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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3940 dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 319/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 17.02.2021, vertente
TRA
(C.F. ), quale socia Parte_1 C.F._1
accomandataria della società Parte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Itro ( ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Benevento
Via F. Raguzzini n.7, giusta procura in atti;
-
Appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Dalila Travaglione (C.F. C.F._4
e Stefano Travaglione (C.F. ) ed
[...] C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Benevento, alla Via S. Rosa, n° 18, giusta procura in atti;
-Appellata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato presentava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 392/18 del 19.03.18, con il quale il Tribunale di Benevento le ingiungeva, di pagare, nella qualità di socio accomandatario e l.r.p.t. della società Parte_2
la somma di € 10.000,00 in favore di , quale
[...] Controparte_1
saldo del prezzo pattuito, nella misura di € 18.000,00, per la cessione dell'attività aziendale avvenuta in data 31.08.2009.
A sostengo dell'opposizione la deduceva, da un lato, lo spirare del Pt_2
termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in accomandita semplice ex artt.
2394 c.c. e 2949 c.c., e, dall'altro, la risoluzione del contratto di cessione di azienda stipulato in data 31.08.2009, per notar rep. 20174 racc. Per_1
8514, ai sensi dell'art. 5 del menzionato contratto, atteso che la cedente non aveva adempiuto all'obbligo di rendere possibile le volture relative all'azienda ceduta, in quanto mancava il certificato di agibilità dei locali aziendali siti in Ponte al Viale Stazione s.n.c. Chiedeva, pertanto, all'adita autorità l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
” preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del gravato decreto trovandosi la opponente in uno stato di precarie condizioni economiche per assenza di un lavoro e con un figlio minore a carico;
in via principale: a) revocare il decreto opposto per essere la domanda inammissibile oltre che improponibile per effetto della intervenuta prescrizione verso i soci amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2949 c.c.;
b) in via riconvenzionale dichiarare ope iuris risolto il contratto ex art. 5, in ragione della prevista clausola risolutiva espressa, ovvero per inadempimento di parte cedente, conseguentemente condannare la stessa alla ripetizione delle precedenti rate versate per l'importo di € 8.000,00 in favore della opponente;
c) condannare in ogni caso l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario in caso di ammissione al gratuito patrocinio;
”
Si costituiva l'opposta, la quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1-In via principale e preliminare, confermando il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 642 e 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 392/2018 del 19.03.2018 emesso dal Tribunale di
Benevento nel procedimento avente R.G. n. 976/2018, Repert. N. 767/2018 del 19.03.2018, esecutivo di diritto, non essendo, tra l'altro, l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2-Nel merito, rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nella domanda attorea ed ogni
e ulteriore richiesta avanzata dall'opponente in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto, alla luce di tutte le motivazioni, eccezioni, deduzioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta nonché dei verbali di causa, alle memorie ex art. 183,
6° comma c.p.c., I, II e III termine e del presente atto, da intendersi per brevità come integralmente riportate e trascritte e per lo effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3-Sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima, errata ed infondata sempre alla luce di tutte le motivazioni, eccezioni, deduzioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ai verbali di causa, alle memorie I,
II e III termine ex art. 183, 6° comma c.p.c. nonché del presente atto, da intendersi per brevità come integralmente riportate e trascritte e per lo effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4-
Conseguentemente condannare parte opponente IG.ra , Parte_1
nella propria qualità, al pagamento delle spese di lite, compensi ed onorari di causa, rimborso forfettario pari al 15% e successive eventuali come per legge, con distrazione in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.; 5-
Condannare altresì parte opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria stante la manifesta infondatezza, illegittimità, temerarietà della spiegata opposizione, nella somma che risulterà di giustizia e che sarà determinata d'ufficio dall'Autorità adita”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 319/2021, pubblicata in data
17.02.2021, così provvedeva:
“-1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Rigetta ogni altra domanda dell'opponente; 3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.09.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di quattro
[...]
motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che
“riguardo al certificato di agibilità del locale sito in Viale Stazione s.n.c, nel contratto di cessione di azienda esso non è menzionato tra i beni ceduti (tutti beni mobili) e all'art. 3 è scritto testualmente che “l'attività oggi acquistata sarà esercitata nella medesima sede posta in Ponte, al Viale Stazione snc, nei locali di proprietà , con il quale la società acquirente Persona_2
stipulerà apposito contratto di locazione” (cfr. sentenza di primo grado). A detta dell'appellante, l'assunto del primo Giudice, secondo cui l'attrice avrebbe dovuto richiedere il certificato di agibilità al proprietario dell'immobile e non alla cedente , sarebbe Persona_2 CP_1
errato in ragione dell'estraneità del proprietario e della sua qualità di terzo rispetto al contratto di cessione di azienda per cui è causa.
Con il secondo motivo di appello, l'istante censurava la gravata sentenza nella parte in cui Giudice di prime cure, nel rigettare la domanda di risoluzione avanzata da , ha ritenuto che la cessionaria non si Parte_1
sia diligentemente attivata al fine di regolarizzare la posizione amministrativa, oltre che nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il mancato ottenimento delle volture non sia dipeso da anomalie intrinseche ai locali, ma all'inerzia della cessionaria.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'illegittimità della pronuncia impugnata, dolendosi della mancata rilevazione da parte del giudice di prime cure dell'inadempimento della controparte contrattuale.
Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto, in presenza della prova della regolare presentazione da parte della dell'istanza Pt_2
di voltura al Comune competente, “che la cessionaria non ha provato che le volture non sono state rilasciate e che non potevano essere ottenute, coltivando con l'ordinaria diligenza le pratiche avviate presso il Comune di
Ponte, che mai ebbe a rigettare le richieste di volture”.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure non ha rilevato l'intervenuta risoluzione del contratto per l'avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 5 del contratto di cessione, prevedendo detta clausola la risoluzione di diritto della cessione di azienda anche in caso di mancato ottenimento delle volture, posto che la cedente non aveva adempiuto all'obbligo di rendere possibile le volture relative all'azienda ceduta per via dell'assenza del certificato di agibilità dei locali aziendali siti in Ponte al
Viale Stazione s.n.c.
L'appellante concludeva, chiedendo:
“A) IN VIA PRELIMINARE, previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado così come indicati nella seconda e terza memoria ex art.183 c.p.c., accogliere l'opposizione, e per l'effetto, revocare il D.I. n.
392/18 del Tribunale di Benevento, B) conseguentemente accogliere le seguenti domande formulate dall'opponente. IN VIA RICONVENZIONALE:-
B1) IN VIA PRINCIPALE accertato il grave inadempimento contrattuale della parte cedente, disporre la risoluzione “giudiziale” (ex art.1453 c.c.) ;
-B2) IN VIA SUBORDINATA, accertato l'avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 5 del contratto, dichiarare, la risoluzione “di diritto” (ex art. 1353 c.c); - C1) per l'effetto, condannare in ambo casi
l'appellata alla ripetizione delle precedenti rate versate per l'importo di €
8.000,00 in favore dell'appellante; - C2) condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Erario essendovi stata ammissione al gratuito patrocinio in favore dell'appellante.“
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, insisteva per la confermava
[...]
della pronuncia gravata rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello proposto dalla IG.ra
per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) rigettare le richieste Parte_1
istruttorie formulate dall'appellante in quanto inammissibili e tardive, per essere la stessa decaduta dall'articolazione di ogni mezzo istruttorio e di prova ovvero di produzione documentale, alla luce di quanto tempestivamente eccepito dalla appellata già nel giudizio di primo grado e ribadito nel presente grado di appello. Nel merito: b) rigettare integralmente
l'appello proposto dall'attrice , così come ex adverso Parte_1
avanzato, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, oltre che carente di ogni prova nei suoi presupposti, e confermare la Sentenza n. 319/2021 del Tribunale di Benevento, resa in data 08.02.2021, pubblicata il 17.02.2021 nel procedimento avente R.G. n. 1997/2018,
Repert. N. 481/2021 del 17.02.2021 confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo;
c) per l'effetto, rigettare integralmente ogni e qualsivoglia domanda formulata dall'appellante, in quanto inammissibile, illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto e per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 319/2021 del Tribunale di
Benevento, resa in data 08.02.2021, pubblicata il 17.02.2021 nel procedimento avente R.G. n. 1997/2018, Repert. N. 481/2021 del 17.02.2021 confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo;
d) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante, inammissibile, illegittima, errata ed infondata, alla luce di tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa, ovvero alla luce di quanto eccepito già nel giudizio di primo grado e ribadito con il presente atto, da intendersi per brevità come integralmente ripetuto e trascritto e per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 319/2021 del Tribunale di
Benevento, resa in data 08.02.2021, pubblicata il 17.02.2021 nel procedimento avente R.G. n. 1997/2018, Repert. N. 481/2021 del
17.02.2021, confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo;
e) - condannare l'appellante al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore degli scriventi patrocinatori.”
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. L'appello è infondato nel merito e va rigettato.
2.1. I motivi di gravame così come formulati dall'appellante possono essere congiuntamente trattati in quanto intimamente connessi.
2.2. Ritiene la Corte che non possano essere condivise le deduzioni dell'appellante secondo cui il mancato ottenimento del certificato di agibilità dei locali siti in Ponte alla via Stazione snc sia da ascrivere alla responsabilità della cedente . Controparte_1
Al riguardo, non meritano censura le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha correttamente rilevato che, all'art. 3 del contratto di cessione di azienda, le parti espressamente convenivano che “l'attività oggi acquistata sarà esercitata nella medesima sede posta in Ponte, al Viale
Stazione snc, nei locali di proprietà , con il quale la società Persona_2
acquirente stipulerà apposito contratto di locazione”. Dunque, non solo il certificato di agibilità non veniva menzionato nel contratto de quo, ma era ben noto alla cessionaria che il locale in cui svolgere l'attività commerciale si apparteneva a un terzo, con il quale la stessa cessionaria Persona_2
si impegnava a stipulare un regolare contratto di locazione. Pertanto, risulta evidente che i documenti richiesti dal Comune di Ponte in seguito all'istanza di voltura presentata dall'appellante di certo non potevano essere in possesso della , né potevano essere pretesi da quest'ultima, atteso che essa CP_1
non risultava proprietaria dei locali de quibus. Pertanto, posto che l'unico soggetto tenuto ad assicurare l'idoneità dei locali all'uso destinato è il proprietario dell'immobile locato, la avrebbe dovuto richiederli ad Pt_2
. Persona_2
Né risulta che la cessionaria, a seguito del ricevimento della richiesta di integrazioni documentali da parte del Comune di Ponte ai fini dell'ottenimento delle volture, si sia diligentemente attivata al fine di far provvedere in merito al certificato in questione.
Destituite di fondamento sono le deduzioni dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il mancato ottenimento delle volture non sia dipeso da anomalie intrinseche ai locali, ma all'inerzia della cessionaria. Sul punto, si rileva che non solo l'appellante non ha prodotto alcun elemento, anche indiziario, da cui sia possibile rilevare che il locale in cui intendeva proseguire la propria attività, presentasse anomalie tali da impedire la prosecuzione dell'attività ceduta, ma anche che non ha provato di aver proseguito e curato, con l'ordinaria diligenza, le pratiche avviate presso il Comune di Ponte, il quale mai rigettava le richieste di volture limitandosi unicamente a richiedere all'appellante la documentazione integrativa necessaria e, in particolare,“…la presentazione dei seguenti elementi integrativi o di giudizio necessari all'istruttoria della pratica: contratto di compravendita attività commerciale, certificato di agibilità locali di vendita, destinazione d'uso dei locali di vendita”( cfr. nota del 02.09.09, prot. 5648).
Ancora, l'art. 5 del contratto di cessione di azienda -richiamato dall'appellante per fondare la pretesa responsabilità della cedente per il mancato ottenimento delle volture- non depone in favore della cessionaria.
Ed infatti, dal menzionato articolo, in cui testualmente si prevede che “la parte cedente presta sin d'ora ogni più ampio e necessario assenso alla voltura delle licenze ed autorizzazioni richieste dalle vigenti leggi per
l'esercizio dell'azienda ceduta. La parte cessionaria è, pertanto, autorizzata ad esperire tutte le pratiche necessarie per operare la voltura a proprio nome, con esonero per gli Uffici ed Autorità competenti da ogni responsabilità al riguardo. […]”, si rileva la totale estraneità della cedente rispetto all'ottenimento delle volture, posto che essa, dato l'assenso, nulla era tenuta a fare, ricadendo sulla cessionaria il compito di esperire tutte le pratiche necessarie per operare la voltura a proprio nome delle autorizzazioni.
In ultimo, con riguardo alla risoluzione del contratto, che secondo l'appellante sarebbe intervenuta ipso iure per il tramite della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto in oggetto, secondo cui – “La presente cessione viene risolutivamente condizionata al mancato ottenimento delle predette necessarie volture, in guisa che, ove, per causa non imputabile alle parti, tali volture non dovessero ottenersi, il presente atto si intenderà risolto di pieno diritto e l'attività ceduta resterà in capo alla cedente senza soluzione di continuità”, va rilevato che non solo la cessionaria mai comunicava che intendeva valersi della citata clausola e continuava a permanere nel possesso e nell'esercizio dell'azienda fino alla estinzione della società, ma anche che la condizione posta dall'art. 5 non risulta essersi avverata, posto che, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi che il mancato ottenimento delle volture non sia imputabile ad alcuna delle parti, atteso che la cessionaria avrebbe dovuto proseguire con diligenza le pratiche avviate innanzi al Comune di Ponte, richiedendo il certificato di agibilità all'effettivo proprietario dell'immobile locato, unico soggetto tenuto ad assicurare l'idoneità dei locali all'uso destinato.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Spese processuali
1.Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico dell'appellante in favore Parte_1
dell'appellata Dette spese si liquidano come in Controparte_1
dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata in appello.
2. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Benevento n. 319/2021, pubblicata in data 17.02.2021, contro
, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso professionale in favore dell'appellata , Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procurati antistatari avv.ti Travaglione Dalia e Travaglione Stefano;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 17.07.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3940 dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 319/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 17.02.2021, vertente
TRA
(C.F. ), quale socia Parte_1 C.F._1
accomandataria della società Parte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Itro ( ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Benevento
Via F. Raguzzini n.7, giusta procura in atti;
-
Appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Dalila Travaglione (C.F. C.F._4
e Stefano Travaglione (C.F. ) ed
[...] C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Benevento, alla Via S. Rosa, n° 18, giusta procura in atti;
-Appellata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato presentava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 392/18 del 19.03.18, con il quale il Tribunale di Benevento le ingiungeva, di pagare, nella qualità di socio accomandatario e l.r.p.t. della società Parte_2
la somma di € 10.000,00 in favore di , quale
[...] Controparte_1
saldo del prezzo pattuito, nella misura di € 18.000,00, per la cessione dell'attività aziendale avvenuta in data 31.08.2009.
A sostengo dell'opposizione la deduceva, da un lato, lo spirare del Pt_2
termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società in accomandita semplice ex artt.
2394 c.c. e 2949 c.c., e, dall'altro, la risoluzione del contratto di cessione di azienda stipulato in data 31.08.2009, per notar rep. 20174 racc. Per_1
8514, ai sensi dell'art. 5 del menzionato contratto, atteso che la cedente non aveva adempiuto all'obbligo di rendere possibile le volture relative all'azienda ceduta, in quanto mancava il certificato di agibilità dei locali aziendali siti in Ponte al Viale Stazione s.n.c. Chiedeva, pertanto, all'adita autorità l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
” preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del gravato decreto trovandosi la opponente in uno stato di precarie condizioni economiche per assenza di un lavoro e con un figlio minore a carico;
in via principale: a) revocare il decreto opposto per essere la domanda inammissibile oltre che improponibile per effetto della intervenuta prescrizione verso i soci amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2949 c.c.;
b) in via riconvenzionale dichiarare ope iuris risolto il contratto ex art. 5, in ragione della prevista clausola risolutiva espressa, ovvero per inadempimento di parte cedente, conseguentemente condannare la stessa alla ripetizione delle precedenti rate versate per l'importo di € 8.000,00 in favore della opponente;
c) condannare in ogni caso l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario in caso di ammissione al gratuito patrocinio;
”
Si costituiva l'opposta, la quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1-In via principale e preliminare, confermando il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 642 e 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 392/2018 del 19.03.2018 emesso dal Tribunale di
Benevento nel procedimento avente R.G. n. 976/2018, Repert. N. 767/2018 del 19.03.2018, esecutivo di diritto, non essendo, tra l'altro, l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2-Nel merito, rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nella domanda attorea ed ogni
e ulteriore richiesta avanzata dall'opponente in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto, alla luce di tutte le motivazioni, eccezioni, deduzioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta nonché dei verbali di causa, alle memorie ex art. 183,
6° comma c.p.c., I, II e III termine e del presente atto, da intendersi per brevità come integralmente riportate e trascritte e per lo effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3-Sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima, errata ed infondata sempre alla luce di tutte le motivazioni, eccezioni, deduzioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ai verbali di causa, alle memorie I,
II e III termine ex art. 183, 6° comma c.p.c. nonché del presente atto, da intendersi per brevità come integralmente riportate e trascritte e per lo effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4-
Conseguentemente condannare parte opponente IG.ra , Parte_1
nella propria qualità, al pagamento delle spese di lite, compensi ed onorari di causa, rimborso forfettario pari al 15% e successive eventuali come per legge, con distrazione in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.; 5-
Condannare altresì parte opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria stante la manifesta infondatezza, illegittimità, temerarietà della spiegata opposizione, nella somma che risulterà di giustizia e che sarà determinata d'ufficio dall'Autorità adita”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 319/2021, pubblicata in data
17.02.2021, così provvedeva:
“-1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Rigetta ogni altra domanda dell'opponente; 3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.09.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di quattro
[...]
motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che
“riguardo al certificato di agibilità del locale sito in Viale Stazione s.n.c, nel contratto di cessione di azienda esso non è menzionato tra i beni ceduti (tutti beni mobili) e all'art. 3 è scritto testualmente che “l'attività oggi acquistata sarà esercitata nella medesima sede posta in Ponte, al Viale Stazione snc, nei locali di proprietà , con il quale la società acquirente Persona_2
stipulerà apposito contratto di locazione” (cfr. sentenza di primo grado). A detta dell'appellante, l'assunto del primo Giudice, secondo cui l'attrice avrebbe dovuto richiedere il certificato di agibilità al proprietario dell'immobile e non alla cedente , sarebbe Persona_2 CP_1
errato in ragione dell'estraneità del proprietario e della sua qualità di terzo rispetto al contratto di cessione di azienda per cui è causa.
Con il secondo motivo di appello, l'istante censurava la gravata sentenza nella parte in cui Giudice di prime cure, nel rigettare la domanda di risoluzione avanzata da , ha ritenuto che la cessionaria non si Parte_1
sia diligentemente attivata al fine di regolarizzare la posizione amministrativa, oltre che nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il mancato ottenimento delle volture non sia dipeso da anomalie intrinseche ai locali, ma all'inerzia della cessionaria.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'illegittimità della pronuncia impugnata, dolendosi della mancata rilevazione da parte del giudice di prime cure dell'inadempimento della controparte contrattuale.
Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto, in presenza della prova della regolare presentazione da parte della dell'istanza Pt_2
di voltura al Comune competente, “che la cessionaria non ha provato che le volture non sono state rilasciate e che non potevano essere ottenute, coltivando con l'ordinaria diligenza le pratiche avviate presso il Comune di
Ponte, che mai ebbe a rigettare le richieste di volture”.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure non ha rilevato l'intervenuta risoluzione del contratto per l'avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 5 del contratto di cessione, prevedendo detta clausola la risoluzione di diritto della cessione di azienda anche in caso di mancato ottenimento delle volture, posto che la cedente non aveva adempiuto all'obbligo di rendere possibile le volture relative all'azienda ceduta per via dell'assenza del certificato di agibilità dei locali aziendali siti in Ponte al
Viale Stazione s.n.c.
L'appellante concludeva, chiedendo:
“A) IN VIA PRELIMINARE, previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado così come indicati nella seconda e terza memoria ex art.183 c.p.c., accogliere l'opposizione, e per l'effetto, revocare il D.I. n.
392/18 del Tribunale di Benevento, B) conseguentemente accogliere le seguenti domande formulate dall'opponente. IN VIA RICONVENZIONALE:-
B1) IN VIA PRINCIPALE accertato il grave inadempimento contrattuale della parte cedente, disporre la risoluzione “giudiziale” (ex art.1453 c.c.) ;
-B2) IN VIA SUBORDINATA, accertato l'avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 5 del contratto, dichiarare, la risoluzione “di diritto” (ex art. 1353 c.c); - C1) per l'effetto, condannare in ambo casi
l'appellata alla ripetizione delle precedenti rate versate per l'importo di €
8.000,00 in favore dell'appellante; - C2) condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'Erario essendovi stata ammissione al gratuito patrocinio in favore dell'appellante.“
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, insisteva per la confermava
[...]
della pronuncia gravata rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello proposto dalla IG.ra
per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) rigettare le richieste Parte_1
istruttorie formulate dall'appellante in quanto inammissibili e tardive, per essere la stessa decaduta dall'articolazione di ogni mezzo istruttorio e di prova ovvero di produzione documentale, alla luce di quanto tempestivamente eccepito dalla appellata già nel giudizio di primo grado e ribadito nel presente grado di appello. Nel merito: b) rigettare integralmente
l'appello proposto dall'attrice , così come ex adverso Parte_1
avanzato, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, oltre che carente di ogni prova nei suoi presupposti, e confermare la Sentenza n. 319/2021 del Tribunale di Benevento, resa in data 08.02.2021, pubblicata il 17.02.2021 nel procedimento avente R.G. n. 1997/2018,
Repert. N. 481/2021 del 17.02.2021 confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo;
c) per l'effetto, rigettare integralmente ogni e qualsivoglia domanda formulata dall'appellante, in quanto inammissibile, illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto e per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 319/2021 del Tribunale di
Benevento, resa in data 08.02.2021, pubblicata il 17.02.2021 nel procedimento avente R.G. n. 1997/2018, Repert. N. 481/2021 del 17.02.2021 confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo;
d) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante, inammissibile, illegittima, errata ed infondata, alla luce di tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa, ovvero alla luce di quanto eccepito già nel giudizio di primo grado e ribadito con il presente atto, da intendersi per brevità come integralmente ripetuto e trascritto e per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 319/2021 del Tribunale di
Benevento, resa in data 08.02.2021, pubblicata il 17.02.2021 nel procedimento avente R.G. n. 1997/2018, Repert. N. 481/2021 del
17.02.2021, confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo;
e) - condannare l'appellante al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore degli scriventi patrocinatori.”
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. L'appello è infondato nel merito e va rigettato.
2.1. I motivi di gravame così come formulati dall'appellante possono essere congiuntamente trattati in quanto intimamente connessi.
2.2. Ritiene la Corte che non possano essere condivise le deduzioni dell'appellante secondo cui il mancato ottenimento del certificato di agibilità dei locali siti in Ponte alla via Stazione snc sia da ascrivere alla responsabilità della cedente . Controparte_1
Al riguardo, non meritano censura le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha correttamente rilevato che, all'art. 3 del contratto di cessione di azienda, le parti espressamente convenivano che “l'attività oggi acquistata sarà esercitata nella medesima sede posta in Ponte, al Viale
Stazione snc, nei locali di proprietà , con il quale la società Persona_2
acquirente stipulerà apposito contratto di locazione”. Dunque, non solo il certificato di agibilità non veniva menzionato nel contratto de quo, ma era ben noto alla cessionaria che il locale in cui svolgere l'attività commerciale si apparteneva a un terzo, con il quale la stessa cessionaria Persona_2
si impegnava a stipulare un regolare contratto di locazione. Pertanto, risulta evidente che i documenti richiesti dal Comune di Ponte in seguito all'istanza di voltura presentata dall'appellante di certo non potevano essere in possesso della , né potevano essere pretesi da quest'ultima, atteso che essa CP_1
non risultava proprietaria dei locali de quibus. Pertanto, posto che l'unico soggetto tenuto ad assicurare l'idoneità dei locali all'uso destinato è il proprietario dell'immobile locato, la avrebbe dovuto richiederli ad Pt_2
. Persona_2
Né risulta che la cessionaria, a seguito del ricevimento della richiesta di integrazioni documentali da parte del Comune di Ponte ai fini dell'ottenimento delle volture, si sia diligentemente attivata al fine di far provvedere in merito al certificato in questione.
Destituite di fondamento sono le deduzioni dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il mancato ottenimento delle volture non sia dipeso da anomalie intrinseche ai locali, ma all'inerzia della cessionaria. Sul punto, si rileva che non solo l'appellante non ha prodotto alcun elemento, anche indiziario, da cui sia possibile rilevare che il locale in cui intendeva proseguire la propria attività, presentasse anomalie tali da impedire la prosecuzione dell'attività ceduta, ma anche che non ha provato di aver proseguito e curato, con l'ordinaria diligenza, le pratiche avviate presso il Comune di Ponte, il quale mai rigettava le richieste di volture limitandosi unicamente a richiedere all'appellante la documentazione integrativa necessaria e, in particolare,“…la presentazione dei seguenti elementi integrativi o di giudizio necessari all'istruttoria della pratica: contratto di compravendita attività commerciale, certificato di agibilità locali di vendita, destinazione d'uso dei locali di vendita”( cfr. nota del 02.09.09, prot. 5648).
Ancora, l'art. 5 del contratto di cessione di azienda -richiamato dall'appellante per fondare la pretesa responsabilità della cedente per il mancato ottenimento delle volture- non depone in favore della cessionaria.
Ed infatti, dal menzionato articolo, in cui testualmente si prevede che “la parte cedente presta sin d'ora ogni più ampio e necessario assenso alla voltura delle licenze ed autorizzazioni richieste dalle vigenti leggi per
l'esercizio dell'azienda ceduta. La parte cessionaria è, pertanto, autorizzata ad esperire tutte le pratiche necessarie per operare la voltura a proprio nome, con esonero per gli Uffici ed Autorità competenti da ogni responsabilità al riguardo. […]”, si rileva la totale estraneità della cedente rispetto all'ottenimento delle volture, posto che essa, dato l'assenso, nulla era tenuta a fare, ricadendo sulla cessionaria il compito di esperire tutte le pratiche necessarie per operare la voltura a proprio nome delle autorizzazioni.
In ultimo, con riguardo alla risoluzione del contratto, che secondo l'appellante sarebbe intervenuta ipso iure per il tramite della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto in oggetto, secondo cui – “La presente cessione viene risolutivamente condizionata al mancato ottenimento delle predette necessarie volture, in guisa che, ove, per causa non imputabile alle parti, tali volture non dovessero ottenersi, il presente atto si intenderà risolto di pieno diritto e l'attività ceduta resterà in capo alla cedente senza soluzione di continuità”, va rilevato che non solo la cessionaria mai comunicava che intendeva valersi della citata clausola e continuava a permanere nel possesso e nell'esercizio dell'azienda fino alla estinzione della società, ma anche che la condizione posta dall'art. 5 non risulta essersi avverata, posto che, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi che il mancato ottenimento delle volture non sia imputabile ad alcuna delle parti, atteso che la cessionaria avrebbe dovuto proseguire con diligenza le pratiche avviate innanzi al Comune di Ponte, richiedendo il certificato di agibilità all'effettivo proprietario dell'immobile locato, unico soggetto tenuto ad assicurare l'idoneità dei locali all'uso destinato.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Spese processuali
1.Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico dell'appellante in favore Parte_1
dell'appellata Dette spese si liquidano come in Controparte_1
dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata in appello.
2. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Benevento n. 319/2021, pubblicata in data 17.02.2021, contro
, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso professionale in favore dell'appellata , Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procurati antistatari avv.ti Travaglione Dalia e Travaglione Stefano;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 17.07.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'Ambrosio