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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
Dott. Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1752 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRAIA LUIGI c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via
Papa Urbano VIII, 9, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA CP_1 P.IVA_1
e RR UM con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso la
Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della TU (che non ha accertato in capo allo stesso il presupposto di natura sanitaria concernente l'assegno e/o la pensione ex L. 118/71 avendo riscontrato una invalidità pari al 67%) rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta una di tali provvidenze;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto CP_1 diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l' non ha inteso depositare note pur avendo spiegato rituale costituzione in CP_1
Giudizio.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente con la conseguenza che ogni lagnanza dell' al riguardo risulta destituita di CP_1 fondamento.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 11.02.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria in data 11.03.2025 ossia entro il
30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis
CPC essendo il ricorso stato iscritto il 05.04.2025 dopo la dichiarazione di dissenso.
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata in data 27.02.2024 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 08.05.2024.
Fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC ed acquisito il fascicolo della fase di ATP parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della TU;
l' non ha inteso depositare note pur avendo CP_1 spiegato costituzione in Giudizio. 2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero
1867/24 RG, ha chiesto il riconoscimento del beneficio della pensione/assegno ex L.
118/71 in suo favore rilevando come il ctu sella pregressa fase processuale dott. avrebbe sottostimato le patologie cardiologica ed a carico Persona_1 dell'apparato vertebrale accertate a carico dello stesso.
Le contestazioni della parte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. della pregressa fase processuale dott. e sono tali da non rendere Per_1 necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Difatti avuto riguardo alla patologia cardiaca parte ricorrente contesta l'attribuzione del
Codice 6441 a fronte della riscontrata ipertensione arteriosa rilevando come “La patologia ipertensiva . . . può comportare ripercussioni cardiovascolari progressive . . .” aggiungendo che “Una valutazione più accurata , considerando eventuali complicanze . . . potrebbe giustificare un aumento della percentuale attribuita” (v. ricorso a pag. 2).
A tal riguardo preme evidenziare come la Parte, senza fondamento e riscontro medico e/o strumentale di alcun tipo, si limita ad invocare l'applicazione di una percentuale maggiore rispetto a quella attribuita dal dott. - peraltro Specialista in Cardiologia - ma, da Per_1 un lato, va rilevato come l'Ausiliare del Giudice attribuisce, con il Codice 6441 applicato, la percentuale massima prevista a fronte di un range compreso tra il 21% ed il 30%; dall'altro, il periziato ben guardandosi dal contestare il Codice applicato, richiede una percentuale maggiore senza evidenziare per quale motivo la valutazione del TU sia da ritenersi errata e sottostimata;
il che è ben evidente nella parte in cui viene operato il riferimento alla detta patologia che“ . . .può comportare ripercussioni” o che la valutazione più accurata “potrebbe” condurre ad un risultato diverso.
In definitiva, la censura sul punto sollevata dalla parte ricorrente non denuncia precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano, unitamente a quanto si dirà in prosieguo relativamente alla ulteriore contestazione, i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Quanto, poi, alla patologia riscontrata a livello vertebrale la contestazione della Parte è relativa al Codice attribuito (7010) dal dott. con la percentuale massima (40% a Per_1 fronte di un range 31%-40%) rispetto a quello invocato dal ricorrente e che – a suo dire – sarebbe corretto ossia il 7006 con percentuale di invalidità del 50% (v. ricorso).
Sul punto giova rilevare, ancora una volta, come vengono segnalate mere difformità di valutazione in assenza di evidenze medico-scientifiche il che, di per sé stesso, comporta la infondatezza del motivo.
Ma vi è di più: la parte, ripetesi, senza alcun costrutto, sostiene che il ctu ha utilizzato un
Codice errato (7010) ma quello di cui viene invocata l'applicazione (7006) prevede la stessa percentuale dell'altro (31%-40%) il che, certamente, condurrebbe allo stesso risultato in termini di percentualizzazione della invalidità in capo al sig. . Pt_1
Va conclusivamente sottolineato come con il ricorso non viene svolto alcun argomento atto a contrastare efficacemente e con rigore scientifico le conclusioni dell'elaborato peritale sotto un profilo medico legale atteso che nella relazione svolta dal consulente
Tecnico in sede di ATP sono state adeguatamente e correttamente valutate tutte le patologie di cui è affetto ll ricorrente, con argomentazioni immuni da qualsivoglia vizio, per ciascuna di esse, della scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione.
La domanda deve quindi respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e sulla domanda da questo proposta nei confronti dell' , in Parte_1 CP_1
p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo al sig.
[...]
dei presupposti di natura sanitaria afferenti alla pensione e Parte_1 all'assegno ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 67%.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 13 Ottobre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
Dott. Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1752 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRAIA LUIGI c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via
Papa Urbano VIII, 9, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA CP_1 P.IVA_1
e RR UM con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso la
Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della TU (che non ha accertato in capo allo stesso il presupposto di natura sanitaria concernente l'assegno e/o la pensione ex L. 118/71 avendo riscontrato una invalidità pari al 67%) rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta una di tali provvidenze;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto CP_1 diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l' non ha inteso depositare note pur avendo spiegato rituale costituzione in CP_1
Giudizio.
La causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente con la conseguenza che ogni lagnanza dell' al riguardo risulta destituita di CP_1 fondamento.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 11.02.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria in data 11.03.2025 ossia entro il
30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis
CPC essendo il ricorso stato iscritto il 05.04.2025 dopo la dichiarazione di dissenso.
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata in data 27.02.2024 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 08.05.2024.
Fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC ed acquisito il fascicolo della fase di ATP parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della TU;
l' non ha inteso depositare note pur avendo CP_1 spiegato costituzione in Giudizio. 2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero
1867/24 RG, ha chiesto il riconoscimento del beneficio della pensione/assegno ex L.
118/71 in suo favore rilevando come il ctu sella pregressa fase processuale dott. avrebbe sottostimato le patologie cardiologica ed a carico Persona_1 dell'apparato vertebrale accertate a carico dello stesso.
Le contestazioni della parte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. della pregressa fase processuale dott. e sono tali da non rendere Per_1 necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Difatti avuto riguardo alla patologia cardiaca parte ricorrente contesta l'attribuzione del
Codice 6441 a fronte della riscontrata ipertensione arteriosa rilevando come “La patologia ipertensiva . . . può comportare ripercussioni cardiovascolari progressive . . .” aggiungendo che “Una valutazione più accurata , considerando eventuali complicanze . . . potrebbe giustificare un aumento della percentuale attribuita” (v. ricorso a pag. 2).
A tal riguardo preme evidenziare come la Parte, senza fondamento e riscontro medico e/o strumentale di alcun tipo, si limita ad invocare l'applicazione di una percentuale maggiore rispetto a quella attribuita dal dott. - peraltro Specialista in Cardiologia - ma, da Per_1 un lato, va rilevato come l'Ausiliare del Giudice attribuisce, con il Codice 6441 applicato, la percentuale massima prevista a fronte di un range compreso tra il 21% ed il 30%; dall'altro, il periziato ben guardandosi dal contestare il Codice applicato, richiede una percentuale maggiore senza evidenziare per quale motivo la valutazione del TU sia da ritenersi errata e sottostimata;
il che è ben evidente nella parte in cui viene operato il riferimento alla detta patologia che“ . . .può comportare ripercussioni” o che la valutazione più accurata “potrebbe” condurre ad un risultato diverso.
In definitiva, la censura sul punto sollevata dalla parte ricorrente non denuncia precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano, unitamente a quanto si dirà in prosieguo relativamente alla ulteriore contestazione, i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Quanto, poi, alla patologia riscontrata a livello vertebrale la contestazione della Parte è relativa al Codice attribuito (7010) dal dott. con la percentuale massima (40% a Per_1 fronte di un range 31%-40%) rispetto a quello invocato dal ricorrente e che – a suo dire – sarebbe corretto ossia il 7006 con percentuale di invalidità del 50% (v. ricorso).
Sul punto giova rilevare, ancora una volta, come vengono segnalate mere difformità di valutazione in assenza di evidenze medico-scientifiche il che, di per sé stesso, comporta la infondatezza del motivo.
Ma vi è di più: la parte, ripetesi, senza alcun costrutto, sostiene che il ctu ha utilizzato un
Codice errato (7010) ma quello di cui viene invocata l'applicazione (7006) prevede la stessa percentuale dell'altro (31%-40%) il che, certamente, condurrebbe allo stesso risultato in termini di percentualizzazione della invalidità in capo al sig. . Pt_1
Va conclusivamente sottolineato come con il ricorso non viene svolto alcun argomento atto a contrastare efficacemente e con rigore scientifico le conclusioni dell'elaborato peritale sotto un profilo medico legale atteso che nella relazione svolta dal consulente
Tecnico in sede di ATP sono state adeguatamente e correttamente valutate tutte le patologie di cui è affetto ll ricorrente, con argomentazioni immuni da qualsivoglia vizio, per ciascuna di esse, della scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione.
La domanda deve quindi respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e sulla domanda da questo proposta nei confronti dell' , in Parte_1 CP_1
p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo al sig.
[...]
dei presupposti di natura sanitaria afferenti alla pensione e Parte_1 all'assegno ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 67%.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 13 Ottobre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo