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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO ES, Presidente
FESTA LE FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP071201616 - 2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TVP07I201616/2024, relativo alla posizione della “Società_1 S.R.L.” concernente dell'anno fiscale 2018, ed emesso nei confronti della società, che avrebbe dovuto operare e versare le ritenute, e della BE TE (oltre che dell'altro socio), autrice della violazione ed obbligata in solido nella qualità di socio, per il pagamento delle ritenute non operate anno 2018 sugli utili extracontabili, accertati con separato avviso di accertamento n. TVP03I201536/2024, emesso nei confronti della società, e ritenuti distribuiti ai due soci.
Contesta la ricorrente l'esistenza ed il quantum di tali maggiori redditi, ed eccepisce la mancata prova della distribuzione in suo favore.
A.d.E. si è costituita ed eccepisce la inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse della ricorrente, essendo obbligata la sola società.
Eccepisce inoltre la ammissibilità delle censure relative al maggiore reddito accertato, presupposto della pretesa in discussione, perché l'accertamento presupposto nei confronti della società non è stato impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente all'assunto dell'Ufficio resistente, il socio ha certamente interesse al ricorso, atteso che la notifica a questi dell'atto impugnato non risulta essere stata effettuata per mera conoscenza, risultandone invece la indicazione (cfr. pag. 3, in fine, e 4) quale obbligata in solido;
peraltro, Cass., ord. 16-12-2024 n.
32843 spiega che gli avvisi di accertamento per omessa effettuazione, omesso versamento e/o omessa dichiarazione delle ritenute possono (non debbono) essere notificati solo alla società-sostituto, non anche ai soci- sostituiti: nel caso concreto, essendo stato l'avviso notificato anche al socio-sostituito, coobbligato solidale, a questi non possono negarsi interesse e legittimazione alla impugnazione.
Passando al merito, deve rilevarsi che l'accertamento in esame riguarda il pagamento delle ritenute non operate e non versate su utili extracontabili, e dunque costituisce conseguenza immediata e diretta dell'accertamento di tali utili da parte della società della quale Ricorrente_1 era socia al 95% (il rimanente 5% era di proprietà di un unico altro socio), operato con l'avviso di accertamento n. TVP03I201536/2024, emesso nei confronti della “Società_1 S.R.L.”. Senonchè, è stato dedotto da A.d.E., e non contestato dalla ricorrente, che l'esito dell'accertamento presupposto non è stato impugnato dalla società, ed è dunque divenuto definitivo.
Ebbene, considerato che dalla lettura dell'avviso di accertamento conseguenziale in questa sede impugnato emerge che lo stesso è privo di autonoma motivazione e di qualsivoglia supporto documentale autonomo, ne segue l'applicazione del principio secondo cui “in tema di accertamento tributario nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro come l'analisi delle movimentazioni bancarie o l'acquisto di beni di particolare valore da parte dei soci. Tale presunzione richiede la prova sia della ristretta base sociale che dell'esistenza di un valido accertamento a carico della società sui ricavi non dichiarati…..” (Cass., 16-1-2025 n. 1056): valido accertamento che nella specie sussiste, per la richiamata definitività per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento n.
TVP03I201536/2024.
Ciò in quanto sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la causa relativa all'accertamento dei redditi non dichiarati della società e le cause conseguenti, relative all'accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci, ovvero del mancato versamento delle ritenute su tali utili, “con la conseguenza che, divenuto definitivo l'accertamento nei confronti della società, il giudizio promosso dal socio resta pregiudicato quanto all'esistenza dei dividendi occulti, non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento” (Cass., 27-11-2024 n. 30596).
Quanto poi al tema della distribuzione degli utili non contabilizzati, occorre considerare che si tratta di società di capitali a ristretta base societaria (nella specie, con soli due soci).
Al riguardo, basta richiamare il consolidatissimo insegnamento della Corte di nomofilachia che, con numerosi arresti, ha statuito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti" (Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02); ancora, si è detto che “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione - fondata sul disposto del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” Cass. n. 20851/05, n. 6780/03, n. 7218/01).
Da ultimo, la Corte ha ribadito che “in tema di accertamento tributario nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro come l'analisi delle movimentazioni bancarie o l'acquisto di beni di particolare valore da parte dei soci. Tale presunzione richiede la prova sia della ristretta base sociale che dell'esistenza di un valido accertamento a carico della società sui ricavi non dichiarati. Il ragionamento inferenziale si fonda non sulla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente alla società, ma sulla ristrettezza della base proprietaria, sul vincolo di solidarietà tra i soci, sulla loro maggiore conoscibilità dell'andamento degli affari societari e dell'esistenza di dividendi non contabilizzati, nonché sul reciproco controllo che normalmente caratterizza tali compagini sociali. È fatta salva la facoltà del socio di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero che di essi si è appropriato un altro soggetto. La presunzione opera indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari tra i soci e resta valida anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, che non comporta inversione dell'onere probatorio né preclude il ricorso alle presunzioni semplici. In merito all'obbligo di motivazione, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio può validamente rinviare per relationem a quello riguardante i redditi della società partecipata, ancorché notificato solo a quest'ultima, poiché il socio ha diritto di consultare i documenti societari ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. Nel processo tributario d'appello, inoltre, è ammessa la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado, purché nel rispetto dei termini perentori previsti dagli artt.
32 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, al fine di garantire il contraddittorio attraverso la possibilità di deposito di memorie illustrative” (Cass., 16-1-2025 n. 1056):: prova contraria che la ricorrente non ha in questa sede fornito.
Il ricorso va quindi rigettato, e la parte soccombente condannata al pagamento dlele spese di lite in favore della controparte.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO ES, Presidente
FESTA LE FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP071201616 - 2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TVP07I201616/2024, relativo alla posizione della “Società_1 S.R.L.” concernente dell'anno fiscale 2018, ed emesso nei confronti della società, che avrebbe dovuto operare e versare le ritenute, e della BE TE (oltre che dell'altro socio), autrice della violazione ed obbligata in solido nella qualità di socio, per il pagamento delle ritenute non operate anno 2018 sugli utili extracontabili, accertati con separato avviso di accertamento n. TVP03I201536/2024, emesso nei confronti della società, e ritenuti distribuiti ai due soci.
Contesta la ricorrente l'esistenza ed il quantum di tali maggiori redditi, ed eccepisce la mancata prova della distribuzione in suo favore.
A.d.E. si è costituita ed eccepisce la inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse della ricorrente, essendo obbligata la sola società.
Eccepisce inoltre la ammissibilità delle censure relative al maggiore reddito accertato, presupposto della pretesa in discussione, perché l'accertamento presupposto nei confronti della società non è stato impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente all'assunto dell'Ufficio resistente, il socio ha certamente interesse al ricorso, atteso che la notifica a questi dell'atto impugnato non risulta essere stata effettuata per mera conoscenza, risultandone invece la indicazione (cfr. pag. 3, in fine, e 4) quale obbligata in solido;
peraltro, Cass., ord. 16-12-2024 n.
32843 spiega che gli avvisi di accertamento per omessa effettuazione, omesso versamento e/o omessa dichiarazione delle ritenute possono (non debbono) essere notificati solo alla società-sostituto, non anche ai soci- sostituiti: nel caso concreto, essendo stato l'avviso notificato anche al socio-sostituito, coobbligato solidale, a questi non possono negarsi interesse e legittimazione alla impugnazione.
Passando al merito, deve rilevarsi che l'accertamento in esame riguarda il pagamento delle ritenute non operate e non versate su utili extracontabili, e dunque costituisce conseguenza immediata e diretta dell'accertamento di tali utili da parte della società della quale Ricorrente_1 era socia al 95% (il rimanente 5% era di proprietà di un unico altro socio), operato con l'avviso di accertamento n. TVP03I201536/2024, emesso nei confronti della “Società_1 S.R.L.”. Senonchè, è stato dedotto da A.d.E., e non contestato dalla ricorrente, che l'esito dell'accertamento presupposto non è stato impugnato dalla società, ed è dunque divenuto definitivo.
Ebbene, considerato che dalla lettura dell'avviso di accertamento conseguenziale in questa sede impugnato emerge che lo stesso è privo di autonoma motivazione e di qualsivoglia supporto documentale autonomo, ne segue l'applicazione del principio secondo cui “in tema di accertamento tributario nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro come l'analisi delle movimentazioni bancarie o l'acquisto di beni di particolare valore da parte dei soci. Tale presunzione richiede la prova sia della ristretta base sociale che dell'esistenza di un valido accertamento a carico della società sui ricavi non dichiarati…..” (Cass., 16-1-2025 n. 1056): valido accertamento che nella specie sussiste, per la richiamata definitività per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento n.
TVP03I201536/2024.
Ciò in quanto sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la causa relativa all'accertamento dei redditi non dichiarati della società e le cause conseguenti, relative all'accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci, ovvero del mancato versamento delle ritenute su tali utili, “con la conseguenza che, divenuto definitivo l'accertamento nei confronti della società, il giudizio promosso dal socio resta pregiudicato quanto all'esistenza dei dividendi occulti, non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento” (Cass., 27-11-2024 n. 30596).
Quanto poi al tema della distribuzione degli utili non contabilizzati, occorre considerare che si tratta di società di capitali a ristretta base societaria (nella specie, con soli due soci).
Al riguardo, basta richiamare il consolidatissimo insegnamento della Corte di nomofilachia che, con numerosi arresti, ha statuito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti" (Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02); ancora, si è detto che “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione - fondata sul disposto del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” Cass. n. 20851/05, n. 6780/03, n. 7218/01).
Da ultimo, la Corte ha ribadito che “in tema di accertamento tributario nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro come l'analisi delle movimentazioni bancarie o l'acquisto di beni di particolare valore da parte dei soci. Tale presunzione richiede la prova sia della ristretta base sociale che dell'esistenza di un valido accertamento a carico della società sui ricavi non dichiarati. Il ragionamento inferenziale si fonda non sulla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente alla società, ma sulla ristrettezza della base proprietaria, sul vincolo di solidarietà tra i soci, sulla loro maggiore conoscibilità dell'andamento degli affari societari e dell'esistenza di dividendi non contabilizzati, nonché sul reciproco controllo che normalmente caratterizza tali compagini sociali. È fatta salva la facoltà del socio di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero che di essi si è appropriato un altro soggetto. La presunzione opera indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari tra i soci e resta valida anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, che non comporta inversione dell'onere probatorio né preclude il ricorso alle presunzioni semplici. In merito all'obbligo di motivazione, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio può validamente rinviare per relationem a quello riguardante i redditi della società partecipata, ancorché notificato solo a quest'ultima, poiché il socio ha diritto di consultare i documenti societari ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. Nel processo tributario d'appello, inoltre, è ammessa la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado, purché nel rispetto dei termini perentori previsti dagli artt.
32 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, al fine di garantire il contraddittorio attraverso la possibilità di deposito di memorie illustrative” (Cass., 16-1-2025 n. 1056):: prova contraria che la ricorrente non ha in questa sede fornito.
Il ricorso va quindi rigettato, e la parte soccombente condannata al pagamento dlele spese di lite in favore della controparte.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge