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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1481 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 pendente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...](Germania), Parte_1
Grazer Damm n 135, c.f. , elett.te dom.to in Roma, Via Sebastiano C.F._1
Ziani n 5, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO DI VINCENZO (c.f.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti (indirizzo P.e.c. C.F._2
) Email_1
Ricorrente Contro
(C.f. , con domicilio n IS (RM), Controparte_1 C.F._3
Viale Italia n 128 int. B/20 Resistente contumace E
(C.f. ) con domicilio n IS (RM), Controparte_2 C.F._4
Viale Italia n 128 int. B/20 Resistente contumace Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 16.6.2025 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
e per sentir dichiarare che i predetti Controparte_1 Controparte_2 occupano senza titolo l'immobile sito in IS (RM) Viale Italia n 128; condannarli all'immediato rilascio del bene e al risarcimento del danno per l'occupazione nella misura di € 24.870,29 complessivi a titolo di rimborso degli oneri condominiali e indennità di occupazione on in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia. Con favore delle spese di lite da distrarsi. Premetteva il ricorrente che in seguito al decesso del proprio padre, Sig.
[...]
deceduto in Roma il 01.04.2019 era divenuto proprietario, in virtù di Persona_1 successione del proprio dante causa dell'immobile, (catastalmente Viale Italia 150), identificato al catasto urbano del Comune di IS al foglio 66, part.lla 1028, sub 24, Cat. A/2, vani 5,5, r.c. € 823,75; che l'immobile era occupato, senza titolo, dai Sigg.ri
[...]
e , nei confronti dei quali già il Sig. CP_1 Controparte_2 [...]
aveva presentato formale querela per occupazione abusiva e ottenuto Persona_1 sentenza penale di condanna dal Giudice di Pace Penale di Civitavecchia (Sent. n. 428_2019), nei confronti dei resistenti, per il reato di cui all'art 633 c.p.; che non aveva altra dimora e
1 doveva versare, quale proprietario, gli oneri condominiali che, a tutt'oggi, ammontavano a
€ 4.870,29. La domanda della ricorrente va accolta per quanto di ragione. L'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti può ritenersi provata: la sentenza del giudice di pace l'acclara e nell'immobile è avvenuta la notifica degli atti introduttivi. I convenuti avrebbero dovuto essi dare prova del titolo che li legittimava alal detenzione del bene. Per quanto sopra va ordinato l'immediato rilascio dell'immobile di causa in favore del ricorrente. Quanto alla pretesa risarcitoria di parte ricorrente la stessa va respinta. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di prova del danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario.
Per questi motivi
2 Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e così provvede: Controparte_2 accoglie la domanda del ricorrente per quanto di ragione e condanna CP_1
e , occupanti senza titolo, all'immediato rilascio in
[...] Controparte_2 favore del ricorrente dell'immobile sito in IS (RM) Viale Italia n 128; condanna i resistenti alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 274,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 14.10.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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