispetto a quanto effettivamente percepito, pari ad € 30.958,37 così come dettagliatamente calendate in pare motiva, ovvero per quelle diverse somme accertate in giudizio. - Conseguentemente condannare la resistente a pagare al ricorrente tutte le superiori somme richieste pari ad € 30.958,37 lorde, ed in ogni caso per come accertate in giudizio, oltre interessi e rivalutazione maturata e maturanda;
- Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente variamente contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, veniva discussa e decisa all'udienza del 25 settembre 2025. Testimone_4
La prova del rapporto di lavoro posto a base dell'odierna impugnativa di licenziamento e dello stesso licenziamento intimato oralmente non può dirsi raggiunta sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nelle asseverazioni delle allegazioni di cui al ricorso.
Giova ricordare, infatti, che l'onere della prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore ricorrente, dato che la natura subordinata della collaborazione non può presumersi neppure iuris tantum (cfr. Cass. nn. 524/1989 e 4150/1988).
Segnatamente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di legittimità, per la qualificazione del contratto di lavoro come subordinato occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. da ult. Cass. n. 2728 del 2010), mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (Cass. n. 1717 del 2009); considerato tuttavia che, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, detti caratteri, benché privi singolarmente considerati di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 11207 del 2009). Inoltre, occorre rilevare che l'organizzazione del lavoro attraverso
2 disposizioni o direttive – ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia – costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre a sua volta la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività (cfr. Cass. n.
26986/2009).
Nella specie nessuna prova può dirsi pienamente raggiunta circa l'effettiva sussistenza del precorso rapporto di lavoro subordinato - posto a base dell'odierna impugnativa di licenziamento e dello stesso licenziamento intimato oralmente -, essendo emerso un contrasto insanabile tra i testi escussi in merito alla stessa continuità della collaborazione e non potendosi le deposizioni degli uni ritenersi più attendibili di quelle degli altri ove si rammenti, anzitutto, che la teste ha una relazione affettiva con il ricorrente e ha, inoltre, dichiarato Tes_1 di avere assistito personalmente alla attività lavorativa del ricorrente una sola volta (“A.D.R. Una volta – in CP_ particolare durante un giorno di festa – il ricorrente è stato chiamato da per effettuare una riparazione su di un oblò e, trovandomi con il ricorrente, ho assistito alla attività di manutenzione consistente nel cambio di una guarnizione, assistendo con lui sulla barca” cfr. verbale di udienza del 10 giugno 2025); le ulteriori circostanze sono invece state apprese allorché la stessa ha “sentito il ricorrente parlare al telefono con i propri datori di lavoro. In alcune occasioni – due o tre volte – è capitato che lo accompagnassi a lavoro la mattina tra le 7.30 e le 8.00, per poi riprenderlo alle 14.00/14.30”. La teste , madre della Tes_2 teste ha riferito “A.D.R. Nel periodo 2021/2024 lavoravo in zona Kalsa e quotidianamente facevo Tes_1 una passeggiata in bici percorrendo un tragitto che mi portava a passare dal luogo di lavoro del ricorrente
e mi capitava di vederlo e salutarlo velocemente. Ciò succedeva intorno alle 9.00 e al ritorno alle
13.30/14.00. A.D.R. Ricordo che in quegli anni mandava sul gruppo whatsapp familiare di cui entrambi siamo parte delle foto che lo ritraevano sopra una imbarcazione o sopra l'albero. A.D.R. Preciso che incontravo il ricorrente all'altezza del locale che vendeva panini con la milza, di fronte a Porta Carbone, in prossimità del locale “A Cala” e, pertanto, non ha fornito alcuna indicazione utile onde accertare se effettivamente il ricorrente collaborò stabilmente con la parte resistente, rimanendo assoggettato al suo potere direttivo e disciplinare. Nulla hanno riferito, invece, i testi di parte resistente circa le mansioni, direttive assolutamente pregnanti ed assidue, ordini specifici del datore di lavoro, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, ed anzi hanno negato le circostanze dedotte in ricorso (“A.D.R. Il ricorrente non ha mai lavorato per la società resistente. A.D.R. soltanto in due/tre occasioni ha fatto qualche lavoretto per conto della società regolarmente documentato”, dichiarazione, quest'ultima, suffragata dalla produzione documentale di parte resistente;
“A.D.R. Sicuramente non ha mai svolto attività lavorativa all'interno dell'ufficio al quale ero addetto. Circa una eventuale attività lavorativa svolta sulle imbarcazioni, sapevo che faceva qualche lavoro per suoi clienti” cfr. deposizioni rispettivamente dei testi e ). Tes_3 Tes_4
3 Si ritiene pertanto la infondatezza delle domande attoree, che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/09/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 18673/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Germanà ed elettivamente
Parte_1
domiciliato in Palermo, via Edmondo De Amicis, n.1.
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Alberto Wolleb ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34.
- resistente –
All'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 4.600, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 19.05.2021 e fino al 20.05.2024, allorquando “a seguito del rifiuto Controparte_1 di effettuare un inventario del magazzino, il sabato, durante la propria giornata di riposo, si vedeva estromesso dall'attività lavorativa” e veniva, dunque, licenziato oralmente;
soggiungeva di aver svolto, nel suddetto periodo, attività di lavoro non regolarizzato, occupandosi di “lavori di manutenzione su barche a vela, occupandosi anche della sicurezza delle medesime” e osservando un orario di lavoro “dal lunedì al venerdì, cinque giorni a settimana, dalle ore 8.00, fino alle 14.30, salvo maggior orario di lavoro”; per i suesposti motivi chiedeva “Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente fra il 19.05.2021 ed il 20.05.2024 quale operaio livello 3 del CCNL marittimi-addetti agli uffici con la qualifica di operaio;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che per il lavoro svolto la ricorrente deve essere inquadrata al livello 3 del CCNL per dipendenti marittimi-addetti agli uffici con la qualifica di operaio, ovvero a quel diverso livello ritenuto equo e giusto dal Decidente;
- Ritenere dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, inefficace, inesistente, nullo il licenziamento comminato in data 20.05.2024; - Conseguentemente ritenere e dichiarare, orale, ritorsivo, discriminatorio, inefficace, inesistente, nullo il licenziamento comminato e riassumere\reintegrare il ricorrente, ed in ogni caso come per legge, condannando la resistente al
1 pagamento di una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ovvero all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento fino alla riassunzione\reintegra ed in ogni caso come per legge. Il tutto con diritto al pagamento degli oneri previdenziali ed in ogni caso come per legge. - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il rapporto di lavoro si dispiegava, cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00, fino alle 14.30, salvo maggior orario di lavoro;
- Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che i resistenti devono regolarizzare, presso gli Uffici competenti convenuti nel presente giudizio CP_2 quale mezzo al fine, la ricorrente per il periodo di lavoro subordinato a far data dal 19.05.2021 ed il
20.05.2024, con ogni conseguenza di legge, ovvero per quei diversi periodi accertati in giudizio;
-
Conseguentemente, per tutti i motivi di cui in parte motiva, condannare, in forma generica, i resistenti al CP_ pagamento dei predetti contributi previdenziali in favore dell - Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in parte motiva, che il lavoro svolto, quale lavoro ordinario e straordinario per gli orari di lavoro di cui in parte motiva, ivi inclusi 13° e 14° e TFR, il ricorrente vanta differenze retributive, rispetto a quanto effettivamente percepito, pari ad € 30.958,37 così come dettagliatamente calendate in pare motiva, ovvero per quelle diverse somme accertate in giudizio. - Conseguentemente condannare la resistente a pagare al ricorrente tutte le superiori somme richieste pari ad € 30.958,37 lorde, ed in ogni caso per come accertate in giudizio, oltre interessi e rivalutazione maturata e maturanda;
- Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente variamente contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, veniva discussa e decisa all'udienza del 25 settembre 2025. Testimone_4
La prova del rapporto di lavoro posto a base dell'odierna impugnativa di licenziamento e dello stesso licenziamento intimato oralmente non può dirsi raggiunta sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nelle asseverazioni delle allegazioni di cui al ricorso.
Giova ricordare, infatti, che l'onere della prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore ricorrente, dato che la natura subordinata della collaborazione non può presumersi neppure iuris tantum (cfr. Cass. nn. 524/1989 e 4150/1988).
Segnatamente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di legittimità, per la qualificazione del contratto di lavoro come subordinato occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. da ult. Cass. n. 2728 del 2010), mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (Cass. n. 1717 del 2009); considerato tuttavia che, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, detti caratteri, benché privi singolarmente considerati di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 11207 del 2009). Inoltre, occorre rilevare che l'organizzazione del lavoro attraverso
2 disposizioni o direttive – ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia – costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre a sua volta la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività (cfr. Cass. n.
26986/2009).
Nella specie nessuna prova può dirsi pienamente raggiunta circa l'effettiva sussistenza del precorso rapporto di lavoro subordinato - posto a base dell'odierna impugnativa di licenziamento e dello stesso licenziamento intimato oralmente -, essendo emerso un contrasto insanabile tra i testi escussi in merito alla stessa continuità della collaborazione e non potendosi le deposizioni degli uni ritenersi più attendibili di quelle degli altri ove si rammenti, anzitutto, che la teste ha una relazione affettiva con il ricorrente e ha, inoltre, dichiarato Tes_1 di avere assistito personalmente alla attività lavorativa del ricorrente una sola volta (“A.D.R. Una volta – in CP_ particolare durante un giorno di festa – il ricorrente è stato chiamato da per effettuare una riparazione su di un oblò e, trovandomi con il ricorrente, ho assistito alla attività di manutenzione consistente nel cambio di una guarnizione, assistendo con lui sulla barca” cfr. verbale di udienza del 10 giugno 2025); le ulteriori circostanze sono invece state apprese allorché la stessa ha “sentito il ricorrente parlare al telefono con i propri datori di lavoro. In alcune occasioni – due o tre volte – è capitato che lo accompagnassi a lavoro la mattina tra le 7.30 e le 8.00, per poi riprenderlo alle 14.00/14.30”. La teste , madre della Tes_2 teste ha riferito “A.D.R. Nel periodo 2021/2024 lavoravo in zona Kalsa e quotidianamente facevo Tes_1 una passeggiata in bici percorrendo un tragitto che mi portava a passare dal luogo di lavoro del ricorrente
e mi capitava di vederlo e salutarlo velocemente. Ciò succedeva intorno alle 9.00 e al ritorno alle
13.30/14.00. A.D.R. Ricordo che in quegli anni mandava sul gruppo whatsapp familiare di cui entrambi siamo parte delle foto che lo ritraevano sopra una imbarcazione o sopra l'albero. A.D.R. Preciso che incontravo il ricorrente all'altezza del locale che vendeva panini con la milza, di fronte a Porta Carbone, in prossimità del locale “A Cala” e, pertanto, non ha fornito alcuna indicazione utile onde accertare se effettivamente il ricorrente collaborò stabilmente con la parte resistente, rimanendo assoggettato al suo potere direttivo e disciplinare. Nulla hanno riferito, invece, i testi di parte resistente circa le mansioni, direttive assolutamente pregnanti ed assidue, ordini specifici del datore di lavoro, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, ed anzi hanno negato le circostanze dedotte in ricorso (“A.D.R. Il ricorrente non ha mai lavorato per la società resistente. A.D.R. soltanto in due/tre occasioni ha fatto qualche lavoretto per conto della società regolarmente documentato”, dichiarazione, quest'ultima, suffragata dalla produzione documentale di parte resistente;
“A.D.R. Sicuramente non ha mai svolto attività lavorativa all'interno dell'ufficio al quale ero addetto. Circa una eventuale attività lavorativa svolta sulle imbarcazioni, sapevo che faceva qualche lavoro per suoi clienti” cfr. deposizioni rispettivamente dei testi e ). Tes_3 Tes_4
3 Si ritiene pertanto la infondatezza delle domande attoree, che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/09/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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