Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 94
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Interesse ad agire del socio

    La Corte ha ritenuto che il socio abbia interesse all'impugnazione in quanto l'avviso è stato notificato anche a lui come obbligato in solido, e non solo per mera conoscenza. La Corte cita la Cassazione, ord. 16-12-2024 n. 32843, secondo cui gli avvisi di accertamento per omessa effettuazione, omesso versamento e/o omessa dichiarazione delle ritenute possono essere notificati solo alla società-sostituto, non anche ai soci-sostituiti. Nel caso concreto, essendo stato l'avviso notificato anche al socio-sostituito, coobbligato solidale, a questi non possono negarsi interesse e legittimazione all'impugnazione.

  • Accolto
    Mancata impugnazione dell'accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento presupposto nei confronti della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione. La Corte cita la Cassazione, 27-11-2024 n. 30596, secondo cui, divenuto definitivo l'accertamento nei confronti della società, il giudizio promosso dal socio resta pregiudicato quanto all'esistenza dei dividendi occulti, non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento.

  • Rigettato
    Presunzione di distribuzione utili extracontabili ai soci di società a ristretta base

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, in tema di accertamento tributario nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro come l'analisi delle movimentazioni bancarie o l'acquisto di beni di particolare valore da parte dei soci. Tale presunzione richiede la prova sia della ristretta base sociale che dell'esistenza di un valido accertamento a carico della società sui ricavi non dichiarati. La Corte cita la Cassazione, 16-1-2025 n. 1056, ribadendo che la prova contraria che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società, o che di essi si è appropriato un altro soggetto, non è stata fornita dalla ricorrente. La Corte cita inoltre Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02, Cass. n. 20851/05, n. 6780/03, n. 7218/01, e Cass., 16-1-2025 n. 1056.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 94
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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