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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2943/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2943/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ERIKA VIVALDI Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con gli Avv.ti Sergio e Parte_2 C.F._2
Nicola Neri
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 11/12/2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta con il resistente,
pagina 1 di 3 premettendo di avere contratto matrimonio in Torre del Greco (NA) il 22/10/1969 e che dalla loro unione sono nati due figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 18/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20/3/2025. In data 12/2/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, allegando che i coniugi sarebbero già separati. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 10.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
pagina 2 di 3
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Torre del Greco Parte_2
(NA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Torre del Greco (NA) il 22/10/1969 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 698 P. 2 Serie A anno 1969. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Via Mazzoni n. 7 verrà assegnata alla Pt_1
3) la provvederà entro il mese di giugno 2025 alla voltura di tutte le Pt_1 utenze domestiche;
4) le parti sono economicamente indipendenti e nessuna somma è dovuta a titolo di mantenimento;
5) si dà atto che le parti non hanno beni in comune.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2943/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ERIKA VIVALDI Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con gli Avv.ti Sergio e Parte_2 C.F._2
Nicola Neri
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 11/12/2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta con il resistente,
pagina 1 di 3 premettendo di avere contratto matrimonio in Torre del Greco (NA) il 22/10/1969 e che dalla loro unione sono nati due figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 18/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20/3/2025. In data 12/2/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, allegando che i coniugi sarebbero già separati. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 10.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
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PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Torre del Greco Parte_2
(NA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Torre del Greco (NA) il 22/10/1969 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 698 P. 2 Serie A anno 1969. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Via Mazzoni n. 7 verrà assegnata alla Pt_1
3) la provvederà entro il mese di giugno 2025 alla voltura di tutte le Pt_1 utenze domestiche;
4) le parti sono economicamente indipendenti e nessuna somma è dovuta a titolo di mantenimento;
5) si dà atto che le parti non hanno beni in comune.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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