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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte d'Appello di MO, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°272 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
con sede in Corso Italia n. 42, Parte_1 Pt_1 in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lo Bue ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in MO, via G. Bonanno n.122.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Luana Guitta Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in nella Via Dell'Ulivo Pt_1
n. 10.
Appellato
OGGETTO: mansioni e Jus variandi.
All'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO
Con sentenza n. 64/2023, emessa il 27 gennaio 2023, il Tribunale di Trapani
G.L., accogliendo il ricorso depositato il 20 ottobre 2020 da Controparte_1
, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, con decorrenza
[...] dal 12 luglio 2016, nell'Area A parametro 134 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, e per l'effetto condanna il
convenuto al relativo inquadramento a far data dal 12 luglio 2016, con il Parte_1 riconoscimento dell'anzianità maturata nella predetta posizione agli effetti degli 1 aumenti periodici, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 12 luglio 2016 fino al mese di luglio 2020, pari alla somma di € 3.497,99 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.
, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del Controparte_1
di dall' 1/01/2005, con la qualifica descrittiva di Parte_1 Pt_1
“guardiano di dighe” fascia funzionale 3^, del CCNL Consorzio di Bonifica e di Miglioramento fondiario e con sede lavorativa Diga Baiata Paceco Casello Irriguo di Castellaccio – Paceco, esponeva:
- che a seguito della deliberazione n. 7 del 10.03.2015, ai sensi dell'art 45 del
CCNL, con effetto dal 01.04.2015, veniva inquadrato con la qualifica descrittiva di assistente amministrativo, applicato video terminalista, III Settore Amministrativo –
Catasto e Ruoli del CCNL Consorzio di Bonifica e di Miglioramento fondiario, (già
5^ fascia funzionale,), oggi area B Parametro 127 livello 2° e ciò fino al marzo 2017;
- che dal mese di aprile 2017 e fino alla data odierna risultava inquadrato nell'area B parametro 132 livello 1° del CCNL Consorzio di Bonifica e di
Miglioramento fondiario nel profilo professionale di assistente amministrativo, applicato video- terminalista, percependo la retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato;
- che con ordine di servizio prot. 3604 del 12.07.2016 gli veniva affidato l'incarico di Responsabile del comprensorio irriguo area n. 1 per la campagna irrigua 2016, per la sostituzione del sig. in malattia;
Persona_1
- che al rientro del (fine luglio 2016) l'ente convenuto decideva di Per_1 affidargli definitivamente l'incarico di Responsabile del comprensorio irriguo area 1, non più per sostituzione, giusta disposizione di servizio 3604 del 12.07.2016;
- che con ordine di servizio del 13 giugno 2017 prot. n. 2667 gli veniva affidato l'incarico di “Responsabile della manutenzione” per area irrigua n. 1 per la campagna irrigua anno 2017;
- che in data 22 settembre 2017 aveva chiesto, senza esito, all'Ente di essere inquadrato a copertura di un posto vacante in area A parametro 134 del CCNL,
Tanto premesso, il ricorrente aveva chiamato in giudizio il suddetto Parte_1 per ottenere la declaratoria del suo diritto all'inquadramento nell'area A parametro
134/ 157 del CCNL di settore a far data dal 12 luglio 2016, nonché del suo diritto a ricevere la somma di € 3.497,99 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, calcolato sul periodo dal 12 luglio 2016 fino al mese di luglio 2020, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e da accertarsi eventualmente mediante
CTU.
2 Il , pur ritualmente citato, non si era costituita in giudizio restando, Parte_1 pertanto, contumace.
Istruita con l'assunzione della prova con i testimoni e Tes_1 ES
, il Tribunale, premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in Tes_3 comparazione, e l'esito delle dichiarazioni testimoniali, ha valutato che “ è emerso lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni che non appaiono riconducibili alle attività meramente esecutive tipiche del parametro 132 Area B, ma appiano pienamente riconducibili a quelle attività tecniche od amministrative, svolte con iniziativa ed autonomia operativa, provvedendo all'istruttoria e alla definizione delle pratiche assegnate e curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali;
attività queste che, evidentemente, caratterizzano il profilo professionale del personale di concetto inquadrato nell'Area A parametro 134 del CCNL di settore (ex
6ª f.f. 2° e 3° livello).
Che, altresì, “la maggiore aderenza delle mansioni svolte dal ricorrente a quelle tipiche dell'Area A piuttosto che a quelle dell'Area B di appartenenza emerge anche dalla considerazione che le predette funzioni risultano essere state svolte prima del
2016 da e dopo il 2018 da e da Persona_1 Persona_2
tutti dipendenti di VI fascia parametro 159, parametro addirittura superiore Per_3 rispetto a quello oggi richiesto dal ricorrente”. Per la riforma della decisione ha proposto appello il Parte_1
in persona del legale rappresentante, con ricorso depositato 31 marzo 2023,
[...] sulla base di un unico articolato motivo diretto a contestare la ritenuta sussistenza dei requisiti previsti dalla declaratoria contrattale con riferimento ai compiti disimpegnati dal ricorrente e la correttezza dell'inquadramento formale.
Ha resistito , con memoria del 4 maggio 2023, per il rigetto Controparte_1 del gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità in violazione dell'art.342 c.p.c..
Senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
IN DIRITTO
La doglianza del ricorrente si sostanzia nella errata valutazione della prova testimoniale e del compendio documentale, nonché nella contestazione dell'attività di sussunzione giuridica delle funzioni concretamente svolte.
Deduce l'appellante che entrambi i livelli contrattuali presuppongono che il lavoratore abbia un potere di direzione e coordinamento da esercitare nei confronti dei propri sottoposti, unica differenza è rappresentata dal grado di autonomia decisionale attribuito, limitato nel caso dell'Area B parametro 132, maggiore nel caso dell'Area A parametro 134.
3 Aggiunge che le dichiarazioni testimoniali, sulle quali il primo decidente ha fondato il proprio convincimento, non siano idonee né sufficienti a comprovare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito di piena autonomia decisionale che costituisce il vero discrimine fra i due livelli contrattuali menzionati, avendo i testi dichiarato soltanto che il ricorrente era il loro referente e che ne coordinava il lavoro
e forniva le direttive cui gli stessi dovevano conformarsi, prerogative (potere di direzione e di coordinamento dell'attività), proprie di entrambi i livelli in esame. Tanto basta per ritenere ammissibile il gravame avendo l'appellante individuato il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, attraverso l'indicazione delle prove che si assumono malamente valutate, esplicitando la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. .(v. Cass. Ord. n. 21336/2017, Ord. n.
10916/2017, S.U. sent. n.271/2017 e sent. S.L. n.7332/2018).
Tanto premesso, la materia del contendere si risolve nella disamina delle mansioni svolte, tenuto conto dei criteri discretivi delle categorie professionali in discussione, secondo il procedimento logico-ermeneutico notoriamente suggerito dalla S.C. e consistente nel triplice sindacato volto ad individuare ed analizzare le qualifiche interessate, gli elementi che le differenziano, per passare poi alla verifica del contenuto dell'attività solta e infine nella operazione di riconduzione/sussunzione di tali elementi all'interno dell'una o dell'altra delle categorie tipizzate. A tale riguardo vanno posti a confronto – come ha operato il Tribunale, sia pure riferendosi alla declaratoria delle mansioni di “capo operaio” - gli elementi di comparazione delle distinte figure professionali osservando che la declaratoria dell'Area” “B”, parametro 127 livello 2°, comprende: gli “Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore
a due anni. (ex 5ª f.f., 2° livello) mentre quella dell'Area “B” parametro 132 livello
1° prevede che vi rientrano: gli Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni. (ex 5ª f.f.,
1° livello); mentre quello previsto per l'Area “A”, parametro 134, si riferisce al
“personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.
Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 6ª f.f., 2° e 3° livello)”
4 E' emerso, poi, all'esito della prova assunta in primo grado (oltre che dagli ordini di servizio allegati al ricorso relativi alle campagne irrigue, anni 2016 e 2017) che il ricorrente ha svolto, senza soluzione di continuità, nella stagione 2016/2017
(precisamente dal 12 luglio 2016 al 12 giugno 2017) i compiti di “responsabile comprensorio dell'area irrigua 1” e “responsabile della manutenzione”, e poi nella stagione 2017/2018 (dal 13 giugno 2017 al 25 giugno 2018) quelli di “responsabile della manutenzione per area irrigua 1”, a seguito della scissione dei responsabili della
“bollettazione” e della “manutenzione” avvenuta per come riferito dai testi, nel corso della campagna agricola irrigua del 2017, mansioni indicate in ricorso e corrispondenti, per l'intensità del grado di autonomia operativa che li caratterizzava, all'Area A parametro 134 del CCNL di settore. In particolare, il teste (ud 30.03.2022) che ha premesso di Testimone_4 essere dipendente del a tempo indeterminato dal maggio 2001 e che negli Parte_1 anni dal 2016 al 2019 sono stato impiegato a Paceco all'area irrigua 1 come applicato tecnico. Mi sono sempre occupato di manutenzione, ha riferito, in merito alle mansioni del ricorrente e al ruolo organizzativo e di direzione dal medesimo espletato, che nel 2016 e nel 2017 il mio responsabile era il sig. MO, il quale nel
2016 era responsabile sia della manutenzione sia della cd. Bollettazione, mentre nel
2017 era responsabile solo della manutenzione. In pratica il ricorrente ogni mattina ci indicava quali riparazioni effettuare e ci suddivideva i compiti per l'irrigazione, nel senso che diceva ad ognuno di noi in quali campi andare per fare l'irrigazione e le quantità di acqua. se c'erano rotture le segnalavamo direttamente al sig. MO, il quale si recava sul luogo. Ogni rottura veniva da lui (che) comunicata al responsabile della manutenzione architetto al quale diceva quale Per_4 intervento doveva essere effettuato e quale materiale occorreva sostituire.
L'architetto poi in base all'importanza dell'intervento gli diceva se doveva anticipare lui stesso le spese ovvero se doveva aspettare il finanziamento del
. Non provvedeva mai sul singolo intervento senza prima interloquire con Parte_1
l'architetto. Il ricorrente, inoltre, ci organizzava i turni di lavoro e le eventuali sostituzioni in caso di assenza di qualcuno di noi. Non sono a conoscenza di eventuale esercizio di potere disciplinare da parte del ricorrente. Nel 2016 e 2017, io in qualità di addetto alla manutenzione ricevevo le direttive dal ricorrente. Nel 2018 in poi il responsabile della manutenzione è diventato il sig. Dal 2018 il Per_3 ricorrente è rimasto a fare l'addetto all'ufficio bollettazione, il cui responsabile era
. preciso che gli interventi di manutenzione da effettuare in caso di Persona_2 rottura venivano proposti direttamente dal ricorrente, il quale li comunicava all'architetto e poi venivano effettuati per come descritti dallo stesso ricorrente.
5 Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste (dipendente Testimone_5 della convenuta dal 2006. Sono stato collega del ricorrente. Fra il 2016 e il 2019 ero addetto alla bollettazione) il quale ha ribadito e spiegato che nella campagna agricola del 2017 c'è stata una scissione dei responsabili della bollettazione e della manutenzione. Responsabile delle bollettazione era il mio collega , Persona_2 mentre il responsabile della manutenzione e quindi della parte esterna era
[...]
. Nella campagna agricola del 2016 invece era il ricorrente a svolgere CP_1 entrambe le funzioni di responsabilità, sia rispetto al personale interno che a quello esterno. Sopra di lui c'erano direttamente i capi settore che erano Persona_5
e . Sempre nel 2016 il ricorrente era capo area di quel
[...] CP_2 settore, assumendo una doppia funzione di coordinamento: controllava la nostra attività di bollettazione mediante un programma informatico, controllava - ad esempio - se vi fossero degli errori negli orari delle prenotazioni, assegnava le singole attività da svolgere ed inoltre si occupava della turnazione e dell'eventuale sostituzione dei colleghi nelle singole aree del comprensorio, ad es. in caso di assenza di personale. Inoltre in relazione all'attività di manutenzione mi risulta che controllava l'attività degli operari negli orari da lui stesso osservati e ne gestiva i turni, e in caso di rotture venivano a lui riferite e lui stesso si recava a controllarle.
Non posso riferire di più in ordine all'attività di manutenzione. Non so se il ricorrente si occupasse di attività contabile. Nel 2017 si è occupato solo della manutenzione. Nel 2016 anche io sono stato assoggettato alle direttive del ricorrente, mentre nel 2017 rispondevo al sig. . Nel 2018, che è stato il mio ultimo anno Tes_1 in quella sede, il ricorrente è stato adibito solo alle funzioni di addetto alle prenotazioni, come mio pari. Non ricordo chi svolse le funzioni di responsabile quell'anno perché poi fui trasferito a Pt_1
Ancora il teste (Io e il ricorrente siamo colleghi Persona_2 di lavoro da circa una decina di anni). Nella campagna agricola del 2017 mi risulta che vi sia stata una scissione fra le figure di responsabile di comprensorio e resp. Di manutenzione. Nella campagna agricola del 2016 il sig. MO era il responsabile dell'area irrigua 1 e si coordinava con i capi settore, dott. e CP_2 architetto nel senso che quando c'erano dei lavori più Persona_5 importanti, come ad esempio grosse rotture nella linea, concordava con loro come eseguire la riparazione. Si trattava sia di lavori di manutenzione che della gestione dell'ufficio, nel senso che organizzava i lavori, li assegnava ai singoli;
non predisponeva ordini di servizio formali, ma diceva a ciascuno le singole attività da Parte_ svolgere;
predisponeva i turni del personale. L a firma del direttore individuava i gruppi di dipendenti, suddivisi per operai ed impiegati. All'interno di tale suddivisione era il ricorrente che per ciascuna operazione individuava la
6 specifica attività che doveva svolgere ciascun operaio o impiegato. In qualità di responsabile, inoltre, comunicava ai capi settore la situazione dell'area. Per le piccole riparazioni era il ricorrente ad organizzare ed eventualmente anche ad anticipare le spese con i propri soldi. Non so riferire in merito alle comunicazioni che aveva con i capi settore a riguardo. Nulla so riferire in merito alle sue attività in materia disciplinare. Nella campagna agricola del 2016 il ricorrente si occupava della organizzazione sia degli interventi di manutenzione sia dell'organizzazione dell'ufficio, nel 2017 invece il ricorrente si è occupato della manutenzione e del relativo personale ad essa adibito, mentre io della bollettazione, cioè, ricevevo gli utenti, prendevo le prenotazioni dell'acqua e se c'erano delle rotture ci coordinavamo. Ero io stesso che coordinavo il personale addetto alla bollettazione.
Il ricorrente ha svolto i compiti e le funzioni di responsabile del comprensorio irriguo area n. 1 dal 12 luglio 2016 al 12 giugno 2017 e di responsabile della manutenzione dal 13 giugno 2017 al 25 giugno 2018 senza soluzione di continuità.
Nella campagna agricola del 2016 ho svolte le mie funzioni su direttive e ordini del sig. MO e le mie attività venivano controllate e supervisionate dal sig. MO, nel senso che verificava la nostra attività nel programma informatico nel quale noi la inserivamo. Nella campagna agricola del 2017 era soltanto il personale operaio che eseguiva il proprio lavoro secondo le direttive del sig. MO. Qualsiasi opera di manutenzione che dovesse essere effettuata sia nel 2016 che nel 2017 veniva affrontata con spese anticipate da parte dello stesso ricorrente. Ciò non accadeva per le grandi riparazioni. Se c'era una riparazione più importante non poteva essere lui ad affrontarla, tuttavia non sono a conoscenza del limite di impegno di spesa che aveva. Negli anni 2018 e 2019 il ricorrente non ha svolto più il ruolo di responsabile di area e di manutenzione, ma solo lavori di ufficio. nel 2018 io ero il responsabile di sede e il collega era il responsabile di manutenzione. Entrambi dipendenti di Per_3
VI fascia, parametro 159
Se ne ricava, dunque, che il ricorrente era stato chiamato a collaborare con i
Capi Settore, concordando gli interventi di riparazione delle condotte e curando una serie di attività sia quale addetto al “manutenzione” dell'Area irrigua, che nella gestione dell'ufficio, organizzando e coordinando gli operai e gli impiegati nei lavori da eseguire e predisponendo le turnazioni e le sostituzioni, tutte attività non limitate a compiti meramente esecutivi, ma implicanti una certa iniziativa ed autonomia operativa anche quale capo area del settore della c.d. bollettazione, nel cui ambito dirigeva e controllava l'operato degli addetti, assumendosi anche le relative responsabilità dell'attività svolta.
Se ne ricava, pertanto che, i compiti svolti dal MO, in collaborazione con il
Capo settore del , suo diretto superiore, si identificano in mansioni di Parte_1
7 concetto di carattere tecnico ed amministrativo che implicano una certa autonomia operativa nella individuazione dei compiti da assegnare a ciascun operaio o impiegato addetto al settore, sia pure limitata dalle indicazioni e direttive del superiore e nella verifica della natura delle riparazioni da effettuare e del materiale necessario ad eseguirle - con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti - ; si tratta di adempimenti agevolmente differenziabili dall'attività meramente esecutiva tipica del personale addetto ad attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti.
Il quadro probatorio così delineato conferma la legittimità delle pretese del ricorrente, al quale correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'inquadramento nella superiore qualifica, dell'Area “ A” parametro 134 per averne svolto in via continuativa le mansioni per oltre tre mesi (v. art.72 Ccnl) e alle correlate competenze economiche.
Segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellato, come da dispositivo steso in calce.
Deve darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 64/2023 emessa il 27 gennaio 2023 dal Tribunale GL di
Trapani.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in MO, il 10 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
8
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte d'Appello di MO, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°272 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
con sede in Corso Italia n. 42, Parte_1 Pt_1 in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lo Bue ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in MO, via G. Bonanno n.122.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Luana Guitta Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in nella Via Dell'Ulivo Pt_1
n. 10.
Appellato
OGGETTO: mansioni e Jus variandi.
All'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO
Con sentenza n. 64/2023, emessa il 27 gennaio 2023, il Tribunale di Trapani
G.L., accogliendo il ricorso depositato il 20 ottobre 2020 da Controparte_1
, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, con decorrenza
[...] dal 12 luglio 2016, nell'Area A parametro 134 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, e per l'effetto condanna il
convenuto al relativo inquadramento a far data dal 12 luglio 2016, con il Parte_1 riconoscimento dell'anzianità maturata nella predetta posizione agli effetti degli 1 aumenti periodici, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 12 luglio 2016 fino al mese di luglio 2020, pari alla somma di € 3.497,99 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.
, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del Controparte_1
di dall' 1/01/2005, con la qualifica descrittiva di Parte_1 Pt_1
“guardiano di dighe” fascia funzionale 3^, del CCNL Consorzio di Bonifica e di Miglioramento fondiario e con sede lavorativa Diga Baiata Paceco Casello Irriguo di Castellaccio – Paceco, esponeva:
- che a seguito della deliberazione n. 7 del 10.03.2015, ai sensi dell'art 45 del
CCNL, con effetto dal 01.04.2015, veniva inquadrato con la qualifica descrittiva di assistente amministrativo, applicato video terminalista, III Settore Amministrativo –
Catasto e Ruoli del CCNL Consorzio di Bonifica e di Miglioramento fondiario, (già
5^ fascia funzionale,), oggi area B Parametro 127 livello 2° e ciò fino al marzo 2017;
- che dal mese di aprile 2017 e fino alla data odierna risultava inquadrato nell'area B parametro 132 livello 1° del CCNL Consorzio di Bonifica e di
Miglioramento fondiario nel profilo professionale di assistente amministrativo, applicato video- terminalista, percependo la retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato;
- che con ordine di servizio prot. 3604 del 12.07.2016 gli veniva affidato l'incarico di Responsabile del comprensorio irriguo area n. 1 per la campagna irrigua 2016, per la sostituzione del sig. in malattia;
Persona_1
- che al rientro del (fine luglio 2016) l'ente convenuto decideva di Per_1 affidargli definitivamente l'incarico di Responsabile del comprensorio irriguo area 1, non più per sostituzione, giusta disposizione di servizio 3604 del 12.07.2016;
- che con ordine di servizio del 13 giugno 2017 prot. n. 2667 gli veniva affidato l'incarico di “Responsabile della manutenzione” per area irrigua n. 1 per la campagna irrigua anno 2017;
- che in data 22 settembre 2017 aveva chiesto, senza esito, all'Ente di essere inquadrato a copertura di un posto vacante in area A parametro 134 del CCNL,
Tanto premesso, il ricorrente aveva chiamato in giudizio il suddetto Parte_1 per ottenere la declaratoria del suo diritto all'inquadramento nell'area A parametro
134/ 157 del CCNL di settore a far data dal 12 luglio 2016, nonché del suo diritto a ricevere la somma di € 3.497,99 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, calcolato sul periodo dal 12 luglio 2016 fino al mese di luglio 2020, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e da accertarsi eventualmente mediante
CTU.
2 Il , pur ritualmente citato, non si era costituita in giudizio restando, Parte_1 pertanto, contumace.
Istruita con l'assunzione della prova con i testimoni e Tes_1 ES
, il Tribunale, premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in Tes_3 comparazione, e l'esito delle dichiarazioni testimoniali, ha valutato che “ è emerso lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni che non appaiono riconducibili alle attività meramente esecutive tipiche del parametro 132 Area B, ma appiano pienamente riconducibili a quelle attività tecniche od amministrative, svolte con iniziativa ed autonomia operativa, provvedendo all'istruttoria e alla definizione delle pratiche assegnate e curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali;
attività queste che, evidentemente, caratterizzano il profilo professionale del personale di concetto inquadrato nell'Area A parametro 134 del CCNL di settore (ex
6ª f.f. 2° e 3° livello).
Che, altresì, “la maggiore aderenza delle mansioni svolte dal ricorrente a quelle tipiche dell'Area A piuttosto che a quelle dell'Area B di appartenenza emerge anche dalla considerazione che le predette funzioni risultano essere state svolte prima del
2016 da e dopo il 2018 da e da Persona_1 Persona_2
tutti dipendenti di VI fascia parametro 159, parametro addirittura superiore Per_3 rispetto a quello oggi richiesto dal ricorrente”. Per la riforma della decisione ha proposto appello il Parte_1
in persona del legale rappresentante, con ricorso depositato 31 marzo 2023,
[...] sulla base di un unico articolato motivo diretto a contestare la ritenuta sussistenza dei requisiti previsti dalla declaratoria contrattale con riferimento ai compiti disimpegnati dal ricorrente e la correttezza dell'inquadramento formale.
Ha resistito , con memoria del 4 maggio 2023, per il rigetto Controparte_1 del gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità in violazione dell'art.342 c.p.c..
Senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
IN DIRITTO
La doglianza del ricorrente si sostanzia nella errata valutazione della prova testimoniale e del compendio documentale, nonché nella contestazione dell'attività di sussunzione giuridica delle funzioni concretamente svolte.
Deduce l'appellante che entrambi i livelli contrattuali presuppongono che il lavoratore abbia un potere di direzione e coordinamento da esercitare nei confronti dei propri sottoposti, unica differenza è rappresentata dal grado di autonomia decisionale attribuito, limitato nel caso dell'Area B parametro 132, maggiore nel caso dell'Area A parametro 134.
3 Aggiunge che le dichiarazioni testimoniali, sulle quali il primo decidente ha fondato il proprio convincimento, non siano idonee né sufficienti a comprovare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito di piena autonomia decisionale che costituisce il vero discrimine fra i due livelli contrattuali menzionati, avendo i testi dichiarato soltanto che il ricorrente era il loro referente e che ne coordinava il lavoro
e forniva le direttive cui gli stessi dovevano conformarsi, prerogative (potere di direzione e di coordinamento dell'attività), proprie di entrambi i livelli in esame. Tanto basta per ritenere ammissibile il gravame avendo l'appellante individuato il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, attraverso l'indicazione delle prove che si assumono malamente valutate, esplicitando la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. .(v. Cass. Ord. n. 21336/2017, Ord. n.
10916/2017, S.U. sent. n.271/2017 e sent. S.L. n.7332/2018).
Tanto premesso, la materia del contendere si risolve nella disamina delle mansioni svolte, tenuto conto dei criteri discretivi delle categorie professionali in discussione, secondo il procedimento logico-ermeneutico notoriamente suggerito dalla S.C. e consistente nel triplice sindacato volto ad individuare ed analizzare le qualifiche interessate, gli elementi che le differenziano, per passare poi alla verifica del contenuto dell'attività solta e infine nella operazione di riconduzione/sussunzione di tali elementi all'interno dell'una o dell'altra delle categorie tipizzate. A tale riguardo vanno posti a confronto – come ha operato il Tribunale, sia pure riferendosi alla declaratoria delle mansioni di “capo operaio” - gli elementi di comparazione delle distinte figure professionali osservando che la declaratoria dell'Area” “B”, parametro 127 livello 2°, comprende: gli “Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore
a due anni. (ex 5ª f.f., 2° livello) mentre quella dell'Area “B” parametro 132 livello
1° prevede che vi rientrano: gli Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni. (ex 5ª f.f.,
1° livello); mentre quello previsto per l'Area “A”, parametro 134, si riferisce al
“personale di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai parametri 159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.
Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 6ª f.f., 2° e 3° livello)”
4 E' emerso, poi, all'esito della prova assunta in primo grado (oltre che dagli ordini di servizio allegati al ricorso relativi alle campagne irrigue, anni 2016 e 2017) che il ricorrente ha svolto, senza soluzione di continuità, nella stagione 2016/2017
(precisamente dal 12 luglio 2016 al 12 giugno 2017) i compiti di “responsabile comprensorio dell'area irrigua 1” e “responsabile della manutenzione”, e poi nella stagione 2017/2018 (dal 13 giugno 2017 al 25 giugno 2018) quelli di “responsabile della manutenzione per area irrigua 1”, a seguito della scissione dei responsabili della
“bollettazione” e della “manutenzione” avvenuta per come riferito dai testi, nel corso della campagna agricola irrigua del 2017, mansioni indicate in ricorso e corrispondenti, per l'intensità del grado di autonomia operativa che li caratterizzava, all'Area A parametro 134 del CCNL di settore. In particolare, il teste (ud 30.03.2022) che ha premesso di Testimone_4 essere dipendente del a tempo indeterminato dal maggio 2001 e che negli Parte_1 anni dal 2016 al 2019 sono stato impiegato a Paceco all'area irrigua 1 come applicato tecnico. Mi sono sempre occupato di manutenzione, ha riferito, in merito alle mansioni del ricorrente e al ruolo organizzativo e di direzione dal medesimo espletato, che nel 2016 e nel 2017 il mio responsabile era il sig. MO, il quale nel
2016 era responsabile sia della manutenzione sia della cd. Bollettazione, mentre nel
2017 era responsabile solo della manutenzione. In pratica il ricorrente ogni mattina ci indicava quali riparazioni effettuare e ci suddivideva i compiti per l'irrigazione, nel senso che diceva ad ognuno di noi in quali campi andare per fare l'irrigazione e le quantità di acqua. se c'erano rotture le segnalavamo direttamente al sig. MO, il quale si recava sul luogo. Ogni rottura veniva da lui (che) comunicata al responsabile della manutenzione architetto al quale diceva quale Per_4 intervento doveva essere effettuato e quale materiale occorreva sostituire.
L'architetto poi in base all'importanza dell'intervento gli diceva se doveva anticipare lui stesso le spese ovvero se doveva aspettare il finanziamento del
. Non provvedeva mai sul singolo intervento senza prima interloquire con Parte_1
l'architetto. Il ricorrente, inoltre, ci organizzava i turni di lavoro e le eventuali sostituzioni in caso di assenza di qualcuno di noi. Non sono a conoscenza di eventuale esercizio di potere disciplinare da parte del ricorrente. Nel 2016 e 2017, io in qualità di addetto alla manutenzione ricevevo le direttive dal ricorrente. Nel 2018 in poi il responsabile della manutenzione è diventato il sig. Dal 2018 il Per_3 ricorrente è rimasto a fare l'addetto all'ufficio bollettazione, il cui responsabile era
. preciso che gli interventi di manutenzione da effettuare in caso di Persona_2 rottura venivano proposti direttamente dal ricorrente, il quale li comunicava all'architetto e poi venivano effettuati per come descritti dallo stesso ricorrente.
5 Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste (dipendente Testimone_5 della convenuta dal 2006. Sono stato collega del ricorrente. Fra il 2016 e il 2019 ero addetto alla bollettazione) il quale ha ribadito e spiegato che nella campagna agricola del 2017 c'è stata una scissione dei responsabili della bollettazione e della manutenzione. Responsabile delle bollettazione era il mio collega , Persona_2 mentre il responsabile della manutenzione e quindi della parte esterna era
[...]
. Nella campagna agricola del 2016 invece era il ricorrente a svolgere CP_1 entrambe le funzioni di responsabilità, sia rispetto al personale interno che a quello esterno. Sopra di lui c'erano direttamente i capi settore che erano Persona_5
e . Sempre nel 2016 il ricorrente era capo area di quel
[...] CP_2 settore, assumendo una doppia funzione di coordinamento: controllava la nostra attività di bollettazione mediante un programma informatico, controllava - ad esempio - se vi fossero degli errori negli orari delle prenotazioni, assegnava le singole attività da svolgere ed inoltre si occupava della turnazione e dell'eventuale sostituzione dei colleghi nelle singole aree del comprensorio, ad es. in caso di assenza di personale. Inoltre in relazione all'attività di manutenzione mi risulta che controllava l'attività degli operari negli orari da lui stesso osservati e ne gestiva i turni, e in caso di rotture venivano a lui riferite e lui stesso si recava a controllarle.
Non posso riferire di più in ordine all'attività di manutenzione. Non so se il ricorrente si occupasse di attività contabile. Nel 2017 si è occupato solo della manutenzione. Nel 2016 anche io sono stato assoggettato alle direttive del ricorrente, mentre nel 2017 rispondevo al sig. . Nel 2018, che è stato il mio ultimo anno Tes_1 in quella sede, il ricorrente è stato adibito solo alle funzioni di addetto alle prenotazioni, come mio pari. Non ricordo chi svolse le funzioni di responsabile quell'anno perché poi fui trasferito a Pt_1
Ancora il teste (Io e il ricorrente siamo colleghi Persona_2 di lavoro da circa una decina di anni). Nella campagna agricola del 2017 mi risulta che vi sia stata una scissione fra le figure di responsabile di comprensorio e resp. Di manutenzione. Nella campagna agricola del 2016 il sig. MO era il responsabile dell'area irrigua 1 e si coordinava con i capi settore, dott. e CP_2 architetto nel senso che quando c'erano dei lavori più Persona_5 importanti, come ad esempio grosse rotture nella linea, concordava con loro come eseguire la riparazione. Si trattava sia di lavori di manutenzione che della gestione dell'ufficio, nel senso che organizzava i lavori, li assegnava ai singoli;
non predisponeva ordini di servizio formali, ma diceva a ciascuno le singole attività da Parte_ svolgere;
predisponeva i turni del personale. L a firma del direttore individuava i gruppi di dipendenti, suddivisi per operai ed impiegati. All'interno di tale suddivisione era il ricorrente che per ciascuna operazione individuava la
6 specifica attività che doveva svolgere ciascun operaio o impiegato. In qualità di responsabile, inoltre, comunicava ai capi settore la situazione dell'area. Per le piccole riparazioni era il ricorrente ad organizzare ed eventualmente anche ad anticipare le spese con i propri soldi. Non so riferire in merito alle comunicazioni che aveva con i capi settore a riguardo. Nulla so riferire in merito alle sue attività in materia disciplinare. Nella campagna agricola del 2016 il ricorrente si occupava della organizzazione sia degli interventi di manutenzione sia dell'organizzazione dell'ufficio, nel 2017 invece il ricorrente si è occupato della manutenzione e del relativo personale ad essa adibito, mentre io della bollettazione, cioè, ricevevo gli utenti, prendevo le prenotazioni dell'acqua e se c'erano delle rotture ci coordinavamo. Ero io stesso che coordinavo il personale addetto alla bollettazione.
Il ricorrente ha svolto i compiti e le funzioni di responsabile del comprensorio irriguo area n. 1 dal 12 luglio 2016 al 12 giugno 2017 e di responsabile della manutenzione dal 13 giugno 2017 al 25 giugno 2018 senza soluzione di continuità.
Nella campagna agricola del 2016 ho svolte le mie funzioni su direttive e ordini del sig. MO e le mie attività venivano controllate e supervisionate dal sig. MO, nel senso che verificava la nostra attività nel programma informatico nel quale noi la inserivamo. Nella campagna agricola del 2017 era soltanto il personale operaio che eseguiva il proprio lavoro secondo le direttive del sig. MO. Qualsiasi opera di manutenzione che dovesse essere effettuata sia nel 2016 che nel 2017 veniva affrontata con spese anticipate da parte dello stesso ricorrente. Ciò non accadeva per le grandi riparazioni. Se c'era una riparazione più importante non poteva essere lui ad affrontarla, tuttavia non sono a conoscenza del limite di impegno di spesa che aveva. Negli anni 2018 e 2019 il ricorrente non ha svolto più il ruolo di responsabile di area e di manutenzione, ma solo lavori di ufficio. nel 2018 io ero il responsabile di sede e il collega era il responsabile di manutenzione. Entrambi dipendenti di Per_3
VI fascia, parametro 159
Se ne ricava, dunque, che il ricorrente era stato chiamato a collaborare con i
Capi Settore, concordando gli interventi di riparazione delle condotte e curando una serie di attività sia quale addetto al “manutenzione” dell'Area irrigua, che nella gestione dell'ufficio, organizzando e coordinando gli operai e gli impiegati nei lavori da eseguire e predisponendo le turnazioni e le sostituzioni, tutte attività non limitate a compiti meramente esecutivi, ma implicanti una certa iniziativa ed autonomia operativa anche quale capo area del settore della c.d. bollettazione, nel cui ambito dirigeva e controllava l'operato degli addetti, assumendosi anche le relative responsabilità dell'attività svolta.
Se ne ricava, pertanto che, i compiti svolti dal MO, in collaborazione con il
Capo settore del , suo diretto superiore, si identificano in mansioni di Parte_1
7 concetto di carattere tecnico ed amministrativo che implicano una certa autonomia operativa nella individuazione dei compiti da assegnare a ciascun operaio o impiegato addetto al settore, sia pure limitata dalle indicazioni e direttive del superiore e nella verifica della natura delle riparazioni da effettuare e del materiale necessario ad eseguirle - con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti - ; si tratta di adempimenti agevolmente differenziabili dall'attività meramente esecutiva tipica del personale addetto ad attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti.
Il quadro probatorio così delineato conferma la legittimità delle pretese del ricorrente, al quale correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'inquadramento nella superiore qualifica, dell'Area “ A” parametro 134 per averne svolto in via continuativa le mansioni per oltre tre mesi (v. art.72 Ccnl) e alle correlate competenze economiche.
Segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellato, come da dispositivo steso in calce.
Deve darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 64/2023 emessa il 27 gennaio 2023 dal Tribunale GL di
Trapani.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in MO, il 10 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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