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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 544/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonino Presti
Appellante
CONTRO
( ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2
titolare dell'omonima ditta “La Capannina”, rappresentato e difeso dall' Avv.
Claudio Leone.
Appellato
Oggetto: appello - risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 308/2023 pubblicata il 10.4.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa rigettava il ricorso con il quale aveva Parte_1
chiesto accertarsi la condotta omissiva di per non aver Controparte_1
mantenuto gli obblighi contributivi assunti con il verbale di conciliazione siglato innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Siracusa in data 30.11.2017 e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al pagamento del risarcimento del danno, in via principale, ex art. 1223 c.c. e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Il Tribunale osservava, anzitutto, che sull'inadempimento del si era già CP_1
pronunciato il medesimo ufficio, con sentenza n. 419/2019, passata in giudicato, con la quale era stata accertata la responsabilità contrattuale del resistente per omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per il periodo dall'1 maggio al 30 settembre 2012. In applicazione del principio del ne bis in idem, quindi, riteneva precluso l'esame di tale domanda.
Quanto alle domande risarcitorie connesse, rigettava anzitutto quella proposta ai sensi dell'art. 1223 c.c., giacché, con la menzionata sentenza passata in giudicato, l'inadempimento del era stato qualificato in termini di CP_1
responsabilità contrattuale ex art. 2116 comma 2 c.c. e, in ogni caso, perché non aveva “dimostrato né di essere incorso in un mancato guadagno o in una perdita, previsti dal suddetto articolo, né che il danno lamentato (ma non provato) di non aver maturato il quinquennio necessario ai fini della pensione di invalidità/assegno ordinario di inabilità sia conseguenza immediata e diretta dell'omissione contributiva, nonchè esclusivamente ascrivibile alla stessa”.
Rigettava, altresì, anche quella proposta ex art. 2116 c.c., poiché la stessa presupponeva che il potenziale danno derivante da omessa o parziale contribuzione si producesse al raggiungimento dell'età pensionabile e il lavoratore non aveva provato i fatti costitutivi della domanda.
In particolare, rilevava che il non aveva dimostrato il danno subito per Parte_1
effetto dell'inadempimento del datore di lavoro, il nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e il mancato versamento dei contributi, di avere maturato il diritto alla prestazione o la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta né che a domanda avanzata la stessa fosse stata rigettata. Rigettava, infine, la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. avanzata dal ritenendo la stessa sfornita dell'indispensabile CP_1
supporto probatorio.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 3.7.2023. Si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta “l'inesistenza della violazione del principio del ne bis in idem”.
Assume che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la causa petendi sottesa al giudizio de quo coincidesse con quella del procedimento iscritto al n. 1283/2017 R.G. non deciso per intervenuta transazione e con quella del procedimento iscritto al n. 2211/2018 R.G., conclusosi con la sentenza n. 491/2019.
Sostiene, in particolare, che con il ricorso iscritto al n. 2211/2018 R.G. era stato chiesto accertarsi “la violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, effetto legale del contratto di lavoro” e che, con quello introduttivo del presente giudizio, invece, era stato richiesto condannarsi l'odierno appellato al risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione degli “obblighi assunti con l'atto transattivo del 30.11.2017”.
Evidenzia, dunque, la differenza ontologica tra le domande proposte nei due giudizi: la prima volta all'accertamento della responsabilità contrattuale “in forza di un contratto di lavoro”; la seconda diretta alla condanna al risarcimento dei danni subiti per inadempimento di un atto transattivo, che ha carattere novativo rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Come evidenziato dal giudice di prime cure, con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 2211/2018 definito con sentenza n. 491/2019, l'odierno appellante ha chiesto “la dichiarazione di omissione del versamento in proprio favore dei contributi relativi all'anno 2012, in violazione dell'accordo assunto in sede di conciliazione in data 30.11.2017, con conseguente danno da irregolarità contributiva, nonché la condanna del al risarcimento nella CP_1
misura di € 20.000,00”; in particolare, nelle conclusioni del citato ricorso introduttivo si legge: “a) dichiarare che il signor … non ha Controparte_1
versato i contributi previdenziali e assicurativi per l'anno 2012 in favore del proprio dipendente signor nonostante l'obbligo assunto Parte_2
con il verbale di conciliazione ex articolo 11 D.Lgs. n. 124/2004 sottoscritto il
30/11/2017 avanti agli organi del Servizio XXVI Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Siracusa, così arrecando un danno da irregolarità contributiva all'odierno ricorrente;
b) condannare di conseguenza il predetto signor
a versare al prefato signor a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni la cifra di Euro 20.000 […] o la maggiore o minore somma che il Giudicante potrà stabilire anche in via equitativa…”; nel corpo del ricorso ha precisato che l'omissione contributiva relativa all'anno 2012, in violazione della conciliazione intercorsa tra le parti, è fonte di danno per più ragioni: “la mancanza dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi per l'anno 2012 fa sì che non si completa il quinquennio in materia di requisito contributivo ai fini dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità […] l'omissione della contribuzione produce il duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e dall'altro dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338…”.
La prima domanda di risarcimento del danno per perdita della prestazione pensionistica (assegno ordinario o pensione di inabilità) non è stata accolta per difetto di prova del danno subito.
La domanda ex art. 13 legge n. 1338 /1962 non è stata accolta per non essere stato evocato in giudizio l'ente previdenziale e per non essere stata proposta alcuna specifica domanda al riguardo.
Per contro il giudice ha ritenuto “sussistente il danno da irregolarità contributiva, non potendosi, tuttavia, quantificare il relativo importo, in mancanza di dati certi sulla base dei quali procedere alla quantificazione, neppure in via equitativa”; quindi ha accertato “la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, per omesso versamento di contributi Controparte_1
previdenziali ed assicurativi relativi al periodo dal 1 maggio al 30 settembre
2012 […]”.
1.3 Non vi è dubbio che la responsabilità fatta valere nel predetto giudizio è la medesima responsabilità contrattuale da inadempimento degli obblighi assunti con l'atto transattivo ovvero il mancato versamento dei contributi relativi all'anno 2012.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto indimostrato il danno subito per violazione degli articoli 1226 e
2056 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c.
Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, deduce che il danno da inadempimento contrattuale, e in genere da inadempimento di un'obbligazione, non può che essere parametrato all'utilità che il creditore avrebbe conseguito nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente eseguito (cfr. Cass. Civ. sez. VI 15.11.2022 n. 33537; Cass. Civ. Sez. II 8.03.2022 n. 7520).
Rileva che, nel caso di specie, era stata chiesta la somma di € 5.000,00 quale versamento minimo che il avrebbe dovuto effettuare per i contributi CP_1 previdenziali per l'anno 2012, facilmente ricavabile dall'estratto conto previdenziale e dalle tabelle di riferimento per il tipo di mansioni svolte.
Precisa, per altro verso, che era stato chiesto al primo giudice di statuire, sul danno, anche in via equitativa.
2.1 Anche la predetta censura non può trovare accoglimento.
2.2 Va evidenziato a tale fine che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante non ha precisato il danno lamentato, limitandosi sul punto ad allegare: “Appare evidente che la condotta omissiva del datore di lavoro deve essere esaminata sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, in quanto non ha mantenuto gli obblighi assunti nei confronti del sig. , Parte_1
come da accordo transattivo del 30/11/2017 […] cagionando un'evidente danno patrimoniale che determina l'insorgere del diritto al risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1218 c.c. ed art. 1223 c.c.”; “Alla luce di quanto dedotto, appare evidente che il signor si è reso, ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 1218 c.c., inadempiente nei confronti del sig. Parte_1
non rispettando l'impegno preso con l'anzidetto accordo transattivo e pertanto cagionando un danno patrimoniale al medesimo ricorrente e conseguentemente, facendo maturare in favore del ricorrente il diritto al risarcimento del danno per inadempimento ai sensi per gli effetti dell'art. 1223 c.c. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento del risarcimento del danno ai sensi per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1223 c.c., il sig. deve essere CP_1
comunque condannato al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116, comma 2, c.c., essendo responsabile del danno che ne deriva al sig. per l'omesso versamento di contributi previdenziali e assicurativi Parte_1
relativi all'anno 2012”.
Solo nel presente giudizio ha precisato che il danno da inadempimento dell'obbligazione assunta con l'accordo transattivo equivale all'importo dei contributi omessi.
2.3 E tuttavia, anche la domanda così posta non può trovare accoglimento. In primo luogo, si evidenzia che l'asserito danno allegato coincide con la condotta omissiva, che tuttavia afferisce all'obbligazione del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale.
Inoltre, difetta alcuna allegazione e prova del danno patito nella misura pari all'importo dei contributi omessi.
Né può trovare accoglimento la domanda di quantificazione del predetto danno in via equitativa, non potendo la predetta valutazione sopperire al difetto di prova del danno patito;
in tal senso la Corte di cassazione ha precisato che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”- Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
4. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta nonché maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si dà atto che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr. Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
Claudio Leone. si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 544/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonino Presti
Appellante
CONTRO
( ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2
titolare dell'omonima ditta “La Capannina”, rappresentato e difeso dall' Avv.
Claudio Leone.
Appellato
Oggetto: appello - risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 308/2023 pubblicata il 10.4.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa rigettava il ricorso con il quale aveva Parte_1
chiesto accertarsi la condotta omissiva di per non aver Controparte_1
mantenuto gli obblighi contributivi assunti con il verbale di conciliazione siglato innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Siracusa in data 30.11.2017 e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al pagamento del risarcimento del danno, in via principale, ex art. 1223 c.c. e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Il Tribunale osservava, anzitutto, che sull'inadempimento del si era già CP_1
pronunciato il medesimo ufficio, con sentenza n. 419/2019, passata in giudicato, con la quale era stata accertata la responsabilità contrattuale del resistente per omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per il periodo dall'1 maggio al 30 settembre 2012. In applicazione del principio del ne bis in idem, quindi, riteneva precluso l'esame di tale domanda.
Quanto alle domande risarcitorie connesse, rigettava anzitutto quella proposta ai sensi dell'art. 1223 c.c., giacché, con la menzionata sentenza passata in giudicato, l'inadempimento del era stato qualificato in termini di CP_1
responsabilità contrattuale ex art. 2116 comma 2 c.c. e, in ogni caso, perché non aveva “dimostrato né di essere incorso in un mancato guadagno o in una perdita, previsti dal suddetto articolo, né che il danno lamentato (ma non provato) di non aver maturato il quinquennio necessario ai fini della pensione di invalidità/assegno ordinario di inabilità sia conseguenza immediata e diretta dell'omissione contributiva, nonchè esclusivamente ascrivibile alla stessa”.
Rigettava, altresì, anche quella proposta ex art. 2116 c.c., poiché la stessa presupponeva che il potenziale danno derivante da omessa o parziale contribuzione si producesse al raggiungimento dell'età pensionabile e il lavoratore non aveva provato i fatti costitutivi della domanda.
In particolare, rilevava che il non aveva dimostrato il danno subito per Parte_1
effetto dell'inadempimento del datore di lavoro, il nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e il mancato versamento dei contributi, di avere maturato il diritto alla prestazione o la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta né che a domanda avanzata la stessa fosse stata rigettata. Rigettava, infine, la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. avanzata dal ritenendo la stessa sfornita dell'indispensabile CP_1
supporto probatorio.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 3.7.2023. Si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta “l'inesistenza della violazione del principio del ne bis in idem”.
Assume che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la causa petendi sottesa al giudizio de quo coincidesse con quella del procedimento iscritto al n. 1283/2017 R.G. non deciso per intervenuta transazione e con quella del procedimento iscritto al n. 2211/2018 R.G., conclusosi con la sentenza n. 491/2019.
Sostiene, in particolare, che con il ricorso iscritto al n. 2211/2018 R.G. era stato chiesto accertarsi “la violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, effetto legale del contratto di lavoro” e che, con quello introduttivo del presente giudizio, invece, era stato richiesto condannarsi l'odierno appellato al risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione degli “obblighi assunti con l'atto transattivo del 30.11.2017”.
Evidenzia, dunque, la differenza ontologica tra le domande proposte nei due giudizi: la prima volta all'accertamento della responsabilità contrattuale “in forza di un contratto di lavoro”; la seconda diretta alla condanna al risarcimento dei danni subiti per inadempimento di un atto transattivo, che ha carattere novativo rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Come evidenziato dal giudice di prime cure, con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 2211/2018 definito con sentenza n. 491/2019, l'odierno appellante ha chiesto “la dichiarazione di omissione del versamento in proprio favore dei contributi relativi all'anno 2012, in violazione dell'accordo assunto in sede di conciliazione in data 30.11.2017, con conseguente danno da irregolarità contributiva, nonché la condanna del al risarcimento nella CP_1
misura di € 20.000,00”; in particolare, nelle conclusioni del citato ricorso introduttivo si legge: “a) dichiarare che il signor … non ha Controparte_1
versato i contributi previdenziali e assicurativi per l'anno 2012 in favore del proprio dipendente signor nonostante l'obbligo assunto Parte_2
con il verbale di conciliazione ex articolo 11 D.Lgs. n. 124/2004 sottoscritto il
30/11/2017 avanti agli organi del Servizio XXVI Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Siracusa, così arrecando un danno da irregolarità contributiva all'odierno ricorrente;
b) condannare di conseguenza il predetto signor
a versare al prefato signor a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni la cifra di Euro 20.000 […] o la maggiore o minore somma che il Giudicante potrà stabilire anche in via equitativa…”; nel corpo del ricorso ha precisato che l'omissione contributiva relativa all'anno 2012, in violazione della conciliazione intercorsa tra le parti, è fonte di danno per più ragioni: “la mancanza dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi per l'anno 2012 fa sì che non si completa il quinquennio in materia di requisito contributivo ai fini dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità […] l'omissione della contribuzione produce il duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e dall'altro dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338…”.
La prima domanda di risarcimento del danno per perdita della prestazione pensionistica (assegno ordinario o pensione di inabilità) non è stata accolta per difetto di prova del danno subito.
La domanda ex art. 13 legge n. 1338 /1962 non è stata accolta per non essere stato evocato in giudizio l'ente previdenziale e per non essere stata proposta alcuna specifica domanda al riguardo.
Per contro il giudice ha ritenuto “sussistente il danno da irregolarità contributiva, non potendosi, tuttavia, quantificare il relativo importo, in mancanza di dati certi sulla base dei quali procedere alla quantificazione, neppure in via equitativa”; quindi ha accertato “la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, per omesso versamento di contributi Controparte_1
previdenziali ed assicurativi relativi al periodo dal 1 maggio al 30 settembre
2012 […]”.
1.3 Non vi è dubbio che la responsabilità fatta valere nel predetto giudizio è la medesima responsabilità contrattuale da inadempimento degli obblighi assunti con l'atto transattivo ovvero il mancato versamento dei contributi relativi all'anno 2012.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto indimostrato il danno subito per violazione degli articoli 1226 e
2056 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c.
Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, deduce che il danno da inadempimento contrattuale, e in genere da inadempimento di un'obbligazione, non può che essere parametrato all'utilità che il creditore avrebbe conseguito nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente eseguito (cfr. Cass. Civ. sez. VI 15.11.2022 n. 33537; Cass. Civ. Sez. II 8.03.2022 n. 7520).
Rileva che, nel caso di specie, era stata chiesta la somma di € 5.000,00 quale versamento minimo che il avrebbe dovuto effettuare per i contributi CP_1 previdenziali per l'anno 2012, facilmente ricavabile dall'estratto conto previdenziale e dalle tabelle di riferimento per il tipo di mansioni svolte.
Precisa, per altro verso, che era stato chiesto al primo giudice di statuire, sul danno, anche in via equitativa.
2.1 Anche la predetta censura non può trovare accoglimento.
2.2 Va evidenziato a tale fine che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante non ha precisato il danno lamentato, limitandosi sul punto ad allegare: “Appare evidente che la condotta omissiva del datore di lavoro deve essere esaminata sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale, in quanto non ha mantenuto gli obblighi assunti nei confronti del sig. , Parte_1
come da accordo transattivo del 30/11/2017 […] cagionando un'evidente danno patrimoniale che determina l'insorgere del diritto al risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1218 c.c. ed art. 1223 c.c.”; “Alla luce di quanto dedotto, appare evidente che il signor si è reso, ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 1218 c.c., inadempiente nei confronti del sig. Parte_1
non rispettando l'impegno preso con l'anzidetto accordo transattivo e pertanto cagionando un danno patrimoniale al medesimo ricorrente e conseguentemente, facendo maturare in favore del ricorrente il diritto al risarcimento del danno per inadempimento ai sensi per gli effetti dell'art. 1223 c.c. In via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento del risarcimento del danno ai sensi per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1223 c.c., il sig. deve essere CP_1
comunque condannato al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116, comma 2, c.c., essendo responsabile del danno che ne deriva al sig. per l'omesso versamento di contributi previdenziali e assicurativi Parte_1
relativi all'anno 2012”.
Solo nel presente giudizio ha precisato che il danno da inadempimento dell'obbligazione assunta con l'accordo transattivo equivale all'importo dei contributi omessi.
2.3 E tuttavia, anche la domanda così posta non può trovare accoglimento. In primo luogo, si evidenzia che l'asserito danno allegato coincide con la condotta omissiva, che tuttavia afferisce all'obbligazione del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale.
Inoltre, difetta alcuna allegazione e prova del danno patito nella misura pari all'importo dei contributi omessi.
Né può trovare accoglimento la domanda di quantificazione del predetto danno in via equitativa, non potendo la predetta valutazione sopperire al difetto di prova del danno patito;
in tal senso la Corte di cassazione ha precisato che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”- Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
4. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta nonché maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si dà atto che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr. Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
Claudio Leone. si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà