Versione
29 luglio 1990
29 luglio 1990
>
Versione
22 luglio 2012
22 luglio 2012
Art. 7. (Comitato Consultivo) 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il ((transito, nonche' per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva)) . Detto comitato esprime pareri al Ministero degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli Affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario ((diplomatico)) del Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta sentito dal presidente del comitato stesso il parere dei membri.
4. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli Affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario ((diplomatico)) del Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta sentito dal presidente del comitato stesso il parere dei membri.
4. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 332Provvedimento: Pubblicato il 16/01/2025 N. 00332/2025REG.PROV.COLL. N. 04848/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4848 del 2024, proposto da Mediterranea Saving Humans Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luce Bonzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asgi- Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Brocchetto, con domicilio …Leggi di più...
- D.P.R. 18/1967·
- violazione di legge·
- sviamento di potere·
- legittimazione attiva·
- cooperazione internazionale·
- paese sicuro·
- Intesa tecnica·
- materiali di armamento·
- d.lgs. 286/98·
- interesse ad agire·
- eccesso di potere·
- art. 15 legge 241/90·
- difetto di istruttoria·
- contrasto immigrazione clandestina·
- porto sicuro