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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4172/2023 (cui è riunito N. R.G. 4495/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4172/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Lippolis, domiciliatario, Parte_1
e Margherita Cofano, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...] patrocinio dell'avv. Rosa Maria Mongelli, giusta procura in atti;
-parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
19/03/2025, che qui si intendono richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art.132 co.2 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione notificato in data 08/03/2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 27/02/2023
pagina 1 di 8 con cui Controparte_1 gli intimava il pagamento della somma complessiva
[...] di € 52.137,60, oltre costo di notifica, interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n.216/2012, reso in data 15/06/2012, dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, non opposto, munito di formula esecutiva in data
21/11/2012.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di precetto per mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 216/2012, reso in data 15/06/2012, dal
Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, oltre che per intervenuta prescrizione dello stesso decreto ingiuntivo ex art. 2953 c.c.. Eccepiva, altresì, la nullità del precetto opposto, sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur, perché infondato in fatto e in diritto, la nullità dell'art. 3 lett. e) del contratto di mutuo e la presenza di usura.
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di precetto, per mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 216/2012 reso in data 15/06/2012 dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano e per intervenuta prescrizione dello stesso. Nel merito, ha chiesto di accertare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa di parte opposta in punto di an e di quantum debeatur, per la presenza di usura originaria e sopravvenuta e, per l'effetto, rigettare la pretesa avversaria e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione, la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di cui al precetto impugnato per nullità e/o inefficacia dello stesso e del titolo esecutivo. In via gradata, ha chiesto di disporre una rideterminazione del quantum debeatur per errore e incertezza circa i contenuti descrittivi della pretesa, per carenza di motivazione e per immotivata determinazione della somma complessiva di cui si chiede il pagamento. Vinte le spese di giudizio.
I.2. – Con comparsa dell'11/09/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_2
pagina 2 di 8 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione CP_1 dell'esecuzione di cui all'atto di precetto notificato il 27/02/2023; nel merito,
l'integrale rigetto dell'avversa opposizione e, in subordine, la rideterminazione del quantum, con condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio.
I.3. – Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con ordinanza del 15/12/2023 e disposta la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. 4495/2023 RG, per connessione sia oggettiva che soggettiva, la causa – istruita solo documentalmente – è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale, all'esito della discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1 – Preliminarmente, occorre evidenziare che, come emerge dagli atti di causa, l'atto di precetto opposto è stato notificato in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 216/2012 emesso in data 15/06/2012 dal
Tribunale di Bari Sez. distaccata di Putignano con cui è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro Parte_2
23.514,13 “quale sorte capitale residua per scoperto di conto corrente al
27.06.2011, oltre interessi al tasso convenzionale dell'11,50% dal 28.6.11 al soddisfo”, nonché le spese della procedura monitoria. Il decreto ingiuntivo – non opposto nei termini di legge – è stato dichiarato esecutivo in data 14/11/2012
(doc. 1 prod. convenuta).
II.2. – Ciò premesso, l'opponente lamenta innanzitutto la “nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di precetto per mancata notifica del decreto ingiuntivo” posto a fondamento della minacciata esecuzione.
In diritto, va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c., di talché l'opposizione volta a far valere l'inesistenza di un'attività di notificazione mira a scardinare tout
pagina 3 di 8 court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (Cass. Sez. 3, n.17308 del 31/08/2015; Cass. 1219/14; Cass. n.
15892/09; Cass. 10495/04).
Detti principi sono stati ribaditi anche più recentemente da Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 15/11/2019, n. 29729: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé la inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando, invece, attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.
Nella fattispecie in esame, l'opponente si duole che il provvedimento monitorio non gli sarebbe mai stato notificato.
Deve tuttavia ritenersi che non si verte in un'ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha invero documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo all'odierno opponente (doc. 1 prod. convenuta), producendo la documentazione attestante il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio a mezzo posta.
pagina 4 di 8 Pertanto, in disparte ogni ulteriore considerazione, se la notifica del decreto ingiuntivo non è inesistente per quanto finora detto, deve ritenersi che i motivi di opposizione relativi alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo andavano sollevati nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 o art. 650
c.p.c.
Ciò deve affermarsi a maggior ragione se si tiene conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione, in caso di titolo giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento
(opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per Cassazione, etc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass.,
25/5/2007 n. 12251, Cass., 6/7/2001 n. 9205).
In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia.
Nella fattispecie in esame, sono dunque da considerarsi inammissibili le doglianze relative all'iter di formazione del titolo.
II.2. – Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito cristallizzato nel citato decreto ingiuntivo, si osserva che la convenuta opposta ha documentato di aver validamente interrotto il termine di prescrizione, proponendo atto di intervento, in data 08/01/2013, nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 114/2012 R.G.E., dalla stessa intrapresa nei confronti dell'odierno opponente in virtù di mutuo ipotecario, al fine di recuperare la somma di €
23.514,13, quale sorte capitale residua per scoperto di conto corrente oltre interessi e spese, giusta D.I. n. 216/2012, e di aver avuto parziale pagina 5 di 8 soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, ottenendo il pagamento di €
4.248,00 all'esito della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio staggito, in forza del decreto del 25/01/2016, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato esecutivo il piano di riparto, definendo il procedimento e dichiarando estinta la procedura esecutiva per raggiungimento dello scopo (doc. 2-3-4 prod. convenuta).
La circostanza non è stata peraltro specificamente contestata dall'opponente.
Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (Cass., n. 26929 del 19/12/2014).
Va considerato, inoltre, che “l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento -(ovvero dall'atto di intervento) - si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo”
(Cass., 09/05/2019, n. 12239).
In considerazione dei principi di diritto sopra richiamati deve concludersi che la prescrizione del diritto di credito dell'opposta è stata interrotta con riferimento all'odierno opponente, poiché l'esecuzione proseguita sino alla distribuzione, avvenuta in data 25/01/2016, delle somme ricavate dalla vendita dei beni di proprietà dei debitori esecutati nella procedura esecutiva n. RGE 414/2012, ha determinato l'interruzione della prescrizione del diritto di credito.
La prescrizione, dunque, ha ricominciato a decorrere da tale data, sicché alla data di notifica dell'atto di precetto opposto (27/02/2023) il diritto di credito dell'opposta non era prescritto.
pagina 6 di 8 Il rilievo è assorbente e conduce al rigetto del motivo di opposizione proposto sul punto.
II.3. – L'opponente eccepisce infine “la nullità dell'atto di precetto opposto sia in punto di an e sia in punto di quantum debeatur”, contestando l'invalidità
“dell'art. 3 lettera E) del contratto di mutuo” e la “presenza di usura”.
Ora, le prospettate censure relative all'an ed al quantum del credito azionato dall'opposta in sede monitoria sono inammissibili in questa sede, trattandosi di un doglianze fondate su fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, la cui efficacia estintiva o modificativa dell'avverso credito doveva essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, per mancata opposizione, ha invero ormai acquisito la stessa efficacia del giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile.
Si veda Cass., n. 12671/2021: “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione», pur con la doverosa precisazione che il giudicato sostanziale «non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo» (Cass., 11 maggio
2010, n. 11360; Cass., 23 luglio 2015, n. 15493; Cass., 18 luglio 2018, n.
19113). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte che il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine al soggetto che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende - per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico- giuridico - ad un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto (Cass., 14 luglio 2000 n. 9335)”.
pagina 7 di 8 Le doglianze appaiono, in ogni caso, inconferenti essendo tutte incentrate su deduzioni relative a un contratto di mutuo, rapporto negoziale differente rispetto a quello derivante dal contratto di apertura di c/c in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto.
Il rilievo è dirimente e ha portata assorbente rispetto a ogni altra questione.
II.4. – Conclusivamente, l'opposizione va respinta.
II.5. – Analoga sorte merita l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto notificato il 18/03/2023 ad istanza della convenuta opposta (oggetto del procedimento iscritto al n. 4495/2023 R.G., qui riunito), essendo la stessa fondata sulle medesime doglianze qui disattese.
III. – Non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 96 c.p.c.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri minimi, dati il carattere documentale della causa, l'entità delle questioni trattate e l'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da avverso gli atti di precetto Parte_1 notificati il 27/02/2023 e il 18/03/2023 ad istanza della
[...]
Controparte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 7.052 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 15 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4172/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Lippolis, domiciliatario, Parte_1
e Margherita Cofano, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...] patrocinio dell'avv. Rosa Maria Mongelli, giusta procura in atti;
-parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
19/03/2025, che qui si intendono richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art.132 co.2 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione notificato in data 08/03/2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 27/02/2023
pagina 1 di 8 con cui Controparte_1 gli intimava il pagamento della somma complessiva
[...] di € 52.137,60, oltre costo di notifica, interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n.216/2012, reso in data 15/06/2012, dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, non opposto, munito di formula esecutiva in data
21/11/2012.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di precetto per mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 216/2012, reso in data 15/06/2012, dal
Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, oltre che per intervenuta prescrizione dello stesso decreto ingiuntivo ex art. 2953 c.c.. Eccepiva, altresì, la nullità del precetto opposto, sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur, perché infondato in fatto e in diritto, la nullità dell'art. 3 lett. e) del contratto di mutuo e la presenza di usura.
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare, in via preliminare, la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di precetto, per mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 216/2012 reso in data 15/06/2012 dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano e per intervenuta prescrizione dello stesso. Nel merito, ha chiesto di accertare l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa di parte opposta in punto di an e di quantum debeatur, per la presenza di usura originaria e sopravvenuta e, per l'effetto, rigettare la pretesa avversaria e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione, la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di cui al precetto impugnato per nullità e/o inefficacia dello stesso e del titolo esecutivo. In via gradata, ha chiesto di disporre una rideterminazione del quantum debeatur per errore e incertezza circa i contenuti descrittivi della pretesa, per carenza di motivazione e per immotivata determinazione della somma complessiva di cui si chiede il pagamento. Vinte le spese di giudizio.
I.2. – Con comparsa dell'11/09/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_2
pagina 2 di 8 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione CP_1 dell'esecuzione di cui all'atto di precetto notificato il 27/02/2023; nel merito,
l'integrale rigetto dell'avversa opposizione e, in subordine, la rideterminazione del quantum, con condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio.
I.3. – Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con ordinanza del 15/12/2023 e disposta la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. 4495/2023 RG, per connessione sia oggettiva che soggettiva, la causa – istruita solo documentalmente – è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale, all'esito della discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1 – Preliminarmente, occorre evidenziare che, come emerge dagli atti di causa, l'atto di precetto opposto è stato notificato in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 216/2012 emesso in data 15/06/2012 dal
Tribunale di Bari Sez. distaccata di Putignano con cui è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro Parte_2
23.514,13 “quale sorte capitale residua per scoperto di conto corrente al
27.06.2011, oltre interessi al tasso convenzionale dell'11,50% dal 28.6.11 al soddisfo”, nonché le spese della procedura monitoria. Il decreto ingiuntivo – non opposto nei termini di legge – è stato dichiarato esecutivo in data 14/11/2012
(doc. 1 prod. convenuta).
II.2. – Ciò premesso, l'opponente lamenta innanzitutto la “nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di precetto per mancata notifica del decreto ingiuntivo” posto a fondamento della minacciata esecuzione.
In diritto, va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c., di talché l'opposizione volta a far valere l'inesistenza di un'attività di notificazione mira a scardinare tout
pagina 3 di 8 court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (Cass. Sez. 3, n.17308 del 31/08/2015; Cass. 1219/14; Cass. n.
15892/09; Cass. 10495/04).
Detti principi sono stati ribaditi anche più recentemente da Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 15/11/2019, n. 29729: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé la inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando, invece, attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.
Nella fattispecie in esame, l'opponente si duole che il provvedimento monitorio non gli sarebbe mai stato notificato.
Deve tuttavia ritenersi che non si verte in un'ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha invero documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo all'odierno opponente (doc. 1 prod. convenuta), producendo la documentazione attestante il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio a mezzo posta.
pagina 4 di 8 Pertanto, in disparte ogni ulteriore considerazione, se la notifica del decreto ingiuntivo non è inesistente per quanto finora detto, deve ritenersi che i motivi di opposizione relativi alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo andavano sollevati nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 o art. 650
c.p.c.
Ciò deve affermarsi a maggior ragione se si tiene conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione, in caso di titolo giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento
(opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per Cassazione, etc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass.,
25/5/2007 n. 12251, Cass., 6/7/2001 n. 9205).
In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia.
Nella fattispecie in esame, sono dunque da considerarsi inammissibili le doglianze relative all'iter di formazione del titolo.
II.2. – Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito cristallizzato nel citato decreto ingiuntivo, si osserva che la convenuta opposta ha documentato di aver validamente interrotto il termine di prescrizione, proponendo atto di intervento, in data 08/01/2013, nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 114/2012 R.G.E., dalla stessa intrapresa nei confronti dell'odierno opponente in virtù di mutuo ipotecario, al fine di recuperare la somma di €
23.514,13, quale sorte capitale residua per scoperto di conto corrente oltre interessi e spese, giusta D.I. n. 216/2012, e di aver avuto parziale pagina 5 di 8 soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, ottenendo il pagamento di €
4.248,00 all'esito della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio staggito, in forza del decreto del 25/01/2016, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato esecutivo il piano di riparto, definendo il procedimento e dichiarando estinta la procedura esecutiva per raggiungimento dello scopo (doc. 2-3-4 prod. convenuta).
La circostanza non è stata peraltro specificamente contestata dall'opponente.
Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (Cass., n. 26929 del 19/12/2014).
Va considerato, inoltre, che “l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento -(ovvero dall'atto di intervento) - si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo”
(Cass., 09/05/2019, n. 12239).
In considerazione dei principi di diritto sopra richiamati deve concludersi che la prescrizione del diritto di credito dell'opposta è stata interrotta con riferimento all'odierno opponente, poiché l'esecuzione proseguita sino alla distribuzione, avvenuta in data 25/01/2016, delle somme ricavate dalla vendita dei beni di proprietà dei debitori esecutati nella procedura esecutiva n. RGE 414/2012, ha determinato l'interruzione della prescrizione del diritto di credito.
La prescrizione, dunque, ha ricominciato a decorrere da tale data, sicché alla data di notifica dell'atto di precetto opposto (27/02/2023) il diritto di credito dell'opposta non era prescritto.
pagina 6 di 8 Il rilievo è assorbente e conduce al rigetto del motivo di opposizione proposto sul punto.
II.3. – L'opponente eccepisce infine “la nullità dell'atto di precetto opposto sia in punto di an e sia in punto di quantum debeatur”, contestando l'invalidità
“dell'art. 3 lettera E) del contratto di mutuo” e la “presenza di usura”.
Ora, le prospettate censure relative all'an ed al quantum del credito azionato dall'opposta in sede monitoria sono inammissibili in questa sede, trattandosi di un doglianze fondate su fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, la cui efficacia estintiva o modificativa dell'avverso credito doveva essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, per mancata opposizione, ha invero ormai acquisito la stessa efficacia del giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile.
Si veda Cass., n. 12671/2021: “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione», pur con la doverosa precisazione che il giudicato sostanziale «non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo» (Cass., 11 maggio
2010, n. 11360; Cass., 23 luglio 2015, n. 15493; Cass., 18 luglio 2018, n.
19113). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte che il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine al soggetto che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende - per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico- giuridico - ad un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto (Cass., 14 luglio 2000 n. 9335)”.
pagina 7 di 8 Le doglianze appaiono, in ogni caso, inconferenti essendo tutte incentrate su deduzioni relative a un contratto di mutuo, rapporto negoziale differente rispetto a quello derivante dal contratto di apertura di c/c in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto.
Il rilievo è dirimente e ha portata assorbente rispetto a ogni altra questione.
II.4. – Conclusivamente, l'opposizione va respinta.
II.5. – Analoga sorte merita l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto notificato il 18/03/2023 ad istanza della convenuta opposta (oggetto del procedimento iscritto al n. 4495/2023 R.G., qui riunito), essendo la stessa fondata sulle medesime doglianze qui disattese.
III. – Non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 96 c.p.c.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri minimi, dati il carattere documentale della causa, l'entità delle questioni trattate e l'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da avverso gli atti di precetto Parte_1 notificati il 27/02/2023 e il 18/03/2023 ad istanza della
[...]
Controparte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 7.052 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 15 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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