Articolo 111 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 103Articolo 103 ter
Versione
15 dicembre 1981
Art. 111. (Disposizioni transitorie)

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
In deroga a quanto disposto dall' articolo 172 del codice penale , la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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