Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 602/2022 (cui sono riuniti i proc. n. 1022/22, n. 1259/22) R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 27/02/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUVIO GUENDALINA Parte_1 P.IVA_1 ( ) VIA TANDURELLA 16 93012 GELA C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DOLCE STEFANO, ( Controparte_2 C.F._2 via Val D'Aosta n. 14 CALTANISSETTA resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente proc. n. 602/2022: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare: - Quanto al merito: che la CP_ pretesa dell' è infondata. - Sempre nel merito: che le note di Rettifica attive per i periodi di Settembre 2019 e Ottobre 2019, contenenti degli importi a debito per l'azienda pari a Euro 1.041,75 per il periodo di 09/2019, Euro 994,98 per il periodo di 10/2019, importi comprensivi di sanzioni ed interessi siano dichiarate infondate, illegittime e/o nulle, o comunque revocate» Per parte resistente n. 602/2022: «Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare la CP sussistenza del credito dell' per le mensilità di settembre e ottobre 2019 e, per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1 causa»
Per parte ricorrente proc. n. 1022/22: «Previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività del ruolo e dell'avviso di addebito per i motivi illustrati, dichiarare preliminarmente e pregiudizialmente l'intervenuta decadenza di cui all'art.lo 25 del D.L.vo 46/99 QUINDI ANNULLARE IL RUOLO E L'AVVISO DI ADDEBITO: Quanto al merito: dichiarare che la pretesa
CP_ dell' è infondata. - Sempre nel merito: dichiarare che gli addebiti relativi al 09/2011 e 10/2011 sono prive di motivazione e che le note di Rettifica attive per i periodi di Settembre 2019 e Ottobre 2019, contenenti degli importi a debito per l'azienda pari a Euro 1.041,75 per il periodo di 09/2019, Euro 994,98 per il periodo di 10/2019, importi comprensivi di sanzioni ed interessi siano dichiarate infondate, illegittime e/o nulle, o comunque revocate. - Quanto alle spese legali: Che il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo (Doc 5) e
CP_ quindi ha messo l' in condizione di conoscere i fatti di causa e di evitare le conseguenze di un giudizio. - Che
CP_ il credito vantato dall' è palesemente infondato. - Che sussistono validi motivi per definire la posizione
CP_ dell' “temeraria” e sanzionabile ex art.lo 96 c.p.c. ANCHE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.LO 24 DEL D.L.VO
1
CP_ Per parte ricorrente n. 1259/2022: « Quanto al merito Che la pretesa dell' è infondata;
quanto alle spese
CP_ legali tenuto conto del fatto: Che il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo e quindi ha messo l' in condizione di conoscere i fatti di causa e di evitare le conseguenze di un giudizio;
- Che il credito vantato
CP_ dall' è palesemente infondato;
- Che il credito vantato a titolo di sanzioni civili è inammissibile quanto la decorrenza riferibile all'art.lo 27 del D.L.vo 46/99 e comunque non riferibile alla fattispecie di cui dalla legge CP 388/2000; - Che sussistono validi motivi per definire la posizione dell' “temeraria” e sanzionabile ex art.lo 96
CP_ c.p.c; - Che sussistono i requisiti per pronunciare una condanna dell' alle spese maggiorata del 30% per effetto dell'art.lo 1 bis del D. L.vo 55/2014; - Che sussistono le ragioni per ritenere applicabile anche la maggiorazione delle spese legali a favore del ricorrente ai sensi dell'art.lo 4 comma 8 del D.L.vo 55/2014; - Che
CP_ sussistono ulteriori ragioni di responsabilità aggravata a carico come da punti precedenti;
si chiede che l' sia condannato al pagamento delle spese processuali e di ogni ulteriore componente anche risarcitoria come sopra specificato, contributo unificato, IVA e CAP come per legge»
Per parte resistente proc. n. 1259/2022: «Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contrai istanza eccezione e deduzione CP rigettata, ritenere e dichiarare la sussistenza del credito dell' per cui è causa e, per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_1 di causa»
Ragioni della decisione
La con ricorso depositato in data 27/04/2022 ed iscritto al n. Parte_1
602/22 RG, premesso che ha ricevuto, tramite cassetto previdenziale, note di rettifica per i periodi di Settembre 2019 e Ottobre 2019, contenenti degli importi a debito per l'azienda pari a Euro 1.041,75 per il periodo di 09/2019, Euro 994,98 per il periodo di
10/2019, comprensivi di sanzioni ed interessi (Doc. 01, Doc. 02), ha agito per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe lamentando l'illegittimità del disconoscimento del diritto agli sgravi per effetto dell'erronea applicazione della disciplina del Durc, il mancato invio del c.d. “invito a regolarizzare”, con conseguente lesione del diritto della ditta contribuente a regolarizzare la posizione con eventuale “ravvedimento operoso”. Ha affermato di aver sempre provveduto al versamento di ogni somma dovuta agli enti previdenziali ed assicurativi e, in caso di mancato integrale versamento, ha avanzato all'Agente per la riscossione apposita istanza di rateizzazione (Doc. 3)
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito CP_ l che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito di aver inviato la comunicazione di irregolarità contributiva.
La con ricorso depositato in data 20/07/2022 ed iscritto al n. Parte_1
1022/2022, ha opposto l'avviso di addebito n. 592 2022 00001726 38 000, del 24 giugno
2022, notificato in data 15 luglio 2022 in pendenza di accertamento negativo delle pretese iscritto a ruolo con R.G. 602/22. Stante la pendenza del giudizio sul merito CP_3
2 ha eccepito la decadenza di cui agli art.li 24 e 25 del D.L.vo 46/99 ed ha ribadito nel merito l'illegittimo rilascio del DURC negativo in assenza di invito alla regolarizzazione, oltre che la situazione di regolarità contributiva.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito CP_ l che nel merito ha ribadito la sussistenza delle differenze a titolo di contributi per le mensilità di settembre e ottobre 2019, nonché di settembre e ottobre 2021 richieste con l'avviso di addebito n. 592 2022 00001726 38 000. Ha evidenziato di aver inviato invito alla regolarizzazione del 2.12.2019, notificato mediante pec il 3.12.2019 (doc. 1-2), e l'invito a regolarizzare del 23.1.2020, notificato mediante pec sempre il 23.1.2020 (doc.
3-4)
All'udienza cartolare fissata per l'11.1.2024 il procedimento n. 1022/2022 è stato riunito al procedimento n. 602/2022.
La ERRE. con ricorso depositato in data 20/09/2022 ed iscritto al n. Pt_1 CP_ 1259/2022, ha agito contro l per l'accertamento negativo delle differenze CP_ contributive dell di cui alle note di rettifica relative alle mensilità di agosto e novembre 2021, per effetto del disconoscimento del diritto alle agevolazioni contributive per tali mensilità ex art. 3 e art. 27, D.L. n. 104/20, art. 1, comma 10, L. 160/19, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/06, stante la presenza di durc negativi.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che, ribaditi gli oneri della prova in materia di sgravi contributivi, ha concluso per CP_3
l'infondatezza del ricorso e la decadenza dagli sgravi contributivi per effetto della situazione di irregolarità contributiva.
All'esito dell'udienza cartolare fissata per 24.10.2024 il procedimento n.
1259/2022 è stato riunito al procedimento n. 602/2022 con ordinanza del 6.1.2025.
Le cause una volte riunite sono state rinviate all'udienza del 27/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Come evidenziato in epigrafe la società ha agito per l'accertamento negativo del credito CP_ vantato dall per le differenze contributive derivanti dal disconoscimento dei benefici contributivi. CP_ Le mensilità contestate dall sono:
1) settembre e ottobre 2019 (proc 602/22 RG);
2) settembre e ottobre 2019, oltre settembre e ottobre 2021 (proc. 1022/2022);
3) agosto e novembre 2021 (proc. 1259/2022).
3 I procedimenti n. 602/22 e n. 1259/22 nascono come procedimenti di accertamento negativo, il procedimento n. 1022/22 è di opposizione all'esecuzione di avviso di addebito anche per mensilità contributive il cui accertamento è stato già oggetto di contestazione.
Pertanto è stata disposta la riunione a causa della parziale identità di questioni poste e la parziale connessione soggettiva, a cui si aggiunge la parziale connessione oggettiva dei procedimenti n. 602/22 e n. 1022/22.
Parte ricorrente non ha chiarito se ha tempestivamente corrisposto quanto dovuto per le mensilità di settembre e ottobre 2019, limitandosi ad una generica eccezione di pagamento ed all'opposizione dell'accoglimento dell'stanza di rateizzazione da parte dell per le mensilità parzialmente corrisposte. CP_5
La misura contenuta di quanto dovuto per i mesi di settembre ed ottobre 2019 ed invece l'elevato importo dell'istanza di rateizzazione palesa - non essendo stata specificata la causale dei pagamenti rateizzati fino al marzo 2026 - una situazione di difficoltà economica (v. all 3 al ricorso).
La società ha ricevuto la nota di rettifica del 22.2.2022 per il periodo di Agosto
2021 dell'importo di Euro 1.274,79 e la nota di rettifica del 28.3.2022 per il periodo di
Novembre 2021 dell'importo di Euro 1.448,30 a titolo di differenze sui contributi dovuti e di sanzioni.
Ad avviso di questo giudicante, occorre premettere l'esame della questione sulla debenza delle differenze contributive per le mensilità oggetto di causa, alle questioni sulla legittimità dell'avviso di addebito n. 592 2022 00001726 38 000.
L'onere della prova della regolarità contributiva incombe sulla quale Parte_1 parte attrice che eccepisce una eccezione al generale dovere di corrispondere i contributi per le posizioni previdenziali aperte per i propri dipendenti.
La prova non è stata offerta e la stessa istanza di rateizzazione alla Riscossione dimostra per tabulas che i contributi non sono sati versati alle scadenze.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/06 «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Il predetto documento di regolarità contributiva (durc), nel caso che i contributi debbano essere versati allo stesso , si sostanzia nel c.d. durc interno. CP_3
4 Ovviamente la situazione di regolarità a cui fa riferimento la legge per poter accedere agli sgravi contributivi è quella sostanziale, posto che il rilascio del DURC presuppone la regolarità contributiva di cui parte ricorrente deve dare dimostrazione.
A ciò si aggiunga che secondo la costante giurisprudenza in materia di agevolazioni e sgravi contributivi, come anticipato, spetta al soggetto che ritiene di avervi diritto allegare e provare la sussistenza dei relativi requisiti (Cass. 12629/08; id. 16351/07; id.
13728/07; id. 11731/07; id. 3857/06; id. 19262/03; id. 6807/03; id. 14130/02).
Nel caso di specie non è stata fornita in giudizio la prova della tempestività del pagamento dei contributi, quando è doveroso pagare quanto dovuto alle scadenze, peraltro sulla base di quanto denunciato. Inoltre l'istanza di rateizzazione del 26.2.2020 per un importo considerevole (doc. 4 allegato al ricorso del proc. 1022/22) dimostra una situazione di difficoltà ad onorare i debiti che mal si concilia con il tempestivo adempimento delle obbligazioni tributarie o previdenziali. Valga anche l'ulteriore sulla frammentarietà delle produzioni documentali sui pagamenti eseguiti a titolo contributivo.
Le inadempienze della a prescindere dal disconoscimento degli sgravi, Parte_1 dimostrano la reiterazione nella condotta che vale a concretizzare una situazione di sostanziale irregolarità contributiva.
Per ovviare in concreto a scusabili errori anche nella gestione delle posizioni contributive da parte dell'ente, oppure a dimenticanze l'art. 4 d.m. 30.1.2015 ha introdotto disposizioni di favore del datore di lavoro disciplinando un sistema di avvisi per evitare l'emissione di un DURC negativo.
Il citato art. 4 dispone:
«1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' , l'INAIL e le Casse edili trasmettono CP_3 tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità».
5 Parte opponente assume la mancata notifica dell'avviso di rettifica per le mensilità oggetto di causa, evenienza che renderebbe illegittimo il disconoscimento della situazione di regolarità contributiva, con riferimento alle quali è stato.
Ad avviso di questo giudicante si tratta di conclusioni non condivisibili non solo in fatto tenuto conto della consapevolezza da parte dell'opponente della sua inadempienza.
E valga al riguardo la considerazione che il datore di lavoro può controllare on line la propria posizione nei confronti degli enti previdenziali, in quanto le posizioni vengono regolate con la trasmissione di flussi di dati in via telematica e possono essere oggetto di CP_ consultazione. Senza considerare che l' ha inviato l'invito a regolarizzare.
Le difese della ricorrente non sono condivisibili neppure in diritto alla luce di quanto disposto dal citato art. 4 che al comma 2 limita l'efficacia temporale dell'invito alla rettifica al periodo massimo di 15 giorni. La norma è silente sull'efficacia preclusiva del mancato invito alla regolarizzazione.
La ragione si spiega con il fatto che si tratta di disposizioni di favore, di eccezione alla regola del tempestivo pagamento dei contributi e in misura piena. È una disposizione di favore che ha come logico presupposto dimenticanze marginali.
Evidentemente nel caso di specie si è in presenza di conclamate inadempienze che ben giustificano l'emissione del Durc negativo e l'azione di recupero dei contributi nella misura piena. CP_ Per tali ragioni l riscontrata una situazione di irregolarità contributiva, correttamente ha provveduto al recupero degli sgravi contributivi.
Il ricorso è parzialmente fondato solo con riferimento all'eccezione di illegittimità della procedura di riscossione delle mensilità di settembre e ottobre 2019 attivata con l'avviso di addebito n. 592 2022 00001726 38 000, del 24 giugno 2022, in quanto l'avviso è stato notificato in data 15 luglio 2022, successivamente alla proposizione del ricorso iscritto al n. 602/2022 in data 27.4.22.
L'avviso per la mensilità di settembre e ottobre 2019 è parzialmente illegittimo in quanto
è stato stato emesso in violazione dell'art. 24, co. 3, dlgs n. 46/99 ai sensi del quale «Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice» .
È pure fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo n. 46/99 in quanto «
1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
6 b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo».
In considerazione della notifica dei provvedimenti di rettifica, l'iscrizione a ruolo è tardiva e dunque illegittima.
Quanto alle conseguenze di tali illegittimità tenuto conto dell'infondatezza sulla debenza delle differenze contributive i vizi dell'avviso di addebito comportano unicamente l'impossibilità dell'ente di avvalersene (Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009, ez. L,
Sentenza n. 774 del 19/01/2015, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019) CP_ Per tali motivi sono dovete le somme richieste dall a titolo di contributi per i mesi di settembre e ottobre 2019, settembre e ottobre 2021, del complessivo importo €
3.234,66, nonché di agosto e novembre 2021, rispettivamente pari ad € 1.274,79 ed €
1.448,30, e per l'effetto la è condannata al pagamento delle suddette Parte_1 somme.
Le spese di lite seguono la soccombenza della . Parte_1
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe del 2° scaglione delle cause di previdenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Condanna la al pagamento delle differenze contributive per i mesi di Parte_1 settembre e ottobre 2019, settembre e ottobre 2021, del complessivo importo €
3.234,66, nonché di agosto e novembre 2021, rispettivamente pari ad € 1.274,79 ed €
1.448,30.
Annulla l'avviso di addebito apposto. CP_ Condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dall che Parte_1 vengono liquidate nella complessiva somma di € 3.500, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 27/02/2025
Il Giudice Angela Latorre
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