Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24570/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Generoso Romano, presso il cui studio in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vito Controparte_1
Mazzella, presso il cui studio in Casamicciola Terme (Na) al Corso Luigi Manzi 12/b elettivamente domicilia;
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Corrado Di Nardo, domiciliato in Napoli alla
Piazza Municipio presso Palazzo San Giacomo;
Appellati
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citò l' e il Persona_1 Parte_1 Controparte_2 innanzi al giudice di pace di Ischia, impugnando la cartella esattoriale n.
07120080169781507000 emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada, anno 2005, elevate dal di cui assumeva di aver avuto conoscenza solo Controparte_2
a seguito della richiesta di un estratto di ruolo.
Ritenuto sussistente l'interesse ad agire mediante impugnazione dell'estratto di ruolo e ritenuta, altresì, sussistente la competenza per materia e per territorio del giudice adito,
l'istante lamentò l'illegittimità dell'estratto di ruolo per l'omessa previa notifica degli atti
1
l'intervenuta decadenza dalla notifica del verbale ex art. 201 CdS;
l'intervenuta decadenza dal potere di notifica della cartella;
la prescrizione della pretesa creditoria e l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981. Su tali premesse, concluse per l'accoglimento della domanda con declaratoria di illegittimità e nullità dell'atto impugnato e di quelli presupposti e con accertamento del dedotto fatto estintivo, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituì l'agente della riscossione resistendo all'opposizione ritenendo proposte un cumulo di domande: azione recuperatoria in ordine all'asserita omessa notifica del verbale;
opposizione agli atti esecutivi per la dedotta nullità derivata dall'omessa notifica degli atti presupposti ed opposizione all'esecuzione per la deduzione di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo. Eccepì, quindi, in via del tutto preliminare,
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per l'avvenuta notifica della cartella consegnata a mani del destinatario mediante messo notificatore e l'inammissibilità dell'azione di accertamento della prescrizione successiva in difetto di atti esecutivi. Sempre in via preliminare, eccepì la sussistenza della competenza funzionale del Tribunale sui motivi di opposizione agli atti e la tardività della relativa domanda. Nel merito, eccepita l'avvenuta regolare notifica della cartella, ribadì
l'inammissibilità delle contestazioni che avrebbero dovuto essere sollevate con l'opposizione diretta della cartella notificata, l'insussistenza dell'obbligo di deposito della copia integrale della cartella e l'idoneità della relata di notifica in copia a comprovare l'avvenuta notifica della cartella in mancanza di specifico disconoscimento della conformità della copia all'originale. Contestò, ancora, la legittimazione passiva in ordine all'eccepita illegittimità delle maggiorazioni e l'erroneità del richiamo alla decadenza contemplata dalla legge finanziaria per il 2008. Infine, sostenne l'inammissibilità della domanda recuperatoria da proporsi mediante impugnazione della cartella notificata, l'interruzione della prescrizione in ragione della notifica della cartella medesima e l'insussistenza di interesse ad agire per la declaratoria di prescrizione successiva ritenendo sussistenti, in ogni caso, i presupposti per la compensazione delle spese ove la domanda fosse stata giudicata ammissibile stante la soccombenza dell'attore in ordine alla notifica della cartella.
Anche il si costituì contestando la domanda attorea. Controparte_2
Con la sentenza n. 3312/2022, depositata in data 27.4.2022, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile la domanda, qualificata in termini di opposizione all'esecuzione di competenza dell'ufficio giudiziario adito, ed ha giudicato fondata l'eccezione di prescrizione successiva in quanto, sebbene l' avesse dimostrato la rituale notifica CP_3 della cartella, tra la data della stessa (2009) e quella recata dall'estratto di ruolo (2019) doveva ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale in assenza di validi atti interruttivi. Ha, quindi, accolto la domanda dichiarando insussistente il diritto di
2 procedere ad esecuzione forzata in capo agli enti convenuti e condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' Parte_2 lamentando la nullità della pronuncia primariamente nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo in contrasto con la previsione di cui al nuovo comma 4 bis all'art. 12 DPR 602/1973 introdotto, nelle more del giudizio di primo grado, dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021.
In via gradata ha censurato il pronunciamento gravato reiterando l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo volta alla mera declaratoria della prescrizione successiva in difetto di atti di vanto del credito, tenuto conto – vieppiù - che nelle more del giudizio di primo grado il concessionario aveva invocato la cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio della cartella per effetto della pace fiscale disposta dal D.L. n. 41/2021. In via ancor più gradata, ha invocato la riforma della condanna alle spese ritenendola ingiustificata alla luce dell'annullamento ex lege della cartella e della sussistenza di una soccombenza reciproca in virtù dell'avvenuto accertamento della regolare notifica della cartella.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il aderendo Controparte_2 al primo motivo di appello e rimarcando l'applicabilità ai giudizi pendenti della novella legislativa richiamata dall'appellante come chiarito dal Supremo Consesso della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26283/2022. Ha pertanto concluso per l'accoglimento del gravame con condanna dell'opponente in primo grado al pagamento delle spese di lite ovvero con compensazione delle stesse alla luce della novità della questione trattata.
Si è costituito, altresì, che ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il difetto di legittimazione processuale in capo all'appellante costituitasi con avvocato del libero foro, la tardività dell'appello e la relativa inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame ribadendo la sussistenza dell'interesse ad agire a fronte dell'allegato diniego di finanziamento mediante cessione del quinto risultando l'istante beneficiario di pensione Inps, con reiterazione dei motivi della proposta opposizione. Ha quindi concluso per l'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza ovvero per la declaratoria di inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'appello e, in via gradata, perché fosse sollevata questione di legittimità costituzionale.
Il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 25.3.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo, per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.
3 Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'atto di gravame perché proposto entro il termine lungo di impugnazione. Non v'è prova, difatti, della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione (art. 325 c.p.c.) come sostenuto da parte appellata. In merito, va precisato che la mera conoscenza del provvedimento non comporta affatto la decorrenza del termine anzidetto, espressamente ricondotto dal legislatore alla “notificazione della sentenza” (art. 326 c.p.c.).
Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione di incompetenza territoriale in favore della sezione distaccata di Ischia sollevata dalla difesa di . Controparte_1
La ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate, stabilita dall'art. 48 quater del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio;
non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale (o viceversa), non configura una causa di nullità del procedimento, e men che mai una questione di competenza, ma costituisce una mera irregolarità (vd. Cass. civ., sent. n.
20921/2010).
Restando nell'ambito delle questioni preliminari, va disattesa anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellata perché non costituita con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. La costituzione di col Parte_1 patrocinio di un avvocato del libero foro va difatti giudicata ammissibile: sul punto, è sufficiente richiamare quanto di recente affermato dalle sezioni unite della Cassazione
(sent. n. 30008/2019), secondo cui “per la rappresentanza e la difesa in giudizio
l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi Parte_1 previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto …), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, … di avvocati del libero foro … in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
… la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
Ancora va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
I motivi di impugnazione, infatti, non collidono con le prescrizioni della disposizione citata dal momento che consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
4 parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione. La censura è smentita dalla semplice lettura dell'atto di impugnazione nonché dalle puntuali difese spiegate dalla parte appellata che l'ha sollevata.
Va respinta, infine, la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. perché priva di fondamento tenuto conto dei conflitti giurisprudenziali e dottrinali registratisi in ordine alla controversa questione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, la critica mossa dall'appellante attiene, per l'appunto e in primo luogo, alla sussistenza dell'interesse ad impugnare il mero estratto di ruolo.
Invero, sull'autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 19704/2015, affermando il principio secondo il quale “è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Nella medesima pronuncia i giudici di legittimità compiono un evidente sforzo chiarificatore dal punto di vista terminologico e concettuale partendo dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che indica espressamente “il ruolo e la cartella di pagamento” quali atti direttamente impugnabili, mentre l'art. 21, dello stesso decreto dispone al comma 1 che “la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
A tal proposito, va ricordato che la disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al d.P.R. n. 602/1973, presenta la rilevante peculiarità per cui il titolo in forza del quale si procede all'esecuzione nei confronti del debitore è, per così dire, “auto-formato” dal soggetto creditore: tale titolo è costituito per l'appunto dal ruolo, che è il documento
(completamente informatizzato) consacrante la pretesa nei confronti del soggetto debitore.
5 Peraltro, il ruolo è a tutti gli effetti un titolo esecutivo, come si desume in particolare dall'art. 49, co. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione a tenore della quale “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo…”.
In altri termini, nel sistema speciale dell'esecuzione c.d. esattoriale, il ruolo assume la valenza del titolo legittimante l'esecuzione forzata in conformità alla previsione generale dell'art. 474 c.p.c., laddove la cartella di pagamento (di cui agli artt. 25 e 26 del d.P.R. n.
602/1973) assume una funzione analoga a quella che – nel sistema ordinario dell'esecuzione forzata – riveste la notificazione del titolo esecutivo (di cui all'art. 479
c.p.c.) e del precetto (di cui all'art. 480 c.p.c.).
L'estratto del ruolo, precisa la Corte, è – “e resta sempre” – un mero “elaborato informatico” che contiene gli elementi del ruolo e della cartella.
Esso viene formato dall'agente per la riscossione su richiesta del debitore, non è previsto da alcuna disposizione di legge e, quindi, può costituire soltanto il mezzo attraverso il quale il debitore viene spontaneamente a conoscenza dell'esistenza del ruolo e della cartella di pagamento in assenza della rituale notifica di quest'ultima.
In ordine a tale circostanza, i giudici di legittimità hanno individuato il bisogno di una tutela immediata (e facoltativa) per il debitore – avverso il ruolo e/o la cartella emergenti dall'estratto – nella necessità di evitare che il danno derivante dall'avanzare del procedimento, attraverso la notifica di un atto successivo, diventi non più reversibile se non in termini risarcitori.
Quella Corte riteneva, infatti, sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, specie in materia tributaria, nel caso in cui si fosse arrivati in fase esecutiva nonostante l'invalidità
o l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento.
In definitiva, secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo usufruendo della cd. tutela immediata e, allo stesso tempo, anche indebitamente recuperatoria;
viceversa, se la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a contestarla immediatamente, senza attendere la valida notifica di un atto successivo.
Orbene, va sottolineato che a tale sentenza è seguito il proliferare di azioni giudiziarie disomogenee avverso l'estratto del ruolo che ha condotto, da un lato, la giurisprudenza di merito a configurare variamente l'interesse ad agire del debitore, talvolta negandone la sussistenza anche in assenza di valida notifica della cartella e, dall'altro, la giurisprudenza di legittimità a pronunciarsi sulla stessa questione senza soluzione di continuità.
Sono ben noti, d'altronde, i contrasti giurisprudenziali in tema di ammissibilità dell'azione diretta a contestare la pretesa consacrata nel ruolo esattoriale sul presupposto
6 dell'omessa notificazione della cartella di pagamento, che andrebbe sempre qualificata non già quale opposizione all'esecuzione, come talvolta sostenuto, bensì quale azione di accertamento negativo del credito, atteso che mancherebbe finanche la minaccia dell'esecuzione tramite la notificazione del precetto, laddove tale adempimento non è comunque da considerarsi elemento costitutivo del ruolo e della cartella di pagamento, bensì mero requisito di efficacia di tali atti (v. Cass. 3990/2020 e Cass. 26310/21; conf.
Cass. S.U. 26283/22).
In questo quadro di incertezza è intervenuto il legislatore con la previsione dell'art. 3bis del D.L. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4bis all'art. 12 del d.P.R.
20.9.1973, n. 602, secondo il quale: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova norma si pone, quindi, in parziale discontinuità con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2015.
Il legislatore, in sostanza, si è posto nel solco del rilievo dell'interesse ad agire già tracciato da giurisprudenza successiva alla citata pronuncia ed in base al quale l'accesso alla tutela giurisdizionale è legittimo a condizione che l'attore/ricorrente vanti un interesse “personale”, dovendo il risultato positivo del contenzioso riguardare esattamente il ricorrente;
“diretto” o “concreto”, dovendo l'effetto lesivo derivare direttamente dal provvedimento impugnato;
“attuale”, dovendo sussistere al momento del ricorso e persistere per tutta la durata del giudizio.
Tale orientamento, già in precedenza condiviso da questo giudice e già conforme ad alcune pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20618/16, Cass. n. 22946/16 e Cass. ord. 5446/19), viene definitivamente avvalorato dalla recentissima sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite del 6.9.2022 n. 26283.
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla portata del comma 4bis, dell'art. 12
d.P.R. 602/1973, considerano superato il “principio della tutela immediata” espresso dalla precedente Cass. S.U. n. 19704/2015 e condizionano l'ammissibilità della domanda alla sussistenza di un interesse ad agire normativamente qualificato di cui l'istante deve fornire prova.
7 Va rilevato, anzi, che il legislatore ha individuato un vero e proprio interesse qualificato all'impugnazione cd. immediata, tramite l'estratto, del ruolo e/o della cartella di pagamento invalidamente notificata: essa è ammessa solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità.
Ne discende che l'istante non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza della pretesa creditoria tramite l'estratto di ruolo, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga il pregiudizio – normativamente qualificato – che sorregge, sostanziando il suo interesse ad agire, l'azione di accertamento negativo del credito.
La novella legislativa non ha previsto alcuna disciplina transitoria e con ordinanza n.
4526/2022, emessa in data 11.02.2022, la sezione tributaria della Suprema Corte ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno dell'art. 4bis d.P.R. cit. ai giudizi pendenti.
Sul punto, la sentenza Cass. S.U.
6.9.2022 n. 26283 ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata: sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Stante la risoluzione delle questioni di legittimità poste in ordine alla suddetta norma e la precisazione che essa riguarda tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie (v. par.
13.1 sent. cit.), la richiamata pronuncia assume anche il pregio di ricomporre un quadro giurisprudenziale complesso, attraverso il superamento del principio della cd. tutela immediata affermato dalla precedente Cass. S.U. n. 19704/2015.
L'esigenza di tale tutela, infatti, scaturiva dalle peculiari limitazioni del giudizio tributario, poiché “per un verso si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per
l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92
(Cass., sez. un, n. 21690/16); per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dall'art. 54 del d.P.R. n. 602/73, nel regime antecedente alla novella dovuta al d.lgs. 46/99 (Cass., sez. un. 212/99; sez. un.
2090/2002; n. 25855/13), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base all'art. 57 del d.P.R. n. 602/73, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” (Cass. S.U. n. 26283/2022).
8 Le Sezioni Unite hanno puntualmente precisato che quelle limitazioni non sono più attuali, né può configurarsi una compressione del diritto di difesa nell'ambito di procedimenti che tributari non sono, poiché “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione”.
Nell'ambito dei giudizi non tributari, infatti, in caso di omessa o invalida notificazione della cartella o intimazione di pagamento, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria, il fermo di beni mobili registrati o il relativo preavviso per far accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella o comunque prodromico all'esecuzione; e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
In definitiva, la Corte ha chiaramente sostenuto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile un'azione di accertamento negativo del credito “pura” fondata sull'estratto del ruolo, valorizzando l'intento deflattivo del legislatore a fronte di “azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione”.
Il neo-introdotto comma 4bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, quindi, “nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenuto conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire”. In quest'ottica le Sezioni Unite escludono un restringimento di tutela per il debitore, poiché se l'impugnazione immediata del ruolo e/o della cartella – fondata sull'estratto del ruolo
– non è generalmente ammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., l'art. 12, co.
4-bis d.P.R. 602/1973 non fa altro che ampliare, in via eccezionale, la tutela ordinariamente esperibile a fronte di un pregiudizio normativamente qualificato (cfr.
Cass. S.U. n. 26283/2022).
Va precisato che sul tema è intervenuta di recente anche la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 190/2023, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. La Consulta ha ritenuto necessario un intervento multidirezionale, volto tanto ad estendere il perimetro di tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla norma in esame, quanto ad agire direttamente sulle criticità del sistema italiano della riscossione, “dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato
9 richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.
Questa prospettiva è stata condivisa anche dalla sentenza n. 12459/2024 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con cui si è ribadito che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non generano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia in fase esecutiva e tenuto conto della necessità di un intervento normativo di sistema.
Il legislatore, così sollecitato, è dunque intervenuto con il D.lgs. n. 110/2024 introducendo tre ulteriori ipotesi di impugnazione diretta della cartella di pagamento.
L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è stata ritenuta ammissibile ove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio “d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
In ordine a tale recente riforma, si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte di
Cassazione, con un recentissimo arresto (ord. n. 6269/2025), sancendo un principio analogo a quello affermato dalle Sezioni Unite con la sent. n. 26283/2022: “come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.l. n.
146/2021, con la recente normativa – art. 10 D.Lgs. n. 110/2024 - che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito le fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sè bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche
l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato
d.lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso”.
Infine, che anche all'indomani della riforma normativa passata in rassegna, la Suprema
Corte di Cassazione ha ribadito che l'interesse ad agire nei termini su esposti “non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dal ricorrente - nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una
10 situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass.
13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass.
13/10/2016, n. 20618).” (vd. Cass. civ., sent. n. n. 27605/2023; Cass. civ., sent. n.
24552/2024).
Nella fattispecie, a dispetto delle allegazioni di parte appellata, opponente in primo grado, non vi sono evidenze documentali in atti idonee a sorreggere l'allegato pregiudizio. La parte, difatti, nella citazione di primo grado ha genericamente allegato il diniego di un finanziamento per la presenza di un'iscrizione pregiudizievole in Crif, cui avrebbe fatto seguito la richiesta dell'estratto di ruolo. La circostanza non è stata comprovata neppure nel presente grado di giudizio, laddove con argomentazione che non appare invero pertinente al caso di specie, la parte ha sostenuto che “l'appellata è pensionata (si vedano estratti inps ex actis) e non ha potuto ottenere finanziamento a mezzo cd. cessione del quinto della pensione” senza tuttavia produrre alcuna documentazione a supporto. Né, per quanto innanzi precisato, tale interesse è ravvisabile a fronte della regolare notifica della cartella, per il mero accertamento di fatti estintivi successivi.
Ne discende che, in difetto di prova del riferito interesse ad agire - in tesi pure annoverabile nell'ambito delle ipotesi tassative di cui all'ultima riforma dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973 - l'appello merita di essere accolto. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
L'evoluzione legislativa – e giurisprudenziale – che ha riguardato la materia de qua giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e del avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
Ischia n. 3312/2022, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ischia n.
3312/2022, dichiara inammissibile l'opposizione promossa da avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n. 07120080169781507000;
c) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio e ordina a di Controparte_1 restituire quanto già eventualmente e documentalmente corrisposto dall' in CP_3 esecuzione della condanna alle spese pronunciata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Napoli, lì 25.6.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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