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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3389/2024 RG, introdotta da
BOLOGNA (BO), 23/06/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIORDANI DEBORAH;
(ROMA (RM), 20/03/1993), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GIORDANI DEBORAH;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 08/12/2022, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 214/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i. Pronunciare la sentenza di divorzio , mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Serramonacesca (PE)
ii. Confermare l'assegnazione della ex casa familiare di Via delle
Fiamme Gialle n. 51 palazzina Amalfi int. 20 al sig. Parte_1
che continuerà a farsi carico per intero dei rati di mutuo;
[...]
iii. Confermare che i coniugi godono di un'autonoma fonte di
reddito e rinunciano sin da ora ad ogni qualsivoglia forma di
mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/12/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3389/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Serramonacesca
(PE) in data 08/12/2022 tra (BOLOGNA (BO), Parte_1
23/06/1969) e (ROMA (RM), 20/03/1993) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Serramonacesca (PE) al n. 8, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3389/2024 RG, introdotta da
BOLOGNA (BO), 23/06/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIORDANI DEBORAH;
(ROMA (RM), 20/03/1993), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GIORDANI DEBORAH;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 08/12/2022, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 214/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i. Pronunciare la sentenza di divorzio , mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Serramonacesca (PE)
ii. Confermare l'assegnazione della ex casa familiare di Via delle
Fiamme Gialle n. 51 palazzina Amalfi int. 20 al sig. Parte_1
che continuerà a farsi carico per intero dei rati di mutuo;
[...]
iii. Confermare che i coniugi godono di un'autonoma fonte di
reddito e rinunciano sin da ora ad ogni qualsivoglia forma di
mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/12/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3389/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Serramonacesca
(PE) in data 08/12/2022 tra (BOLOGNA (BO), Parte_1
23/06/1969) e (ROMA (RM), 20/03/1993) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Serramonacesca (PE) al n. 8, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi